Incarto n.
11.2004.168

Lugano,

10 gennaio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2004.874 (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con opposizione del 30 luglio 2004 dall'

 

 

  AO 1

 

 

al precetto esecutivo civile intimatogli il 27 luglio 2004 da

 

 

 

 AP 1 AP 1  

(  PA 1 );

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 dicembre 2004 presentato da AP 2 ed AP 1 contro la sentenza emessa il 20 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1, proprietario della particella n. 258 RFD di __________, e  AO 1, titolare di un diritto di compera sulle vicine particelle n. 984, 1003, 1004, 1005, 1006 e 1007, hanno stipulato il 17 maggio 2001 una “convenzione privata” in cui il primo dichiarava di autorizzare il secondo a posare sul proprio fondo le condotte dell'acqua potabile e della corrente elettrica che sarebbero servite alle case da costruire sui fondi oggetto del diritto di compera. Nell'accordo figura, tra l'altro, quanto segue:

                                         Il sig. AP 1 esige in cambio di detto passaggio che  AO 1, per i quattro proprietari delle quattro case, esegua la continuazione della recinzione con rete metallica su paletti di legno per il resto del confine AP 1. Sul retro della casa AP 1, sino alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________, oltre al piccolo lavoro di riparazione muraria dove è sostenuto il cancello che ora non apre adeguatamente.

                                         Termine per la recinzione e riparazione cancello: 5 agosto 2001.

                                         La recinzione dovrà essere come quella esistente ora in zona betulla.

 

                                  B.   Tre anni dopo, il 17 maggio 2004, AP 2 ed AP 1 hanno sollecitato la posa della recinzione, invitando AO 1 a comunicare per scritto una data precisa entro cui l'opera sarebbe stata eseguita. Il destinatario ha risposto il 4 giugno 2004, dolendosi di problemi finanziari e pregando gli interlocutori “di avere pazienza”.

 

                                  C.   Il 27 luglio 2004 AP 2 ed AP 1 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinando all'escusso “l'immedia­ta posa della recinzione sulla particella n. 258 RFD di __________” entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo esecutivo essi hanno indicato: “convenzione privata del 17 maggio 2001, lettera precettanti/precettato del

                                         17 maggio 2004, lettera precettato/precettanti del 4 giugno 2004”. AO 1 ha sollevato opposizione al precetto il 30 luglio 2004 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3. All'udienza del 6 ottobre 2004, destinata al contraddittorio, le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo con sentenza del 20 dicembre 2004, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese a AP 2 ed AP 1 in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– complessivi per ripetibili.

 

                                  D.   Contro il giudizio appena citato AP 2 ed AP 1 sono insorti con un appello del 23 dicembre 2004 nel quale chiedono che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di respingere l'opposizione di AO 1 al loro precetto esecutivo. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 gior­ni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

 

                                   2.   Nella sentenza appellata il Pretore ha rilevato che “nessuno dei documenti indicati nel precetto come titolo esecutivo, sia presi singolarmente sia presi nel loro insieme, possono (...) essere considerati tali: basti rilevare che la convenzione 17 maggio 2001 non contiene la prestazione domandata come riportata nel precetto esecutivo civile e che gli altri documenti emanano unicamente ora dall'una ora dall'altra parte”. Onde, per finire, la conferma dell'opposizione.

 

                                   3.   Gli appellanti sostengono che “la prestazione di terminare la posa della recinzione con rete metallica fissata su paletti di legno attorno al confine della proprietà AP 1 a __________ – richiesta con il precetto esecutivo civile del 27 luglio 2004 – trova pieno riscontro nel titolo esecutivo invocato, ovvero nella convenzione privata del 17 maggio 2001”. A loro avviso “l'identità fra il titolo esecutivo e il precetto esecutivo civile è dunque data”.

 

                                   4.   La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Come il giudice chiamato a decidere sull'opposizione a un precetto esecutivo secondo gli art. 81 o 82 LEF, il giudice chiamato a statuire sull'oppo­si­zione a un precetto esecutivo civile verifica quindi d'ufficio che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (Gilliéron, Commentarie de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80, n. 73 e 74 ad art. 82; Rep. 1989 pag. 331 verso il basso).

 

                                   5.   Nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile

                                         l'escusso può far valere inoltre – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata la pre­scrizione della pre­tesa (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 7ª edizione, pag. 434 § 15 n. 19). L'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) appare dunque superata. Anzi, ove il titolo esecutivo consista in un riconoscimento dell'obbligo (art. 488 cpv. 2 lett. b CPC), il precettato dovrebbe poter giustificare imme­diatamen­te – in analogia con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF) – anche altre “eccezioni che infirmano il riconoscimento”. Per l'attuale giudizio quest'ultimo tema non richiede tuttavia ulteriori approfondimenti, come si vedrà oltre.

 

                                   6.   Già per quanto riguarda l'identità del procedente e l'identità della prestazione richiesta (sopra, consid. 4), nel caso specifico tali requisiti non appaiono scontati. L'identità del precettante con la persona che ha firmato la convenzione del 17 maggio 2001 è data solo per quanto riguarda AP 1, esclusa AP 2. L'iden­tità della prestazione richiesta appare finanche dubbia. Mentre con il precetto esecutivo gli appellanti pretendono “l'imme­diata posa della recinzione sulla particella n. 258 RFD di __________”, nella convenzione AO 1 si era impegnato unicamente a eseguire “la continuazione della recinzione con rete metallica su paletti di legno per il resto del confine AP 1, sul retro della casa AP 1 sino alla strada comunale e sul davanti sino al muro dei __________”. Sia come sia, si volesse anche ritenere data

                                         l'identità della prestazione richiesta con quella figurante nella convenzione, in concreto l'esito del giudizio non muterebbe.

 

                                   7.   La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che la prestazione contenuta in un titolo esecutivo dev'essere chiara. Il giudice non può procedere a interpretazioni né tanto meno affidarsi ad apprezzamenti soggettivi (BOA n. 18, pag. 13; n. 21, pag. 21; Rep. 1984 pag. 170): o l'ordine di esecuzione enunciato nel titolo – e ripreso nel precetto – è formale ed esplicito o esso non è

                                         eseguibile (Rep. 1991 pag. 489 a metà con richiamo). Nella fattispecie la formulazione dell'obbligo è a dir poco astrusa. Certo, gli appellanti ricordano che alla convenzione del 17 maggio 2001 era allegata una piantina (doc. 1, terzo foglio), ma nemmeno tale planimetria permette di capire quale sia “il retro della casa AP 1”, né dove si trovi “il muro dei __________”, né come sia la recinzione “esistente ora in zona betulla”. Una seconda planimetria è stata invero acclusa da AP 2 ed AP 1 alla lettera del 17 maggio 2004 (doc. C, secondo foglio), ma a parte il fatto che nemmeno questa indica con chiarezza dove il precettato avrebbe dovuto continuare la recinzione, la prestazione oggetto del titolo – e del precetto – non può essere desunta da elementi estrinseci. Come detto, il giudice dell'esecuzione non deve cimentarsi in esegesi di sorta. Sotto questo profilo a nulla sussidiano quindi le fotografie prodotte da AP 2 ed AP 1 davanti al Pretore (doc. 4).

 

                                   8.   A torto gli appellanti asseriscono pertanto, in ultima analisi, che la prestazione enunciata nella convenzione del 17 maggio 2001 sarebbe “sufficientemente precisa e circostanziata” e invano si prevalgono della planimetria unita alla convenzione. Poco importa poi che AO 1 “non potesse avere dubbi sul genere di recinzio­ne da posare”, la portata dell'obbligo non dovendosi evincere – come si è ripetuto – da elementi estrinseci al titolo. Si aggiunga, per abbondanza, che gli appellanti errano anche quando si prevalgono, nel loro memoriale, di un'obbligazione validamente scaduta. È vero che il termine entro cui eseguire l'opera era fissato nella convenzione al 5 agosto 2001. È altrettanto vero però che nella lettera del 17 maggio 2004 essi hanno consentito a una proroga, lasciando addirittura a AO 1 la facoltà di indicare egli medesimo una nuova data (doc. C). E nella sua lettera del 4 giugno 2004 AO 1 ha eluso la questione (doc. D), senza che i precettanti risultino avere autoritativamente stabilito essi medesimi un'ulteriore scadenza. Ora, nell'ambito di un'opposizione a un precetto esecutivo civile l'escusso può far valere – tra l'altro (sopra, consid. 5) – che gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione. AO 1 se n'è puntualmente giovato (verbale di udienza del 6 ottobre 2004, pag. 3 verso il basso). Anche per tale ragione il precetto esecutivo nel caso in esame era dunque destinato all'insuccesso.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria