Incarto n.
11.2004.39

Lugano

13 aprile 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2001.275 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di ___________, promossa con istanza del 23 aprile 2001 da

 

 

____________

(patrocinata __________)

 

 

contro

 

 

 

____________

(patrocinato __________);

 

giudicando ora sul decreto cautelare dell'11 marzo 2004 con cui il Pretore ha fissato il contributo alimentare per il figlio __________;

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2004 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso l'11 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di __________;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________, cittadino italiano, e __________ si sono sposati a Lugano il 22 marzo 1996. Dal matrimonio è nato __________, il 25 novembre __________. Il marito, perito industriale nel ramo “meccanica”, è operatore tecnico per il centro di trasmissione dati della __________. La moglie, di formazione segretaria, prima di sposarsi era impiegata in un'agenzia di viaggi. Dopo il matrimonio essa non ha più esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati di fatto nel maggio del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dalla madre a __________ .

 

 

                                  B.   Il 23 aprile 2001 __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di __________, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'affidamento del figlio, sen­za diritto di visita da parte del padre, e un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per lui. Alla discussione del 31 maggio 2001 i coniugi hanno concordato un assetto provvisorio per sei mesi che prevedeva l'affidamento di __________ alla madre (riser­vato il diritto di visita del padre) e un contributo alimentare per il figlio di fr. 525.– mensili. Il 15 ottobre 2001 il Pretore ha incaricato il lic. psic. __________ di svolgere una diagnosi specialistica su __________ e un'analisi sulla situazione complessiva della famiglia. L'istruttoria, incentrata sulla definizione del diritto di visita paterno, è tuttora in corso.

 

                                  C.   Il 22 gennaio 2003 __________ ha inoltrato al Pretore un'istanza volta alla modifica dell'assetto concordato all'udienza del 31 maggio 2001, chiedendo di ridurre già in via cautelare il contributo per il figlio, da lui spontaneamente portato a fr. 550.–, a fr. 250.– mensili. All'udienza del 24 febbraio 2003, indetta per la discussione, la moglie ha proposto di respingere l'istanza e di confermare il contributo di fr. 550.– mensili. Esperita l'istruttoria, nei loro memoriali conclusivi le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, rinunciando alla discussione finale. Statuendo l'11 marzo 2004, il Pretore ha respinto l'istanza e ha fissato a carico di __________ un contributo alimentare per il figlio di fr. 550.– mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili (DI.2003.__________).

 

                                  D.   Contro il decreto appena citata __________ è insorto con un appello del 22 marzo 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di riformare il giudi­zio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 250.– mensili. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Nel Cantone Ticino tali misure sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio all'art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esa­me dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). In casi d'urgenza il giudice può decretare provvedimenti cautelari giusta gli art. 376 segg. CPC (art. 371 CPC). Tali provvedimenti sono appellabili – purché emanati “pre­vio contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) – nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto impugnato è stato emesso a istruttoria provvisionale conclusa, dopo il dibattimento finale del 28 luglio 2003 cui le parti hanno rinunciato. Tem­pestivo, l'appello è quindi ricevibile.

 

                                   2.   In questa sede rimane litigioso solo il contributo di mantenimento per il figlio. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del padre in fr. 2000.– men­sili netti, corrispondenti a € 1237.45 oltre a supplementi diversi per lavori straordinari, e ha stabilito il relativo fabbisogno minimo in fr. 1506.– (minimo esisten­ziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese condominiali e abbonamento del treno fr. 406.–, corrispondenti a € 261.83). Il fabbisogno in denaro del figlio è stato fissato in fr. 1230.– mensili fino al sesto anno di età e a fr. 1385.– in seguito. Donde, secondo il Pretore, la possibilità per il padre di continuare a versare fr. 550.– mensili in favore di __________. Nell'appello l'istante fa valere che il fabbisogno del figlio non può essere stabilito in fr. 1230.– allorquando egli guadagna solo fr. 2000.– mensili e sostiene che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 1711.40, sicché a fronte di un'entrata netta di fr. 1918.– mensili egli dispone unicamente di un margine di fr. 206.– mensili.

 

                                   3.   Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro di figli minorenni questa Camera si ispira, da almeno un ventennio, alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Dal 2000 i fabbisogni ivi previsti non vanno più ridotti per il minor costo della vita nel Ticino poiché essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti del­le econo­mie domestiche dispongo­no a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträ­gen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). Tali fabbisogni corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre del­­la tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11).

 

                                         Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb), ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adegua­to dev'essere rico­no­sciuto per intero. Nel caso in cui i redditi del­le parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

 

                                   4.   L'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (in: www.ajb.zh.ch) prevede, per un figlio unico fino a 6 anni di età, un fabbisogno in denaro di fr. 1910.– mensili, compresi fr. 680.– per cura e educa­zione. Dai 7 ai 12 anni tale fabbisogno aumenta a fr. 1820.– mensili, compresi fr. 435.– per cura e educazione. In concreto la madre affidataria non esercita alcuna attività lucrativa e può quindi prestare al figlio cura e educazione in natura. Fino al 25 novembre 2003 il fabbisogno in denaro del ragazzo ammontava pertanto a fr. 1230.– mensili ed è passato in seguito a fr. 1385.– mensili. A ragione il Pretore si è dipartito da tali importi.

 

                                   5.   L'appellante indica il proprio reddito in fr. 1918.04 mensili, pari a € 1237.45 netti. Dagli atti risulta però che, oltre allo stipendio di base versato dal Ministero dell'economia e delle finanze, appun­to di € 1237.45 (doc. _), egli riceve indennità per lavoro straordinario (interrogatorio formale del 10 giugno 2003, risposta n. 4) di € 37.00 mensili in media (doc. _ e conclusioni del 14 luglio 2003, pag. 2 in alto). Ne discende un'entrata di € 1274.45 mensili, corrispondenti a fr. 2000.–.

 

                                         Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellan­te chiede di inserirvi l'importo di € 132.61, pari a fr. 205.55 per le spese di elettricità, gas e telefono. Se non che, per giurisprudenza invalsa, tali oneri sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                     

                                   6.   Ne segue che, con un reddito di fr. 2000.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1506.–, l'interessato conserva una disponibilità di fr. 494.– mensili con cui sussidiare il mantenimento del figlio. È vero che il contributo fissato dal Pretore ammonta a fr. 550.– mensili, ciò che a prima vista sembra ledere il diritto del debitore di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 3a in fine).Non si deve dimenticare però che il minimo esistenziale di fr. 1100.– mensili riconosciuto nel fabbisogno di lui è quello vigente in Svizzera, mentre lo stesso interessato ammette (istanza del 22 gennaio 2003, pag. 2 a metà) che il costo della vita in Lombardia è del 5–10% inferiore a quello ticinese (si veda anche la pubblicazione “Prezzi e salari” di UBS, edizione 2003, pag. 6, che per quanto riguarda Milano conferma sostanzialmente tale circostanza). Nel suo risultato il contribu­to alimentare fissato dal Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to spese presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formu­lata dall'appellante non può essere accol­ta. Quand'anche l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero, all'appello mancava sin dall'inizio qualsiasi probabilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che il memoriale non è stato oggetto di notifica per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 200.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario