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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 66.2003/R.42.2003 (mantenimento del figlio: modifica di convenzione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1 (1995) e AP 2, __________ (rappresentati dalla madre RA 1, e patrocinati dall'avv. __________) |
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alla |
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Commissione tutoria regionale 12, |
giudicando ora sulla decisione del 16 febbraio 2004 con cui la Sezione degli enti locali
ha respinto un ricorso del 22 aprile 2003 presentato da AP 1 e AP 2 in materia di assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 3 marzo 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 16 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 luglio 1995 RA 1 (1965) ha dato alla luce la figlia AP 1 e il 25 dicembre 1998 il figlio AP 2. Entrambi sono stati riconosciuti da PI 1 (1958), che con la madre ha sottoscritto due convenzioni sul mantenimento e l'esercizio delle relazioni personali, approvate dalla Delegazione tutoria di __________ il 5 agosto 1996 per AP 1 e il 3 aprile 2000 per AP 2. La cessata convivenza ha poi portato i genitori a modificare le due convenzioni con accordo del 17 gennaio 2003 che, in particolare, porta il contributo alimentare per ciascun figlio a fr. 1100.– mensili, assegni familiari non compresi. Il 31 gennaio 2003 l'accordo è stato trasmesso alla Commissione tutoria regionale 12 per l'approvazione.
B. Il 10 febbraio 2003 RA 1 ha presentato alla Commissione tutoria regionale, in rappresentanza dei figli, un'istanza per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria dal 10 settembre 2002. Con decisione del 25 febbraio 2003 la Commissione ha approvato il nuovo accordo proposto e ha accolto parzialmente la domanda di assistenza giudiziaria, concedendola dal 10 febbraio 2003. Un ricorso inoltrato dagli istanti il 22 aprile 2003 contro tale decisione è stato respinto dalla Sezione degli enti locali il 16 febbraio 2004, che ha negato ai ricorrenti anche l'assistenza giudiziaria in quella sede.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un ricorso del 3 marzo 2004 per ottenere che l'assistenza giudiziaria sia loro concessa dal 10 settembre 2002, come pure per il ricorso davanti alla Sezione degli enti locali.
Analogo beneficio essi sollecitano in appello. Chiamata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale 12 si è rimessa il 16 marzo 2004 al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. In concreto la Sezione degli enti locali ha rifiutato ai richiedenti l'assistenza giudiziaria per le prestazioni svolte dal loro legale prima della presentazione dell'istanza, il 10 febbraio 2003. Essa ha rilevato che una domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e che nulla impediva ai richiedenti di introdurre l'istanza prima del 10 febbraio 2003, avendo essi medesimi postulato l'approvazione del nuovo accordo sul contributo di mantenimento davanti alla Commissione tutoria regionale il 31 gennaio 2003. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non poteva quindi essere fatto retrocedere dal 10 settembre 2002, tanto meno per prestazioni di consulenza stragiudiziaria intese alla stesura della convenzione.
3. I ricorrenti affermano che l'art. 15 cpv. 1 Lag consente di estendere il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche ai necessari accertamenti preliminari antecedenti la presentazione della domanda, forzatamente intervenuti in ambito extragiudiziario. Tali sono da ritenere – a loro avviso – gli incontri avuti dal legale con la madre, la corrispondenza intercorsa con il legale del padre, le riunioni, la raccolta di documentazione, la discussione e la redazione dell'istanza del 31 gennaio 2003 con cui il nuovo accordo è stato sottoposto alla Commissione tutoria regionale per l'approvazione. Inoltre la remora nell'inoltro della richiesta di assistenza non era dovuto a dimenticanza, bensì alla necessità di ottenere il necessario certificato municipale, pervenuto solo il 3 febbraio 2003, quando il legale era assente dallo studio.
4. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 15 cpv. 1 Lag). I necessari accertamenti preliminari sono quelli che occorrono al legale per redigere l'atto introduttivo della lite, una domanda di assistenza giudiziaria non potendo essere introdotta anteriormente al primo atto di causa (CdM, sentenza inc. 19.2001.16 del 18 febbraio 2002, consid. 1 con rinvio; inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004, consid. 4 con rinvio). Secondo la Commissione della legislazione essi comprendono anche gli atti svolti dal legale per capire i termini e i contenuti della vertenza, come pure per verificare la possibilità di un accordo giudiziale o stragiudiziale (rapporto del 17 aprile 2002 sul messaggio n. 5123 del 22 maggio 2001 concernente la Lag, commento all'art. 15).
5. Nella fattispecie l'istanza di assistenza giudiziaria è stata introdotta il 10 febbraio 2003, dieci giorni dopo avere postulato davanti alla Commissione tutoria regionale l'approvazione dell'accordo firmato dai genitori il 17 gennaio 2003. Ora, come si è appena visto, una domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'atto introduttivo della lite copre non solo le prestazioni destinate alla stesura di tale atto (come reputa l'autorità di vigilanza), ma anche quelle necessarie per giungere alla stesura dell'atto medesimo (si pensi alle prestazioni necessarie per regolare previamente in via convenzionale – ad esempio – gli effetti di un divorzio o per tentare di comporre un contenzioso in via amichevole, sempre che non sia possibile inoltrare prima la domanda: CdM, sentenza del 10 dicembre 2004, in: BOA n. 29 pag. 52 consid. 2). Ciò premesso, gli appellanti non spiegano tuttavia perché nel caso in esame fosse loro impossibile presentare la richiesta di assistenza giudiziaria con l'istanza del 31 gennaio 2003. Certo, essi invocano la necessità di procurarsi il certificato municipale con documentazione prescritta dall'art. 4 cpv. 1 Lag, pervenuti durante l'assenza del loro legale dallo studio. Se non che, tali giustificativi potevano benissimo essere fatti seguire in un secondo tempo, senza che ciò compromettesse la validità di una tempestiva domanda. A ragione dunque l'autorità di vigilanza si è attenuta alla data del 10 febbraio 2003 dalla quale si è dipartita la Commissione tutoria regionale.
6. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo nel caso – estraneo alla fattispecie – di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non è il caso si attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che si è rimessa al giudizio della Camera. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può essere accolta, quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza (art. 4 Lag), al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
7. Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge con la soglia dei fr. 30 000.–, il legale degli appellanti non avendo ragionevolmente potuto maturare un simile compenso per l'opera svolta dal 10 settembre 2002 al 10 febbraio 2003.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
PI 1
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.