Incarto n.
11.2004.133

Lugano

15 novembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2000.278 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 maggio 2000 dall'

 

 

  AP 1  

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(  PA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il

                                         7 giugno 1973 fra AP 1(1951) e AO 1 nata AO 1 (1952). I figli O__________ (1974) e G__________ (1977) erano già entrambi maggiorenni. La sentenza obbligava il marito, tra l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili indicizzati. L'11 dicembre 1998 AP 1si è risposato con __________(1959), dalla quale ha avuto il figlio M__________, nato il 4 gennaio 1995. Egli è titolare di uno studio d'ingegneria civile a __________ e svolge la funzione di tecnico per i Comuni di __________o, __________ e __________o. La sua seconda moglie, già aiuto infermiera, è casalinga. AO 1, di formazione estetista, è titolare di un diploma d'impiegata di commercio e di istruttrice di yoga, ma non esercita attività lucrativa.

 

                                  B.   __________ ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex moglie (inc. OA.2000.278). Nella sua risposta del 13 giugno 2000 AO 1ha concluso per il rigetto della petizione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo il 4 dicembre 2001 sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc. DI.2000.311). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144).

 

                                  C.   Intanto, il 28 marzo 2002, AO 1si è rivolta essa medesima al Pre­tore perché il decreto cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr. 2250.– mensili (inc. DI. 2002.226). Alla discussione del 27 agosto 2002 AP 1ha postulato il rigetto dell'istanza. Statuendo sulle prove, con ordinanza dell'8 ottobre 2003 il Pretore ha ammesso l'edizione di alcuni documenti da AP 1(fissando a quest'ultimo un termine di 20 giorni per produrre quanto richiesto), come pure due audizioni testimoniali, rinviando a più tardi la decisione sulle altre prove. Il 14 novembre 2003 AP 1 ha trasmesso parte dei documenti in questione, chieden­do una proroga di tre mesi per produrre quelli mancanti e sollecitando la continuazione della procedura. Con lettera del 16 gennaio 2004 AP 1ha poi trasmesso al Pretore ulteriori documenti, domandando precisazioni circa il decreto di edizione.

 

                                  D.   Il 20 settembre 2004 AO 1ha invitato il Pretore ad accertare l'intervenuta perenzione della causa di merito, rilevando che l'ultimo atto processuale risaliva al 5 febbraio 2002 e che gli interventi compiuti nei procedimenti cautelari, avendo vita propria, non hanno impedito il decorso del biennio. Con decreto del 27 settembre 2004 il Pretore ha constatato la perenzione e ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 1800.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato alla convenuta.

 

Considerando

 

in diritto                   1.   Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) – oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri termini, il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), a transigere (censurabili solo con azione ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per due anni (BOA n. 18 pag. 12).

 

                                   2.   Per quanto riguarda la perenzione processuale in specie, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impediscono la perenzione della causa di merito (I CCA, sentenza inc. 11.2003.138 del 9 agosto 2004). Anche se accessorio a quello principale (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 5 seg.), infatti, un procedimento cautelare ha vita pro­pria. La provvisionale e il merito non sono semplici fasi di una medesima causa, ma procedure distinte l'una dall'altra (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC).

 

                                   3.   In concreto l'appellante contesta il decorso della perenzione processuale. Pur riconoscendo che un procedimento cautelare non si identifica con la causa di merito, egli rileva però di avere invia­to alla Pretura, il 14 novembre 2003, una lettera con annessi alcuni documenti che gli erano stati richiesti, postulando una proroga di tre mesi per produrne altri. E siccome tali documenti servivano anche per la causa di merito, quest'ultima non è rimasta ferma due anni senza alcun atto interruttivo.

 

                                         Dagli atti risulta invero che il 14 novembre 2003 l'attore ha trasmesso al Pretore la sua dichiarazione d'imposta relativa al biennio 2001/02, un sollecito di pagamento del 3 giugno 2003 ricevu­to dalla __________ e una lettera del 10 ottobre 2003 della sua patrocinatrice. In quello scritto egli così concludeva:

                                         Visto quanto precede richiedo una proroga di 3 mesi per la presentazione dei documenti mancanti e la continuazione della procedura nella speranza che nel frattempo possa tacitare le posizioni contabili più urgenti, fra le quali quella che mi permetterebbe la riattivazione dell'incarico alla mia patrocinatrice.

                                         Sta di fatto però che l'invio di documenti, così come la richiesta di proroga e quella di continuare la procedura non riguardavano la causa di merito, bensì il procedimento cautelare avviato dall’ex moglie il 28 marzo 2002 per ottenere il ripristino del contributo alimentare originario (sopra, lett. C). Tant'è che la lettera del 14 novembre 2003 si richiama espressamente alla richiesta di edizione rivolta dal Pretore al convenuto l'8 ottobre 2003, la quale si riferiva all'inc. DI.2002.226. Al procedimento cautelare e alla citata richiesta di edizione atteneva, del resto, anche la successiva lettera del 16 gennaio 2004 con cui l’interessato ha trasmesso al Pretore altri documenti (dichiarazioni dei Comuni di Meride, Muzzano e Genestrerio sui compensi da lui ricevuti fra il 2000 e il 2003). Certo, i documenti acclusi alla citata lettera del 14 novembre 2003 sono stati rubricati dal Pretore nel carteggio di merito (doc. HH, II, LL, MM, NN e OO). Si tratta però di una svista palese di cui l'appellante non può giovarsi. L'istruzione della cau­sa di merito era ormai terminata il 5 febbraio 2002 con l'assunzione dell'unica prova ammessa. Che la richiesta di “ continuazione della procedura” figurante nella lettera del 14 novembre 2003 si riferisse al procedimento cautelare (inc. DI. 2002. 226) risulta, per altro, dalla circostanza – riconosciuta dallo stesso attore (appello, consid. 3) – di non avere avuto “una fretta particolare” nel far avanzare la causa di merito, la riduzione del contributo alimentare per l'ex moglie essendo stata raggiunta almeno in sede cautelare. Ne segue che la lettera del 14 novembre 2003 non può considerarsi un valido atto interruttivo della perenzione processuale nella causa di merito.

 

                                   4.   L'appellante si duole altresì che il Pretore non gli abbia designa­to un patrocinatore d'ufficio, come – a suo avviso – avrebbe dovuto. Ora, ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processua­le comprende invero la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono tenute a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili. Solo quando ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice diffida la parte stessa a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).

 

                                         Rimane il fatto che tale provvedimento configura una restrizione della capacità processuale e deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte rimanga sprovvista di un avvocato ancora non significa, quindi, che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un attore può apparire incapace di difendersi – ad esempio – per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

 

                                         In concreto nulla induce a ritenere che l'attore non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la causa di merito. La modifica della sentenza di divorzio in relazione al contributo alimentare non era complessa: bastava dimostrare un cambiamen­to importante e durevole delle circostanze rispetto alla sentenza emanata l'8 giugno 1998. L'istruzione probatoria era ormai termi­nata. Quando la legale ha confermato al Pretore la sua rinuncia al patrocinio, il 19 novembre 2003, mancava solo il dibattimento finale. L'ultimo atto processuale risaliva del resto al 5 febbraio 2002 e la perenzione biennale dell'art. 351 cpv. 2 CPC non era imminente. In simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidare l'attore perché si munisse di un patrocinatore, né tanto meno a nominargli un avvocato d'ufficio. Scegliendo di stare in giudizio senza alcun ausilio, l'attore ha consapevolmente affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze processuali. Non può adesso far carico al Pretore di averlo lasciato esercitare i suoi diritti di parte.

 

                                   5.   Se ne conclude che, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia    fr. 200.–
b) spese                     fr.   50.–
                                   fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– AP 1, ;

– avv. PA 1, .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario