Incarto n.
11.2004.156

Lugano

5 maggio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.60 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 gennaio 2004 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 ),

 

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'istante il 27 gennaio 2004;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 2 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 19 novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1956) e AO 1 (1956), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il 15 novembre 1975. Dal matrimonio sono nati D__________ (1976) e C__________ (1981). Il 30 dicembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando misure a protezione dell'unione coniugale. Con sentenza del 27 novembre 2003 il Pretore ha au­torizzato i coniugi a vivere separati dal 1° febbraio 2003, ha assegna­to l'abitazione coniugale (particella n. 1802 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) alla moglie e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un con­tributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal 1° febbraio 2003 (DI.2003.1/2). Statuendo su appello di AP 1, con sentenza odierna questa Camera ha ridotto tale contributo a fr. 2425.– mensili (inc. 11.2003.156).

 

                                  B.   Nel frattempo, il 27 gennaio 2004, AP 1 ha adito egli medesimo il Pretore per ottenere – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – la riduzione del contributo a fr. 1217.– mensili, facendo valere maggiori oneri di alloggio e l'aumento del premio della cassa malati. All'udienza del 30 marzo 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenutosi seduta stante, le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni (DI.2004.60/61). Il 16 giugno 2004 il Pretore ha ordinato, su richiesta di AO 1, una trattenuta di fr. 2650.– dallo stipendio del marito (DI.2004.658). Con decisione del 19 novembre 2004 il Pretore ha poi respinto la richiesta d'assistenza giudiziaria introdotta dall'istante, ponendo la tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese a carico di quest'ultimo.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato un ricorso del 2 dicembre 2004 per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare la convenuta ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria postulata dal marito, tant'è che nemmeno il Pretore l'ha interpellata. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Stato non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di ricorso prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

 

                                   3.   Il Pretore ha rifiutato in concreto l'assistenza giudiziaria, rilevando che “il richiedente, come risulta dalla procedura di protezione dell'unione coniugale terminata con sentenza del 27 novembre 2003 (inc. DI.2003.1 e DI.2003.2), dispone di un'eccedenza mensile di quasi fr. 800.–, oltre che di averi bancari e di sostanza immobiliare” (decisione impugnata, pag. 1 in basso). Il ricorrente obietta che, data la trattenuta di stipendio, gli rimangono a dispo­sizione soli fr. 2476.35 netti con cui deve affrontare spese per complessivi fr. 2281.50 mensili. A ciò si aggiungono il vitto, il vestiario e le cure dentarie. Per di più, egli ha un debito di fr. 3000.– verso il datore di lavoro e un saldo passivo di fr. 1989.40 sul conto bancario. Quanto alla sostanza immobiliare, nell'abitazione coniugale vive la moglie, mentre gli averi del “terzo pilastro” sono vincolati.

 

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone, tra l'altro, che il richiedente sia una “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag). Riferendosi alla sentenza del 27 novembre 2003, il Pretore ha rilevato che nella fattispecie l'interessato, una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 5658.– mensili netti al fabbisogno minimo di fr. 2209.– mensili e al contributo per la moglie di fr. 2650.– men­sili, dispone ancora di fr. 799.– mensili (sentenza pag. 5). Il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore risultava così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 580.–, spese accessorie fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 84.–, rimborso di un debito privato fr. 250.–, abbonamento “ar­cobaleno” per una zona fr. 35.–, spese dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.– (sentenza, pag. 4). Il ricorrente fa valere spese di fr. 1360.– per l'appartamento e il garage, di fr. 340.90 per il premio della cassa malati, di fr. 250.– per le rate del prestito e di complessivi fr. 330.60 per l'onere fiscale, l'assicurazione dell'economia domestica, l'imposta di circolazione, l'assicurazione dell'automobile, la protezione giuridica, i canoni radiotelevisivi, il conguaglio delle spese accessorie, il vitto, il vestiario e il dentista.

 

                                         a)   La rata per il rimborso del debito e le imposte sono già state considerate dal Pretore. Quanto al vitto, al vestiario e al canone radiotelevisivo, essi sono inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 74 cifra I), mentre l'inter­vento di paradontologia prospettato dal richiedente più non si impone, stando agli accertamenti del Pretore, sicché bastavano cure ordinarie stimate in fr. 40.– mensili (sentenza pag. 4 in fondo). Tale accertamento non è revocato in dubbio dal ricorrente.

 

                                         b)   Circa i costi d'automobile (doc. O e P, prodotti con il ricorso), davanti al Pretore l'interessato aveva omesso qualsiasi allegazione, tant'è che per le trasferte professionali il primo giudice gli aveva riconosciuto solo la spesa per l'abbonamento “arcobaleno” di una zona (sopra, consid. 4). Tale posta non era contestata nell'appello deciso da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2003.156). Nemmeno nel ricorso in esame, per altro, il richiedente spiega come mai egli debba far capo necessariamente all'automobile per raggiungere il posto di lavoro. Insufficientemente motivata, al proposito l'impugnazione manca di consistenza.

 

                                         c)   Quanto all'assicurazione responsabilità civile e della mobilia domestica (premio annuo di fr. 208.95: doc. D, conteggio allegato al certificato municipale; doc. N annesso al ricorso), il relativo costo mensile di fr. 17.40 va inserito nel fabbisogno minimo del ricorrente. Si deve tenere conto inoltre dell'aumento del premio della cassa malati, che nel 2004 è passato da fr. 84.– a fr. 149.05 mensili (doc. C). L'interessato sostiene invero che nel 2005 il premio è ulteriormente aumentato a fr. 340.90 mensili (doc. I, prodotto con il ricorso), ma non pretende di avere perduto il diritto al sussidio cantonale, di modo che l'importo da lui indicato non appare verosimile.

 

                                         d)   Più delicata è la questione legata al costo dell'alloggio. Nel gennaio del 2004 il richiedente ha lasciato infatti il monolocale da lui occupato dopo la separazione di fatto per trasferirsi in un appartamento di 3½ locali, di modo che la pigione è passata da fr. 580.– mensili (più fr. 70.– di spese accessorie) a fr. 1100.– mensili (fr. 1250.– mensili dal 1° gennaio 2005 e fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2006), più fr. 130.– di spese accessorie (doc. A). Il Pretore ha ignorato ciò. Ci si potrebbe domandare in realtà se l'interessato abbisogni per sé soltanto di un appartamento di tre vani e mezzo (sul criterio della parità di trattamento in materia logistica si veda la sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4, come pure Rep. 1994 pag. 300 consid. 4). Sia come sia, si ammettesse anche la locazione di fr. 1300.– mensili, nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla muta. Sul problema non giova dunque attardarsi.

                                        

                                         e)   Il fabbisogno minimo dell'istante ai fini del presente giudizio risulta così di fr. 3072.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 130.–, premio della cassa malati fr. 149.05, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 17.40, rimbor­so di debito privato fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 35.–, spese per cure dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.– mensili. Considerato che con sentenza odierna questa Camera ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 2425.– mensili (sopra, lett. A), una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 5658.– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la moglie, il richiedente rimane con soli fr. 161.– mensili, che finanziano verosimilmente i conguagli delle spese accessorie (doc. R annesso al ricorso), ma nulla più. Le spese legali della causa di modifica restano scoperti.

 

                                   5.   Nelle condizioni descritte occorre ancora verificare se il richiedente non possa far capo a redditi della sostanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1; v. anche RDAT II-1998 pag. 19). Non consta invero che egli disponga di liquidità bancarie (doc. T annesso al ricorso) o che possa attingere a fondi depositati sul conto risparmio previdenziale “fiscainvest”, trattandosi di averi vincolati a fini previdenziali e costituiti in pegno del mutuo ipotecario gravante l'abitazione coniugale (doc. U annesso al ricorso).

                                         Il ricorrente è comproprietario nondimeno, per un mezzo, della particella n. 1802 RFD di __________ su cui sorge l'abitazione coniugale. Certo, l'immobile è occupato dalla moglie e dai due figli maggiorenni. Nulla risulta impedire tuttavia che per finanziare la causa di modifica – la quale non appare particolarmente dispendiosa – il ricorrente non possa aumentare di qualche poco il carico ipotecario (DTF 119 Ia 11), tanto meno ove si pensi che recentemente egli ha proceduto a un ammortamento straordinario di fr. 30 000.– (doc. 5 nell'inc. DI.2003.1). Del resto un ricarico ipotecario di fr. 10 000.–, a un tasso del 3.25%, comporta un aggravio di nemmeno fr. 30.– mensili (v. doc. D allegato al certificato municipale), senz'altro sopportabile dal bilancio familiare (cfr. RDAT II-1999 pag. 45). E quel capitale sembra già di per sé sufficiente, oltre che per saldare il mutuo accordato dal datore di lavoro (fr. 3000.–: doc. S prodotto con il ricorso), anche per sovvenire ai costi della causa. Tutto ciò posto, l'interessato non può ancora definirsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. Non soccorrono dunque i requisiti per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                   6.   Sulla tassa di giustizia e le spese correlate alla richiesta di assistenza il ricorrente invece ha ragione, anche se adduce giustificazioni non pertinenti. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è in effetti gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nulla induce a ritenere che nella fattispecie il richiedente abbia agito con manifesta ingiustizia. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va di conseguenza riformato, anche se il grado di soccombenza complessivo non giustifica l'attribuzione di ripetibili in seconda sede.

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                         Per il resto la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria