Incarto n.
11.2004.162

Lugano

27 dicembre 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Lardelli ed Epiney-Colombo

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.473 (azione di divorzio unilaterale) della promossa con petizione del 24 maggio 2004 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  RA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 18 novembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1969) e AP 1 (1976), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 21 maggio 1999. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, disegnatore tecnico, lavora per la __________ di __________, mentre la moglie è aiuto dentista. I coniugi vivono separati dalla primavera del 2002 quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

 

                                  B.   Il 15 aprile 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una richiesta di divorzio comune con accordo parziale, demandando al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio non omologabili o contestate. AO 1 ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le parti hanno altresì chiesto di sospendere la procedura in vista di trattative per giungere a un accordo. All'udienza del 24 marzo 2003, indetta per l'audizione separata e comune dei coniugi, le parti hanno comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, nel quale si prevedeva, tra l’altro, la seguente clausola:

                                        

                                         5. Tasse e spese di giustizia suddivise a metà, ritenuto che il marito parteciperà alle spese legali della moglie in ragione di fr. 2000.–.

                                        

                                         Il Pretore ha pertanto deciso di convertire la procedura in domanda di divorzio comune con accordo completo e ha assegnato ai coniugi un termine di venti giorni per presentare la necessaria documentazione da allegare alla convenzione. Sentiti i coniugi all'udienza del 3 novembre 2003, il Pretore ha accertato l'omologabilità della convenzione e ha impartito il termine bimensile di riflessione. Il 12 gennaio 2004 AO 1 ha confermato per scritto la volontà di divorziare e il contenuto della convenzione. Il 19 febbraio 2004 il Pretore, preso atto del silenzio di AP 1, ha assegnato a quest'ultimo un termine di quindici giorni per confermare la volontà di divorziare, con l'avvertenza che in caso di silenzio la procedura sarebbe stata stralciata dai ruoli se entro 30 giorni uno dei coniugi non avrebbe introdotto una domanda unilaterale di divorzio.  

 

                                  C.   Il 24 maggio 2004 AP 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una petizione per ottenere il divorzio, un contributo di mante­nimento in suo favore indeterminato e la suddivisione delle prestazioni d'uscita maturate dal marito durante il matrimonio. Contestualmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 si è lasciato precludere dalla lite. All'udienza preliminare del 12 ottobre 2004 il marito ha consegnato una dichiarazione, datata 18 ottobre 2004, in cui conferma la volontà di divorziare e gli accordi a suo tempo sottoscritti dai coniugi. Il Pretore, ha preso atto di tale volontà e ha indicato che di poter procedere all'emissione della sentenza di divorzio consensuale, “ritenuto comunque che tutti i costi giudiziaria e di patrocinio relativi alla causa unilaterale vadano posti a carico del marito”. L'attrice ha dal canto suo rilevato che i costi della procedura consensuale non erano coperti dall'importo di fr. 2000.– a suo tempo concordato, riconfermando la richiesta di assistenza giudiziaria per quanto eccedeva tale importo. Il convenuto, assistito da un patrocinatore, non ha preso posizione.

 

                                  D.   Statuendo il 18 novembre 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, non ha riconosciuto nulla alla moglie a titolo di contributo alimentare, ha preso atto che i coniugi avevano già proceduto alla liquidazione del regime dei beni e che si erano accordati sulla ripartizione a metà delle prestazioni d'uscita. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4000.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice è stata respinta.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2004 nel quale chiede di suddividere gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 2000.–.  L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contestata è la chiave di riparto stabilita dal Pretore in materia di spese e ripetibili (un terzo a carico della moglie, due terzi a carico del marito), che l'appellante chiede di riformare fissandola in ragione di metà ciascuno. Il Pretore ha motivato la sua decisione rilevando che benché le parti avessero pattuito la suddivisione a metà degli oneri processuali, con impegno del marito di versare fr. 2000.– quale partecipazione alla spese legali della moglie, l'agire contraddittorio del convenuto, che aveva costretto l'attrice a promuovere un'azione di divorzio unilaterale, giustificava di porre a suo carico le spese maturate dopo l'aprile del 2004.

 

                                   2.   L'appellante fa valere che il Pretore non poteva convertire la procedura comune in unilaterale, ma avrebbe dovuto stralciarla d'ufficio. E in tali circostanze non poteva essere riconosciuto nulla a titolo di ripetibili. Egli contesta inoltre di avere tenuto un comportamento contraddittorio, rilevando di non essere mai stato convinto di divorziare, sicché ritiene inammissibile porre a suo carico gli oneri processuali per il solo fatto di non avere confermato la volontà di divorziare. Soggiunge che la moglie ha chiesto fr. 2000.– quale partecipazione alle spese legali e che per quanto superava tale importo essa aveva postulato l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ragione per cui il Pretore non poteva assegnarle fr. 4000.–. Contesta infine l'indennità riconosciuta alla controparte, ritenuta eccessiva.

 

                                   3.   Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per intero le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). In materia di diritto matrimoniale il giudice può inoltre, a determinate condizioni, scostarsi da una suddivisione strettamente aritmetica degli oneri processuali (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richia­mo; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, per di più, che nella fissazione di tali oneri e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure l'eventuale suddivisione degli importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC, possono quindi essere impugnati solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento.

                                                                               

                                   4.   Nella fattispecie, ancorché la sostituzione della richiesta di divorzio comune in azione unilaterale mantenga la litispendenza (art. 136 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 117 n. 515) ai fini del giudizio sugli oneri processuali il Pretore doveva tenere conto che in realtà erano state promossa due distinte procedure. La prima, di natura consensuale, avviata dai coniugi con istanza comune il 15 aprile 2002 e la seconda, di natura contenziosa, introdotta dalla moglie il 24 maggio 2004 a seguito della caducità della procedura comune.

 

                                         a)   Ora, per quel che concerne la procedura consensuale, a torto l'appellante rimprovera al Pretore di non averla stralciata d'ufficio. Constatata la mancata conferma da parte del marito della volontà di divorziare, nulla impediva al giudice, foss'anche per ragioni di economia processuale, di ricordare all'interessato la decadenza del termine bimestrale e di invitarlo a voler comunicare le sue intenzioni prima di procedere conformemente all'art. 421a cpv. 2 CPC (v. anche Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 38 ad art. 111). Sia come sia, quand'anche questa procedura dovesse essere stralciata dai ruoli, ciò non giova all'appellante. Contrariamente a quanto egli pretende, anche in circostanze del genere, il giudice deve statuire sugli oneri processuali applicando i precetti generali. E siccome la caducità della procedura era riconducibile al marito, che ha vanificato tutti gli atti processuali compiuti dall'inizio della causa, tali oneri andavano posti a suo carico come spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC). Certo, l'interessato poteva revocare in qualsiasi momento il consenso al divorzio (Werro, op. cit., pag. 114 n. 501) così come può non confermare la sua volontà di divorziare, ma egli non può pretendere che tale comportamento processuale sia senza alcuna conseguenza.

 

                                         b)   Quanto alla procedura contenziosa, all'udienza del 12 ottobre 2004 il convenuto ha in sostanza aderito alle richieste dell'attrice (act. VI). Trattandosi di un'acquiescenza, ai fini del giudizio sugli oneri processuali, egli può essere considerato come soccombente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352). A nulla giova il richiamo all'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 24 marzo 2004, già per il fatto che, per quanto riguarda gli oneri processuali, esso non tiene conto della successiva procedura contenziosa. Certo in quella occasione la moglie aveva chiesto, tra l'altro, una partecipazione di fr. 2000.– per le spese legali del divorzio, ma ciò non significa che tale richiesta comprendesse anche le prestazioni svolte per la procedura contenziosa, a quel momento neppure prospettabile. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie per tutto quanto superava l'importo di fr. 2000.–, basti rammentare che i costi della causa di divorzio sono di principio a carico dell'unione coniugale per cui l'assisten­za gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger, in: Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 137 CC).

 

                                         c)   Ciò posto, l'appellante, tenuto ad assumersi i costi della procedura consensuale e sostanzialmente acquiescente nella procedura contenziosa, risulta nel complesso pressoché soccombente. Ne discende che ponendo a carico di lui due terzi degli oneri processuali e obbligandolo a versare ripetibili alla controparte il Pretore non può dirsi caduto in un eccesso o in un abuso del suo potere d'apprezzamento. L'esito non muterebbe nemmeno se i costi della procedura consensuale dovessero essere posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (cfr. ZR 100 (2001), n. 37). Considerata la sostanziale soccombenza dell'appellante nella procedura contenziosa, il riparto delle spese stabilito dal primo giudice rientra nel quadro di un legittimo potere di apprezzamento e sfugge alla critica.

 

                                   5.   Quanto all'ammontare delle ripetibili, l'appellante ritiene eccessivo l'importo di fr. 2000.– per la sola procedura contenziosa. Ora, per tacere che tale indennità deve essere calcolata per l'intera procedura di divorzio, nelle “spese indispensabili causate dal processo” evocate dall'art. 150 prima frase CPC rientrano oltre agli onorari di patrocinio, anche le spese anticipate dal legale e l'imposta sul valore aggiunto. In concreto, dal fascicolo processuale si evince che la patrocinatrice della moglie ha redatto l'istanza di divorzio comune, un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati, la petizione di divorzio e almeno una decina di lettere all'indirizzo del Pretore, partecipando altresì a tre udienze. Tenendo conto dei verosimili contatti con la propria cliente e con la controparte per raggiungere un accordo, le spese e l'IVA, se ne conclude che, per quanto severa possa apparire, l'assegnazione di un'indennità di fr. 4000.– rientra nel quadro di un legittimo potere di apprezzamento di cui il Pretore fruisce. Ciò posto, l'appello, destituito di fondamento, è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese di rilievo.

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

                                     

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                        

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   200.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr.   250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 ;

 .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria