Incarto n°
11.2004.22

Lugano

23 marzo 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Walser e Pellegrini

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2003.603 (provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza del 23 luglio 2003 da

 

 

____________,

(patrocinata ___________)

 

 

contro

 

 

____________,

(patrocinato ____________);

 

 

                                         premesso che tra le parti è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di __________, una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa da __________ con petizione del 12 maggio 2003 (inc. OA.2003.__________);

 

                                         ricordato che con decreto cautelare del 13 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato l'attore, in parziale accoglimento di un'istanza presentata il 23 luglio 2003 da __________, a versare alla moglie fr. 15 000.– come provvigione ad litem;

 

                                         preso atto che contro tale decreto __________ è insorto con un appello del 25 febbraio 2004 in cui ha chiesto – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

 

                                         rammentato che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal vicepresidente di questa Camera con decreto del 2 marzo 2004;

 

                                         considerato che con lettere dell'11 e del 15 marzo 2004 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto con la moglie una soluzione globale sul divorzio, di merito e provvisionale, onde il ritiro dell'appello con assunzione delle spese e compensazione delle ripetibili;

 

                                         appurato che __________ chiede anch'essa lo stralcio della procedura dai ruoli con addebito delle spese a chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili;

 

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         stabilito che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione da scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;

 

                                         vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–                          

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria