Incarto n.
11.2004.19

Lugano

4 luglio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa SP.2003.46 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 settembre 2003 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

AP 1,  

(ora patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 febbraio 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 16 febbraio 2004;

 

                                         3.   Se deve essere accolto il ricorso del 19 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emanata dal Pretore quel medesimo giorno in materia di assistenza giudiziaria;

 

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1964) e AP 1 (1969) si sono sposati a __________ il 22 dicembre 2000. Dal matrimonio sono nati E__________, il 20 marzo 2001, e N__________, il 14 giugno 2003. Il marito, veterinario, è proprietario e amministratore unico del __________, __________, nel quale lavora a tempo pieno. La moglie, architetto ETH, è titolare dal 1° gennaio 1999 di uno studio d'architettura. I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di sua proprietà a __________ (particella n. 1014 RFD) per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Il 16 settembre 2003 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere autorizzato (già in via cautelare) a vivere separato, di affidare i figli alla madre (riservato il proprio diritto di visita), di stabilire il contributo alimentare per ogni figlio in fr. 1075.– mensili (assegni familiari compresi), di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie e di imporre a quest'ultima il pagamento di

                                         fr. 1100.– mensili a parziale copertura degli oneri ipotecari. All'udienza del 16 ottobre 2003, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione delle misure a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, all'affidamento dei figli e all'attribuzione dell'alloggio coniugale, postulando tuttavia una diversa disciplina del diritto di visita, un contributo per sé e i figli di complessivi fr. 10 258.10 mensili e una provvigione di causa di fr. 4000.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istante ha proposto di respingere le richieste della moglie. All'udienza del 6 novembre 2003 le parti hanno poi concordato il diritto di visita ai figli in una giornata la settimana dalle ore 9.00 alle 19.00 alternativamente il sabato e la domenica e in tre giorni consecutivi durante le vacanze di Natale e di Pasqua, inclusa alternativamente la festività, posto che i figli avrebbero trascorso con la madre il Natale del 2003.

 

                                  C.   Il 12 dicembre 2003 AO 1 ha nuovamente adito il Pretore perché precisasse quali giorni i figli avrebbero trascorso con lui durante le vacanze di Natale e Pasqua. Statuendo prima del contraddittorio il 15 dicembre 2003, il Pretore ha stabilito il diritto di visita dell'istante in tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e pasquali, inclusa alternativamente la festività, ritenuto che quell'anno E__________ e N__________ avrebbero trascorso il giorno di Natale con la madre e il 26, 27 e 28 dicembre 2003 con il padre. All'udienza del 22 gennaio 2004, indetta per la discussione, la convenuta ha chiesto di limitare il diritto di visita ordinario a un giorno la settimana, dalle ore 9.00 alle 19.00. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, mantenendo le loro posizioni.

 

                                  D.   Esperita l'istruttoria sulle misure a protezione dell'unione coniugale, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio allegato, dell'8 gennaio 2004, AO 1 ha ribadito il suo punto di vista, tranne sollecitare una diversa regolamentazione del diritto di visita. Nel suo memoriale del 13 gennaio 2004 AP 1 ha precisato le proprie richieste, postulando un contributo alimentare per sé e i figli di complessivi fr. 6798.70 mensili, con addebito al marito di tutti gli oneri inerenti all'abitazione coniugale (ipoteca, spese accessorie, assicurazioni e tasse), delle imposte fino alla scissione delle partite fiscali (riservato l'eventuale aumento del contributo dopo di allora), come pure di tutte le fatture scoperte relative al mantenimento proprio e dei figli precedenti l'erogazione del contributo. Essa ha instato altresì per una provvigione ad litem di

                                         fr. 12 000.–.

 

                                  E.   Statuendo sulle istanze del 16 settembre e 12 dicembre 2003, con sentenza del 3 febbraio 2004 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di vista del padre in una giornata la settimana dalle ore 9.00 alle 19.00 alternativamente il sabato e la domenica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha posto a carico di lei le spese accessorie e a carico del marito gli interessi ipotecari, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 46.– mensili per la moglie e di fr. 1075.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari compresi), respingendo le altre richieste. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le domande di assistenza giudiziaria formulate dalle parti sono state respinte.

 

                                  F.   Contro la sentenza predetta AP 1 è insorta con un appello del 16 febbraio 2004 nel quale chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 4546.– mensili. Con ricorso del 19 febbraio 2004 essa ha impugnato anche il diniego dell'assistenza giudiziaria, postulandone la riforma nel senso di vedersi conferire tale beneficio. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, rimettendosi al giudizio della Camera per quanto attiene all'assistenza giudiziaria.

Considerando

 

in diritto:                   I.   Sull'appello del 16 febbraio 2004

 

                                   1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore può essere impugnata nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   La documentazione prodotta dall'istante con le osservazioni all'appello (rapporto 3 marzo 2004 dell'ufficio di revisione del __________ con annesso il bilancio e il conto annuale 2003 della società) non è ricevibile, in appello vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti sono volti a rendere verosimile una riduzione del reddito conseguito dall'istante, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per i figli, mentre il principio inquisitorio è rivolto alla tutela di questi ultimi. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e durevolezza, ad ogni modo, l'istante potrà sempre chiedere che le misure a protezione dell'unione coniugale siano adattate a una nuova situazione (art. 179 cpv. 1 CC).

 

                                   3.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce – tra l'altro – i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

 

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8000.– mensili netti (fr. 7000.– da attività lucrativa e fr. 1000.– da vantaggi indiretti) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4178.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1275.–, riscaldamento elettrico fr. 100.–, interessi ipotecari fr. 1028.–, premio della cassa malati fr. 225.–, tassa di esenzione militare fr. 75.–, imposte fr. 375.–). Quanto alla moglie, egli ha valutato il ricavato netto dello studio d'architettura in fr. 4000.– mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2420.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, spese accessorie dell'abitazione fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 670.–, imposte fr. 300.–: come riconosciuto dall'istante). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato valutato in fr. 1075.– mensili ciascuno, già dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre. Constatata un'eccedenza di fr. 3252.– mensili, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo complessivo di fr. 2196.– mensili, ovvero fr. 46.– per la moglie e fr. 1075.– per ogni figlio.

 

                                   5.   L'appellante fa valere che per determinare il reddito del marito, amministratore e azionista unico del __________, occorre riferirsi ai criteri applicabili ai lavoratori indipendenti. E sulla base di quanto il coniuge ha percepito negli ultimi cinque anni, essa calcola il reddito medio di lui in fr. 8200.– mensili, cui aggiunge fr. 5000.– per spese personali e prelevamenti privati messi a carico della società, onde un totale di fr. 13 000.– mensili. Quanto alla riduzione di stipendio fatta valere per il 2003, l'appellante afferma trattarsi di una manovra orchestrata a meri fini di causa.

 

                                         a)   Dagli atti risulta che l'istante è – in effetti – dipendente della società __________, dalla quale riceve uno stipendio fisso (doc. D) e di cui è azionista unico, oltre che amministratore (doc. C). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in caso di unità economica fra società e azionista unico (o maggioritario) può essere giustificato equiparare l'azionista a un lavoratore indipendente, tenendo calcolo del reddito conseguito prima e dopo l'avvio della causa (sentenza 5P.127/2003 del 4 luglio 2003, consid. 2.2 con riferimenti). Si giustifica di computare all'interessato il guadagno cui egli ha rinunciato, in particolare, qualora in vista di una procedura di divorzio il reddito di lui diminuisca improvvisamente e sensibilmente senza particolari spiegazioni (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 78 ad art. 163 CC; sentenza del Tribunale federale 5P.235/2001 del 20 novembre 2001, consid. 4c).

 

                                         b)   Nella fattispecie il reddito conseguito dal marito è passato da fr. 9900.– mensili netti nel 2001 (incarto fiscale richiamato) a fr. 8000.– mensili netti dal gennaio 2002 (edizione della contabilità del __________, conto “4000 salari” del 2002), rispettivamente a fr. 7000.– mensili netti dal marzo del 2003 (doc. L, 10° foglio; conto “4000 salari” del 2003). L'interessato fa valere di essersi dovuto ridurre lo stipendio a fr. 7000.– mensili perché la situazione economica della società è peggiorata, e ciò pur avere imposto un contenimento delle spese fin dal 2001. Sta di fatto però che nell'aprile del 2003 la società risulta avere assunto un nuovo veterinario, retribuito fr. 3473.60 mensili netti (conto “4000 salari” del 2003). A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, la decurtazione del reddito praticatasi dal marito non appare dunque ricondursi a fattori oggettivi, né all'esigenza di contenere i costi del personale. In circostanze del genere si giustifica di fare riferimento alla situazione del 2002 e ai primi mesi del 2003, quando il salario di lui ammontava a fr. 8000.– mensili netti, inclusa l'indennità per il rimborso spese (doc. 1A).

 

                                         c)   Per quanto attiene alle spese personali del marito assunte dalla società, il Pretore ha valutato tali vantaggi indiretti in fr. 1000.– mensili. L'interessato ammette che fra le spese della società figurano anche i costi dell'automobile in uso alla convenuta, come pure quelli dell'automobile adoperata da lui, soprattutto per esigenze professionali (osservazioni, pag. 4). Considerato che nel 2002 per tali veicoli la società ha sopportato spese complessive attorno ai fr. 26 600.–, a un sommario esame di verosimiglianza la valutazione del primo giudice può dunque essere condivisa (doc. 1C: conto “4501 assicurazioni e tasse autoveicoli”, conto “4311 manutenzione/riparazione veicoli”, conto “4312 benzina”, conto “4315 leasing autoveicoli”).

 

                                         d)   L'appellante fa valere dipoi che con denaro della ditta sono state pagate anche multe, acquistati dischi, versate tasse per il club di squash, onorate note professionali del dentista, per tacere di compere al supermercato e dell'abbonamento alla radiotelevisione riscosso dalla __________. Così argomentando l'appellante disconosce però che tali disborsi sono stati addebitati essenzialmente al conto “2110 Correntista AO 1” (doc. 1B), andando a costituire un debito dell'istante verso la ditta (fr. 89 029.15 il 31 dicembre 2002: edizione della contabilità, bilancio del 31 dicembre 2002). Si aggiunga che l'esercizio 2002 della ditta si è concluso con una perdita di oltre

                                               fr. 16 000.–, mentre gli attivi a bilancio sono ragionevolmente modesti (circa fr. 60 000.–: edizione contabilità, bilancio al

                                               31 dicembre 2002), sicché la ditta non potrà lasciar cadere facilmente la spettanza nei confronti dell'azionista. A prima vista non si scorgono quindi ragioni sufficienti per cumulare tali anticipi ai redditi dell'istante. Circa le indennità per spese (certificati di salario doc. D, doc. 1A e incarto fiscale richiamato dall'Ufficio di tassazione), esse sono già comprese nell'importo di fr. 8000.– mensili netti calcolato poc'anzi (doc. 1A; sopra, consid. b).

 

                                         e)   Per l'appellante al marito andrebbe imputato un reddito netto di fr. 13 000.– mensili (rispetto ai fr. 9000.– accertati dal Pretore), se non altro considerando il guadagno ipotetico che, tenuto conto dell'età, della formazione, dell'esperienza professionale e della struttura dello studio veterinario il coniuge sarebbe in grado di conseguire. Anzi, a parere dell'appellante sarebbe “scontato” che il reddito del marito potrebbe essere ben superiore a quello dichiarato. La convenuta dimentica nondimeno, con il suo ragionamento, che nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale la situazione familiare deve essere modificata il meno possibile, nel senso che non ci si deve scostare senza necessità dal modo in cui i coniugi avevano organizzato loro medesimi la vita in comune (con riferimento alla capacità lucrativa di un coniuge: v. DTF 130 III 541 consid. 3.2). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche separate non è il caso dunque di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico. Per di più, il guadagno prospettato dall'appellante appare tutt'altro che scontato.

 

                                   6.   L'appellante contesta inoltre il suo proprio reddito computatole dal Pretore, sostenendo in primo luogo che il rapporto contrattuale fra lei e il suo unico cliente potrebbe interrompersi da un momento all'altro, lasciandola senza cespiti d'entrata. In realtà la situazione non è tanto precaria. Dagli atti si desume che, per quanto abbia difficoltà a reperire la convenuta dopo la nascita del secondo figlio, il cliente in questione ha unicamente adombrato una modifica degli accordi sull'onorario (deposizione ing. __________: verbali, pag. 8 nel mezzo). Quanto al reddito della convenuta come tale, attualmente lo studio di architettura risulta curare in effetti un solo mandato (deposizione __________ del 6 novembre 2003: verbali, pag. 6), per il quale è stato pattuito un onorario complessivo di fr. 200 000.–, comprensivo delle spese (doc. H). E l'interessata asserisce che, tenuto conto della riduzione d'onorario prospettata dal cliente, dell'indennità per spese e dei costi d'esercizio, lo studio non conseguirà più utili, ma registrerà una perdita di almeno fr. 26 850.– annui.

 

                                         a)   Per quel che riguarda l'onorario di fr. 200 000.–, è vero che il citato cliente, viste la difficile reperibilità dell'appellante dopo il giugno del 2003, ha proposto una diminuzione del compenso tra fr. 40 000.– e fr. 50 000.– (deposizione __________: verbali, pag. 8 verso il basso). Il marito non contesta ciò (osservazioni, pag. 8). Resta il fatto che al nuovo onorario di fr. 155 000.– vanno aggiunti fr. 15 000.– per prestazioni non comprese nel contratto (deposizione __________, loc. cit.). L'appellante fa valere un'ulteriore riduzione di fr. 7500.– annui per spese professionali. Dei costi effettivi dello studio, nondimeno, si terrà conto in appresso (consid. b). Ciò posto, il reddito della convenuta per le prestazioni fornite dal febbraio del 2003 (appello, pag. 6 in alto) al dicembre del 2004 (doc. H, punto 8) può stimarsi attorno ai fr. 170 000.–, pari a circa fr. 7085.– mensili.

 

                                         b)   Quanto ai costi dello studio d'architettura, secondo l'appellante essi ammonterebbero per il 2003 a fr. 94 352.40 (fr. 7862.70 mensili: doc. 8). Dagli atti si deduce invero che la dipendente dello studio d'architettura percepisce fr. 3090.– netti mensili (doc. 9), che la locazione dello studio ammonta a fr. 400.– mensili (doc. 10) e che i contributi AVS/AI/IPG della titolare sono di fr. 93.60 mensili (doc. 12). Anche gli importi esposti nel doc. 8 per la cassa pensione della dipendente e le assicurazioni infortunio, malattia, responsabilità civile professionale e del mobilio trovano riscontro nella documentazione prodotta (doc. 11). Quanto agli interessi bancari passivi, dal contratto di credito agli atti risulta un onere di fr. 250.– mensili, non di fr. 540.– (debito di fr. 50 000.– con interessi del 5½% annui e commissione semestrale del ½%: doc. 5). Verosimili appaiono invece i costi per l'elettricità, le tasse di categoria, le spese per il materiale d'ufficio, il telefono fisso e il cellulare, le spese postali, i libri e le riviste, la rappresentanza, le copie, il fiduciario, la banca, la manutenzione e       l'IVA, così come quelli diversi e per l'ammortamento del mobilio.

 

                                               A un esame di verosimiglianza non può essere riconosciuta, per converso, la spesa di fr. 400.– mensili destinata a “imposte e spese indirette”, il cui impiego appare oscuro e in ogni caso non giustificato alla luce del presumibile utile aziendale. Né possono essere presi in considerazione gli oneri di complessivi fr. 1000.– mensili esposti per il “rimborso prestito AO 1” e “rimborso prestito di studio Cantone Ticino”, al cui proposito nulla risulta nemmeno dall'incarto fiscale richiamato (dichiarazione d'imposta 1999/2000). D'altro canto nel doc. 8 mancano i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD per la dipendente, che sulla base del contratto di lavoro possono essere valutati in circa fr. 450.– mensili (doc. 9, punto 26 e doc. 12). Tutto valutato, pertanto, gli oneri aziendali possono essere stimati in almeno fr. 6600.– mensili arrotondati (fr. 7862.70 preventivati ./. fr. 290.– per interessi bancari ./. fr. 400.– per “imposte e spese indirette ” ./. fr. 1000.– per il rimborso dei prestiti + fr. 450.– per contributi paritetici). Considerato un ricavo mensile medio di fr. 7085.– (sopra, consid. a), il reddito netto della convenuta può così essere stimato in fr. 485.– mensili, fermo restando che simile valutazione, fondata su un accertamento sommario dei fatti, andrà rivista con pieno potere cognitivo in un eventuale giudizio di merito.

 

                                   7.   Le parti non discutono i fabbisogni minimi fissati dal Pretore in   fr. 4178.– mensili per il marito e in fr. 2420.– per la moglie. D'ufficio vanno tolti però dal fabbisogno minimo della moglie i premi della cassa malati per i figli (doc. 1D), che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). A torto inoltre il primo giudice ha incluso gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale, occupata dalla moglie con i figli, nel fabbisogno del marito. Il fatto che tali oneri siano pagati dall'istante non impedisce tuttavia che l'importo relativo figuri nel fabbisogno minimo della moglie, cui è assegnato l'uso dello stabile (I CCA, sentenza 11.2003.40 del 26 marzo 2004, consid. 13 con riferimenti). Il carico ipotecario di fr. 1028.– mensili e le spese accessorie di fr. 200.– vanno inseriti quindi nel fabbisogno minimo della convenuta, previa deduzione della quota di 7/12 a carico dei figli (un terzo più un quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), per complessivi fr. 512.– mensili. Evidentemente il convenuto, cui il Pretore ha imposto il pagamento degli oneri ipotecari, potrà dedurre l'importo di fr. 1028.– mensili dai contributi dovuti a moglie e figli. Tenuto conto di quanto precede, il fabbisogno minimo della moglie va portato a fr. 2536.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 512.–, premio della cassa malati fr. 444.–, assicurazione RC privata fr. 30.–, imposte fr. 300.–) e quello del marito ricondotto a fr. 3150.–.

 

                                         Nel fabbisogno in denaro dei figli, infine, la quota relativa al costo dell'alloggio prevista dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 315.– mensili, secondo la tabella dell'edizione 2003) va sostituita da quella effettiva, ovvero fr. 716.– mensili (7/12 di fr. 1228.–). I fabbisogni in denaro di E__________ e N__________ ascendono pertanto a fr. 1118.– mensili ciascuno. Su questo punto il calcolo del Pretore va rettificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

 

                                   8.   In definitiva risulta il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

                                         reddito del marito (consid. 5)                              fr. 9000.–

                                         reddito della moglie (consid. 6)                            fr.   485.–

                                                                                                                 fr. 9485.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 7)              fr. 3150.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)           fr. 2536.–

                                         fabbisogno in denaro di E__________ (consid. 7)  fr. 1118.–

                                         fabbisogno in denaro di N__________ (consid. 7)  fr. 1118.–

                                                                                                                 fr. 7922.– mensili

                                         eccedenza                                                        fr. 1563.– mensili

                                         metà eccedenza                                                fr.   781.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3150.– + fr. 781.– =                                        fr. 3931.– mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2536.– + fr. 781.– ./. fr. 485.– =                       fr. 2830.– mensili arrotondati,

                                         al figlio E__________                                         fr. 1120.– mensili arrotondati e al figlio N__________                                                    fr. 1120.– mensili arrotondati.

 

                                         L'appello va accolto entro questi limiti e il giudizio impugnato modificato di conseguenza.

 

                                   II.   Sul ricorso del 19 febbraio 2004

 

                                   9.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all’art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.

 

                                10.   Il Pretore ha rifiutato alla convenuta il beneficio litigioso con l'argomento che essa non è indigente, disponendo di un agio mensile di fr. 1626.– rispetto al proprio fabbisogno minimo. La ricorrente fa valere in sintesi che, contrariamente a quanto ha accertato il primo giudice, essa non dispone di una regolare e sufficiente fonte di reddito, i costi dello studio d'architettura rendendo la sua attività professionale finanche deficitaria.

 

                                11.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone che il richiedente versi in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona di condizioni agiate posta nella medesima situazione non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che tale persona non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). I quattro requisiti sono cumulativi. In particolare l'indigenza è data quando il richiedente non è in grado di provvedere con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti).

 

                                12.   Nella fattispecie, tenuto calcolo del contributo di mantenimento stabilito in esito all'odierno giudizio, l'interessata dispone di un margine di fr. 781.– sul proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 8). Ora, la tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese di prima sede sono modeste. Per quel che è del patrocinio, esso ha comportato la stesura di tre memoriali scritti e la partecipazione a tre udienze. Pur tenendo conto delle altre prestazioni, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del patrocinatore, determinata in base agli art. 15 prima frase e 17 TOA (per il calcolo v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47) rimarrà quindi alla ragio­nevole portata della ricorrente, la quale potrà provvedere – al limite – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Al riguardo la decisione del Pretore merita dunque conferma.

 

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

 

                                13.   Gli oneri processuali dell'appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa, ma meno di quel che potrebbe sembrare sotto un profilo strettamente numerico, giacché il marito potrà compensare gli oneri ipotecari da lui pagati con quanto dovuto a moglie e figli. Nel complesso si giustifica perciò che l'appellante sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giu­dizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sulle spese e le ripetibili di prima sede, il cui dispositivo può rimanere invariato. Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo nel caso – estraneo alla fattispecie – di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). La richiesta di assistenza giudiziaria per l'appello relativo alla protezione dell'unione coniugale, infine, non può trovare accoglimento, facendo difetto una volta ancora il requisito cumulativo dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag). Nel lasso di tempo adeguato cui si è alluso dianzi (consid. 12), in effetti, l'interessata può ragionevolmente assumere, con l'agio mensile di fr. 781.– a sua disposizione, anche il costo del suo patrocinio in appello.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è tenuto a versare a AP 1, a titolo anticipato dal 1° ottobre 2003, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         fr. 2830.– mensili per la moglie e                                 
fr. 1120.– mensili per ogni figlio, compreso l'assegno familiare.

Nel caso in cui assumesse egli medesimo gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale (particella n. 1014 RFD di __________), AO 1 potrà compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1028.– mensili, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 400.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'istante, cui l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   4.   Il ricorso del 19 febbraio 2004 è respinto.

 

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese per la procedura di ricorso.

 

                                   6.   Intimazione a:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria