Incarto n.
11.2004.140

Lugano

22 giugno 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da

 

 

 AP 1 Gentilino

(patrocinato dall' , )

 

 

contro

 

 

 

AO 1 e AO 2, Gentilino

 (patrocinati da  PA 1 );

 

                                         premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;

                                         ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO 2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411);

                                         accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali;

                                         osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004;

 

                                         rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;

 

                                         preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;

 

                                         stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

 

                                         appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;

 

                                         precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

                                        

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte  fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–  ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario