|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano, 25 marzo 2004
|
Repubblica e
Cantone |
|
||
|
Il presidente |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
visto l'appello del 23 marzo 2004 presentato da
|
|
______________,
|
|
|
|
contro il decreto cautelare emesso il 12 marzo 2004 del Pretore del Distretto di __________, nella causa DI.2003.__________ (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) promossa dall'istante con petizione del 13 giugno 2003 contro la |
|
|
|
_______________,
|
giudicando ora ora sulla richiesta di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello,
premesso che i decreti cautelari emanati dai Pretori “previo contraddittorio” in cause appellabili possono essere impugnati a norma dell'art. 382 cpv. 1 CPC, ma il ricorso non ha effetto sospensivo, “salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita” (art. 382 cpv. 3 CPC);
ricordato che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, concretamente, soprassedere all'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, n. 1 ad art. 70 OG);
ritenuto che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia 270);
considerato che la decisione di differire l'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi, in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano federale, l'art. 94 OG);
rilevato che nel caso specifico l'interessata chiede, appunto, di poter mantenere la situazione odierna, in modo da evitare la demolizione delle opere litigiose prima che la Camera abbia statuito sull'appello;
stabilito che, ciò posto, si giustifica di accogliere la richiesta, alla comunione dei comproprietari non risultando derivare un danno apprezzabile per il solo fatto di dover attendere l'emanazione della sentenza;
accertato che il conferimento dell'effetto sospensivo rende senza oggetto la domanda – subordinata – di provvedimenti cautelari in appello;
richiamato l'art. 382 cpv. 3 CPC
decreta: 1. La richiesta è accolta e all'appelo è conferito effetto sospensivo.
2. Intimazione:
|
|
–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di___________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)