|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 22 giugno 2006/rgc |
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
|
segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da
|
|
AP 1 Gentilino
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 e AO 2, Gentilino
|
premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;
ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO 2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411);
accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali;
osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004;
rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;
preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
– ; . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario