|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 24 novembre 2004/rgc |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.173 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 settembre 2004 da
|
|
AO 1
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 ,
|
giudicando ora sul decreto del 14 ottobre 2004 con cui il Pretore ha ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento in favore della figlia stabilito nella sentenza di separazione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 14 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964), cittadino italiano, e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 10 agosto 1990. Dal matrimonio è nata G__________, il 31 marzo 1993. Il marito, cuoco, era dipendente dell'__________, mentre la moglie lavora oggi ancora su chiamata per il ristorante “__________” di __________. I coniugi vivono separati dal marzo del 2001. Con sentenza del 3 settembre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sui relativi effetti firmata dai coniugi il 10 aprile 2001. In tale accordo il marito si impegnava a versare contributi di mantenimento indicizzati di fr. 300.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2005, esclusa la possibilità di modifica (art. 127 CC), e di fr. 900.– mensili per la figlia G__________ (assegno familiare incluso). Dopo un breve periodo di disoccupazione, nel giugno del 2004 il marito ha cominciato a lavorare come cuoco per il ristorante “__________” di __________.
B. Il 7 settembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio sulla base dell'art. 114 CC, l'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita e d'informazione), il riparto degli averi di cassa pensione, l'accertamento che la liquidazione del regime dei beni era già avvenuta e una provvigione di causa imprecisata o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Per G__________ egli ha offerto un contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 14 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età (assegni familiari esclusi), oltre a metà delle spese straordinarie, previo accordo scritto. Contestualmente egli ha postulato in via provvisionale la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 500.– mensili dal 1° giugno 2004 (assegni familiari esclusi), facendo valere in particolare una diminuzione di reddito in seguito al cambiamento del posto di lavoro.
C. All'udienza del 21 settembre 2004, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, AP 1 si è opposta alla soppressione del contributo per sé e alla riduzione di quello per la figlia, chiedendo anzi di aumentare quest'ultimo a fr. 1100.– mensili dal 1° ottobre 2004 (incluso l'assegno familiare). Esperita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 6 ottobre 2004 le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista. Statuendo con decreto del 14 ottobre 2004, il Pretore ha fissato i contributi a carico del marito dal 1° novembre 2004 in complessivi fr. 866.– mensili, confermando il contributo per la moglie in fr. 300.– e riducendo quello per la figlia a fr. 566.– (assegni familiari esclusi). Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.
D. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 25 ottobre 2004 per ottenere che – accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – il contributo provvisionale in favore della figlia sia portato a fr. 1100.– mensili (compresi gli assegni familiari) e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. L'appello non è stato oggetto d'intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una procedura di divorzio, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Una sentenza di separazione continua a esplicare i suoi effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 38 ad art. 145 vCC). Nell'ambito di quest'ultima il giudice può nondimeno decretare un altro assetto provvisionale (Bühler/Spühler, op. cit., n. 39 ad art. 145 vCC con richiami e supplemento n. 39 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 533; Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 vCC; Rep. 1985 pag. 91 consid. 2), a condizione che ciò appaia urgente e indispensabile perché le circostanze si sono modificate nel frattempo in modo durevole e rilevante (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 520 n. 09.99; Ergänzungsband, pag. 148 n. 09.99 seg.). In caso di dubbio la disciplina adottata dal giudice della separazione va mantenuta, anche per quanto riguarda i contributi di mantenimento (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 5 ad art. 137 CC; Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, § 16, pag. 87 in alto). Il nuovo diritto del divorzio non ha modificato tale principio (sentenza del Tribunale federale 5P.351/2000 del 17 ottobre 2000, consid. 2).
2. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari provvisionali si fonda, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
3. In concreto il Pretore ha rilevato che la modifica provvisionale di contributi alimentari stabiliti in una sentenza di separazione si giustifica se tali contributi intaccano il fabbisogno minimo dell'obbligato. Accertato il reddito netto del convenuto in fr. 4349.50 mensili (compresa la deduzione per il vitto, ma non la tredicesima) e il relativo fabbisogno minimo in fr. 3483.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1100.–, parcheggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 343.90, leasing per l'automobile fr. 396.55, assicurazione RC auto fr. 103.70, imposta di circolazione fr. 28.90, imposte fr. 300.–), egli ha constatato che l'interessato conserva una disponibilità di soli fr. 866.– mensili. Il contributo alimentare per la moglie di fr. 300.– mensili fissato nella convenzione di separazione non potendo essere ridotto, per non intaccare il fabbisogno minimo del debitore il primo giudice ha diminuito il contributo per la figlia a fr. 566.– mensili dal 1° novembre 2004 (assegni familiari esclusi).
4. L'appellante fa valere che, stando alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il fabbisogno in denaro della figlia ammonta a fr. 1820.– mensili. Essa ricorda altresì che dal settimo mese d'impiego il marito avrà diritto alla tredicesima nella misura del 50% del suo salario lordo mensile, dal secondo anno nella misura del 75% e dal terzo anno del 100%, di modo che lo stipendio netto ammonterà a fr. 4530.70, rispettivamente a fr. 4621.34 e a fr. 4711.95 mensili. Quanto al di lui fabbisogno, l'appellante contesta che l'istante debba far uso di un mezzo privato a scopi professionali, potendo egli usufruire per la trasferta da __________ a __________ dei mezzi pubblici fino a tarda sera. In ogni modo essa reputa troppo onerosa l'auto acquistata dal marito, il quale già possiede una motocicletta, sicché per spese professionali non andrebbero riconosciuti nel di lui fabbisogno più di fr. 200.– mensili. Infine l'appellante chiede che, date le ristrettezze economiche in cui versa la famiglia, nel fabbisogno minimo del coniuge sia inserito unicamente il premio di fr. 299.80 per la cassa malati obbligatoria. A suo avviso, sopperito al proprio fabbisogno di fr. 3009.80 mensili, l'istante dispone perciò di fr. 1520.90 mensili, destinati ad aumentare grazie al diritto progressivo alla tredicesima, mentre lavorando all'80% lei guadagna solo fr. 2400.– mensili, insufficienti per sovvenire a sé medesima e alla figlia. In sintesi essa sollecita quindi un aumento del contributo per G__________ a fr. 1100.– mensili (assegni familiari esclusi) o, per lo meno, il ripristino del contributo originario (fr. 900.– mensili), non senza rammentare che in condizioni economicamente difficili anche una maggior entrata di fr. 151.– mensili fa una differenza.
5. La prima difficoltà risiede, in concreto, nel fatto che il Pretore non ha minimamente accertato il fabbisogno in denaro di G__________. Al proposito potrebbe rimediare questa Camera in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto). Se non che, il decreto impugnato è silente anche sul reddito e sul fabbisogno minimo della convenuta. OItre a ciò, il primo giudice non ha calcolato neppure il reddito globale dei coniugi, né tanto meno la somma dei fabbisogni familiari, omettendo finanche di accertare se vi sia un'eccedenza mensile o un ammanco. Egli si è limitato, in pratica, a calcolare la disponibilità singola del convenuto, confermando il contributo di fr. 300.– per la moglie e assegnando alla figlia la rimanenza. Si tratta di un criterio completamente eterodosso, non conforme al diritto federale (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e contrario alla prassi invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con rimandi e pag. 297). Nel caso specifico il Pretore avrebbe dovuto – si ripete – appurare i redditi coniugali e i fabbisogni familiari, calcolando l'eccedenza o l'ammanco seguendo la metodica illustrata (sopra, consid. 2). Per giudicare l'appello in esame occorrerebbe quindi rifare l'intero decreto procedendo sulla base degli atti ad accertare i dati mancanti.
6. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che non incombe alla Camera civile di appello giudicare essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr. Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Fosse vero il contrario, in tutti i processi retti dal principio inquisitorio – come quelli relativi al mantenimento di figli minorenni – il primo giudice potrebbe limitarsi a statuire in qualche modo, lasciando all'autorità di ricorso il compito di colmare le mancanze. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile, anche perché le parti si vedrebbero sottrarre la garanzia del doppio grado di giurisdizione, contro una sentenza di appello in materia provvisionale non essendo dato alcun rimedio ordinario al Tribunale federale (Rep. 1996 pag. 126 consid. 8). Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare il decreto appellato e rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo (art. 326 lett. a CPC per analogia), dandosi il caso dopo avere esperito le prove necessarie (I CCA, sentenze inc. 11.2000.93 del 9 maggio 2001, consid. 7, e inc. 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 7).
7. Nel caso specifico spetterà al Pretore – si ribadisce – accertare anzitutto i redditi e i fabbisogni familiari al momento del giudizio. Per quanto riguarda le entrate del marito, giovi rilevare che nel 2005 (7° mese di lavoro) questi riceverà una tredicesima pari alla metà del salario lordo mensile (doc. F). Competerà dunque al Pretore valutare se non sia il caso di tenere conto sin d'ora di tale evoluzione, evitando alle parti di chiedere successive modifiche cautelari. Circa il fabbisogno minimo dei coniugi, secondo giurisprudenza i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tale ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo meno fino al termine del contratto (previsto in concreto nel settembre del 2005: doc. L), sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (ICCA, sentenze inc. 11.200.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). Se gli spostamenti possono essere compiuti facendo capo al trasporto pubblico (l'abbonamento arcobaleno per la zona tra __________ e __________ costa fr. 35.– mensili; tariffe in: www.arcobaleno.ch), ci si limita – in caso di ristrettezze economiche – al costo di quest'ultimo.
Quanto alla pigione da inserire nel fabbisogno minimo della convenuta, si rammenti che un terzo della spesa rientra nel fabbisogno in denaro della figlia (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto; sotto, consid. 8). Il premio della cassa malati va ridotto inoltre, se il bilancio familiare è in ammanco, al costo della sola assicurazione obbligatoria, tranne ove sussistano problemi di salute (RDAT 1999-I pag. 207 n. 59), fermo restando che al coniuge va riconosciuto il tempo necessario per disdire la polizza complementare. In caso di ammanco vanno tralasciati altresì gli oneri d'imposta (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). In ogni modo il carico tributario esposto dall'istante andrà verificato e prudentemente stimato dal giudice (Rep. 1994 pag. 298), giacché le richieste d'acconto per le imposte comunali, cantonali e federali agli atti sono intestate a entrambi i coniugi (doc. N, P, O e Q), mentre nel frattempo la convenuta ha ottenuto la scissione delle partite fiscali (doc. 6).
8. Il fabbisogno in denaro di figli minorenni andrà valutato, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso (tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch). Si rammenti che le cifre ivi indicate dal 2000 in poi – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
In concreto G__________ ha 11 anni, ragione per cui il Pretore dovrà dipartirsi dall'importo di fr. 1820.– mensili corrispondente al fabbisogno per una figlia unica nella seconda fascia di età (dal 7° al 12° anno). Il 31 marzo 2005 la ragazza compirà i 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia di età (dal 13° al 18° anno), per la quale le raccomandazioni indicano un fabbisogno in denaro di fr. 1980.– mensili. Per il resto, lavorando a tempo parziale la madre può fornire in natura parte della prestazione per cura e educazione, che va proporzionalmente ridotta (Rep. 1996 pag. 117; criterio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Anche il costo per l'alloggio va adattato al caso specifico, poiché in concreto esso non ammonta a fr. 345.– mensili come prevedono le raccomandazioni, bensì a fr. 383.–, ossia un terzo di quanto paga la madre (fr. 1150.–: doc. 3), come si è già accennato (consid. 7).
9. Tenuto conto di tutto quanto precede, il Pretore calcolerà l'insieme dei redditi coniugali, dedurrà il fabbisogno di tutta la famiglia e quantificherà l'eventuale eccedenza, che dovrà essere ripartita a metà. All'istante non andranno riconosciuti, comunque sia, più dei fr. 300.– mensili richiesti. In caso ammanco la situazione è più complessa, poiché il debitore ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figlia proporzionalmente alle rispettive necessità, il contributo per l'una non prevalendo sul contributo per l'altra (da ultimo: I CCA, sentenza del 5 dicembre 2003 in re D., consid 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). All'atto pratico il contributo per moglie e figli subisce, in caso di ammanco, lo stesso taglio lineare.
Rimane da esaminare se un contributo per la moglie pattuito come non modificabile per convenzione (art. 127 CC) sfugga a riduzioni anche in caso di ammanco. Dottrina e giurisprudenza precisano invero che una rendita tutelata dall'art. 127 CC può essere ridotta solo in circostanze estreme, ove siano applicabili gli art. 2 cpv. 2 e 27 cpv. 2 CC (clausola rebus sic stantibus: DTF 122 III 97; FF 1996 I pag. 129 n. 233.541; Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 11 ad art. 127 CC; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 14 ad art. 127; Spycher/ Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 11 ad art. 127 CC). V'è da domandarsi nondimeno se ciò valga anche qualora siano i figli minorenni a dover fare le spese dell'operazione e ad accontentarsi di contributi alimentari due o tre volte inferiori al loro fabbisogno in denaro (come nella fattispecie).
Sia come sia, prima di approfondire la questione occorre tornare alla base del ragionamento e domandarsi se davvero fossero date in concreto le premesse per modificare in via provvisionale l'assetto disciplinato nella convenzione sugli effetti della separazione. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, in effetti, la mera eventualità che l'obbligato veda erodere il proprio fabbisogno minimo ancora non giustifica misure provvisionali che deroghino all'assetto pattuito. A tal fine bisogna ancora verificare se il minor guadagno invocato dal debitore non sia riconducibile al comportamento di lui o a scelte unilaterali. Nella fattispecie si cercherebbe invano di sapere con qualche affidabilità perché il convenuto abbia lasciato l'impiego presso l'__________, perché sia rimasto disoccupato e perché poi non sia più stato in grado di riacquisire la capacità di reddito precedente. Chiarire se l'interessato abbia addotto pertinenti e sufficienti giustificazioni sarà – una volta ancora – compito del primo giudice, al momento in cui pronuncerà il nuovo decreto.
10. Le evidenti particolarità del caso hanno indotto questa Camera a non intimare l'appello e a non ordinare una notifica che si sarebbe esaurita in un vuoto esercizio di giurisdizione. Sempre per le peculiarità del caso non si prelevano oneri processuali e non si assegnano ripetibili in appello, il convenuto non essendo nemmeno stato invitato a esprimersi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Merita dunque accoglimento la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, la cui indigenza risulta dal certificato municipale trasmesso al Pretore l'8 ottobre 2004 (art. 3 cpv. 1 Lag). Quanto alla parziale fondatezza del ricorso, essa è comprovata dalla sentenza odierna (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Sugli oneri di primo grado il Pretore si pronuncerà in esito al nuovo giudizio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. RA 1.
4. Intimazione:
|
|
– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria