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Incarto n. |
Lugano, 16 dicembre 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretario: |
I. Bernasconi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa n. 605.2003/R.85.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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alla |
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CO 2 ,
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riguardo al figlio J__________ __________ (1999);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 novembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 27 ottobre 2004 la CO 2 ha ordinato a AP 1 di presentare il figlio
J__________ (1999) mercoledì 17 novembre 2004 nello studio della
dott. __________ a __________ per un esame proctologico, cui la Commissione ha delegato il dott. __________;
che tale visita è stata decisa dall'autorità tutoria nell'intento di valutare se occorrano misure a protezione del minorenne;
che l'8 novembre 2004 AP 1 è insorta all'autorità di vigilanza, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'annullamento dell'ordine ricevuto;
che, statuendo l'11 novembre 2004, l'autorità ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese, e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria;
che AP 1 ha presentato il 24 novembre 2004 un appello volto a ottenere da questa Camera – oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria – la sospensione della procedura in virtù dell'art. 104 CPC e la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere annullata quella emessa dalla Commissione tutoria regionale;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che, come questa Camera ha già spiegato diffusamente nella sentenza del 23 marzo 2004 pronunciata fra le stesse parti (inc. 11.2004.26), la decisione con cui un'autorità tutoria decide di
esperire una prova può essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza solo ove l'assunzione del mezzo istruttorio sia suscettiva di arrecare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (nel senso dell'art. 44 LPAmm), mentre la decisione dell'autorità di vigilanza non è più impugnabile con alcun rimedio giuridico (sentenza citata, consid. 5);
che analogo principio vige – ha ricordato questa Camera – nella procedura civile, l'ordinanza con cui un Pretore disponga l'assunzione di una prova nell'ambito di una causa di separazione o divorzio per decidere se si impongano misure a protezione del figlio (art. 315a cpv. 1 CC) non potendo essere appellata per alcun motivo (art. 95 cpv. 1 CPC; sentenza citata, consid. 6), seppure in tal caso non sussista un doppio grado di giurisdizione sul piano cantonale;
che non senza temerarietà l'appellante insiste pertanto nel ripresentare appello contro una decisione dell'autorità di vigilanza in materia di assunzione probatoria;
che, non essendo dato appello contro una decisione dell'autorità di vigilanza nella materia predetta, non entra in linea di conto nemmeno la sospensione della procedura davanti alla Camera chiesta dall'interessata a norma dell'art. 104 CPC;
che appellabile è per converso – come ha già illustrato questa Camera – una decisione con cui l'autorità di vigilanza accolga o respinga la ricusazione di un perito (sentenza citata, consid. 9);
che nell'appello l'interessata torna a criticare la designazione del dott. __________, specialista incaricato di eseguire l'esame proctologico nella fattispecie;
che su tale questione l'autorità di vigilanza non è entrata in argomento, “ritenuto che sui fatti e le motivazioni addotti dalla signora AP 1 più di un'autorità ha già avuto modo di statuire”;
che nell'appello l'interessata nemmeno accenna a nuovi motivi di ricusazione da lei addotti e disattesi dall'autorità di vigilanza nei confronti del dott. __________ (sempre che lo specialista possa equipararsi, sotto il profilo della ricusazione, a un perito giudiziario: sentenza citata, consid. 10 in fine);
che a tale proposito l'appello si rivela quindi carente di motivazione e come tale, una volta ancora, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in relazione con il cpv. 5),
che ciò esclude d'acchito una sospensione della procedura dinanzi a questa Camera giusta l'art. 104 CPC, fosse solo sul tema della ricusa;
che, del resto, l'unico rimprovero di parzialità mosso dall'appellante al dott. __________ è quello di avere dichiarato al Procuratore pubblico che una dilatazione anale e una “striscia cicatriziale possono essere compatibili con esiti di lesioni da contatto, ad esempio manipolazione dell'ano” (doc. C: decreto di non luogo a procedere riguardante __________, del 3 marzo 2004, pag. 2 in alto);
che tale affermazione di carattere generale non basta lontanamente a denotare una qualsivoglia prevenzione dello specialista verso il nuovo compagno dell'appellante, né a rimettere in causa la valutazione già espressa da questa Camera nella citata sentenza sull'imparzialità di lui (consid. 11), onde l'infondatezza dell'appello anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile;
che, la data e l'ora fissate dall'autorità tutoria all'appellante per condurre il figlio alla visita proctologica essendo decorse nelle more del termine di appello, la Commissione tutoria regionale fisserà all'appellante un nuovo appuntamento, ripetendo la comminatoria penale e procedendo senz'altro – in caso di renitenza – alla convocazione forzata, quand'anche l'interessata dovesse introdurre altri appelli contro l'assunzione della prova;
che, per quanto riguarda gli oneri del giudizio odierno, la manifesta inammissibilità dell'atto ne comporta l'addebito all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato per osservazioni;
che la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta, indipendentemente dalla grave ristrettezza fatta valere dalla richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag);
che all'impugnazione – presentata invero con leggerezza – mancava infatti, fin dall'inizio, ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che delle difficili condizioni in cui versa l'appellante si tiene conto, nonostante tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
PI 1 patrocinato da: PA 2
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario