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Incarto n. |
Lugano 2 dicembre 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2002.327 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2002 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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premesso che con sentenza del 29 gennaio 2004 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato, in luogo e vece del Pretore, AP 1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato i figli M__________ (1985) e B__________ (1987) alla madre e ha regolato il diritto di visita del padre, obbligando AP 1 a versare un contributo
alimentare di fr. 136.25 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili per ogni figlio dal febbraio 2002 al settembre 2003, rispettivamente un contributo alimentare di fr. 741.85 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili la figlia B__________ dopo di allora;
ricordato che contro tale sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004 – per opposti motivi – AO 1 e AP 1;
osservato che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;
preso atto che il 15 novembre 2004 AO 1 ha invitato questa Camera a non statuire sugli appelli, essendo in corso trattative per definire amichevolmente il contenzioso;
constatato che AO 1 ha comunicato alla Camera il
24 novembre 2005 – su richiesta del giudice delegato – l'avvenuta pronuncia del divorzio e l'omologazione della convenzione sui relativi effetti;
accertato che nel medesimo scritto AO 1 insta per lo stralcio della procedura dai ruoli “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”;
rilevato il 29 novembre 2005 AP 1 ha sollecitato a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili richiesta identica a quella formulata dall'ex moglie;
stabilito che le due dichiarazioni possono essere interpretate solo come desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
appurato che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), principio dal quale non v'è motivo di scostarsi;
ritenuto che, ciò premesso, ogni parte va chiamata a sopportare gli oneri del proprio appello, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);
considerato infine che, per quanto riguarda le ripetibili, giova attenersi a quanto le parti hanno consensualmente deciso;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a:
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–. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria