Incarto n.
11.2004.18

Lugano

19 aprile 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2003.00221 (accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 dicembre 2003 da

 

 

 AP 1

(rappresentato dal curatore  RA 1  

e patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

PI 1

(patrocinato dall' PA 2 );

 

giudicando ora sulla decisione del 3 febbraio 2004 con cui il Pretore ha negato a AP 1 il beneficio del gratuito patrocinio;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 6 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 10 luglio 2003 __________ (1983) ha dato alla luce un figlio, AP 1, cui il 5 novembre 2003 la Commissione tutoria regionale 15 di Giubiasco ha designato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________ con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). Il 3 dicembre 2003 __________ ha conferito all'avv. PA 1 il mandato di patrocinare il minorenne in giudizio.

 

                                  B.   Il 5 dicembre 2003 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Bellinzona perché – conferitagli l'assistenza giudiziaria – fosse accertata la paternità di __________ (1970) nei suoi confronti, con obbligo per quest'ultimo di versargli un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 10 luglio 2003. Con decreto cautelare emesso inaudita parte l'11 dicembre 2003 il Pretore ha ingiunto al convenuto di versare il contributo richiesto. Nella sua risposta del 22 dicembre 2003 __________ si è rimesso, quanto all'accertamento della paternità, alle risultanze della perizia e ha offerto un contributo alimentare di fr. 600.– mensili, postulando la regolamentazione del suo diritto di visita. All'udienza del 27 gennaio 2004, indetta per la discussione provvisionale, egli ha sollecitato la revoca del provvedimento o, quanto meno, la riduzione del contributo a fr. 300.– mensili. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale. La causa di merito è tuttora in fase istruttoria.

 

                                  C.   Statuendo il 3 febbraio 2004 sulla richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore ha esonerato AP 1 dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, ma gli ha negato il gratuito patrocinio. AP 1 ha impugnato tale decisione con un ricorso del 6 febbraio 2004 per ottenere il beneficio litigioso, formulando identica richiesta anche per la procedura dinanzi alla Camera. Chiamata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 24 marzo 2004 la Divisione della giustizia osserva che “la tesi del Pretore, anche se profondamente innovativa, non appare del tutto sprovvista di un certo fondamento”.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all’art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Accertato che in concreto il patrocinio è stato conferito dal curatore del minorenne ed è stato svolto nell'ambito di una curatela disposta dall'autorità tutoria, Il Pretore ha negato al richiedente il gratuito patrocinio poiché – a suo avviso – gli oneri relativi rientrano nei costi di gestione della curatela come spese del curatore giusta l'art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Quest'ultima disposizione costituendo una norma speciale rispetto a quanto prevede la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag), egli ha ritenuto così che l'onorario del patrocinatore sia a carico dell'autorità tutoria. Il ricorrente contesta tale opinione, affermando che il beneficio del gratuito patrocinio va concesso dall'autorità giudiziaria, come per altro ha già rilevato l'autorità di vigilanza sulle tutele in un caso analogo.

 

                                   3.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3

                                         cpv. 1 Lag) e che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come pure che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e nemmeno sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I primi tre requisiti non sono in discussione nel caso specifico. Controversa è la questione di sapere se si giustifichi di negare all'istante il beneficio del gratuito patrocinio per il solo fatto che egli si trovi sotto curatela, ovvero se l'onorario del patrocinatore vada assunto dall'autorità tutoria.

 

                                         a)   Per diritto federale, la circostanza che un minorenne sia provvisto di curatore ancora non basta, in una causa di paternità e di mantenimento, per negare all'attore il patrocinio di un avvocato d'ufficio (DTF 99 Ia 430, 112 Ia 13 consid. 3d in fine; principio confermato nella sentenza 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 in alto con riferimenti, riassunta in: FamPra.ch 2004 pag. 173). Il conferimento di tale beneficio dipende, come per ogni altro richiedente, dalla necessità di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti (art. 29 cpv. 3 Cost., art. 14 cpv. 2 Lag; DTF 127 I 205 consid. 3b). Tale presupposto va apprezzato concretamente, di caso in caso.

 

                                         b)   Se già il curatore è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio non entra in linea di conto (DTF 110 Ia 89 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.179/2002 del 2 settembre 2002, consid. 4 con riferimenti; Corboz, Le droit costitutionnel à l'assistance juridiciaire in: SJ 125/2003 II pag. 81 a metà; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’orga­nisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 7 ad art. 152). Per contro, ove il curatore non sia avvocato, occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della procedura applicabile, tale curatore abbia le capacità necessarie per rappresentare il minorenne in giudizio. Il fatto che la causa sia governata dal principio inquisitorio ancora non significa che il gratuito patrocinio sia da respingere, tanto meno qualora la controparte sia difesa da un avvocato (principio dell'uguaglianza delle armi: sentenza del Tribunale federale 5P.207/2003 del 7 agosto 2003, consid. 1 nel mezzo con rinvii).

 

                                   4.   In concreto l'avv. PA 1 non è stato designato dall'autorità tutoria, bensì dal curatore del minorenne (doc. D e F). Il problema è di sapere pertanto se il curatore disponesse delle necessarie capacità personali per rappresentare l'attore in una causa di paternità e di mantenimento. Ora, __________ lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta

                                         avere una formazione giuridica e non può quindi presumersi disporre delle capacità necessarie per patrocinare convenientemente in giudizio, né egli risulta essersi già occupato di processi analoghi. Poco importa che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi, curatele per l'accertamento di paternità (<www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU>). Determinanti sono e rimangono – come detto – le cognizioni giuridiche del curatore.

 

                                         Certo, un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente difficile, l'esecuzione di una perizia rimediando all'impossibilità di provare il concubito del convenuto con la madre (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non può dirsi tuttavia per quanto riguarda la fissazione del contributo alimentare, le raccomandazioni pubblicate dall'ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5) non esonerando dall'accertare le capacità finanziarie dei genitori, entrambi dovendo partecipare al mantenimento dei figli secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Né il principio inquisitorio (applicabile a cause del genere: art. 254 n. 1 e 280 cpv. 2 CC) esonera l'attore dal sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). Nelle circostanze descritte, e senza dimenticare che la controparte è patrocinata da un avvocato, non si può affermare che in concreto il curatore offrisse garanzie sufficienti per salvaguardare convenientemente gli interessi del minorenne. Fondato, il ricorso in esame merita pertanto accoglimento.

 

                                   5.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio. Visto l'esito del ricorso, dev'essere accolta anche la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata nell'attuale sede.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell'avv. PA 1.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                     

                                   3.   AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello con la rappresentanza dell'avv. PA 1.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

–  

– Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia.

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         –  

 

 

terzi implicati

 PI 1    

patrocinato da:   PA 2 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria