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Incarto n° |
Lugano 23 marzo 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Walser e Pellegrini |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.603 (provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza del 23 luglio 2003 da
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____________,
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contro |
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____________,
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premesso che tra le parti è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di __________, una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa da __________ con petizione del 12 maggio 2003 (inc. OA.2003.__________);
ricordato che con decreto cautelare del 13 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato l'attore, in parziale accoglimento di un'istanza presentata il 23 luglio 2003 da __________, a versare alla moglie fr. 15 000.– come provvigione ad litem;
preso atto che contro tale decreto __________ è insorto con un appello del 25 febbraio 2004 in cui ha chiesto – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
rammentato che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal vicepresidente di questa Camera con decreto del 2 marzo 2004;
considerato che con lettere dell'11 e del 15 marzo 2004 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto con la moglie una soluzione globale sul divorzio, di merito e provvisionale, onde il ritiro dell'appello con assunzione delle spese e compensazione delle ripetibili;
appurato che __________ chiede anch'essa lo stralcio della procedura dai ruoli con addebito delle spese a chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);
stabilito che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione da scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ .
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria