Incarto n.
11.2004.20

Lugano

20 giugno 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.1998.846 (azione di separazione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 dicembre 1998 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1960) e AO 1 (1966), cittadina spagnola, si sono sposati a __________ il 9 luglio 1993. Dal matrimonio è nata L__________, il 12 aprile 1994. Il marito è disegnatore edile presso l'ufficio tecnico del Comune di __________. La moglie lavora a tempo parziale come donna delle pulizie per uno studio medico-dentistico. I coniugi si sono separati di fatto nel gennaio del 1998. Decaduto infruttuoso il 27 apri­le 1998 un tentativo di conciliazione chiesto da AP 1, con decreto cautelare del 12 novembre 1998 il Pre­tore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato l'istante a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 864.– mensili (compreso l'assegno familiare), oltre una provvigione ad litem di fr. 2000.– (inc. DI.1998.526).

 

                                  B.   Il 4 dicembre 1998 AO 1 ha promosso azione di separazione per tempo indeterminato, chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita del padre), l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per sé (aumentati a fr. 1500.– ove l'abitazione coniugale fosse stata attribuita al marito) e di fr. 950.– mensili per la figlia (compreso l'assegno familiare), aumentati a fr. 1050.– dal 7° anno di età e a fr. 1300.– dal 16° anno di età. Essa ha rivendicato inoltre la proprietà delle cose mobili in suo possesso, di quelle poste nell'abitazione coniugale (salvo la camera da letto e i beni al pianterreno), di un'automobile Hyundai e ha preteso

                                         fr. 135 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, postulando altresì l'assunzione da parte del marito di tutti i debiti ipotecari verso il Credit Suisse di __________.

 

                                  C.   Nella sua risposta dell'8 marzo 1999 AP 1 ha avversato la separazione e in via riconvenzionale ha postulato il divorzio, ha proposto di affidare la figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto per la figlia un contributo alimentare di fr. 700.– mensili (incluso l'assegno familiare), ha rivendicato la proprietà e l'uso immediato dell'abitazione coniugale, ha chiesto la suddivisione a metà del mobilio domestico, ha prospettato l'as­segnazione alla moglie di un appartamento a __________ (Spagna), previo pagamento di metà del valore dell'immobile e previo rimborso di un prestito di fr. 25 000.– a lei concesso per l'acquisto del bene, sollecitando un'indennità imprecisata per lo scioglimento del regime matrimoniale e la restituzione di fr. 2000.– versati alla moglie durante la procedura provvisionale a titolo di provvigione ad litem.

 

                                  D.   Nella sua replica e risposta riconvenzionale del 3 maggio 1999 AO 1 ha resistito al divorzio, rivendicando nel caso in cui fosse stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, oltre a quanto già richiesto, la metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito in costanza di matrimonio. Con duplica e replica riconvenzionale del 16 agosto 1999 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista e altrettanto ha fatto AO 1 nella sua duplica riconvenzionale del 24 set­tembre 1999. All'udienza preliminare del 6 dicembre 1999 essa ha poi presentato un'istanza per essere autorizzata a mutare

                                         l'azione di separazione in azione di divorzio. Nel frattempo, il

                                         24 novembre 1999, il Pretore ha istituito in favore della figlia una curatela educativa intesa a vegliare sull'esercizio del diritto di visita da parte del padre (DI.1999.278).

 

                                  E.   In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del 21 marzo 2000 il Pretore ha invitato le parti a presentare un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, a demandargli le conseguenze accessorie litigiose e a formulare eventuali nuove conclusioni sui temi toccati dalla modifica legislativa. La causa è stata sospesa dal 10 maggio 2000 al 30 giugno 2001. In un memoriale del 2 luglio 2001 AO 1 ha riaffermato poi le sue domande, salvo aumentare a fr. 2000.– mensili la richiesta di contributo alimentare per sé qualora l'abitazione coniugale fosse stata attribuita al marito e pretendere un diritto d'abitazione di 15 anni sull'immobile (con deduzione del contributo di mantenimento in suo favore), rettificando in fr. 265 000.– l'indennità a lei dovuta in liquidazione del regime dei beni.

 

                                  F.   Nel corso dell'istruttoria di merito, con decreto cautelare del

                                         27 marzo 2002 il Pretore ha autorizzato AP 1 a “ritirare” la particella n. 630 RFD di __________, assumendo a titolo esclusivo il debito ipotecario, versando sul conto della Pretura

                                         fr. 105 000.– a copertura dei debiti verso terzi e fr. 85 000.– per l'aumento spettante alla moglie, producendo una dichiarazione nella quale vari creditori liberano AO 1 dai suoi obblighi. In caso contrario il Pretore ha autorizzato AP 1 a vendere l'immobile sulla base del valore stimato dal perito, con deduzione dei vari tributi pubblici. In entrambi i casi è stato riconosciuto alla moglie un diritto di abitazione sull'intero fondo fino al 12 aprile 2004 (inc. DI.1999.915). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera il 18 giugno 2002, nel senso che la durata del diritto di abitazione è stata estesa fino al

                                         20 giugno 2004 (inc. 11.2002.39). Il 26 settembre 2002 AP 1 ha versato sul conto della Pretura l'importo di fr. 85 000.–.

 

                                  G.   Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale dell'11 marzo 2003 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le sue richieste, postulando

                                         inoltre la conferma della curatela educativa per l'esercizio del diritto di visita, l'aumento del contributo alimentare per la figlia a

                                         fr. 1190.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1340.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1620.– mensili in seguito, l'addebito al marito di eventuali spese mediche straordinarie per la figlia, il riconoscimento di un diritto di abitazione gratuito sull'abitazione coniugale fino al 20 giugno 2005, il versamento di fr. 85 500.– depositati sul conto della Pretura, così come la restituzione di

                                         fr. 30 000.– per quanto da lei investito nell'acquisto del terreno su cui sorge l'abitazione coniugale. AP 1, oltre a riconfermare le sue domande, ha chiesto l'autorità parentale congiunta sulla figlia, ha rivendicato un diritto di visita “a sua discrezione”, ha postulato la riduzione del contributo di mantenimento per la figlia a fr. 500.– mensili e ha sollecitato la restituzione dalla Pretura dei fr. 85 500.– da lui depositati, oltre al versamento da parte della moglie di fr. 150 534.30.

 

                                  H.   Statuendo con sentenza il 30 gennaio 2004, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha confermato la curatela educativa per l'esercizio del diritto di visita, ha fissato un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili per la figlia (compresi gli assegni familiari), ha riconosciuto la proprietà di ciascun coniuge sui beni mobili in proprio possesso, facendo stato per gli immobili le risultanze dei pubblici registri, e ha stabilito in fr. 1435.– la remunerazione dovuta dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2004 per il diritto di abitazione riconosciuto a favore della moglie. L'attrice ha ottenuto inoltre la metà dell'avere previdenziale accumulato dal marito in costanza di matrimonio, fr. 30 000.–, corrispondenti alla metà del capitale investito nell'acquisto del fondo a __________ e altri

                                         fr. 38 734.15 da dedurre dall'importo depositato in Pretura. A favore del convenuto il Pretore ha invece disposto il rimborso della provvigione ad litem di complessivi fr. 7000.– e del rimanente capitale di fr. 45 745.– in deposito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 6000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 20 febbraio 2004 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili, di portare a fr. 3000.– mensili l'indennità prevista per il diritto di abitazione, di respingere la pretesa di fr. 30 000.– avanzata dalla moglie, di disporre la restituzione a suo favore di tutto quan­to depositato in Pretura e di condannare l'attrice a versargli fr. 16 556.15. Nelle sue osservazioni del 30 marzo 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nelle cause di divorzio le sentenze possono essere impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l'appello, ovvero nel termine di venti giorni (art. 423b cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza im­pugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 2 febbraio 2004. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così il 22 febbraio 2004. Introdotto il 20 febbraio 2004, l'appello è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Il principio del divorzio, l'affidamento e le relazioni personali con la figlia, la reiezione del contributo alimentare per la moglie, il riconoscimento della proprietà sui beni mobili e immobili (tra cui l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito e del diritto di abitazione di durata determinata a favore della moglie), così come il riparto a metà della prestazione di libero passaggio accumulata dal marito durante il matrimonio, non impugnati, hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigiosi rimangono il contributo alimentare per la figlia, l'indennità per il diritto d'abitazione e alcuni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Quest'ultimo tema va esaminato, alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione (SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3), prima delle controversie sugli obblighi di mantenimento.

 

                                   3.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere esteso la durata del diritto d'abitazione fino al 30 giugno 2004, in luogo del 20 giugno 2004, e censura l'indennità di fr. 1435.– mensili fissata in contropartita del citato diritto, rilevando che il perito giudiziario aveva stimato il valore locativo dell'immobile in fr. 3000.–. Egli contesta inoltre di dover restituire alla moglie fr. 30 000.–, sostenendo che tale importo è già compreso in quello di circa fr. 85 000.– depositati sul conto della Pretura. Infine chiede da quest'ultimo capitale siano dedotti gli ulteriori anticipi da lui prestati durante la causa di divorzio (fr. 3200.– per tasse di giustizia e spese, fr. 1600.– per ripetibili, fr. 6000.– per imposte comunali, cantonali e federali arretrate e fr. 2235.30 per spese varie), ragion per cui, oltre all'importo depositato, rivendica dall'attrice fr. 16 556.15.

 

                                   4.   Accertato che la moglie beneficiava di un diritto di abitazione fino al 30 giugno 2004 sulla base di una sentenza passata in giudicato, il Pretore ha ritenuto che tale diritto dovesse essere remunerato, dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2004, con l'equivalente di

                                         fr. 1435.– mensili, pari agli interessi ipotecari pagati dal marito (complessivi di fr. 38 745.–). L'appellante, come detto, chiede di prorogare la scadenza del diritto di abitazione fino al 20 giugno 2004 e di fissare la retribuzione di tale diritto in fr. 3000.– mensili, come ha valutato il perito giudiziario.

 

                                         a)   Per quanto attiene alla durata del diritto di abitazione, il Pretore è incorso in un'evidente svista, poiché nella sentenza del 18 giugno 2002 questa Camera aveva fissato la scadenza del diritto al 20 giugno 2004 (sopra, consid. F). Il diritto d'abi­tazione va remunerato, quindi, per il lasso di tempo che inter­corre dal 1° aprile 2002 al 20 giugno 2004.

 

                                         b)   Per quel che riguarda la rimunerazione, l'art. 121 cpv. 3 CC prescrive che se l'abitazione familiare appartiene a uno dei coniugi, il giudice può attribuire all'altro un diritto di abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento. Per commisurare tale indennizzo, oltre al valore venale del diritto, il giudice pren­de in considerazione l'insieme delle circostanze, e segnatamente il dovere di solidarietà fra coniugi, l'interesse dei figli, la capacità finanziaria dell'avente diritto e quella del proprietario dell'immobile, il tenore di vita avuto dai coniugi e la necessità effettiva dell'alloggio (FF 1996 I pag. 107; sentenza del Tribunale federale 5C.42/2002 del 26 settembre 2002, consid. 5, pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 427; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 58 ad art. 121 CC).

 

                                         c)   Nella fattispecie è vero che __________, incaricato di allestire una perizia sul valore venale della particella n. 630 RFD di __________, ha accennato a un “ipotetico reddito locativo di circa fr. 36 000.– annui” (delucidazioni scritta del 19 aprile 2000 nell'inc. DI.1999.915, richiamato). Se non che, come si è visto, tale valore (che costituisce il limite superiore da pren­dere in considerazione), è solo uno dei vari parametri che entrano in linea di conto per determinare l'equa indennità (Büchler in: FamKomm Scheidung, op. cit., n. 24 ad art. 121 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 121).

 

                                         d)   In concreto, tenuto conto che il diritto di abitazione è stato attribuito all'attrice principalmente nell'interesse della figlia (al fine di garantire a quest'ultima continuità abitativa), senza che la moglie si trovi in una situazione finanziaria che le per­metta di remunerare il diritto (decreto del 27 marzo 2002 nell'inc. DI.1999.915, richiamato), tutto ponderato, l'indennità stabilita del primo giudice, pari al carico ipotecario che grava sull'appellante, appare equa e merita conferma. Ciò posto, la rimunerazione del diritto di abitazione ammonta complessivamente a fr. 38 267.– (26 x 1435 + 20/30 x 1435). Il Pretore avendola fissata in fr. 38 745.–, il giudizio impugnato risulta finanche favorevole all'appellante.

 

                                   5.   Secondo l'appellante, con la liquidazione dell'alloggio coniugale deve ritenersi tacitato anche il rimborso di fr. 30 000.– versato dalla moglie per l'acquisto del terreno. E nella misura in cui tale somma è già stata considerata nell'importo depositato in Pretura, la pretesa dell'attrice dev'essere respinta. Ora, è indiscusso che per acquistare la particella su cui è poi stata costruita l'abitazione coniugale l'attrice ha versato un importo di fr. 25 000.–/30 000.– (interrogatorio formale di AP 1 del 23 settembre 1998, risposta n. 11 nell'inc. DI.1998.526, richiamato). Nell'ambito della procedura cautelare avviata dall'appellante il 16 agosto 1999 e sfociata nel decreto cautelare del 27 marzo 2002 (inc. DI.1999.915) il marito è poi stato autorizzato a “ritirare” la particella, assumendo l'intero debito ipotecario e versando sul conto della Pretura fr. 105 000.– a copertura dei debiti verso terzi, oltre a fr. 85 000.– per l'aumento spettante alla moglie, ciò che è avvenuto il 26 settembre 2002. L'unica pretesa avanzata dalla moglie sull'immobile in questione è – appunto – il recupero dell'investimento iniziale. La partecipazione di lei all'aumento è dunque compresa nell'importo di fr. 85 000.– depositato in Pretura (dispositivo n. 1 del decreto 27 marzo 2002). Ne discende che su questo punto l'appello si rivela fondato e dev'essere accolto.

                                     

                                   6.   L'appellante chiede che dalla somma depositata in Pretura, oltre alle provvigioni ad litem e al corrispettivo per il diritto di abitazione, siano dedotti ancora fr. 4800.– per oneri processuali e ripetibili da lui versati, la metà di oneri fiscali arretrati e spese varie di competenza della moglie (appello, pag. 5 in basso e 6 in alto). Il Pretore ha respinto la richiesta poiché i “rapporti di dare e avere tra le parti vanno da loro liquidati in separata sede” (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo).

 

                                         a)   Nell'ambito della liquidazione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi regolano i debiti reciproci (art. 205 cpv. 3 CC), di qualunque natura essi siano (Hausheer in: Basler Kommentar, 2ª edizione, ZGB I, n. 22 ad art. 205). Ciò impone di tener conto anche delle spettanze di un coniuge per oneri processuali e ripetibili stabiliti nella causa di divorzio. Contrariamente all'opinione del Pretore, non v'è dunque motivo per trascurare un credito accertato giudizialmente, né è dato di capire – come sembra sostenere l'attrice – per quale ragione la natura del credito osterebbe alla possibilità di computo nella procedura di divorzio (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 9d).

 

                                         b)   Ciò premesso, è possibile che l'attrice non abbia ancora rifuso oneri processuali e ripetibili pagati o anticipati dal convenuto. Sta di fatto che l'interessata contesta sia l'esistenza, sia l'ammontare della pretesa. L'appellante elenca incarti, importi complessivi e riferimenti a verbali, ma non ha esibito un conteggio chiaro del saldo a suo favore, né ha indicato compiutamente le poste da considerare. Insufficientemente motivata, la sua rivendicazione non può pertanto essere accolta.

 

                                         c)   Quanto ai debiti di imposta (complessivi fr. 6000.–) da porre a carico dell'attrice, per tacere del fatto che nel fascicolo processuale non figurano ricevute di pagamento, l'appellante non indica a quali anni tali debiti si riferiscano, né da quando le partite fiscale dei coniugi siano state scisse, né su quali documenti si fondi la cifra rivendicata. Insufficientemente documentata, anche tale pretesa è destinata quindi all'insuccesso.

 

                                         d)   Per quel che è infine delle fatture relative a spese anticipate (fr. 2235.30), tutto si ignora in merito, né sussidia il generico rinvio al contenuto di verbali d'udienza dai quali non si desume alcunché. Al riguardo l'appello manca, una volta ancora, di consistenza.

 

                                   7.   L'appellante definisce eccessivo il contributo alimentare di fr. 1300.– mensili stabilito dal Pretore per la figlia e chiede di ridurlo a fr. 500.– per tenere conto della sua reale capacità finanziaria, in particolare dei debiti cui deve mensilmente far fronte. Egli rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto che, oltre al proprio fabbisogno minimo di fr. 6110.– mensili, egli deve provvedere al pagamento di interessi ipotecari per fr. 1416.60 mensili e di interessi su un prestito contratto con i genitori e lo zio per fr. 1435.– mensili. Il Pretore si è limitato a reputare, da parte sua, che “un contributo alimentare a favore della figlia e a carico del padre di fr. 1300.–, già comprensivo dell'assegno, rientri nelle sue possibilità e sia adeguato al fabbisogno della figlia, ritenuto che anche la madre dal canto suo dovrà contribuire in parte alle necessità della figlia, oltre che in natura con la cura e l'educazione, con una partecipazione finanziaria”. “È pur vero – egli ha soggiunto – che AP 1 ha quantificato in fr. 6110.– il suo fabbisogno (doc. 49), di cui fr. 864.– versati attualmente quale alimenti alla figlia, ma egli non può certo farsi riconoscere oltre fr. 3000.– quale costo indiretto per l'abitazione di __________, occupata dalla moglie ancora per qualche mese” (sentenza impugnata pag. 7 seg.).

 

                                         a)   L'appellante espone un fabbisogno minimo di fr. 6110.– men­sili comprendente fr. 2116.65 per la sua pigione e gli interessi ipotecari decorrenti sull'alloggio coniugale, fr. 124.50 per spese accessorie, fr. 399.30 per il premio della cassa malati, fr. 277.60 per imposte cantonali, fr. 289.55 per imposte comunali, fr. 51.30 per imposte federali, fr. 157.05 per l'assicurazione RC dell'automobile, fr. 37.– per l'imposta di circolazione, fr. 60.– per l'assicurazione dell'economia domestica, fr. 57.25 per l'assicurazione RC privata, fr. 449.70 per il lea­sing dell'auto, fr. 1016.65 per debiti, fr. 7.– per la quota del Touring Club, fr. 202.50 per l'ammortamento del debito gravante l'alloggio coniugale e fr. 864.– per il contributo alimentare alla figlia (doc. 49). Le varie voci vanno esaminate singolarmente.

 

                                         b)   Nel fabbisogno minimo va inserito anzitutto il minimo esisten­ziale del diritto esecutivo per persone sole, che ammonta a fr. 1100.– mensili (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 1). Legittimi sono inoltre il premio di fr. 117.20 mensili per l'assicurazione RC privata e dell'economia domestica (doc. 49, pag. 11), come pure – viste le circostanze – il leasing dell'automobile di fr. 449.70 (doc. 49, pag. 6), il premio di fr. 157.– per l'assicurazione del veicolo (doc. 49, pag. 10), l'imposta di circolazione di fr. 37.– (doc. 49, pag. 9) e la quota del Touring Club Svizzero di fr. 7.– (doc. 49, pag. 12).

 

                                         c)   Quanto all'onere ipotecario, dagli atti risulta che per l'abitazione coniugale di __________ l'interessato versa alla Banca Raiffeisen fr. 1416.– mensili (doc. 43). Documentata è anche la tassa d'uso delle canalizzazioni di fr. 7.– (doc. 49, pag. 5), mentre altre spese non trovano riscontro agli atti. Né si giustifica più di ammettere fr. 700.– versati dall'appellante ai genitori come partecipazione alle spese di locazione (doc. 49, pag. 13), poiché dal 20 giugno 2004 egli è tornato in possesso dell'abitazione coniugale, per il quale è già stato considerato l'onere ipotecario. Il costo dell'alloggio ammonta pertanto a fr. 1423.– mensili. Circa l'ammortamento ipotecario, dagli atti risulta che l'interessato non è tenuto a pagamenti (doc. 43).

 

                                         d)   Il rimborso di fr. 1435.– mensili riferito a un prestito ricevuto dai familiari non può essere riconosciuto, poiché in nessun caso un coniuge può pretendere di veder inserito nel proprio fabbisogno minimo l'am­mor­tamento dovuto per un debito da egli contratto dopo il divorzio allo scopo di soddisfare pretese della moglie sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (DTF 127 III 293 consid. 3b). Ciò vale anche per eventuali interessi ipotecari, il creditore di una pretesa in liquidazione del regime matrimo­niale non dovendo essere chiamato a finanziare la sua stessa spettanza (se mai il coniuge debitore può chiedere una dilazione di pagamento: art. 218 cpv. 1 CC).

 

                                         e)   Il premio cassa malati può essere riconosciuto fino a concorrenza fr. 375.20 mensili, giacché quello della figlia rientra nel fabbisogno in denaro di lei, mentre il cambiamento dell'assicurazione complementare non è reso verosimile, non bastan­do al riguardo una semplice proposta dell'assicuratore (doc. 49, pag. 7).

                                        

                                         f)    Per quanto attiene alle imposte, il carico complessivo di fr. 618.45 esposto dall'appellante si basa sui dati relativi al bien­nio 2001/02, periodo durante il quale il reddito dell'interessato era più alto (doc. 12, pag. 2). Con un reddito attuale di fr. 5600.– mensili e le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per gli obblighi alimentari nei confronti della figlia stabiliti con la sentenza del Pretore, l'aggravio fiscale odierno può essere valutato attorno ai fr. 500.– mensili (calcolatori d'imposta in: ‹www.ti.ch/fisco›). Ne segue che il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a fr. 4166.– mensili.

 

                                   8.   Circa il fabbisogno in denaro della figlia, contrariamente a quel che sostiene l'appellante esso non va ridotto proporzionalmente al reddito dell'obbligato alimentare. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno ade­gua­to dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Emp­feh­lungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

                                        

                                         Si aggiunga che le cifre indica­te nelle tabelle diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi, diversamen­te da quelle che figuravano ancora nella tabella del 1996 (rapportata alle raccomandazioni del 1988), non vanno più ridotte per il minor costo nel Ticino, poiché sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

 

                                         Nel caso di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›) prevede dal 13° compleanno fino alla maggiore età un fabbisogno in denaro di fr. 2020.– men­sili. Dovendo lavorare a tempo pieno (sentenza impugnata, pag. 7), la madre non può fornire cura e l'educazione in natura, di modo che non si giustifica alcuna riduzione della relativa posta. Quanto al costo dell'alloggio, che corrisponderebbe a un terzo di quanto paga la madre (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), non risultando il costo preciso (fino al 20 giugno 2004 l'interessata ha occupato l'abitazione coniugale) occorre riprendere il valore medio previsto dalla tabella.

 

                                         In ultima analisi, con un reddito di fr. 5600.– mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 4166.– mensili, l'appellante conserva una disponibilità di fr. 1434.– mensili che gli consente di erogare alla figlia il contributo di fr. 1300.– fissato dal Pretore senza intaccare il proprio fabbisogno minimo. D'altro lato il convenuto non pretende che l'ex moglie abbia una capacità di reddito sufficiente per assicurare da sé medesima una parte di tale fabbisogno, né mette in causa il contrario accertamento del Pretore. Anche su questo punto l'appello risulta dunque infondato.

 

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla pretesa di fr. 30 000.–, ma soccombe su tutto il resto. Ciò giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di corrispondere all'attrice un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sull'ammontare o il riparto delle spese e delle ripetibili stabilite nel dispositivo n. 15 di prima sede, che può dunque rimanere invariato.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 10 della sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1950.–

                                         b) spese                         fr.      50.–

                                                                                fr. 2000.–

                                         sono posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La segretaria