Incarto n.
11.2004.32

Lugano

15 aprile 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n.2003/R.50.2003 (istituzione di curatela educativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

______________,

 

 

 

 

 

 

______________,

 

 

 e alla

 

______________.

 

                                         riguardo ai figli __________ e __________;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il “ricorso” (recte: appello) del 6 marzo 2004 presentato da ___________ contro la decisione emessa il 19 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 9 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di __________, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 gennaio 1986 da ___________ e _________ nata _________ (entrambi del 1964);

 

                                         che i figli _________ e ________ sono stati affidati alla ma­dre, cui è stata attribuita l'autorità parentale;

 

                                         che successivamente i genitori si sono accordati per il trasferimento dei figli – su richiesta dei medesimi – dalla madre al padre, come pure su un contributo di mantenimento a carico della madre, la quale in un primo tempo ha resistito all'attribuzione dell'autorità parentale all'ex marito, salvo poi accondiscendervi;

 

                                         che con decisione del 7 maggio 2003, accertata l'esistenza di un serio conflitto tra i genitori suscettibile di ledere il bene dei figli, la Commissione tutoria _________ ha munito ________ e _________ di un curatore educativo (art. 308 CC), incaricato di mediare e di prestare ausilio tanto ai genitori quanto ai ragazzi;

 

                                         che contro tale decisione ___________ è insorto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale il 19 febbraio 2004 ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente;

 

                                         che il 6 marzo 2004 ___________ ha inviato a questa Camera una lettera in cui censura il comportamento dell'ex moglie, si duo­le che i desideri del figlio ________ non siano tenuti in debito conto e definisce burocratica l'istituzione della curatela;

 

                                         che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:                        che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);

 

                                         che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

 

                                         che in concreto, quantunque non formuli alcuna richiesta di giudizio, l'interessato mira manifestamente a far annullare la curatela educativa istituita dalla Commissione tutoria regionale;

 

                                         che quanto fa totale difetto nella fattispecie sono, per contro, i motivi a sostegno di tale conclusione;

                                     

                                         che nella misura in cui critica – come detto – l'atteggiamento dell'ex moglie e recrimina sul mancato rispetto di desideri espressi dal figlio ________ (senza per altro precisare quali), l'appellante adduce argomentazioni fuori tema, che nulla sussidiano alla finalità del gravame;

 

                                         che l'appellante vede altresì come inutilmente burocratica l'istituzione della curatela, ma non spiega lontanamente perché ciò sarebbe il caso;

 

                                         che sulle argomentazioni esposte dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione appellata, in particolare sull'esistenza di un serio conflitto fra i genitori, i quali si dimostrano incapaci di trovare autonomamente soluzioni confacenti al bene dei figli, l'interessato non spende una parola;

 

                                         che, ciò posto, non è dato a divedere per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata;

 

                                         che, insufficientemente motivato, l'appello si rivela improponibile e sfugge a un giudizio di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;

 

                                     

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

–;

–,.

                                         Comunicazione:

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – __________, Ufficio del tutore ufficiale, _________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria