Incarto n.
11.2004.149

Lugano,

13 agosto 2007/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.44 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 27 giugno 2002 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è proprietario della particella n. 3475 RFD di __________ (684 m²), situata in località __________ (zona residenziale R2a del piano regolatore), su cui si trova la sua casa unifamiliare. Il fondo confina a ovest con la particella n. 3617 (1683 m²), sulla quale sorge una casa d'abitazione, e a nord con la sovrastante particella n. 2282 (10 040 m²), che si estende in località __________ e che comprende tre stalle. Su questi due ultimi fondi (zona F2, fuori dell'area edificabile del piano regolatore), appartenenti a AO 1, sono custoditi sei lama, due asini, due mufloni, oltre a un certo numero di galline (senza gallo) raccolte in un pollaio.

 

                                  B.   Con petizione del 27 giugno 2002 AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, lamentando immissioni eccessive e chiedendo di ordinare a AO 1 l'allontanamento immediato di ogni ani­male indigeno ed esotico dalle particelle n. 3617 e 2282, con divieto di ripristinare qualsia­si tipo di allevamento sui fondi menzionati. AO 1 ha proposto il 18 settembre 2002 di respingere la petizione. L'attore ha replicato il 21 ottobre 2002, confermando la richiesta di giudizio. La convenuta ha duplicato il 22 novembre 2002, prospettando nuovamente il rigetto dell'azione.

 

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti si sono limitate a presentare conclusioni scritte, rinunciando al dibattimento finale. Nel proprio memoriale, del­­l'8 lu­glio 2004, l'attore ha ribadito la domanda di petizione. Nel suo allegato del 2 luglio 2004 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingerla. Statuendo con sentenza del 20 ottobre 2004, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 900.– con le spese di fr. 2231.– a carico dell'attore, condannato a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 10 novembre 2004 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio pretorile riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 17 876.– (sentenza impugnata, consid. 8), che le parti non contestano. La proponibilità dell'appello è pertanto data (fr. 8000.–: art. 13 vLOG, art. 36 cpv. 1 LOG). Introdotto nei venti giorni successivi alla notifica della sentenza impugnata, l'appello è altresì tempestivo.

 

                                   2.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che l'art. 679 CC invocato dall'attore vieta soltanto immissioni oggettivamente intollerabili, mentre le altre rimangono lecite, quand'anche appaiano soggettivamente fastidiose. Ciò premesso, egli ha rilevato che di tutti i testimoni sentiti solo tre accennano alla problematica degli odo­ri. __________ ha narrato di una situazione non tanto gradevole dovuta al lezzo di escrementi ani­mali e all'abbondanza di insetti, __________ ha ricordato un forte odore di serraglio e tantissime mosche, __________ ha dichiarato di avere sentito il fetore dei mufloni e del loro sterco, ma – ha soggiunto il Pretore – nessuno dei tre ha evocato condizioni intollerabili.

 

                                         Secondo i restanti testimoni invece gli animali non recano disturbo (__________) e le esalazioni non sono forti (__________), anzi sono di poco conto (__________) o finanche trascurabili (__________), se non addirittura inesistenti (__________, __________, __________, __________). Odori molesti non sono stati riscontrati nemmeno durante il sopralluogo, tra le ore 9.30 e le 10.30 del 16 settembre 2002. Quanto al perito giudiziario, egli ha accertato il 14 e il 22 gennaio 2004 un impatto delle esalazioni nullo al mattino e molto limitato al pomeriggio”, pur non escludendo che in estate la situazione possa risultare diversa. Nelle circostanze descritte il Pretore non ha ravvisato immissioni eccessive nel senso dell'art. 679 CC. Onde il rigetto della petizione.

 

                                   3.   L'appellante esordisce sottolineando che con il passare del tempo la presenza di animali sui due fondi attigui è divenuta massiccia” e la produzione di stallatico “ingente” (centinaia di sacchi), allorché dell'allevamento continua a occuparsi una sola persona durante il tempo libero. Essa rimprovera al Pretore di avere inde­bitamente minimizzato le deposizioni di __________, __________ e __________ solo perché costoro – pur avendo attestato numerose visite in luogo e ripetute constatazioni – non hanno usato l'aggettivo intollerabile. Il Pretore avrebbe disconosciuto inoltre che __________ e __________ sono inquilini della convenuta, che __________ è stato indotto a deporre dal convivente della convenuta, che __________ e __________ hanno discusso con la convenuta medesima prima di comparire in giudizio.

 

                                         L'attore fa notare poi che nessuno dei cinque testimoni appena citati è mai stato a casa sua né ha mai accertato l'effettiva entità delle immissioni, men che meno in una zona residenziale pregiata come quella in cui si trova il suo fondo. Il Pretore avrebbe trascurato dipoi che – notoriamente – deiezioni ani­mali liquide o solide a ridosso del confine puzzano e favoriscono il proliferare di mosche, tant'è che il convivente della convenuta tenta di arginare il problema usando nel periodo estivo non meno di 250 nastri collanti. Per di più il Pretore avrebbe disconosciuto che, dato il terreno brullo e in pendenza, dalla sovrastante particella n. 2282 gli animali provocano nugoli di polvere e cadute di sassi sul suo orto.

 

                                         Valutate nel loro insieme, simili immissioni di odori, rumori (ragli d'asino), insetti, polveri e sassi configurano a parere dell'appellante eccessi lesivi dell'art. 679 CC. A maggior ragione considerando che i fondi della convenuta si trovano fuori della zona edificabile, ma non in zona agricola, e che l'allevamento di bestiame “a scopo ludico e non agricolo” non rientra nell'uso e nemmeno nelle consuetudini locali. L'attore rileva infine che, secondo gli accerta­menti del perito giudiziario, durante il pomeriggio e in particolare la notte le esalazioni degli ani­mali sono maggiormente avvertibili a causa delle brezze discendenti dalla collina verso il lago e che durante l'estate la situazione può risultare ben peggiore rispetto a quella constatata dal perito nel mese di gennaio. In effetti – epiloga l'appellante – le immissioni dei due fondi vicini pregiudicano seriamente l'uso della sua abitazione (fruibilità del portico) e quello dell'orto (per la caduta di sassi), a mero profitto di attività ludiche a carattere agricolo svolte dal convivente della convenuta.

 

                                   4.   L'art. 679 CC stabilisce che chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in specie, l'art. 684 cpv. 2 CC vieta eccessi pregiudizievoli, come emissioni di fumo o di fuliggine, emanazioni moleste, rumori o scuotimenti suscettibili di provocare danni e non giustificati dalla situazione, dalla destinazione dei fondi o dall'uso locale.

 

                                         Sapere se gli eccessi siano pregiudizievoli dipende dall'intensità delle immissioni, che va definita secondo criteri oggettivi. Il giudice valuta gli interessi in gioco sulla base del suo ampio potere di apprezzamento, richiamandosi alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni. Tale ponderazione, ispirata al diritto – comprese le norme sulla protezione dell'ambiente e contro l'inquinamento fonico in particolare – e all'equità, non deve fondarsi solo sulla situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale (come prevede l'art. 684 cpv. 2 CC), ma deve tenere conto di tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme. Vietate, in altri termini, non sono unicamente immissioni suscettive di danno, bensì tutte le immissioni moleste, ovvero eccessive (Rep. 2000 pag. 172 consid. 4 con richiami).

 

                                   5.   Nella misura in cui asserisce che in pendenza di causa i capi di bestiame sui due fondi della convenuta sono aumentati (senza per altro indicare di quante unità), l'appellante adduce una circostanza nuova, e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Al riguardo l'accertamento del Pretore (sentenza impugnata, consid. 5 in principio), fondato anche sulle risultanze della perizia (risposta n. 1), vincola la Camera civile di appello. Ciò posto, nel merito giova rilevare che dal cumulo di immissioni eccessive lamentate dall'appellante non trova alcun conforto istruttorio il disturbo fonico causato dai due asini, il cui raglio non è stato definito fastidioso da nessun testimone, non è stato udito dal tribunale durante l'ispezio­ne e nemmeno dal perito (che ha visitato i luoghi a due riprese). Nessuno poi ha avuto modo di osservare nugoli di polvere sollevati da animali che si rincorrono o che ruzzolano sulla particella n. 2282, disturbo che il perito non ha invero escluso, ma che ha definito minimo (referto, risposta n. 4 in fine).

 

                                         Più serio potrebbe essere il fastidio e il pericolo causati dalla caduta di sassi dalla particella n. 2282 sull'orto dell'appellante, incomodo che il perito ha preso in considerazione (referto, risposte n. 3 e 4), senza però accertare concretamente – in antitesi a quanto assevera l'attore (appello, pag. 9 in fondo) – alcuna caduta di pietre. Nessun altro elemento agli atti apportando una qualsivoglia precisazione, nulla è dato di conoscere sul fenome­no: se sporadico o frequente, se moderato o intenso. Non si sa neppure orientativamente quante pietre (e di che grandezza) siano cadute in quanto tempo. Ora, ravvisare immissioni moleste (nel senso dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC) sulla base di doglianze fors'anche legittime, ma puramente generiche non è possibile. Ne segue che la tesi dell'appellante circa un preteso insieme di immissioni dai fondi vicini si rivela, già a un primo esame, inconsistente.

 

                                   6.   Il complesso di immissioni lamentato dall'attore può ricondursi tutt'al più, dopo quanto si è visto, al puzzo degli animali e all'imperversare di mosche. Non di moscerini, zanzare o tafani, giacché il perito ha accertato – senza essere smentito né contestato al proposito – che il pascolo degli animali attira se mai mo­sche del letame”, non altri insetti (referto, risposta n. 5). Sta di fatto che odori eccessivi o abbondanza di mosche non sono stati riscontrati né dal Pretore, in esito all'ispezione del 16 settembre 2002 (sentenza impugnata, consid. 5), né dal perito, che durante le visite in luogo del 14 e del 22 gennaio 2004 (referto, pag. 1) ha notato solo esalazioni molto limitate nel corso del pomeriggio (referto, risposta n. 4), né dagli otto testimoni menzionati dal Pretore (sopra, consid. 2). Certo, il perito non ha escluso che in estate la situazione possa essere diversa (loc. cit.). Simile eventualità non basta tuttavia per dimostrare immissioni eccessive a norma dell'art. 679 o 684 cpv. 2 CC. L'appellante invoca il notorio puzzo provocato da deiezioni animali liquide e solide a ridosso del confine, le quali favoriscono il proliferare di mosche. Se così fosse, tuttavia, mal si capirebbe come mai nessun disagio di rilievo si sia notato né dal Pretore né dal perito. Anche sotto il profilo della notorietà, dunque, le querele dell'attore non trovano riscontro. Rimane da esa­minare se esse risultino suffragate da altri elementi di prova.

 

                                   7.   L'appellante evoca in primo luogo la testimonianza __________ il quale ha dichiarato che nell'estate del 2002 con tempo caldo ha avvertito molte volte dalla particella n. 3475 un forte odore di escrementi e urina animali”, oltre a notare mosche e moscerini (verbali, pag. 10). Egli richiama altresì la testimonianza di __________, la quale ha confermato di avere sentito in un'occasione, nell'agosto del 2002, “un forte odore di serraglio” e di avere visto “tantissime mosche” (verbali, pag. 11), come pure la testimonianza di __________, la quale ha detto di avere percepito una ventina di volte, fra l'autunno del 1997 e il dicembre del 2001, l'odore dei mufloni e del loro sterco, soprattutto d'estate (verbali, pag. 18). Da tali deposizioni si desume nondimeno che le puzze e le mosche diventano fastidiose d'estate, o per lo meno nei periodi di caldo, mentre non risultano molestare apprezzabilmente per il resto dell'anno (tant'è che al Pretore e al perito il disturbo è apparso lieve, se non nullo). La questione è dunque di sapere se, vista la situazione, la destinazione dei fondi o l'uso locale, così come le circostanze del caso particolare nel loro insieme, simili immissioni risultino eccessive per rapporto alla sensibilità di una persona media posta nelle medesime condizioni.

 

                                   8.   Che il fondo dell'appellante sia in zona residenziale non fa dubbio. Esso confina però con un'estesa superficie fuori dell'area edificabile, che se non è specificamente riservata a scopo agri­colo può essere destinata alla custodia di animali senza ledere la sua naturale vocazione. Nemmeno l'attore pretende, del resto, che ciò violerebbe in qualche modo norme del diritto pubblico cantonale o federale. Quanto agli animali custoditi sulle particelle n. 2282 e 3617, essi non risultano essere tenuti in cattività illegalmente, senza permesso, in recinti troppo angusti o in condizioni men che buone (perizia, risposta n. 1). Il loro stallatico inoltre è regolarmente rimosso dal terreno, insaccato e venduto a terzi (perizia, risposta n. 4). Sotto questo profilo non si può dire perciò che la convenuta trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà (art. 679 CC) o cada in eccessi pregiudizievoli (art. 684 cpv. 1 CC). È vero che la vicinanza di zone residenziali impone maggiore riguardo da parte di chi esercita attività agricole, ma è altrettanto vero che la vicinanza di zone legittimamente

                                         adibite a scopo agricolo impone – vicendevolmente – maggiore tolleranza da parte di chi vi risiede. Che poi la convenuta tenga ani­mali per diporto e non per professione poco muta, almeno nella misura in cui non si tratti di animali pericolosi o la cui presenza risulti pregiudizievole per rapporto a quella di animali domestici, ciò che non risulta essere il caso per lama o mufloni. Date le circostanze concrete, non soccorrono dunque i presupposti per ravvisare im­missioni eccessive da parte della convenuta.

 

                                   9.   V'è da domandarsi per vero se non vadano considerate moleste (ovvero eccessive”) anche quelle immissioni che, pur dovute al corretto esercizio di un'attività conforme alla destinazione del fondo, potrebbero essere eliminate – in tutto o in parte – per mezzo di accorgimenti cui il proprietario abbia modo di far capo con ragionevolezza. L'indole precipua di azioni fondate sull'art. 679 o sull'art. 684 CC non esige in effetti la formulazione di richieste precise: spetta al giudice determinare di caso in caso i provvedimenti da decidere per porre fine alla molestia (I CCA, sentenza inc. 11.1999.67 del 5 luglio 2000, consid. 5 in principio con richiamo a DTF 102 Ia 96 e a Steinauer, Les droits réels, vol. II, edizione, pag. 230 n. 1922a). Senza vietare la presenza di lama, asini, mufloni o galline sulle particelle n. 3617 e 2282, nella fattispecie ci si potrebbe interrogare perciò se accorgimenti consoni al principio di proporzionalità potrebbero attenuare con qualche efficacia il fastidio di odori e mosche sulla particella n. 3475 durante la stagione calda. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato talune raccomandazioni (riconducibili alla perizia), che per l'essenziale la convenuta già rispetta: allontanamento periodico degli escrementi dal pascolo, pulizia regolare delle stalle e dei prati, mantenimento di un'idonea cotica erbosa in stato umido, posa di solide recinzioni (consid. 7 in fine). Il problema sarebbe di verificare se altri provvedimenti idonei possano adeguatamente imporsi alla luce delle circostanze concrete.

 

                                         Nell'aprile del 2002 l'Ufficio tecnico comunale di Minusio aveva suggerito alla convenuta, proprio per ridurre le immissioni lamentata dall'attore, di arretrare le recinzioni sui suoi fondi a 10–15 m dal confine con la particella n. 3475 (rapporto UTC del 22 aprile 2002 nella rubrica “__________ [Diversi])”. Nel frattempo l'interessata parrebbe avere parzialmente aderito alla proposta, tant'è che il perito ha accertato la posa di un filo elettrico (“filo pastore”) sulla particella n. 2282 a una distanza variante da 1.72 a 8.35 m dal confine con la particella n. 3475 e sulla particella n. 3617 a una distanza circa 7.70 m, sempre dal confine con la particella dell'attore (referto, risposta n. 2 con planimetria). Ai fini dell'attuale giudizio ci si potrebbe chiedere perciò se non sia il caso di prescrivere alla convenuta – in via equitativa (sopra, consid. 4) – distanze minime cui tenere lama, asini e mufloni dai confini durante la stagione calda. Se non che, nessuna indicazione figura agli atti né sulla reale efficacia del provvedimento né, ove ciò fosse, sulle distanze minime che fruttuosamente si potrebbero imporre alla convenuta, tenuto conto anche della morfologia dei fondi. Al proposito il perito non è stato neppure interpellato. Ora, l'indole di cause fondate sull'art. 679 o 684 CC non esige – come detto – la formulazione di richieste precise, ma non esonera l'attore dalle sue responsabilità processuali, in particolare dall'addurre tutti gli elementi utili ai fini della sentenza, né obbliga il giudice ad assumere prove di sua iniziativa. Mancando agli atti ogni dato oggettivo, la questione delle distanze non può pertanto essere approfondita oltre.

 

                                10.   Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello si rivela destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono il precetto della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

 

                                11.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) per un eventuale ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 1800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.