Incarto n.
11.2004.145

Lugano

23 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.131 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 luglio 2004 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata da  PA 1 a)

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 ),

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 22 ottobre 2004 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 novembre 2004 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 22 ottobre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 novembre 2004 presentato da AO 1 contro il medesimo decreto;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1951) e AP 1 (1953) si sono sposati a __________ il 20 settembre 1975. Dal matrimonio sono nati i figli Ma__________ (1978), Mo__________ (1979) e G__________ (1981). I coniu­gi si sono separati di fatto nell'aprile del 1998, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1509 RFD di sua proprietà) per trasferirsi dai propri genitori, sempre a __________. AO 1, disegnatore del genio civile, ha lavorato per l'impresa edile __________ di __________ fino al 2001, dopo di che ha riscosso indennità di disoccupazione, esaurendole nel settembre del 2003. Durante la vita in comune la moglie non ha svolto attività lucrativa. Dopo la separazione ha ricominciato a lavorare, prima come venditrice in un chiosco e poi all'80% per il negozio __________ di __________.

 

                                  B.   Il 14 aprile 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale un'azione di divorzio introdotta da AP 1 il 29 gennaio 1998. Il 9 lu­glio 2004 AP 1 ha nuovamente instato davanti al medesimo Pretore per il divorzio, sollecitando un contributo alimentare indeterminato per sé, lo scioglimento del regime dei beni e il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi in costanza di matrimonio. In via provvisionale essa ha postulato, segnatamente, un contributo alimentare indeterminato per sé e il blocco del registro fondiario sulla particella n. 1509 RFD di __________. Quest'ultima richiesta è stata accolta inaudita parte dal Pretore con decreto cautelare del 12 luglio 2004. All'udienza del 7 settembre 2004, indetta per la discussione provvisionale, AO 1 ha avversato le richieste cautelari. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando conclusioni scritte nelle quali hanno confermato le loro pretese, AP 1 cifrando in fr. 1000.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé.

 

                                  C.   Statuendo il 22 ottobre 2004 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha obbligato il marito a versare dal 1° luglio 2003 un contributo alimentare per la moglie di fr. 338.– mensili e ha respinto il postulato blocco sulla nota proprietà fondiaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  D.   Contro il decreto predetto è insorta AP 1 con un appel­lo del 4 novembre 2004 nel quale chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 975.– mensili e che sia ordinato il blocco della citata particella. AO 1 ha impugnato anch'egli il decreto del Pretore con un appello dell'8 novembre 2004 in cui postula la soppressio­ne del contributo alimentare per la moglie. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2004 AP 1 propone di rigettare l'appello del marito. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello avversario.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere

                                         l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”, che il giudice decreta applicando per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento, in particolare, possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Il loro ammontare si calcola per principio in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito complessivo della famiglia il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 126 III 9 consid. 3c). Quanto al fabbisogno di ogni coniuge, esso si determina aggiungendo al minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese correnti della famiglia, compreso il premio della cassa malati e quello delle assicurazioni domestiche, come pure – di norma – l'onere fiscale.

                                     

                                   2.   Per quel che riguarda il contributo provvisionale per la moglie, il Pretore ha imputato al marito un reddito ipotetico di fr. 4000.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2655.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

                                         fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 405.–, interessi ipotecari fr. 150.–). Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in

                                         fr. 2628.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1958.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 278.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 15.60, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 264.–). Constatata un'eccedenza di fr. 2015.–, il primo giudice ha stabilito il contributo per la moglie in fr. 338.– mensili.

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1

 

                                   3.   L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito calcolato dal Pretore virtualmente in fr. 2655.– mensili, rilevando che dalla separazione di fatto egli vive stabilmente dai genitori e che la madre gli paga l'alloggio e la cassa malati. Ciò posto non si giustifica di riconoscere interamente il minimo vitale di fr. 1100.–, ma soli fr. 775.– corrispondenti alla metà di quello previsto per due persone conviventi, né la locazione di fr. 1000.–, ma di soli fr. 500.– mensili, donde un fabbisogno minimo di fr. 1830.– mensili.

                                     

                                         a)   Per quanto riguarda il minimo esistenziale di un coniuge, per prassi invalsa questa Camera riconosce a ogni persona quello che le andrebbe riconosciuto se vivesse da sé sola, indipendentemente da ogni coabitazione (le quali non interessano la controparte né il giudice), dalla quale il coniuge non è tenuto a trarre vantaggi né subire svantaggi (sentenza inc. 11.2005.51 del 28 aprile 2005, consid. 4a; v. anche RtiD 2004-II pag. 583 consid. 5a; FamPra.ch 1/2000 pag. 135). Le considerazioni espresse dall'appellante a questo proposito non sono per altro di alcun sussidio.

 

                                         b)   Il costo dell'alloggio, a sua volta, è commisurato a quello che andrebbe riconosciuto nelle circostanze specifiche a un coniuge se vivesse per conto proprio (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD 2004-II pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Nella fattispecie poco importa dunque che l'interessato viva con i genitori, non potendo egli essere obbligato a farlo. Né sarebbe giusto che la moglie traesse vantaggio da ciò (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo RtiD 2005-I pag. 764 n. 47c consid. 5). A ragione il Pretore ha ammesso pertanto nel fabbisogno minimo del convenuto l'equivalente della pigione che egli dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo.

 

                                         c)   A torto invece il primo giudice ha incluso gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale, occupata dalla moglie, nel fabbisogno minimo del marito. Il fatto che tali oneri siano pagati dall'istante non impedisce che l'importo relativo debba figurare nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile (I CCA, sentenza inc. 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con riferimenti). Comunque sia, visto che la moglie nulla eccepisce al riguardo e che il marito non contesta di dover pagare tale somma, per questa volta non è il caso di intervenire.

 

                                   4.   In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di aumentarlo a fr. 2408.– mensili poiché, vivendo essa con il figlio Gianluca (ancora agli studi), il minimo esistenziale del diritto ese­cutivo deve corrispondere a quello previsto per “persone adulte che formano una durevole comunione”, ovvero fr. 1550.– mensili. Se non che, quanto si è spiegato poc'anzi relativamente al minimo vitale del marito vale anche per la moglie (consid. 3a). L'assunto dell'interessata cade dunque nel vuoto.

 

                                   5.   Per quanto riguarda il blocco del registro fondiario sulla particella n. 1509 RFD di __________, il Pretore ha ricordato che il fondo in questione, abitazione coniugale assegnata in uso alla moglie, non può essere alienato né gravato. Né il provvedimento richiesto si giustificava per assicurare l'iscrizione di ipoteche legali in garanzia di prestazioni assistenziali, il marito non intendendo far capo a simili prestazioni. L'appellante ribadisce la necessità di decretare il blocco, sostenendo che prima o poi la precaria situazione finanziaria obbligherà il coniuge a rivolgersi alla pubblica assistenza. E siccome in tali evenienze lo Stato può iscrivere

                                         un'ipoteca legale sul fondo, vi è il rischio concreto e immediato che il marito si rivolga all'assistenza e che l'ente pubblico faccia valere i suoi diritti.

 

                                         a)   I requisiti per decretare restrizioni del potere di disporre su un fondo sono già stati riassunti dal Pretore (decreto impugnato, consid. 6) e non occorre quindi ripetersi. Basti rammentare che l'applicazione dell'art. 178 CC presuppone l'esistenza di un pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante, le quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 735). Inoltre provvedimenti cautelari a tutela di pretese derivanti dal regime matrimoniale devono giustificarsi alla luce di premesse oggettive, che incombe alla parte richiedente addurre.

 

                                         b)   In concreto la particella n. 1509 RFD di __________ è un'abitazione coniugale e beneficia già della protezione prevista dall'art. 169 CC. A parte ciò, non si intravedono concreti indizi di pericolo per le pretese della moglie. Che prima o poi il convenuto faccia capo all'assistenza pubblica è una mera ipotesi, non bastando a renderla verosimile la precaria situazione finanziaria del marito. Inoltre, quand'anche l'interessato si rivolgesse alla pubblica assistenza, ciò non impedirebbe allo Stato di far iscrivere un'ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell'assistito a norma dell'art. 44 Las (RL 6.4.11.1). Trattandosi di una menzione (art. 178 cpv. 3 CC), il blocco del registro fondiario non impedisce infatti l'iscrizione di un'ipoteca legale indiretta (art. 45 Las; FF 1979 II pag. 1209 in alto; Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 334; Hasenböhler in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 16 ad art. 178; Haus­heer/Reusser/Geiser in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 25a ad art. 176). Si aggiunga che, a fronte di un carico ipotecario di fr. 49 000.– (doc. 2), con un valore di stima immobiliare di fr. 215 220.– nel 2003 (doc. Q) e di fr.  298 672.– nel 2005 non si scorgono seri indizi di pericolo per i diritti della richiedente. Anche su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                   II.   Sull'appello di AO 1

 

                                   6.   Al Pretore l'appellante rimprovera di avergli computato un reddito potenziale di fr. 4000.– netti mensili. Egli rileva che, pur avendo dato prova di buona volontà nella ricerca di un posto di lavoro (impegno certificato anche dal suo collocatore), non gli è stato possibile trovare un'occupazione a causa dell'età avanzata, del compromesso stato di salute e delle conoscenze tecniche e tecnologiche che oggi si richiedono per essere impiegati nel settore della costruzione. Tutto quanto gli può essere imputato è quindi il reddito effettivo (che nell'appello non quantifica).

 

                                         a)   Per principio il reddito di un coniuge è quello effettivo; tuttavia, ove su un coniuge gravino obblighi di mantenimento e, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 129 III 421 consid. 2.2). La fissazione di un reddito virtuale, in effetti, non ha carattere di penalità (DTF 126 III 6 prima frase).

 

                                         b)   Nella fattispecie l'interessato, ottenuto nel 1969 il diploma di disegnatore del genio civile, ha esercitato per quattro anni tale professione per diversi datori di lavoro. Dal 1975 al 1984 ha assunto la funzione di direttore dei lavori in alcuni cantieri autostradali, dopo di che è stato per quattro anni alle dipendenze dell'impresa __________ di __________ come capocantiere e per altri quattro anni è stato responsabile della ditta di progettazione __________ di __________. Dal 1992 al 2001, infine, ha lavorato come assistente tecnico per l'impresa edile __________ di __________ (curriculum vitæ nel fascicolo URC richiamato), ricevendo uno stipendio di oltre fr. 6000.– mensili. Licenziatosi da quest'ultima ditta, nel settembre 2001 egli si è annunciato alla cassa di disoccupazione, esaurendo il diritto alle indennità nel settembre del 2003.

 

                                         c)   Quanto allo stato di salute, l'appellante adduce problemi tali a un ginocchio da lasciar prevedere un intervento chirurgico per l'impianto di una protesi. A prescindere dal fatto però che egli non risulta invalido (interrogatorio formale del 30 settembre 2004, risposta n. 7), nulla di tutto ciò si evince dagli atti. Né durante il termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione egli consta essere stato in malattia (conteggi CAMMID nel fascicolo URC, richiamato). È vero che dal settembre 2003 egli non ha più trovato un impiego, ma ciò non basta per considerarlo ormai escluso dal mondo del lavoro. Certo, sulla sua formazione di disegnatore edile non si può più fare grande affidamento, nondimeno gli atti attestano una solida esperienza come direttore dei lavori, capocantiere e assistente di cantiere (sopra, consid. a). E il mercato dell'impiego nel settore dell'edilizia denota notoriamente segni di ripresa. Ammettere che un coniuge, ancorché cinquantatreenne, ma senza documentate affezioni che ne limitino la capacità lucrativa, non sia più in grado di svolgere la benché minima attività lucrativa significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. In circostanze del genere nulla induce a ritenere, per lo meno a un sommario esame come quello che governa ­l'emanazione di misure provvisionali, che compiendo un accettabile sforzo l'interessato non possa ritrovare nel comparto dell'edilizia un'attività analoga a quella svolta.

 

                                               Certo, il convenuto ha documentato alcune infruttuose ricerche d'impiego e fa notare di non essere mai stato penalizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione. Per tacere del fatto però che il diritto della famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT  1999-II n. 67) e che il giudice civile non è vincolato alle decisioni prese dalle autorità amministrative, un conto è essere “alla ricerca di un impiego” e un altro è dar prova di meritevole impegno. A maggior ragione se si pensa che dopo l'esaurimento delle indennità di disoccupazione l'interessato non ha reso attendibile di avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare un'occupazione.

 

                                         d)   Quanto al reddito di fr. 4000.– netti mensili, non contestato come tale dall'appellante, esso appare senz'altro alla portata di lui, tanto più se si pensa che presso l'ultimo datore di lavoro egli guadagnava oltre fr. 6000.– mensili e che il contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale 2003/2005 prevede, nella convenzione addizionale sulla regolamentazione per gli assistenti edili e del genio civile, uno stipendio minimo di fr. 5308.– mensili anche senza particolare formazione. Ne segue che, in definitiva, la valutazione del primo giudice sul reddito ipotetico del convenuto resiste alla critica.

 

                                   7.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che il Pretore non ha considerato le spese per l'automobile (fr. 64.– mensili), quelle per le cure dentarie (fr. 165.–) e l'assicurazione dello stabile (fr. 633.– annui).  Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Le spese d'automobile per raggiungere il posto di lavoro possono essere ragionevolmente presunte, l'appellante essendo chiamato a svolgere un'attività di direttore dei lavori, capocantiere o assistente di cantiere. Del resto, all'atto pratico un importo di fr. 64.– mensili copre solo l'uso dei mezzi pubblici a media distanza. Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo.

 

                                         b)   Il costo di cure mediche o dentarie va inserito nel fabbisogno minimo dell'interessato ove appaia verosimile (DTF 112 II 404 consid. 6) e duraturo (sentenza del Tribunale federale 5C.282/2002 del 27 marzo 2003, consid. 4.2, pubblicata in: JdT 2003 I pag. 193). Agli atti risulta unicamente la nota

                                               d'onorario di un dentista per un intervento di anestesia e prestazioni di igienista (doc. 8). Ciò non è sufficiente per ravvisare gli estremi di costi straordinari e ricorrenti.

 

                                         c)   L'interessato ha prodotto una polizza relativa all'assicurazione dell'abitazione coniugale di __________, il cui premio ammonta a fr. 633.– annui (doc. 9). Non vi sono ragioni per escludere tale esborso dal fabbisogno minimo del convenuto (fr. 53.– mensili). Ciò posto, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di complessivi fr. 2772.– mensili.

                                     

                                   8.   Riassumendo, il reddito del marito va confermato in fr. 4000.– netti mensili e quello della moglie in fr. 2628.–. Il fabbisogno minimo di lui ascende a fr. 2708.– mensili (sopra, consid. 7c), quello di lei a fr. 1958.–. Il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta in definitiva come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr. 4000.–

                                         reddito della moglie                                                     fr. 2628.–

                                                                                                                         fr. 6628.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2772.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (non contestato)           fr. 1958.–

                                                                                                                         fr. 4730.–  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr. 1898.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   949.–  mensili

                                        

                                         Il marito può conservare per sé:                                  

                                         fr. 2772.– + fr. 949.– =                                                fr. 3721.–  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 1958.– + fr. 949.–./. 2628.– =                                   fr.   279.–  mensili

                                         arrotondati in                                                              fr.   280.–  mensili.

 

                                         L'appello del convenuto dev'essere accolto entro tali limiti.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili                                  

 

                                   9.   Gli oneri dell'appello presentato da AP 1seguono la soccombenza di lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che non si giustifica l'addebito di ripetibili, la controparte non avendo introdotto osservazioni. Gli oneri dell'appello presentato da AO 1 vanno suddivisi fra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene una riduzione del contributo pari sostanzialmente a un quinto, ragione per cui appare equo porre quattro quinti dei costi a suo carico, con obbligo di versare alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulla tassa di giustizia e le spese di prima sede, che si giustifica addebitare per tre quarti all'istante e il resto al convenuto. Sulle ripetibili, non quantificate, la domanda di AO 1 risulta invece irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1).  

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   L'appello di AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–                          

                                         b) spese                         fr.   50.–                                 

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   III.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato.

                                         2.  AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 280.– mensili dal luglio del 2003.

                                         4.  La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 80.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per tre quarti a carico di lei e per il resto a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.

                                         Per il rimanente l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 350.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 400.–

                                         sono posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1300.– per ripetibili ridotte.

 

                                  V.   Intimazione a:

 

–    ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria