Incarto n.
11.2004.166

Lugano

7 settembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.766 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 28 novembre 2003 dall'

 

 

AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'  PA 1 );

 

giudicando ora sulla sentenza del 1°dicembre 2004 con cui il Pretore ha respinto in ordine l'azione riconvenzionale del convenuto;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 dicembre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 1° dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è iscritto quale proprietario della particella n. 243 RFD di __________, sulla quale sorge un'abitazione (“__________”), occupata da AP 1, cittadino germanico, il quale si professa proprietario economico del fondo. L'11 aprile 2000 AO 1, che per anni è stato consulente legale di AP 1, ha chiesto lo sfratto di lui, espulsione che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha decretato il 13 luglio 2000. Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato accolto dalla seconda Camera civile, che con sentenza del 23 ottobre 2000 ha respinto l'istanza di sfratto (inc. 12.2000.119).

 

                                  B.   Il 28 novembre 2003 AO 1ha intentato un'azione negatoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a AP 1 di sgomberare immediatamente l'immobile e di consegnarlo con le installazioni funzionanti. Nella sua risposta del 18 febbraio 2004 il convenuto ha proposto il rigetto della petizione e in via riconvenzio­nale ha chiesto che a AO 1 fosse ingiunto di mostrare tutta la documentazione relativa all'uso di somme di denaro da lui ricevute, in particolare DM 1 300 000.– versatigli per l'acquisto della nota particella n. 243 RFD di __________ e fr. 8 500 000.– confluiti fin dal 1984 sui conti di una fondazione (__________), producendo altresì tutti i documenti inerenti ai loro rapporti patrimoniali. Con risposta riconvenzionale del 26 marzo 2004 l'attore ha concluso per il rigetto della riconvenzione in ordine, invocando la garanzia del giudice al proprio domicilio. In replica riconvenzionale del 7 mag­gio 2004 il convenuto ha mantenuto la domanda e in duplica, l'11 giugno 2004, l'attore ha ribadito l'eccezione.

 

                                  C.   L'udienza preliminare del 7 settembre 2004 è stata limitata dal Pretore all'esame dell'eccezione litigiosa e le parti, senza chiedere l'assunzione di prove, hanno confermato i loro punti di vista. Statuendo il 1° dicembre 2004, il Pretore ha accolto l'eccezione e ha respinto la riconvenzione in ordine. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 600.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello dell'11 dicembre 2004 nel quale chiede che sia accertata la competenza del giudice adito in via riconvenzionale e che la decisione impugnata sia riformata di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 gennaio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 100 cpv. 1 CPC il giudice statuisce sui presupposti e le eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In realtà egli statuisce con decreto qualora accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce pertanto una sentenza (v. Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 378). Ciò premesso, non occorre che in concreto la decisione impugnata sia provvista di effetto sospensivo (art. 100 cpv. 1 con rinvio all'art. 96 cpv. 3 CPC), tanto meno ove si consideri che l'udienza preliminare è stata limitata all'esame dell'eccezione processuale (art 181 cpv. 1 CPC) e che in simili casi il processo continua – per legge – sulle eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 305 nota 363 in fine).

 

                                   2.   Ricordato che una domanda riconvenzionale può essere proposta davanti al giudice della domanda principale solo se le due azioni sono materialmente connesse (art. 6 cpv. 1 LForo), il Pretore ha rilevato che nella fattispecie l'azione principale è volta alla tutela della proprietà (art. 641 CC), ovvero alla consegna di un immobile asseritamente occupato dal convenuto in maniera illecita, mentre la riconvenzione è intesa a ottenere dall'attore determinata documentazione in base alle norme sul rendiconto nell'ambito di un contratto di mandato (art. 400 CO). Non riscontrando due azioni materialmente connesse, egli ha respinto la riconvenzione in ordine.

 

                                   3.   L'appellante sostiene che nel caso specifico la connessione materiale è data dal substrato fattuale, lo scopo dell'art. 6 LForo essendo quello di evitare giudizi contraddittori in presenza di

                                         azioni fondate sul medesimo complesso di fatti (DTF 130 III 607). E siccome tra le parti sussiste una complessa situazione economica nella quale rientra anche il denaro da lui consegnato all'attore per l'acquisito della particella n. 243 RFD di __________, l'azione reale risulta materialmente connessa all'azione di rendiconto degli importi messi a disposizione.

 

                                   4.   La connessione materiale cui si riferisce l'art. 6 cpv. 1 LForo (ripresa dall'art. 172 CPC in vigore dal 29 marzo 2002) è identica a quella prevista sul piano internazionale dagli art. art. 8 LDIP e 6 n. 3 della Convenzione di Lugano (FF 1999 pag. 2445). Il suo scopo è – appunto – quello di evitare giudizi contraddittori, favorendo una liquidazione rapida ed efficace di vertenze tra loro correlate (DTF 129 III 232 consid. 3 con riferimenti). Le due azioni non devono necessariamente essere della stesso tipo o della stessa natura (Spühler in: Spühler/Tenchio/Infanger, Bundes­gesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Basilea 2001, n. 12 ad art. 6; Mül­ler/Wirth in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichts­stand in Zivilsachen, Zurigo 2001, n. 8 ad art. 6; Keller­hals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz,

                                         2ª edizione, n. 9 e 10 ad art. 6). Basta che si fondino sulla mede­sima causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso contratto (DTF 129 III 232 consid. 3.1). In tal senso si è espresso ancora di recente il Tribunale federale sull'art. 6

                                         n. 3 della Convenzione di Lugano (DTF 130 III 619 consid. 5).

 

                                   5.   Nel caso in esame sussiste tra le parti una complessa situazione economica, come ha sottolineato anche la seconda Camera civile di appello nell'ambito della procedura di sfratto (sopra, lett. A). Per ciò solo le due azioni non possono ritenersi tuttavia – contrariamente all'opinione del ricorrente – materialmente connesse. Una connessione materiale non si crea per il mero fatto che pretese diverse poggino su relazioni d'affari comuni o finanche su stretti legami personali (DTF 129 III 235 consid. 3.3). Che l'attore fosse il consulente legale del convenuto e che i due fossero genericamente in rapporti d'affari non basta dunque per denotare una con­nessione materiale delle azioni. Resta il fatto che il convenuto sostiene di avere finanziato in gran parte con mezzi propri l'acquisto della proprietà immobiliare (non potendo egli – cittadino straniero – acquistare personalmente il fondo) e che in forza di ciò ha acquisito la proprietà economica dello stabile. Limitatamente all'im­mobile, dunque, l'azione di rendiconto denota una sufficiente connessione materiale con l'azione negatoria, a maggior ragione pensando che al mandatario incombe l'obbligo di restituire tutto quanto abbia ricevuto in virtù del mandato, compresi eventuali immobili acquistati a titolo fiduciario (Fellmann in: Berner Kommentar, n. 142 segg. ad art. 400 CO). Un'altra questione è sapere se la tesi del convenuto sia pertinente o no, ma ciò andrà esaminato con il giudizio di merito e non riguarda la proponibilità della riconvenzione. Non sussiste, invece, connessione materiale tra l'azione principale e la richiesta di rendiconto circa l'uso di fr. 8 500 000.– confluiti su conti dell'__________, così come tra l'azione principale e altri rapporti patrimoniali con l'attore, estranei alla proprietà del fondo litigioso.

                                                                               

                                   6.   Accertata una connessione materiale – ancorché parziale – tra la domanda principale e la riconvenzione, rimane da verificare se sussistano anche gli altri presupposti enunciati dalla dottrina (Donzallaz, op. cit., n. 15 ad art. 6; Spühler, op. cit. n. 13-16 ad art. 6; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 86 n. 365; Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 200 segg. § 7 n. 53 segg.). Ora, in concreto il giudice adito è senz'altro competente per materia. Alle due azioni, poi, si applica la medesima procedura (quella ordinaria, la procedura dell'art. 488a CPC riguardando solo ipotesi immediatamente accertabili, ciò che non è il caso nella fattispecie, vista la complessa situazione economica tra le parti: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 479 nota 606). Infine l'azione riconvenzionale è stata introdotta tempestivamente (art. 173 CPC). Se ne conclude che l'appello risulta parzialmente provvisto di buon diritto e che la sentenza impugnata va riformata nel senso che la competenza per territorio del Pretore a trattare l'azione riconvenzionale è data limitatamente alla questione del rendiconto sul­l'uso dei DM 1 300 000.– versati da AP 1 a AO 1.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tutto ponderato, si giustifica di porre a carico dell'appellante due terzi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone la corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'eccezione è parzialmente accolta, nel senso che è accertata la competenza per territorio del giudice adito in via riconvenzionale limitatamente alla questione del rendiconto sull'uso di DM 1 300 000.– versati da AP 1 a AO 1.

                                         2. La tassa di giustizia e le spese, da anticipare da AP 1, sono per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto sono a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 400.– a titolo di ripetibili.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto.

 

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 550.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 600.–

                                         sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per un terzo a carico della controparte, alla quale AP 1 rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   III.   Intimazione a:

 

 

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria