Incarto n.
11.2004.43

Lugano,

22 giugno 2006/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2003.114 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 20 novembre 2003 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 comunione ereditaria fu __________ __________, composta di:

  AP 1 ,

 AP 2 

 (patrocinati dall'  PA 1 ),

 AP 3 ,

 AP 4 ,

  AP 5 , e

 AP 6 ;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 marzo 2004 presentato da AP 1 contro il decreto caute­lare emesso il 16 marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 16 marzo 1969 è deceduto __________ __________ (1900), celibe, senza lasciare testamento. Tra i beni relitti, passati in comunione ereditaria a numerosi nipoti e pronipoti, figurano le particelle n. 503, 801 e 804 (cui competono due quote di un quarto sulla comproprietà coattiva formante la particella n. 802) RFD di __________. Nell'ambito delle pratiche per la divisione dell'eredità, il 2 giugno 1997 AO 1 ha rilasciato procura alla coerede E__________ __________ “per la firma dell'atto di divisione”, affinché tutti i beni del compendio fossero assegnati alla coerede A__________ (1921). Mediante contratto del 3 marzo 1998 AO 1, rappresentata da E__________ __________, e vari altri eredi hanno ceduto le loro ragioni ad A__________ __________. In seguito a tale cessione (e ad altri trapassi) la comunione ereditaria fu __________ __________ è risultata composta di A__________ __________,

                                         __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.

 

                                  B.   A__________ __________ è deceduta il 1° febbraio 2001, nubile, legando per testamento le sue interessenze sulle particelle n. 503 e 801 al nipote AP 2 e quelle sulla particella n. 804 al nipote AP 1. Il 4 marzo 2003 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto la comunione ereditaria fu A__________ __________ (formata da AP 1, AP 2, AP 6, AP 5, AP 4, AP 3 e AO 1) davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo la divisione dell'eredità fu __________ __________. In tale ambito il Pretore ha nominato il 16 maggio 2003 l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore (inc. DI.2003.33).

 

                                  C.   Il 23 giugno 2003 AO 1 ha promosso davanti al

                                         medesimo Pretore un'azione intesa alla rettifica del registro fondiario – “azione di estinzione e di modificazione di iscrizioni inde­bite (art. 975 CC)” – nei confronti della comunione ereditaria fu A__________ __________ per essere reintegrata fra i membri della comunione ereditaria fu __________ __________, tuttora iscritti come proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804. Il Pretore ha indetto un'udienza per il 30 settembre 2003, nel corso della quale i coeredi AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere l'azione. La causa, la cui istruttoria è terminata, è stata sospesa dal Pretore con ordinanza del 12 aprile 2006 (inc. DI.2003.67).

                                        

                                  D.   Nel frattempo, con sentenza del 10 novembre 2003 il Pretore ha accolto una petizione del 24 aprile 2002 presentata da AP 2 e AP 1 contro la comunione ereditaria fu A__________ __________ per ottenere la consegna dei predetti legati. Ha ordinato così all'ufficiale del registro fondiario di trasferire la spettanza ereditaria fu A__________ __________ sulle particelle n. 503 e 801 a AP 2 e quelle sulla particella n. 804 a AP 1 (inc. OA.2002.50).

 

                                  E.   Il 29 novembre 2003 AO 1 ha instato a titolo cautelare, nel quadro dell'azione volta alla rettifica del registro fondiario, per essere iscritta provvisoriamente (art. 961 CC) tra i membri della comunione ereditaria fu __________ __________, proprietari in comune delle particelle n. 503, 801 e 804. In subor­dine essa ha postu­lato una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) sulle tre particelle. Statuendo senza contraddittorio il 21 novembre 2003, il Pretore ha decretato quest'ultimo provvedimento per la quota dell'istante nell'eredità fu A__________ __________, rinviando gli oneri del giudizio (fr. 200.– complessivi) e le ripetibili alla sentenza di merito. Il 28 novembre 2003 i convenuti hanno chiesto il contraddittorio. All'udienza del 19 gennaio 2004 l'istante ha confermato le proprie richieste, mentre i convenuti hanno proposto di respingerle. Esperita l'istruttoria, consistente nell'acquisizione agli atti di tre incarti della medesima Pretura (DI.2003.33, DI.2003.67, OA.2002.50), le parti hanno ribadito le rispettive posizioni in memoriali scritti del 10 e 11 febbraio 2004. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato.

 

                                  F.   Con decreto cautelare del 16 marzo 2004 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere provvisoriamente AO 1 tra i proprietari comuni delle particelle n. 503, 801 e 804 (oltre alle due quote di proprietà coattiva sulla particella n. 802) RFD di __________ e ha revocato la restrizione della facoltà di disporre. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 100.– sono state poste solidalmente a carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili.

 

                                  G.   Contro il decreto appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 26 marzo 2004 nel quale chiedono di annullare il giudizio impugnato e di respingere l'istanza cautelare. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'iscrizione impugnata (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC) è stata ottenuta dall'istante nell'ambito di una causa fondata sull'art. 975 CC, ossia di un'azione tendente – come quella dell'art. 977 CC – alla rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni o cancellazioni inesatte e indebite sin dall'inizio. L'art. 975 CC, in particolare, riguarda operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). L'art. 977 CC si riferisce a operazioni eseguite dall'ufficiale per inavvertenza  (“per isvista”: art. 98 cpv. 1 RRF), operazioni che non corrispondono a documenti giustificativi di per sé validi e legittimi. L'azione dell'art. 975 CC segue la procedura ordinaria, mentre quella dell'art. 977 va trattata con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 25 con rinvio all'art. 5 LAC).

 

                                   2.   Nella fattispecie non è chiaro che procedura abbia adottato il pri­mo giudice. Fosse per avventura quella di istanza unica, il decreto impugnato non sarebbe appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Il fatto è che dall'inc. DI.2003.67 non si evince alcuna indicazione circa il valore del litigio, il quale – dandosi un oggetto valutabile in denaro – è sempre determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC), anche nelle cause “concernenti beni mobili o immobili” (art. 9 cpv. 1 CPC). Dal fascicolo della causa relativo alla divisione dell'eredità fu __________ __________ (inc. DI.2003.33) si desume nondimeno che il valore venale delle particelle n. 503, 801 e 804 ammonta a complessivi fr. 320 000.– (doc. H, pag. 4). Se si considera che la quota rivendicata dall'istante in tale successione è di almeno 1/27 (doc. S, pag. 4 nell'inc. DI.2003.67), si può senz'altro presumere che in concreto il valore litigioso superi fr. 8000.–. La circostanza che il Pretore abbia seguito una procedura irrita non pregiudica l'ammissibilità del rimedio. Tempestivo, l'appello è di conseguenza ricevibile.

 

                                   3.   Solo i convenuti AP 1 e AP 2 hanno impugnato il decreto del Pretore. Nel quadro di un litisconsorzio necessario, tuttavia, i litisconsorti diligenti si presumono rappresentare gli altri (art. 46 CPC). AP 1 e AP 2 si reputano quindi agire anche per i rimanenti eredi fu A__________ __________ (AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6). In altri termini, l'appello in esame profitta a tutti e il presente giudizio avrà effetti nei confronti di tutti.                                       

 

                                   4.   Evocati i requisiti generali cui soggiace l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 376 cpv. 1 CPC), il Pretore ha ricordato come in concreto A__________ __________ abbia legato per testamento le sue spettanze nell'eredità fu __________ __________ sui fondi n. 503, 801 e 804 ai nipoti AP 1 e AP 2, i quali insieme con gli altri membri della comunione ereditaria potrebbero alienare le particelle a terzi in buona fede senza il consenso dell'istante o del notaio divisore. Onde l'urgenza e il rischio di un danno considerevole. Quanto alla probabilità di buon esito insita nell'azione di merito, il primo giudice ha accertato che AP 2 aveva assicurato all'istante – contrariamente al vero – che tutti gli altri eredi fu __________ __________ erano d'accordo di assegnare attivi e passivi della successione ad A__________ __________. La causa non poteva dirsi dunque, a mente del Pretore, senza possibilità di buon diritto. Per quel che è del provvedimento cautelare in specie, il primo giudice ha optato per l'iscrizione provvisoria, l'istante rivendicando sui fondi un diritto reale (e non solo una pretesa d'indole obbligatoria).

 

                                   5.   Gli appellanti fanno valere che l'istante ha chiesto provvedimenti cautelari solo cinque mesi dopo l'avvio dell'azione di merito e un buon anno dopo essersi accorta, il 26 novembre 2002, che A__________ __________ era diventata proprietaria in comune delle particelle n. 503, 801 e 804 in base a un contratto firmato da E__________ __________ sulla scorta di una procura contraffatta. L'iscrizione provvisoria non risulta sorretta così da alcuna urgenza, tanto meno ove si pensi che dal 1998 nulla è cambiato a registro fondiario e che la sentenza di merito sarebbe ormai imminente (se la causa non fosse stata sospesa). Inoltre – soggiungono i convenuti – nella divisione dell'eredità fu __________ __________ l'istante potrà vedersi riconoscere le sue pretese successorie indipendentemente da quanto figura a registro fondiario, il che esclude ogni danno irreparabile. Circa la probabilità di esito favorevole insita nella causa di merito, AP 2 assevera di non avere per nulla convinto l'istante a credere che tutti gli altri eredi fossero d'accordo di attribuire l'intero compendio successorio ad A__________ __________. In sede penale è stato accertato poi – concludono gli appellanti – che le manipolazioni apportate alla procura in favore di E__________ __________ non hanno modificato il senso del documento, come ha rilevato anche la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.

 

                                   6.   Nel registro fondiario “possono essere fatte iscrizioni provvisorie a sicurezza di asseriti diritti reali” (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Scopo della norma è quello di evitare che, durante la causa di rettifica, un terzo in buona fede acquisti il fondo facendo assegnamento sul contenuto del registro (Rep. 1985 pag. 318 consid. 3; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 214 n. 777; Deschenaux, Das Grundbuch, in: Schweizeri­sches Pri­vat­recht, vol. V/3, II, Ba­silea 1989, pag. 847 lett. c). L'annotazione richiede il “consenso di tutti gli interessati” o un “ordine del giudice” (art. 961 cpv. 2 CC). Chiamato a statuire, il giudice decide “con proce­dura sommaria” (in schnellem Verfah­ren: art. 961 cpv. 3 CC), trattandosi di un provvedimento d'urgenza (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 961; Deschenaux, op. cit., vol. V/3, I, pag. 343 lett. b). Il diritto cantonale rimane applicabile, ma va interpretato conformemente al diritto federale. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, quindi, il fumus boni iuris insito nell'azione di merito non va apprezzato con severità, nel senso che l'iscrizione provvisoria va respinta solo ove l'esistenza del diritto reale appaia esclusa o alta­men­te inverosimile (Rep. 1993 pag. 160 in alto; Schmid, op. cit., n. 16 ad art. 961 CC). Anche il rischio di danno “considerevole” non dev'essere valutato in modo troppo rigoroso: a tal fine basta – come detto – che pendente causa l'istante corra il pericolo di vedere alienato il fondo a un terzo, il quale lo acquisti in buona fede fidandosi del­l'iscrizione (litigiosa) nel registro fondiario.

 

                                   7.   Ciò premesso, nella misura in cui contesta il rischio di danno “considerevole”, l'appello dei convenuti cade nel vuoto. Ai fini dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC basta il rischio che – come ha sottolineato il Pretore – nel caso in cui i proprietari in comune iscritti nel registro fondiario decidessero di vendere le particelle n. 503, 801 e 804 a un terzo in buona fede (ciò che potrebbero fare senza alcuna autorizzazione), l'istante vedrebbe vanificato lo scopo dell'azione volta alla rettifica del registro fondiario. Certo, gli appellanti sostengono di non avere intenzione di alienare alcunché, non avendo nemmeno preteso – finora – l'esecuzione della sentenza del 10 novembre 2003 con cui il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di trasferir loro l'interessenza di A__________ __________ sulle tre particelle (sopra, lett. D). Ma ciò non toglie che il rischio di danno sussista e che l'istante non possa essere rimessa semplicemente alle buone intenzioni delle controparti, per tacere del fatto che gli appellanti potrebbero anche limitarsi a cedere a terzi in buona fede le loro ragioni ereditarie (art. 635 cpv. 2 CC). Nonostante le assicurazioni degli appellanti, nelle circostanze descritte il timor di danno si rivela dunque legittimo.

 

                                   8.   Quanto alla necessità di procedere con urgenza, l'art. 376 cpv. 1 CPC va applicato una volta ancora in conformità all'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. Un'iscrizione provvisoria non presuppone, dunque,

                                         un'impellente necessità di togliere gravi inconvenienti. Basta che       l'istante corra il rischio di perdere in ogni momento, per effetto della pubblicità correlata al registro fondiario (art. 973 CC), il suo preteso diritto reale (cfr. Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 961 CC). Si aggiunga che nella fattispecie l'urgenza si è effettivamente acuita allorché gli appellanti hanno avuto causa vinta, il 10 novembre 2003, davanti al Pretore con la loro petizione di legato (art. 562 CC). Avendo gli appellanti ottenuto il diritto di vedersi trasferire l'interessenza ereditaria di A__________ __________ sulle tre particelle, il rischio di una possibile alienazione dei fondi d'intesa con gli altri proprietari iscritti non poteva più reputarsi meramente teorico. Anche su questo punto il decreto del Pretore resiste pertanto alla critica.

 

                                   9.   Rimane da esaminare se il diritto reale vantato dall'istante a sostegno dell'iscrizione provvisoria sia verosimile, ovvero se debba     escludersi o appaia altamente improbabile che l'istante abbia ceduto ad A__________ __________ le sue spettanze nell'eredità fu __________ sulla base di un atto nullo. Il Pretore, come detto (consid. 4), non ha scartato l'ipotesi. A mente sua l'istruttoria della causa di merito “ha fornito elementi” suscettivi di rendere vero­simile che l'istante “possa aver sottoscritto la procura con la convinzione che anche tutti gli altri coeredi avessero fatto la stessa cosa” (decreto impugnato, pag. 8 in alto). Gli appellanti insorgono contro tale apprezzamento, negando che AP 2 abbia mai indotto l'istante a credere niente di simile.

 

                                         a)   Nella causa di merito (inc. DI.2003.67) AP 3 ha detto e ripetuto che, stando a quanto le aveva comunicato nel 1997 AP 2, “tutti gli altri coeredi avevano già sottoscritto la procura” destinata alla cessione ad A__________ __________ delle loro interessenze nell'eredità fu __________ __________ (interrogatorio formale del 19 novembre 2003: verbali, pag. 8, risposta n. 3 ribadita nelle risposte n. 4 e 5). AP 4 ha dichiarato da parte sua di non ricordare (verbali, pag. 13, risposta n. 4), mentre il diretto interessato, AP 2, ha negato di avere rilasciato assicurazioni all'attrice, aggiungendo di non sapere nemmeno se questa fosse al corrente dell'opposizione espressa da taluni coeredi (interrogatorio formale del 19 novembre 2003: verbali, pag. 17, risposta n. 3). Egli ha dato atto nondimeno di avere saputo nel marzo del 1997, dopo avere spedito le procure ai coeredi (ma prima di averle ricevute di ritorno), che alcuni rifiutavano di firmare, ammettendo di avere conferito con l'istante anche dopo di allora, senza però esercitare pressioni né fornire assicurazioni (interrogatorio formale del 19 novembre 2003: verbali pag. 17, risposta n. 5).

 

                                         b)   A un esame di mera verosimiglianza, dato quanto precede, non si può escludere che l'istante abbia davvero sottoscritto la procura nella convinzione che tutti gli altri coeredi avessero firmato a loro volta. Non si può dunque scartare l'eventualità che, così facendo, essa si trovasse in errore su una condizione di fatto necessaria ai fini del contratto (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO), oppure fosse vittima di un dolo (art. 28 CO) o mirasse a un contratto diverso da quello voluto (art. 24 cpv. 1 n. 1 CO), puntando per esem­pio a una divisione ereditaria (art. 634 CC) e non a una cessione di ragioni ereditarie (art. 635 CC), sempre che i due negozi giuridici differiscano in modo essenziale (Schwen­zer in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 10 ad art. 24). Una richiesta di iscrizione provvisoria nel registro fondiario doven­do essere respinta solo ove l'esistenza del diritto reale appaia esclusa o alta­men­te inverosimile (sopra, consid. 6), la questione non dev'essere approfondita. Più delicato sarà, con ogni evidenza, vagliare il tema con pieno potere cognitivo nella causa di merito.

 

                                         c)   Gli appellanti fanno valere che la denuncia per falsità in documenti sporta dall'attrice contro il legale occupatosi di redigere il “contratto di cessione di ragione ereditaria (art. 635 CC)” del 3 marzo 1998 (doc. I nell'inc. DI.2003.67) è terminata con un decreto di non luogo a procedere. Essi sottolineano come il Procuratore pubblico abbia ritenuto che, per assu­mere rilievo penale, la manipolazio­ne della procura sarebbe dovuta risultare attuata “al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto” (art. 251 CP), mentre in concreto la firmataria intendeva – comunque sia – cedere attivi e passivi della successione alla coerede A__________ __________ (doc. T, consid. 4 nell'inc. DI.2003.67). Ad analoghe conclusioni è giunta – soggiungono gli appellanti – la Commissione di disciplina del­l'Ordine degli avvocati (doc. 2, consid. c nell'inc. DI.2003.67). Così argomentando, gli interessati dimenticano tuttavia che un decreto di non luogo a procedere non vincola il giudice civile (se non per quanto riguarda l'inapplicabilità della prescrizione più lunga del diritto penale: cfr. DTF 106 II 215 consid. 3), come non vincola il giudice civile una decisione presa dall'organo disciplinare di una corporazione di diritto pubblico, la quale non è un'autorità giudiziaria. Tali atti non escludono pertanto che in sede di merito il Pretore possa accertare la nullità del contratto intervenuto il 3 marzo 1998 e la sua indebita iscrizione nel registro fondiario.

 

                                         d)   Il diritto reale preteso dall'istante non appare escluso o altamente inverosimile, del resto, nemmeno a un esame più attento. Gli atti penali confermano che la procura firmata dal­l'istante il 2 giugno 1997 è stata modificata dall'avv. __________ __________, cui AP 2 aveva affidato il compito di curare la divisione del­l'eredità fu __________ __________. Il testo originario del documento prevedeva che E__________ __________ ricevesse procura “per la firma dell'atto di divisione”, nel senso che tutti i beni relativi alla successione, “compresi gli immobili e meglio le particelle n. 801, 804 e 503 in ragione di ½”, fossero assegnati in proprietà esclusiva ad A__________ __________ (doc. G nell'inc. DI.2003.67). L'avvocato __________ ha riconosciuto di avere fatto modificare quella e altre procure, sostituendo il termine “divisione” con “cessione” e cancellando “in ragione di ½” riferito alla particella n. 503, senza sottoporre il nuovo testo agli interessati (doc. S, pag. 2 e 3 nell'inc. DI.2003.67). La procura dell'istante è poi stata prodotta all'ufficiale del registro fondiario, insieme con le altre, per ottenere l'iscrizione dei trapassi di proprietà indicati nel contratto del 3 marzo 1998 (doc. M, I e act. IX nell'inc. DI.2003.67).

 

                                         e)   A ben vedere, di conseguenza, dubbi possono sorgere già sul potere di rappresentanza di E__________ __________ alla firma del contratto. Un negozio giuridico stipulato da un rappre­sentante non autorizzato, per vero, è inefficace se il rappresentato non lo ratifica (Zäch in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 14 ad art. 39 CO). Ciò vale non solo quando la procura sia stata contraffatta (Zäch, op. cit., n. 5 ad art. 38 CO) o sia viziata di errore (Zäch, op. cit., n. 9 ad art. 38 CO), ma anche quando il rappresentante travalichi i poteri conferitegli (Zäch, op. cit., n. 12 ad art. 38 CO) o abusi della procura ricevuta (Zäch, op. cit., n. 18 ad art. 38 CO). Nella fattispecie non può dirsi escluso o altamente inverosimile, quindi, che in ultima analisi l'istante faccia parte tuttora della comunione ereditaria fu __________ __________. Manifestamente un giudizio di apparenza non pregiudica né anticipa alcunché. Sapere se l'iscrizione nel registro fondiario sia avvenuta, per quanto riguarda l'istante, sulla base di un contratto nullo è una questione che dovrà essere risolta con pieno potere cognitivo nella causa di merito.

 

                                10.   Nel decreto impugnato il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese (fr. 100.–) solidalmente a carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 900.– per ripetibili. Nell'appello i convenuti criticano tale dispositivo, facendo valere che il Pretore ha revocato il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 21 novembre 2003 (con cui ordinava la restrizione della facoltà di disporre) proprio per quanto loro avevano fatto valere. E in quel decreto egli aveva correttamente rinviato l'addebito degli oneri processuali (fr. 200.– complessivi) al merito.

 

                                         a)   Quando ha adito il Pretore in via cautelare, il 29 novembre 2003, l'istante aveva postulato un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario e solo subordinatamente una restrizione della facoltà di disporre (sopra, lett. E). Il Pretore ha accolto la domanda subordinata inaudita parte. Il 28 novembre 2003 i convenuti hanno postulato il contraddittorio. Sentite le parti, il Pretore ha poi revocato la restrizione della facoltà di disporre e ha ordinato – con pertinenza (sentenza del Tribunale federale 5P.195/2004 del 23 agosto 2004, consid. 3.2; Rep. 1985 pag. 316, 1993 pag. 159) – l'iscrizione provvisoria. Ne segue che in esito all'udienza i convenuti non sono usciti vittoriosi, ma hanno visto addirittura accogliere l'istanza avversaria nella sua domanda principale. Non sussisteva dunque alcuna ragione per derogare al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre il rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla sentenza di merito prospettato dagli appellanti non entra più in linea di conto da almeno vent'anni a questa parte (Rep. 1985 pag. 306 consid. 3).

 

                                         b)   Circa la commisurazione della tassa di giustizia, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in materia tariffaria il primo giudice fruisce di ampia latitudine di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (rinvii in: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nel caso di decreti cautelari l'art. 19 LTG prevede una tassa di giustizia da fr. 30.– a fr. 10 000.–, “ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17”. L'art. 17 cpv. 1 LTG dispone a sua volta, per valori litigiosi attorno ai fr. 12 000.– (sopra, consid. 2), una tassa di giustizia da fr. 450.– a fr. 1200.–. Entro il minimo e il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato anche in funzione della natura e della complessità della lite (art. 3 cpv. 1 LTG). La tassa di giustizia di fr. 500.– stabilita nella fattispecie dal Pretore si pone quindi nella fascia alta del limite edittale, considerato che gli importi minimi e massimi previsti dall'art. 19 LTG sono nettamente inferiori a quelli dell'art. 17 cpv. 1. Non può dirsi sicuramente, tuttavia, il risultato di un eccesso o di un abuso. Quanto alla tassa di fr. 200.– fissata nel decreto del 21 novembre 2003, gli appellanti disconoscono ch'essa si riferiva a un giudizio succintamente motivato          emesso inaudita parte, mentre il decreto impugnato ha richiesto un'udienza e l'esame delle argomentazioni passate al vaglio del contraddittorio. Anche sotto questo profilo, pertanto, l'importo stabilito dal Pretore sfugge alla critica.

 

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 e 4 CPC), i quali verseranno alla controparte, sempre in via solidale, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 350.–   

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti solidalmente a carico di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5 e AP 6, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per  ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    ;

–   ;

–   ;

–    ;

–   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria