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Incarto n. |
Lugano 15 aprile 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n.2003/R.50.2003 (istituzione di curatela educativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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______________,
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______________,
e alla
______________.
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riguardo ai figli __________ e __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il “ricorso” (recte: appello) del 6 marzo 2004 presentato da ___________ contro la decisione emessa il 19 febbraio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 9 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di __________, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 gennaio 1986 da ___________ e _________ nata _________ (entrambi del 1964);
che i figli _________ e ________ sono stati affidati alla madre, cui è stata attribuita l'autorità parentale;
che successivamente i genitori si sono accordati per il trasferimento dei figli – su richiesta dei medesimi – dalla madre al padre, come pure su un contributo di mantenimento a carico della madre, la quale in un primo tempo ha resistito all'attribuzione dell'autorità parentale all'ex marito, salvo poi accondiscendervi;
che con decisione del 7 maggio 2003, accertata l'esistenza di un serio conflitto tra i genitori suscettibile di ledere il bene dei figli, la Commissione tutoria _________ ha munito ________ e _________ di un curatore educativo (art. 308 CC), incaricato di mediare e di prestare ausilio tanto ai genitori quanto ai ragazzi;
che contro tale decisione ___________ è insorto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale il 19 febbraio 2004 ha respinto il ricorso, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente;
che il 6 marzo 2004 ___________ ha inviato a questa Camera una lettera in cui censura il comportamento dell'ex moglie, si duole che i desideri del figlio ________ non siano tenuti in debito conto e definisce burocratica l'istituzione della curatela;
che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in concreto, quantunque non formuli alcuna richiesta di giudizio, l'interessato mira manifestamente a far annullare la curatela educativa istituita dalla Commissione tutoria regionale;
che quanto fa totale difetto nella fattispecie sono, per contro, i motivi a sostegno di tale conclusione;
che nella misura in cui critica – come detto – l'atteggiamento dell'ex moglie e recrimina sul mancato rispetto di desideri espressi dal figlio ________ (senza per altro precisare quali), l'appellante adduce argomentazioni fuori tema, che nulla sussidiano alla finalità del gravame;
che l'appellante vede altresì come inutilmente burocratica l'istituzione della curatela, ma non spiega lontanamente perché ciò sarebbe il caso;
che sulle argomentazioni esposte dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione appellata, in particolare sull'esistenza di un serio conflitto fra i genitori, i quali si dimostrano incapaci di trovare autonomamente soluzioni confacenti al bene dei figli, l'interessato non spende una parola;
che, ciò posto, non è dato a divedere per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata;
che, insufficientemente motivato, l'appello si rivela improponibile e sfugge a un giudizio di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –; –,. |
Comunicazione:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, Ufficio del tutore ufficiale, _________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria