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Incarto n. |
Lugano 5 novembre 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretario: |
I. Bernasconi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2003.132 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'11 giugno 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 Someo
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 febbraio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1955) e AP 1 (1958) si sono sposati a Locarno il 29 luglio 1983. Dal matrimonio sono nati S__________ (21 marzo 1985) e F__________ (11 aprile 1988). Il marito è vicedirettore del __________ a __________. Impiegata di commercio per formazione, dopo il matrimonio la moglie non ha più lavorato, salvo riprendere l'attività per dieci mesi nella primavera del 2002. I coniugi si sono separati nell'ottobre 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione comune (particella n. 3781 RFD di __________, proprietà di lui) per trasferirsi a__________
B. L'11 giugno 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio F__________ (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare dal 1° luglio 2003 di fr. 5160.– mensili per sé e uno di fr. 1100.– mensili per il figlio, aumentato a fr. 1300.– mensili dall'11 aprile 2006, così come la metà del bonus ricevuto annualmente dal marito, previa deduzione di quanto da lei percepito a titolo di reddito della sostanza. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 3 luglio 2003 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, e ha fissato dal 1° luglio 2003 un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1000.– mensili per F__________. Il 16 luglio 2003 AA 1ha postulato la riduzione del contributo per la moglie a fr. 2485.– mensili, offrendo il pagamento diretto degli interessi ipotecari gravanti l'abitazione di __________.
C. All'udienza del 24 luglio 2003, indetta la discussione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale e il contraddittorio sulla modifica, AA 1ha confermato la disponibilità a versare fr. 2485.– mensili per la moglie, senza opporsi alle altre domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle sue conclusioni scritte del 20 novembre 2003 il marito ha riaffermato le sue conclusioni, ma ha aumentato il contributo offerto per la moglie a fr. 2959.– mensili senza limiti di tempo. AA 1ha mantenuto le sue posizioni, salvo ridurre la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 4848.50 mensili, autorizzando nel contempo il marito a dedurre dalla somma gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione e il leasing dell'autovettura da lei usata.
D. Con sentenza del 3 febbraio 2004 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato il figlio, e ha posto a carico di AO 1 un contributo alimentare per lei di fr. 4550.– mensili fino al 30 settembre 2004 (previa deduzione degli oneri ipotecari e del leasing che la riguarda), ridotto a fr. 3650.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e soppresso dopo di allora. Il contributo alimentare per il figlio è stato stabilito in fr. 1400.– mensili (senza l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1600.–, sono state ripartite a metà, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 6 febbraio 2004 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per lei sia aumentato, dal 1° febbraio 2004, a fr. 6121.– mensili (con le deduzioni già ammesse dal Pretore) fino al momento in cui essa inizierà un'attività lucrativa, dopo di che il suo reddito sarà imputato sul contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 17 marzo 2004 AA 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. I documenti prodotti dalle parti per la prima volta in questa sede sono irricevibili. L'art. 138 cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Simile facoltà tuttavia riguarda solo le cause di merito, siano esse di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 in re K.P., consid. 1 e 2, pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 128, e del 14 febbraio 2002 in re K.L., consid. 1) né quelle protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 2a). In tali ambiti continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi mezzi di prova non giovano al figlio, alla cui tutela è principalmente rivolto il principio inquisitorio. Non sono dunque ammissibili.
3. Litigioso è nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 12 545.– netti mensili (esclusi gli assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3400.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 400.–, leasing autovettura fr. 600.–, assicurazioni diverse fr. 200.–, costi autovettura fr. 300.–, imposte stimate fr. 500.–), cui ha aggiunto fr. 1100.– mensili di contributo per la figlia S__________, maggiorenne agli studi. Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato un reddito dalla sostanza immobiliare di fr. 748.– mensili, imputandole dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 un reddito ipotetico di fr. 1800.– mensili (per un'attività al 50%) e uno, non precisato, tale da consentirle di provvedere al proprio sostentamento dopo di allora, il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3238.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 407.–, leasing autovettura fr. 290.–, assicurazioni varie fr. 150.–, costi autovettura fr. 150.–, mantenimento dei cani fr. 241.–, imposte stimate fr. 500.–). Il fabbisogno in denaro del figlio è stato valutato in fr. 1755.– mensili, ma il primo giudice ha ritenuto “equo” un contributo alimentare di fr. 1400.– (escluso l'assegno familiare). Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 4155.– mensili dal 1° febbraio al 30 settembre 2004, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 4550.– mensili, ridotto a fr. 3650.– fino al 31 marzo 2005 (data un'eccedenza di fr. 5954.–) e nulla più dopo di allora.
4. Dal profilo formale è deplorevole anzitutto che nella fattispecie non sia stato ascoltato il figlio F__________, il quale al momento in cui il Pretore ha statuito aveva quasi 16 anni. Eppure i minorenni, prima che siano adottate disposizioni al loro riguardo, devono essere sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o motivi gravi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e – per analogia – nell'ambito di misure protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.126 del 14 settembre 2004, consid. 3). In materia di contributi alimentari l'audizione dei ragazzi può peraltro rivelarsi proficua qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici siano suscettibili di influire sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581), ciò che in concreto – vista l'età del ragazzo – sarebbe stato il caso.
Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello rimanga contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi due punti, gli atti sono rinviati al Pretore perché proceda senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). L'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può tuttavia essere dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale – sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Per questa volta si rinuncia a provvedimenti, il Pretore avendo per lo meno tenuto conto del fatto che il ragazzo è agli studi e abbisogna di un contributo fino al termine della formazione. Dovessero però ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui contributi alimentari), questa Camera annullerà d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornerà gli atti in prima sede perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).
5. Quanto alla figlia maggiorenne S__________, il Pretore ha inserito nel bilancio familiare anche il contributo di fr. 1100.– mensili che il padre le versa. Ora, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi della prole solo “se i coniugi hanno figli minorenni” (art. 176 cpv. 3 CC). Il contributo per figli maggiorenni è disciplinato esclusivamente dall'art. 277 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, n. 51 ad art. 176 CC). Ciò vale anche davanti al giudice della separazione o del divorzio, il quale può fissare contributi solo per figli minorenni. Tutt'al più egli può estendere la durata del contributo oltre la maggiore età (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al momento dell'istanza il figlio abbia meno di 18 anni. Questa Camera ha nondimeno avuto modo di precisare che, se i genitori sono d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (da ultimo: I CCA, sentenza 11.2001.46 del 22 gennaio 2002 consid. 5). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/ 2001 del 22 novembre 2001, consid. 2g). E in concreto i genitori risultano perfettamente d'accordo, tanto sul principio quanto sull'ammontare del contributo. D'altro lato non si scorge il minimo indizio circa eventuali disaccordi della figlia su tale modo di procedere o sull'entità del contributo in suo favore. Dato che il caso è chiaro, nei confronti di S__________ si può quindi prescindere da una formale interpellazione nel quadro dell'attuale causa.
6. L'appellante non censura il contributo alimentare per il figlio __________, fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma nel contestare il proprio fabbisogno minimo critica la decisione del primo giudice, che nulla le ha riconosciuto per le spese dell'alloggio, l'importo di fr. 498.– per interessi ipotecari risultando “azzerato dalla quota parte concernente l'alloggio già ricompresa nel fabbisogno dei figli” (circa fr. 300.– per F__________ e fr. 200.– per S__________). La questione merita dunque di essere approfondita.
a) Nel caso di F__________, il Pretore si è dipartito dal fabbisogno complessivo di fr. 1755.– mensili indicato dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nella tabella dell'edizione 2003 (in:www. ajb.zh.ch) per un figlio fra i 13 e 18 anni che vive insieme con un fratello o una sorella nella medesima economia domestica. A ragione, la figlia S__________a vivendo anch'essa con la madre e beneficiando di un contributo di mantenimento. E siccome la madre, come si vedrà in appresso (consid. 11c), è tenuta a lavorare a metà tempo dal settembre del 2004 fino al marzo del 2005 e al 100% dopo di allora, dal 30 settembre 2004 al 31 marzo 2005 la metà della cura e educazione va prestata in natura, ma nulla più in seguito (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: 5C.32/ 2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Il fabbisogno del figlio ascende pertanto a fr. 1510.– mensili fino al 30 settembre 2004, a fr. 1633.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1755.– mensili dopo di allora.
b) Per quanto riguarda il costo dell'alloggio, nel fabbisogno in denaro del figlio non va inserito dipoi il valore medio previsto dalle citate raccomandazioni, bensì una quota della somma pagata dal genitore affidatario. In concreto il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli assomma a complessivi 7/12 (un terzo più un quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto) dell'esborso effettivo, ossia dell'onere ipotecario (fr. 498.–) e delle spese accessorie (fr. 250.–). Nel fabbisogno in denaro di __________ rientrano così fr. 220.– (invece dei fr. 295.– stimati dalle raccomandazioni). Il resto (fr. 308.–) rimane nel fabbisogno minimo dell'istante. Ciò posto, le necessità del figlio ammontano a fr. 1435.– mensili fino al 30 settembre 2004, a fr. 1558.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1680.– mensili in seguito.
c) Si conviene con il Pretore che il contributo di mantenimento destinato a un figlio non va confuso con il fabbisogno in denaro, il primo dovendo essere stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ciò non significa tuttavia che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo o per non meglio precisate “ragioni equitative” (sentenza impugnata, consid. 7). L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Se mai, nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1), il fabbisogno in denaro di __________ deve essere rivalutato a fr. 1435.– mensili fino al 30 settembre 2004, a fr. 1558.– mensili fino al 31 marzo 2005 e a fr. 1680.– mensili dopo di allora.
7. Per quel che riguarda le sue entrate, l'appellante fa valere che il reddito ricavato dalla palazzina a __________ di cui essa è comproprietaria è risultato, sull'arco dell'ultimo quadriennio, di fr. 560.– mensili e non a fr. 748.– mensili come reputa il Pretore con riferimento al solo 2002. Mal si intravede tuttavia perché occorrerebbe fondarsi sul reddito medio del quadriennio. In linea di principio, salvo circostanze particolari, il giudice deve fondarsi sui dati più recenti a sua disposizione. Solo in caso di reddito da attività indipendente, il quale è suscettibile di oscillazioni anche notevoli da un anno all'altro, occorre far capo a una media (calcolata su almeno un triennio: Rep 1995 pag. 141; Wullschleger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 34 ad art. 285 CC). Certo, dal reddito lordo degli immobili vanno dedotti gli interessi ipotecari, gli ammortamenti, i costi di manutenzione e le spese di amministrazione. In concreto però si cercherebbero invano elementi sugli eventuali esborsi sopportati dall'interessata. Che nel 2000 lo stabile sia stato oggetto di importanti interventi è possibile (formulario per la determinazione del reddito della sostanza, allegato al doc. E3). Dopo di allora in ogni modo non risultano essere stati eseguiti altri investimenti, mentre il reddito netto è aumentato da fr. 4488.– nel 2001 a fr. 8970.– nel 2002 (memoriale conclusivo dell'istante, pag. 5). Ne segue che, a un giudizio di verosimiglianza, il reddito della sostanza di fr. 748.– mensili calcolato dal primo giudice resiste alla critica.
8. Per quanto concerne il reddito del marito, l'appellante contesta che dal __________ quest'ultimo riceva soli fr. 24 000.– a titolo di bonus annuo. Sostiene che, pur non essendo noto l'ammontare esatto, la gratifica del 2003 è stata di almeno fr. 30 000.–. Ora, per tacere del fatto che – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – il bonus riconosciuto dal Pretore non corrisponde a fr. 24 000.– annui, bensì a fr. 27 000.– dai quali sono stati dedotti gli usuali oneri sociali, dagli atti risulta che nel 2001 la gratifica ammontava a fr. 30 000.– lordi, mentre nel febbraio 2003 il datore di lavoro ha versato al convenuto un bonus di fr. 26 000.– lordi (doc. D e 10). Quale importo l'interessato abbia percepito per il 2003 non è dato di sapere. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, una valutazione di fr. 27 000.– annui (fr. 2000.– mensili netti) appare dunque condivisibile. Dovessero rivelarsi dati alquanto diversi, un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile giusta l'art. 179 cpv. 1 CC.
Per il resto, il Pretore ha determinato il reddito del convenuto da attività lucrativa deducendo dallo stipendio lordo, oltre agli oneri sociali, anche gli assegni familiari (fr. 183.– per ogni figlio: sentenza impugnata, consid. 13.2). Così facendo, tuttavia, egli avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni anche dalla spettanza dei figli, dato che i contributi alimentari fissati secondo le note raccomandazioni comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Siffatta operazione si sarebbe risolta per finire in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio occorre, per semplicità, dipartirsi dal reddito del marito con gli assegni familiari (in concreto fr. 10 911.– mensili: doc. C) e fissare i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni. Tenuto conto del bonus ricevuto, le entrate complessive del convenuto ascendono pertanto a fr. 12 911.– mensili.
9. Circa il suo fabbisogno minimo, l'appellante contesta quanto riconosciutole dal Pretore (fr. 3238.– mensili), sostenendo che esso ammonta in realtà a fr. 3988.– mensili. A suo avviso non si giustifica di non riconoscerle alcunché a titolo di locazione, mentre le spese accessorie, in particolare i costi del riscaldamento, non ammontano a soli fr. 250.–, ma a fr. 500.– mensili.
a) Per quel che riguarda il costo dell'alloggio, già si è detto che esso va decurtato della quota rientrante nel fabbisogno in denaro dei figli. Il fatto che gli oneri ipotecari siano pagati dal marito, invece, non impedisce che l'importo relativo figuri nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile (I CCA, sentenza 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con riferimenti). L'onere ipotecario di fr. 498.– mensili, più le spese accessorie di fr. 250.–, va quindi inserito nel fabbisogno minimo dell'istante, previa deduzione della quota (7/12) a carico dei figli (fr. 440.–), onde una posta di fr. 308.– mensili. Evidentemente il convenuto potrà poi compensare l'importo da lui pagato direttamente con il contributo dovuto alla moglie e al figlio.
b) Quanto alle spese accessorie, e in particolare ai costi dell'energia elettrica, dalla documentazione prodotta non è possibile distinguere la quota destinata alla luce, compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, da quella destinata al riscaldamento, che va considerata in aggiunta. Dai conteggi agli atti si evince in ogni modo che tra il marzo del 2002 e il marzo del 2003 la spesa media per luce e riscaldamento è risultata di fr. 177.85 mensili (doc. G7 e G5). Anche a un esame sommario, la cifra di fr. 250.– mensili inserita dal primo giudice nel fabbisogno minimo dell'appellante riesce perciò abbondante. Con il correttivo illustrato dianzi, il fabbisogno dell'appellante ammonta perciò a fr. 3296.– mensili.
10. Per quel che concerne invece il fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante fa valere che questi non ha oneri di alloggio poiché abita in un appartamento messogli a disposizione della madre. Essa contesta inoltre le spese d'automobile ammesse dal Pretore (fr. 300.– mensili), all'interessato essendo già stati riconosciuti fr. 200.– a titolo di rimborso spese.
a) Quanto al costo dell'abitazione, l'argomento è manifestamente infondato. È possibile che il marito non abbia un appartamento, ma non si può per ciò soltanto pretendere che egli alloggi a spese della madre, né l'appellante può mirare a trarre vantaggio dalla generosità della suocera. Del resto, un coniuge non deve ritrovarsi pregiudicato da scelte particolarmente economiche, foss'anche solo in materia di alloggio (Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2004.77 dell'11 agosto 2004, consid. 5). Alla moglie essendo stati riconosciuti una spesa di fr. 308.– mensili per la casa (sopra, consid. 9), nel segno della parità di trattamento non era sicuramente fuori luogo riconoscere fr. 300.– al marito per l'appartamento a __________.
b) Quanto alle spese d'automobile, è vero che il Pretore, oltre a dedurre dal reddito del convenuto fr. 200.– a titolo di rimborso spese, ha riconosciuto al medesimo fr. 300.– per “costi vari autovettura”, in particolare per tenere conto della trasferta giornaliera __________e ritorno (44 km). Se appena si considera che in tale importo devono ritenersi compresi, oltre al costo del carburante, l'assicurazione RC e casco, l'imposta di circolazione e la manutenzione del veicolo, l'indennità di fr. 300.– appare del tutto sostenibile, a maggior ragione ove si pensi che l'appellante si è vista riconoscere
fr. 150.– mensili pur non dovendo affrontare alcuna trasferta professionale. Il fabbisogno del marito può pertanto essere confermato in fr. 3400.– mensili, ai quali vanno aggiunti fr. 1100.– per il contributo alimentare versato alla figlia S__________, onde un totale di fr. 4500.– mensili.
11. L'appellante si duole del fatto che il Pretore ha limitato il contributo di mantenimento in suo favore al 31 marzo 2005, imponendole di riprendere un'attività lucrativa a tempo parziale dal 1° ottobre 2004 e a tempo pieno dal 1° aprile 2005. Essa afferma che in tale lasso di tempo non le sarà possibile raggiungere un'indipendenza economica atta a garantirle un tenore di vita simile a quello avuto durante la vita in comune. Soggiunge di essersi sempre occupata dei figli e della casa, che tale riparto dei ruoli è sempre stato condiviso dal marito, che il tenore di vita è sempre stato elevato (tant'è che la casa di abitazione è tuttora interamente ipotecata) e che non risultano esservi risparmi. Essa sostiene che, pur padroneggiando le lingue nazionali e disponendo di conoscenze informatiche, essa può aspirare tutt'al più a lavori di segretariato che le permetteranno di guadagnare al massimo fr. 3500.– mensili, neppure sufficienti per coprire il suo fabbisogno minimo. Essa chiede pertanto di riconoscerle un contributo di fr. 6121.– senza limiti di tempo, dal quale dedurre quanto essa percepirà al momento in cui troverà un'attività lucrativa.
a) I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2002 e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che nel giugno del 1984 l'interessata ha smesso di lavorare come impiegata di banca per dedicarsi della famiglia (interrogatorio formale del 22 ottobre 2003, risposte n. 8 e 9). Nel marzo del 2002 essa ha poi ripreso un'attività a tempo parziale, per 10 mesi, alle dipendenze della ditta __________, di __________, guadagnando fr. 1540.– mensili netti (interrogatorio formale, risposte n. 10 e 11, doc. 9). Essa inoltre ha seguito corsi serali di informatica (interrogatorio formale, risposta n. 15) e dispone di buone conoscenze linguistiche. La cessazione della nuova attività è dovuta al fatto che il datore di lavoro le ha chiesto di aumentare il grado d'occupazione all'80%, ciò che essa ha ritenuto impossibile (interrogatorio formale, risposte n. 13 e 17).
b) Ciò premesso, l'interessata ha senz'altro una formazione e un'esperienza professionale sufficiente per riacquistare una propria indipendenza. È ormai pressoché libera dalla cura e dall'educazione dei figli, il figlio cadetto avendo compiuto 16 anni, di modo che sotto questo aspetto nulla osta a un lavoro a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). È vero che essa ha 46 anni, ma – come ha accennato anche il Pretore (sentenza, pag. 11 consid. 9) – la soglia dei 45 anni non è più preclusiva. Certo, se a trent'anni di distanza non si può pretendere che la formazione di impiegata di banca sia ancora di qualche pregio sul mercato dell'occupazione, resta il fatto che l'appellante ha dimostrato di saper attendere a lavori d'ufficio, sicché non si intravedono grandi ostacoli alla ripresa di un un'attività in tale settore. Tanto più che, per quanto è dato di sapere, essa è in buona salute, e neppure sostiene che la ripresa o l'estensione dell'attività le sia impossibile.
c) Quanto al lasso di tempo imposto dal Pretore per riprendere l'attività lucrativa al 50% (1° ottobre 2004) e, successivamente, a tempo pieno (31 marzo 2005), non si può dire che per l'appellante la situazione odierna fosse imprevedibile. Già con l'istanza di modifica dell'assetto cautelare del 16 luglio 2003 il marito instava per la riduzione del contributo alimentare con l'argomento – tra l'altro – che la moglie avrebbe potuto riprendere un'attività lucrativa (pag. 4). Già da quel momento, perciò, l'interessata conosceva la posizione del marito. Tutto sommato, il lasso di tempo fissato dal Pretore appare dunque adeguato.
d) Per quel che si riferisce al guadagno di fr. 1800.– mensili netti per un'attività al 50% imputatole dal Pretore, l'appellante asserisce che come segretaria nel __________ non può sicuramente aspirare a un reddito maggiore di fr. 3500.– mensili netti. Nella fattispecie non è dato in effetti di capire su quale base il primo giudice abbia calcolato il reddito ipotetico “prudenziale” di fr. 1800.– mensili netti per un'attività al 50%, men che meno ove si pensi che per un'attività analoga l'istante percepiva dalla __________fr. 1540.– mensili netti (doc. 9). Del resto, l'art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese prevede, nel caso appunto di impiegati di commercio a metà tempo, retribuzioni di circa fr. 1650.– mensili lordi. Ne discende che dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 il reddito presumibile dell'interessata da attività lucrativa va stimato in in fr. 1540.– mensili (l'ultimo stipendio conseguito) e in fr. 3500.– mensili dopo di allora, come da lei riconosciuto (appello, pag. 8 in alto). Ciò posto le entrate complessive di lei ascendono a fr. 2288.– mensili (fr. 1540.– più fr. 748.–) fino al 31 marzo 2005 e a fr. 4248.– mensili (fr. 3500.– più fr. 748.–) dopo di allora.
12. Quanto alla limitazione del contributo alimentare nel tempo, giovi rammentare che l'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo, e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante una procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Häsenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 2 ad art. 163; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag. 205; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 163 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 e 53 ad art. 163 CC). Durante una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF 1996 pag. 150 con riferimenti; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro, op. cit., n. 842 pag. 184; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n. 976). A ragione quindi il Pretore si è dipartito da tali premesse.
Il Tribunale federale ha nondimeno avuto modo di precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione dei coniugi, per decidere sull'eventuale contributo alimentare occorre far capo – già in costanza di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67 consid. 4a). Ora, se da un lato ciò significa che, oltre ai parametri posti dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice si atterrà a quelli elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, valutando la situazione in base alla regola per cui ogni coniuge va incoraggiato, per quanto possibile, ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica (clean break: sentenza del Tribunale federale 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1, pubblicata in: FamPra.ch 2004 pag. 402), dall'altro ciò ancora non significa che il riparto a metà dell'eccedenza non sia più applicabile, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio sussiste il dovere di reciproca assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC). La limitazione della durata contributo alimentare prevista dal Pretore non può dunque essere condivisa, poiché l'inizio dell'attività lucrativa da parte della moglie non fa decadere l'obbligo contributivo del marito, ma aumenta soltanto il reddito familiare, sicché per determinare il contributo occorre procedere in base all'usuale calcolo fondato sul riparto dell'eccedenza. Si aggiunga infine che, dandosi un matrimonio di lunga durata (come in concreto), nella determinazione del contributo di mantenimento dopo il divorzio occorre tenere conto del fatto che i coniugi hanno diritto di conservare il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 1c, e 5C.205/ 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c).
13. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Periodo dal 1° febbraio al 30 settembre 2004
(istante senza attività lucrativa)
reddito del marito fr. 12 911.—
reddito della moglie fr. 748.—
fr. 13 659.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.—
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 435.—
fr. 9 231.— mensili
eccedenza fr. 4 428.― mensili
metà eccedenza fr. 2 214.― mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4500.– + fr. 2214.– = fr. 6 714.― mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3296.– + fr. 2214 ./. fr. 748.– = fr. 4 762.― mensili,
arrotondati a fr. 4 760.— mensili
e al figlio fr. 1 435.— mensili.
Periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005
(istante con attività lucrativa a metà tempo
e conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del marito fr. 12 911.—
reddito della moglie fr. 2 288.—
fr. 15 199.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.—
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 558.—
fr. 9 429.— mensili.
eccedenza fr. 5 845.― mensili
metà eccedenza fr. 2 922.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4500.– + fr. 2922.50 = fr. 7 422.50 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3296.– + fr. 2922.50 ./. fr. 2288.– = fr. 3 930.50 mensili,
arrotondati a fr. 3 930.— mensili
e al figlio fr. 1 558.— mensili,
arrotondati a fr. 1 560.— mensili.
Dal 1° aprile 2005 in poi
(istante con attività lucrativa a tempo pieno
e conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del marito fr. 12 911.—
reddito della moglie fr. 4 248.—
fr. 17 159.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4 500.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 296.—
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1 680.—
fr. 9 476.— mensili.
eccedenza fr. 7 683.― mensili
metà eccedenza fr. 3 841.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4500.– + fr. 3841.50 = fr. 8 341.50 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 3296.– + fr. 3841.50 ./. fr. 4248.– = fr. 2 889.50 mensili,
arrotondati a fr. 2 890.— mensili
e al figlio fr. 1 680.— mensili.
In materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minorenne, il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 1). Le domande di giudizio non vincolando il tribunale, la sentenza impugnata va riformata secondo le risultanze sopra esposte. Quanto al contributo alimentare per l'istante, vale il principio dispositivo. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono correlate a un contributo per il figlio di fr. 1400.– mensili, palesemente insufficiente. Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del contributo per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato.
14. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per il figlio (in forza però del principio inquisitorio illimitato applicato da questa Camera) e sulla durata del contributo in suo favore dopo il 31 marzo 2005, ma soccombe sull'entità del contributo medesimo. Nel complesso, si giustifica pertanto di addebitarle equitativamente un terzo degli oneri processuali e di assegnarle un'indennità per ripetibili ridotte. Il dispositivo sulle spese le ripetibili di prima sede può invece rimanere immutato, l'esito dell'attuale giudizio non influendo apprezzabilmente né sugli oneri processuali (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.4. AO 1 è tenuto è tenuto a versare alla moglie per il figlio F__________, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, incluso l'assegno familiare:
fr. 1435.– mensili dal 1° febbraio al 30 settembre 2004,
fr. 1560.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e
fr. 1680.– mensili dopo di allora.
1.5 AO 1è tenuto a versare alla moglie AP 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 4760.– mensili dal 1° febbraio al 30 settembre 2004,
fr. 3930.– mensili dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 e
fr. 2890.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata – compresi i lemmi dei dispositivi 1.4. e 1.5. –è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 50.–
fr. 850.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un terzo a carico di AP 1 e per due terzi a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario