Incarto n.
11.2004.24

Lugano,

24 marzo 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2001.172 (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con opposizione del 4 gennaio 2001 dal

 

 

Comune di __________,

(rappresentato dal Municipio

e patrocinato _____________)

 

 

contro

 

 

__________

__________, e

__________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 febbraio 2004 presen­tato da __________, __________ e __________ contro la sentenza emessa il 4 febbraio 2004 dal Pretore della giurisdizione di __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il Municipio di __________ ha rilasciato al Comune il 5 novembre 1990 la licenza edilizia per riattare la casa appartenuta allo scul­tore __________ (__________), posta sulla particella n. __________RFD. Le opposizioni introdotte da __________, __________e __________, proprietari di uno stabile contiguo, sono state disattese. Gli opponenti sono insorti al Consiglio di Stato, che con risoluzio­ne del 7 maggio 1991 ha respinto il ricorso e ha confermato la licenza edilizia. Il 5 giugno 1991 __________, __________e __________ hanno impugnato la risoluzione del Consiglio di Stato al Tribunale cantonale amministrativo. Dopo un sopralluogo, il giudice delegato del Tribunale ha proposto alle parti il seguente accordo:

                                         1.  Il Municipio si impegna a conservare e restaurare i reperti artistici individuati nell'edificio principale e nei corpi aggiunti che verrebbero demoliti.

                                             In particolare si impegna ad applicare gli altorilievi sul muro dell'edificio dei ricorrenti.

                                         2.  Per quanto riguarda le aperture nella facciata dello stabile dei signori __________, il Municipio accorda il permesso per il loro mantenimento a condizione che vengano adeguatamente sistemate e chiuse con vetrocemento, ritenuto che quella grande viene ridotta alle dimensioni di quella piccola.

                                             I signori __________d'altro canto non sollevano obiezioni nei confronti dell'apertura (arco) che verrebbe a crearsi in conseguenza della demolizione della galleria, alla quale non si oppongono.

                                         3.  I ricorrenti rinunciano alle contestazioni sollevate nei confronti del nuovo corpo aggiunto, a condizione che lo stesso venga dipinto con un colore chiaro diverso dal bianco.

                                             Il Municipio si impegna a sottoporre ai ricorrenti una proposta di tre colori.

                                         4. (...)

                                         In caso di accettazione della proposta transattiva i ricorrenti dichiarano di ritirare il ricorso e l'istanza inoltrata al Dipartimento dell'ambiente (CNS) limitatamente alla parte che riguarda la conservazione dei reperti artistici di cui si è detto sopra. Compensate le ripetibili di prima e di seconda istanza. Il rappresentante del Consiglio di Stato dichiara di non opporsi all'abbandono delle spese di prima istanza in caso di accettazione della transazione.

                                         ________, __________ e __________ hanno dichiarato di aderire alla proposta, purché il Comune di __________ si impegnasse a fare e mantenere a proprie spese l'intonaco di tutta la parete ove sarebbero stati appesi i tre altorilievi. Il Comune ha consentito anche a quest'ultima condizione, sicché con decreto del 2 dicem­bre 1991 il Tribunale cantonale amministrativo ha preso atto dell'intesa e ha stralciato il ricorso dai ruoli (inc. DP 300/91).

 

                                  B.   Il 26 novembre 2001 _________ __________e __________ hanno inviato per raccomandata al Comune di __________ un precetto esecutivo civile, chiedendo:

                                         che il Comune (...) faccia a sue spese e mantenga l'intonaco di tutta la parete ove saranno appesi i tre altorilievi;

                                         che il Comune (...) appenda i tre altorilievi alla parete;

                                         che il Municipio sottoponga a __________ (...), __________ (...) e __________ (...) tre colori chiari, diversi dal bianco per il tinteggio del nuovo corpo aggiunto;

                                         che il Municipio conservi e restauri i reperti artistici individuati nell'edificio prin­cipale e nei corpi aggiunti che sono stati demoliti.

                                         Come titolo esecutivo i precettanti hanno indicato: “sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 2 dicembre 1991 (DP 300/91)”.

 

                                  C.   Il Comune di __________ ha formulato opposizione al precetto esecutivo civile il 4 dicembre 2001 al Pretore della giurisdizione di __________, che ha indetto il contraddittorio per il 21 febbraio 2002. A tale udienza le parti hanno mantenuto le loro posizioni, i precettanti postulando altresì un nuovo sopralluogo, che il Pretore ha ammesso. Compiuta l'ispezione il 2 dicembre 2003, le parti sono state autorizzate a presentare un riassunto scritto. Nel loro memoriale del 13 dicembre 2003 __________, __________ e __________ hanno confermato il loro precetto esecutivo. Il Comune di __________ ha ribadito la sua opposizione in un memoriale del 15 dicembre successivo. Statuendo il 4 febbraio 2004, il Pre­tore ha accolto l'opposizione del Comune e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese di fr. 100.– ai precettanti in solido, tenuti a rifondere al Comune, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 300.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________, __________ e __________ hanno introdotto un appello del 19 febbraio 2004 nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia annullato. L'appello non è stato intimato al Comune di __________.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La sentenza con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è quindi ammissibile (art. 308 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Gli appellanti hanno invocato come titolo esecutivo, nel precetto  (art. 491 lett. b CPC), la “sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 2 dicembre 1991”. In realtà tale atto è un decreto di stralcio in cui il Tribunale, preso atto dell'accordo intercorso fra le parti (accordo cui non ostava alcuna norma imperativa del dirit­to pubblico), ha tolto la causa dai ruoli. “Forza di sentenza” ha, in ogni modo, la transazione conclusa davanti all'autorità giudicante (art. 27 LPAmm), la quale costituisce un valido titolo esecutivo. L'imprecisa indicazione del titolo nel precetto non ha recato, comunque sia, alcun pregiudizio al Comune. Su questo pun­to non giova pertanto attardarsi.

 

                                   3.   La transazione riprodotta nel decreto di stralcio emesso dal Tribunale cantonale amministrativo ha posto fine, come si è visto, a un contenzioso sorto sul rilascio di una licenza edilizia. L'accordo raggiunto dalle parti configura quindi – alla stregua di ogni transazione – un contratto di procedura, ma non di procedura civile, bensì di procedura amministrativa (analogamente: sentenza del 16 aprile 2003 del Tribunale cantonale amministrativo nell'inc. 52.2002.367 fra le stesse parti, pag. 3 con richiamo a Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 27 LPAmm con rinvii). La questione è di sapere se tale intesa fosse suscettibile, nonostante la sua natura am­ministrativa, di esecuzione forzata nelle forme della procedura civile.

 

                                   4.   L'art. 488 cpv. 2 lett. c CPC annovera, fra i titoli esecutivi, anche “le decisioni di Autorità amministrative equiparate dalla legge alle sen­tenze giudiziali”. Ripresa intatta dal Codice di procedura civi­le del 24 giugno 1924 (art. 537 lett. c), tale norma risale al prece­dente Codice del 5 maggio 1899 (art. 539 lett. c) e figurava già, invariata, nel disegno di legge passato al vaglio del­la Commissione della legislazione nel 1898 (art. 524 lett. c), approvato poi senza discussione dal parlamento (atti del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1898, vol. I, pag. 112 seg.). Quanto al messaggio del Consiglio di Stato, del 24 ot­tobre 1898, esso non precisava alcunché circa l'esecuzione di decisioni amministrative (atti del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1898, vol. I, pag. 242). La formulazione dell'art. 524 lett. c CPC si trovava però, in un'enunciazione più sfumata (e senza commento), nel progetto di Codice di procedura civile elaborato nel 1898 dalla Commissione preconsulativa incaricata dal Consiglio di Stato (art. 550: “Le decisioni di autorità am­mini­strative equiparabili alle sentenze giudiziali, saranno eventualmente designate da leggi speciali”) ed era già contenuta, come art. 550, negli Schemi di Codice di procedura civile proposti nel 1897, per incarico del Consiglio di Stato, da Brenno Bertoni, vicepresidente del Tribunale d'appello (il cui rapporto non si sofferma tuttavia sull'esecuzione di decisioni amministrative: Rep. 1897 pag. 385 segg., in specie pag. 406).

 

                                   5.   Ciò premesso, non si deve disconoscere che il 1° luglio 1966 è entrata in vigore la legge di pro­cedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, la quale prevede all'art. 34 che “l'autorità amministrativa esegue le sue proprie decisioni” (cpv. 1). Trattandosi di decisioni emesse da autorità di ricorso, l'esecuzione “è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato” (cpv. 2). Se verte sull'incasso di una somma di denaro o sulla prestazione di garanzie, l'esecuzione avviene alle forme della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (cpv. 3 prima frase); negli altri casi essa ha luogo mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, rispettivamente mediante coercizione diret­ta nei confronti di lui, con eventuale intervento della forza pub­blica (cpv. 3 seconda e terza frase). Ciò vale anche per l'esecuzione forzata di contratti di diritto amministrativo (Borghi/Corti, op. cit., n. 1 in fine ad art. 34 LPAmm), comprese quindi le transazioni giudiziali.

 

                                   6.   Negli ultimi anni le Camere civili di appello hanno già avuto mo­do di evocare almeno a due riprese, del resto, che in linea di principio l'esecuzione di decisioni prese da autorità amministrative non compete al giudice civile. In una sentenza del 2 febbraio 1994 (menzionata in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 22 ad art. 488) la seconda Camera civile ha ricordato, in sintesi, che le contestazioni in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie non soggiacciono al diritto privato, sicché l'esecuzione effettiva promossa da un assicurato nei confronti di una cassa malati per ottenere la consegna di un documento non rientra nella competenza del Pretore (le perplessità espresse dagli autori dell'opera nella nota n. 1032 a pag. 1017 non hanno ragion d'essere). Più recentemente la prima Camera civile ha rilevato, per altro verso, che la decisione con cui un'autorità tutoria ingiunge ai nonni paterni di riconsegnare un bambino alla madre va eseguita dalla stessa autorità ammi­nistrativa, giusta l'art. 34 LPAmm, quand'anche tale decisione possa essere stata riformata in appello (RDAT II-2000 pag. 65 n. 17).

 

                                   7.   Nella fattispecie l'esecuzione riguarda impegni assunti dal Comune di __________ nel quadro di una transazione giudiziale, equiparabile a una “sentenza” (sopra, consid. 2) ed eseguibile alla stregua di una decisione amministrativa (sopra, consid. 5 in fine). Lo stesso Comune è chiamato pertanto – come autorità che ha rilasciato la licenza edilizia – a eseguirla (art. 34 cpv. 1 LPAmm). Che l'intesa sia stata raggiunta davanti a un'autorità di ricorso poco importa (34 cpv. 2 LPAmm). Qualora il Comune dovesse indugiare a torto nell'adempimento dell'accordo, potrà essere adita l'autorità di vigilanza (art. 196 segg. LOC), le cui decisioni potranno ancora essere impugnate al Tribunale cantonale amministrativo da chiunque abbia un interesse legittimo (art. 207 cpv. 2 LOC). Se invece il Comune dovesse rifiutare a torto di onorare l'accordo con una decisione formale, gli interessati potranno insorgere contro tale decisione al Consiglio di Stato, con ulteriore facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC). Sia come sia, il giudice civile è totalmen­te estraneo a siffatto modo di procedere.

 

                                   8.   Rimane da domandarsi, nelle circostanze descritte, quale sia la portata dell'art. 488 cpv. 2 lett. c CPC. Al momento in cui l'attuale Codice di procedura civile è entrato in vigore (1° gennaio 1972), difatti, la legge di procedura per le cause amministrative era già applicabile da oltre cinque anni. Non solo: quando è stato promulgato l'art. 539 lett. c CPC del 5 maggio 1899 (cui si riconduce – come detto – la genesi della norma) già vigeva da decenni una legge sul contenzioso amministrativo, del 7 giugno 1853, che aveva introdotto una procedura specifica per l'esecuzione di decisioni emesse da autorità amministrative (Gabuzzi, Note sulla giustizia amministrativa nel Cantone Ticino, in: Rep. 1889 pag. 731 segg., in specie pag. 741 verso il basso). L'esecuzione di decisioni prese da autorità amministrative “infe­riori”, in particolare, si promuo­veva “nei modi praticati per l'esecuzione delle sentenze delle au­torità giudiziarie”. Sorgendo opposizione, il giudizio spettava però all'autorità amministrativa. Soltanto le opposizioni “dei terzi” erano recate dinanzi all'autorità giudiziaria (art. 93). L'esecuzione delle decisioni prese da autorità amministrative “superiori” (Consiglio di Stato e Gran Consiglio) avveniva per contro “in via amministrativa mediante esecuzione militare diretta dal Commissario del Governo”. Le opposizioni, salvo quelle dei terzi, erano decise una volta ancora dall'autorità amministrativa. È possibile che, nonostante il silenzio dei materiali legislativi, l'art. 539 lett. c CPC del 1899 si riferisse proprio alle opposizioni “dei terzi”. In ogni modo, il caso in esame non riguarda alcuna opposizione di “terzi”. Anzi, sono se mai i “terzi” che chiedono al Comune di adem­piere la transazione.

 

                                   9.   Ne segue, in ultima analisi, che l'esecuzione avviata dagli appel­lanti non doveva seguire in concreto le forme della procedura civile, bensì quelle della procedura amministrativa. E il Pretore, adito con opposizione, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la propria carenza di giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC) e accogliere l'opposizione del Comune già per questo motivo (art. 99 cpv. 2 CPC per analogia). Nel risultato, dunque, la sentenza impugnata si rivela corretta, ma per altre ragioni. Certo, non si può escludere che l'art. 488 cpv. 2 lett. c CPC conservi qualche ambito d'applicazione. Si pensi per esempio all'ipotesi in cui il Tribunale cantonale amministrativo come istanza unica (art. 71 segg. LPAmm) oppure il Tribunale di espropriazione dovesse condannare lo Stato a una prestazione non suscettibile di esecuzione forzata secondo la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. Qualora lo Stato rifiutasse poi – per avventura – l'adempimento dell'obbligo, non vi sarebbe alcuna autorità amministrativa cui deferire l'esecuzione del giudizio a norma dell'art. 34 cpv. 2 LPAmm. Se non che, il caso in esame è lungi dal denotare simili estremi, già per il fatto che l'autorità amministrativa chiamata a eseguire la transazione esiste. Non occorre dunque far capo – sussidiariamente – all'art. 488 cpv. 2 lett. c CPC per surrogare l'eventuale insufficienza dell'esecuzione amministrativa.

 

                                10.   Visto l'esito del giudizio, gli oneri del sindacato odierno andrebbero a carico degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). La particolarità della fattispecie, poco evidente già per soggetti con formazione giuridica, giustifica nondimeno la rinuncia a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili al Comune di __________, cui l'appello non è stato intimato.

 

Per questi motivi,

                                     

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–__________,

–__________,

–__________,

– avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario