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Incarto n. |
Lugano 11 febbraio 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.576 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione dell'11 settembre 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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giudicando ora sul decreto del 4 ottobre 2004 con cui il Pretore ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per munirsi di un patrocinatore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) dell'11 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 4 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) e AO 1 (1959) si sono sposati a __________, nei __________, il 7 aprile 1989. Dal loro matrimonio sono nati J__________, il 24 novembre 1991, e M__________, il 28 gennaio 1996. Il marito lavora per l'albergo “__________” di __________, gestito dalla __________, amministrata dai suoi genitori. Dopo la nascita del primogenito la moglie, di formazione massaggiatrice, non risulta avere più esercitato attività lucrativa, limitandosi a eseguire “lavoretti a ore”. Essa consta essere partita insieme con i figli per l'Inghilterra nel settembre 1997.
B. Il 14 settembre 2004 è pervenuta alla Pretura del Distretto di Lugano una “richiesta di divorzio” datata 16 luglio 2004 sottoscritta da AP 1, cui era allegata una convenzione sugli effetti del divorzio firmata unicamente da lui. Simultaneamente è giunta alla Pretura un'altra “richiesta di divorzio”, datata 11 settembre 2004, in cui lo stesso AP 1 affermava che la moglie “accetta le convenzioni stipulati da ambedue parti durante quest'anno però si oppone al divorzio”. Il presidente della Pretura ha assegnato il caso quello stesso giorno alla sezione 1.
C. Con decreto del 15 settembre 2004 il Pretore, rilevata la litispendenza di una procedura di divorzio su richiesta unilaterale che l'attore non era in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza, ha diffidato AP 1 a munirsi di un patrocinatore entro 15 giorni. Il 29 settembre 2004 AP 1 ha scritto alla Pretura che la moglie aderiva al divorzio, allegando una fotocopia della convenzione firmata anche da lei, che quindi “non c'è più la necessità di un patrocinatore” e che “il Sig. Giudice di pace” era invitato a prendere atto di ciò.
D. Accertato che la convenzione prodotta appariva “assolutamente claudicante”, che agli atti mancava la maggior parte della documentazione prescritta dalla legge, che nell'accordo non figuravano le indicazioni sulle modalità scelte circa lo scioglimento e la liquidazione del regime matrimoniale, che l'istante non aveva reso verosimile il rispetto dei parametri giurisprudenziali circa il contributo di mantenimento per i figli, sicché così com'era la convenzione non poteva essere omologata, con decreto del 4 ottobre 2004 il Pretore ha assegnato ai coniugi un ultimo termine di 10 giorni per dotarsi di un patrocinatore.
E. Contro il decreto appena citato AP 1 ha introdotto una lettera dell'11 ottobre 2004 nella quale dichiara di “prendere rincorso[BG1]” (sic), la convenzione sugli effetti del divorzio essendo stata firmata da entrambi i coniugi, “che hanno così espresso il loro accordo con i parametri fissati”. Egli afferma inoltre che la convenzione “si basa sui fatti vissuti dai coniugi da più di sei anni”, dimostratisi “validi e corretti”, che le parti hanno un buon accordo e che non sussiste pertanto la necessità di imporre loro un avvocato. Lo scritto non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'ingiunzione con cui il giudice diffida una parte a provvedersi di un avvocato è un decreto, così com'è un decreto la successiva nomina di un patrocinatore d'ufficio in caso di renitenza (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario”, ma l'appello è trattato unicamente con la prima appellazione sospensiva, salvo che ottenga effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Nella fattispecie il Pretore non ha conferito effetto sospensivo al ricorso, né l'attore lo ha postulato. Che l'impugnazione possa essere trattata allo stadio attuale del procedimento appare quindi dubbio. Sia come sia, visto che – come si vedrà oltre – il rimedio è destinato all'insuccesso, la questione può restare irrisolta.
2. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
Proprio perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche la fase in cui essa si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29; I CCA, sentenza inc. 11.2002.82 del 5 dicembre 2003, consid. 2). La situazione va apprezzata di caso in caso.
3. In caso di divorzio su richiesta comune – e nel “rincorso” a questa Camera l'interessato pretende che la moglie è d'accordo di divorziare “con i parametri fissati” – l'art. 420 cpv. 1 CPC prevede che l'istanza dev'essere firmata da entrambi i coniugi e che all'istanza vadano acclusi gli atti di stato civile enunciati dall'art. 419a cpv. 4 CPC, i certificati di domicilio delle parti, la convenzione sulle conseguenze oggetto di accordo, l'ultima tassazione, i certificati di salario, l'attestato dei rispettivi istituti di previdenza professionale che confermino l'attuabilità della regolamentazione adottata, l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la distinta delle spese correnti dell'economia domestica e, infine, la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio non omologabili o contestate. Se la richiesta comune presenta un vizio di forma o difetta della documentazione prescritta, il giudice fissa d'ufficio un termine per rimediare, avvertendo i coniugi che trascorso tale termine “non si entrerà nel merito della domanda” (art. 420 cpv. 3 CPC).
4. Nel caso specifico già l'istanza comune di divorzio risulta irricevibile, essendo sottoscritta dal solo marito. La convenzione acclusa poi, redatta in una lingua italiana approssimativa e sgrammaticata, poco chiara nei concetti e ancor meno nella reale portata (“entrambe i partiti propongono il divorzio”, “i bambini comuni restano attribuiti al diritto di procura comune di entrambi i genitori”, “i partiti si dividono la mobilia, le macchine e i conti bancari nel ramo del possesso presente”, “con questo si dichiarano completamente arrangiati sul livello dei beni”), è sfornita di quasi tutta la documentazione prescritta dalla legge. In virtù dell'art. 420 cpv. 3 CPC il Pretore avrebbe dovuto quindi fissare alle parti un termine per presentare un'istanza controfirmata dalla moglie, per produrre la documentazione mancante e per correggere almeno gli errori ortografici di cui è infarcita la convenzione. Il problema è che, quantunque le parti avessero ottemperato alla richiesta del Pretore sanando i difetti formali dell'istanza e della convenzione, ciò non sarebbe verosimilmente bastato per rendere omologabile l'accordo.
5. Che in concreto i figli vivano da anni, insieme con la madre, nel Regno Unito è pacifico (“I bambini hanno il loro domicilio con la loro mamma in Ighelterra [sic]”: clausola n. 3 della convenzione allegata all'istanza del 14 settembre 2004). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che il foro per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la disciplina delle relazioni personali con i figli è quello nel luogo della residenza abituale dei figli stessi (art. 1 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01). E tale foro è esclusivo (DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). Nel caso in rassegna le clausole della convenzione che riguardano i figli minorenni sono più d'una: la n. 2 (attribuzione “al diritto di procura comune di entrambi i genitori”), la n. 3 (disciplina del diritto di visita), la n. 4 (contributi di mantenimento), la n. 6 (finanziamento dell'iscrizione a scuole private e dei viaggi tra l'Inghilterra e la Svizzera) e la
n. 8 (adattamento dei contributi al rincaro). Per quale ragione il Pretore del Distretto di Lugano sarebbe competente a omologare pattuizioni del genere l'appellante non cerca nemmeno di spiegare.
6. È vero che in dottrina non manca chi dissente dalla giurisprudenza del Tribunale federale (Bucher, L'enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 211 n. 601). E non si può escludere a priori che nel caso precipuo le parti potrebbero anche addurre argomenti d'interesse circa la competenza per territorio del Pretore del Distretto di Lugano. Già a prima vista appare escluso, tuttavia, che un compito siffatto possa essere sostenuto dall'appellante. Per tacere del modo appena comprensibile in cui è stilata la convenzione, non risulta che l'interessato abbia una qualsiavoglia formazione giuridica. Egli medesimo, del resto, non asserisce il contrario. Mal si intravede dunque come egli potrebbe discutere con la necessaria chiarezza davanti al Pretore una delicata questione di diritto internazionale privato. Ne segue che, foss'anche controfirmata l'istanza di divorzio dalla moglie, foss'anche prodotta la documentazione enunciata dalla legge, foss'anche riscritta la convenzione in un italiano accettabile, il compito di propugnare l'omologabilità delle clausole n. 2, 3, 4, 6 e 8 trascende con ogni evidenza le capacità giuridiche dell'appellante.
7. Se ne conclude che, a prescindere dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato l'ingiunzione contenuta nel decreto impugnato resiste alla critica. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria