Incarto n.
11.2004.167

Lugano

18 gennaio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 594.2001/R.17-18.2004 (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

 

 

 AP 1 , e 

 AP 2  

(patrocinati dall'avv.  RA 1 )

 

 

alla

 

 

Commissione tutoria regionale 3, Lugano

 

                                         riguardo ai figli M__________ (1992) e A__________ (1995);

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 dicembre 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 6 dicembre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1956) e AP 2 (1966), cittadini congolesi, si sono sposati a __________ il 30 luglio 1998. A quel momento essi avevano già i figli M__________ (nata il 12 marzo 1992), A__________ (nato 3 febbraio 1995) e R__________ (nata il 12 febbraio 1997). Il 16 aprile 2003, in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata dalla mo­glie, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre e ha disciplinato il diritto di visita del padre. Con risoluzione del 5 giugno 2002 la Commissione tutoria regionale 3 ha istituto in favore dei tre figli una curatela educativa, designando __________ quale curatore. Il 31 luglio 2003 la Commissione tutoria ha privato AP 2 in via cautelare della custodia parentale su A__________, collocando quest'ultimo all'__________ __________ (__________).

 

                                  B.   Il 17 ottobre 2003 i coniugi si sono riconciliati e il Pretore ha stralciato la protezione dell'unione coniugale dai ruoli. Con decisione provvisionale del 24 ottobre 2003, emanata senza contrad­dittorio, il presidente della Commissione tutoria ha disposto il collocamento di M__________ nel centro __________ dell'__________ __________ a __________, ha temporaneamente privato la madre della custodia paren­tale anche su di lei, sospendendo le relazioni personali con i genitori. Il 28 ottobre 2003 lo stesso presidente, confermata la privazione della custodia parentale della madre su A__________, ha adottato il medesimo provvedimento per il padre, ha collocato il ragazzo al __________ e ha sospeso le relazioni personali dei genitori con il figlio. Sentiti i genitori, con decisioni del 30 ottobre e 12 novembre 2003 l'autorità tutoria ha confermato tali misure, privando provvisoriamente anche il padre della custodia parentale sulla figlia M__________. Due ricorsi presentati dai genitori contro tali decisioni sono stati respinti il 27 febbraio 2004 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha invitato nondimeno l'autorità tutoria a verificare i presupposti per il mantenimento della sospensione delle relazioni personali.

 

                                  C.   Con decisioni del 5 marzo 2004 la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale dei genitori sui figli M__________ e A__________, ha disposto il loro collocamento al­l'__________ __________ di __________ (con obbligo di continuare a frequentare la scuola dell'__________ __________ a __________) e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori in un giorno ogni due settimane, da esercitare alla __________ di __________. Contro queste decisioni AP 1 e AP 2 sono insorti il 17 marzo 2004 davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere in sostanza – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la revoca delle misure prese dalla Commissione tutoria, salvo quella relativa alla frequentazione scolastica.

 

                                  D.   Preso atto di un rapporto 24 marzo 2004 del direttore dell'__________ __________, con decisione del 20 aprile 2004 la Commissione tutoria ha revocato il collocamento di A__________ presso l'__________ __________, mantenendo però l'obbligo di frequentare la scuola all'__________ __________. Il 6 settembre 2004 l'autorità tutoria ha revocato anche il collocamento di M__________. Statuendo il 6 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza ha dichiarato privi d'oggetto i ricorsi citati, senza prelevare spese. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte.

 

                                  E.   AP 1 e AP 2 ha impugnato il decreto di stralcio appena citato con un appello del 13 dicembre 2004 in cui chiedono, previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, che il decreto sia riformato nel senso di assegnare loro un'indennità per ripetibili e di accogliere la domanda di gratuito patrocinio presentata all'autorità di vigilanza. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

                                     

Considerando

 

in diritto:                  1.   I dispositivi sulle spese e le ripetibili contenuti in un decreto di stralcio hanno carattere autoritativo e, come tali, sono sicuramente impugnabili (nella procedura civile: Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. E siccome le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC), sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.

 

                                   2.   L'autorità di vigilanza, preso atto che l'autorità tutoria aveva revocato il collocamento dei figli all'__________ __________, ha ritenuto i ricorsi privi d'interesse e ha decretato lo stralcio dai ruoli della procedura senza riscuotere oneri né assegnare ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state respinte poiché ai ricorsi mancava sin dall'inizio – per l'autorità di vigilanza – ogni parvenza di buon esito, la privazione della custodia parentale e il collocamen­to dei figli apparendo misure giustificate.

 

                                         Gli appellanti obiettano che da loro non si poteva pretendere la rinuncia a intraprendere quanto necessario per riavere i figli. Ricordano di essere sempre stati contrari alle misure adottate, le quali non giovavano ai ragazzi, tant'è che durante il ricovero essi hanno sofferto di gravi problemi, ma servivano piuttosto ad assu­mere prove sfavorevoli nei loro confronti. Inutili, i provvedimenti sono poi stati revocati dall'autorità tutoria senza che la situazione fosse mutata. A parere dei ricorrenti infine l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto decidere la loro richiesta di assistenza giudiziaria prima di statuire con il giudizio finale. Ne concludono che la decisione impugnata va riformata nel senso di assegnare loro ripetibili e di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria formulata davanti all'autorità di vigilanza.

 

                                   3.   Nella misura in cui rivendicano un'indennità per ripetibili, gli appellanti avrebbero dovuto indicare l'importo richiesto. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contesta­zioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). In concreto gli appellanti non alludono ad alcuna somma, neppure per ordine di grandezza. Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e con richiamo al cpv. 5 CPC).

 

                                   4.   Quanto all'assistenza giudiziaria, il beneficio non presuppone solo uno stato di grave ristrettezza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre altresì che il richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi.

 

                                         a)   I ricorrenti criticano l'autorità di vigilanza per avere questa preteso che documentassero la loro situazione finanziaria, ma dimenticano che l'autorità doveva – comunque sia – accertare la loro indigenza. E in concreto tale requisito non fa dubbio, come non fa dubbio che gli interessati non fossero in grado di redigere da sé soli il ricorso all'autorità di vigilanza. Più delicato è valutare se il ricorso apparisse provvisto di esito favorevole. A tal fine l'art. 5 cpv. 1 Lag prevede che l'autorità statuisce sulla domanda di assistenza giudiziaria “entro breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria”. Esso generalizza il principio, già invalso a livello federale e largamente applicato sul piano cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 157 CPC), secondo cui i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). Tale valutazione – di natura sommaria (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1) – deve pertanto fondarsi sulla situazione al momento in cui è stata presentata la domanda di assistenza giudiziaria. La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze dell'istante (DTF 122 I 5).

 

                                         b)   Per quanto riguarda nella fattispecie il figlio J__________, la Commissione tutoria aveva adottato la decisione del 20 aprile 2004 poiché “l'__________ __________, in ragione dei grossi problemi riscontrati a livello di gestione del minore ha chiesto di revocare il collocamento” e perché “al momento attuale non vi sono sul territorio altri istituti in grado di accogliere il minore, salvo l'__________ __________ per la frequenza scolastica”. In tali circostanze l'autorità tutoria ha deciso di “mantenere il collocamento diurno (…), ma anche la privazione della custodia parentale almeno fino a quando i genitori manterranno l'atteggiamento di negazione dei bisogni del figlio e non dimostreranno concretamente la volontà di collaborare con i servizi interessati”. Quanto alla decisione del 6 settembre 2004 riguardante M__________, l'autorità tutoria ha rilevato che “il collocamento presso l'__________ __________ non può rispondere alle necessità educative per la minore, vista la sua particolare situazione di ritardo nello sviluppo intellettivo” e che proprio perciò “occorre mantenere il collocamento in esternato presso l'__________ __________ (con possibile internato qualora la situazione lo dovesse richiedere, come pure, per il momento, la privazione della custodia parentale dei genitori”. Se è vero pertanto che l'autorità tutoria ha revocato i collocamenti, visto quanto precede ciò non basta per ritenere che le doglian­ze formu­late dai genitori fossero fondate.

 

                                         c)   In realtà l'esito del ricorso appariva a priori sfavorevole ove si consideri che già nel 2002 il Servizio sociale di __________ aveva riscontrato difficoltà educative da parte dei genitori e una situazione di grande instabilità riguardo ai figli, tanto da postulare la conferma della privazione della custodia parentale, di fatto già decretata nell'autunno del 2001 (doc. 1: rapporto del 27 maggio 2002, pag. 6). Il direttore dell'__________ __________ di __________, ove a quel tempo i minori erano stati collocati, lamentava il fatto che il padre si assentasse sovente per settimane e che la madre, incapace di educare convenientemente i figli, delegava tale compito a terzi; per di più, M__________ denotava seri problemi di comportamento e di ap­prendimento, mentre J__________ era molto fragile, disarmonico e molto aggressivo (doc. 2: rapporto del 21 giugno 2002). Per il Servizio sociale di __________, intervenuto dopo il cambiamento di domicilio della famiglia, la mancanza di responsabilità dei genitori nell'educazione giustificava un collocamento dei figli in una struttura (doc. 3: rapporto del 10 febbraio 2003). Nel giugno del 2003 la direttrice dell'__________ __________ ha segnalato quanto poi riferitole da M__________, ovvero che durante i fine settimana e le vacanze scolastiche essa trascorreva le giornate a casa di parenti o conoscenti perché i genitori erano spesso assenti, che nessuno di loro si occupava di riaccompagnarla a scuola, che quando era a casa il padre era manesco con la moglie e J__________ e che talvolta la madre le usava violenza (doc. 6a). Anche per __________, curatore educativo dei minori, nel luglio del 2003 i gravi problemi comportamentali di J__________ giustificavano un collocamento, i genitori rivelandosi incapaci di garantire un'adeguata cura dei figli (doc. 10).

 

                                               Dopo il collocamento al __________ di __________ i responsabili del centro hanno rilasciato, nel novembre del 2003, un rapporto intermedio dal quale risulta che i figli si dolevano di maltrattamenti fisici e psicologici subiti in famiglia (doc. 24). Nel rap­porto di dimissione di M__________ e di J__________ dal __________, del marzo 2004, gli operatori hanno riferito di un contesto familiare contrassegnato da episodi di separazione, di violenza fisica e di assenze dei genitori pregiudizievole ai figli; secondo loro, la distorta relazione tra il padre, dominante e crudele, e la madre, figura affettiva e debole, nuoce allo sviluppo dei ragazzi (doc. 32 e 38). Il direttore dell'__________ __________, ove i minori sono stati collocati il 7 marzo 2004, ha espresso dopo due settimane di presa a carico la sua preoccupazione di non poter garantire l'incolumità fisica di J__________, dei compagni e del personale del centro, dicendo chiaramente di non voler essere “confrontato alle minacce del padre o a un suo passaggio all'atto” (doc. 33). A ciò si aggiunge che il 6 ottobre 2003 costui ha portato J__________ a __________ da parenti senza ricondurlo al __________, tanto da costringere l'autorità tutoria a sporgere querela per sottrazione di minorenne e ad attivare le autorità italiane perché disponessero il rientro del ragazzo, avvenuto il 28 ottobre 2003.

 

                                               Tutto ciò posto, i provvedimenti decisi dall'autorità tutoria, riconducibili alla palese incapacità educativa dei genitori, apparivano senz'altro adeguati. Se non fosse diventato privo d'oggetto, il ricorso sarebbe quindi stato respinto, come risultava a prima vista. Il che precludeva l'ammissione degli interessati al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento. Come il ricorso all'autorità di vigilanza, anche l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle difficili condizioni in cui versano gli appellanti si tiene conto, nonostante tutto, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.                                                                 

                                        

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

;

– Commissione tutoria regionale 3, Lugano.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria