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Incarto n. |
Lugano 22 giugno 2006/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2004.1097 (vicinato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 16 settembre 2004 da
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AP 1 Gentilino
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contro |
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AO 1 e AO 2, Gentilino
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premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ una licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;
ricordato che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della contigua particella n. 9, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i citati lavori edili (inc. DI.2004.190);
rammentato che con petizione del 24 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al medesimo Pretore di vietare a AO 1 e AO 2 di eseguire i lavori di costruzione (inc. OA.2004.411);
constatato che con istanza del 15 settembre 2004 AP 1 ha postulato nuovamente l'emanazione di provvedimenti cautelari (inc. DI.2004.1097);
rilevato che con decreto cautelare del 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto tali domande;
assodato che contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004 per ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare;
ritenuto che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello;
preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario