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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2002.88 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 4 novembre 2002 da
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AO 1 e AO 2
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 marzo 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 marzo 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La particella n. 1366 RFD di __________ (casa d'abitazione con terreno annesso, 551 m²) appartiene in comproprietà per un mezzo a AP 1, cittadina germanica, e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu __________ (1905-1999), madre di AP 1, già domiciliata a __________. Membri della comunione ereditaria fu __________ sono per un mezzo la stessa AP 1 (1942) e per un quarto ciascuno AO 2 (1948) e AO 1 (1955), anch'essi cittadini germanici, abiatici della defunta.
B. Il 4 novembre 2002 AO 2 e AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché fosse ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti, in subordine mediante licitazione privata con una base d'asta di fr. 720 000.–. Essi hanno chiesto inoltre che le
operazioni necessarie fossero affidate al notaio PA 2 e che le spese fossero suddivise tra i comproprietari in proporzione alle singole quote, tranne i costi di un'eventuale perizia sul valore dell'immobile, da porre a carico della convenuta. Il Pretore ha sospeso la procedura dal 27 maggio 2002 al 26 marzo 2003 per consentire trattative stragiudiziali. Il 3 aprile 2003 gli attori hanno instato per un esperimento di conciliazione.
C. All'udienza del 17 aprile 2003, indetta per l'esperimento di conciliazione, le parti hanno invitato il Pretore a designare un perito che stimasse – fra l'altro – il valore venale del fondo, impegnandosi da parte loro a riconoscere la perizia come vincolante e ad assumere i relativi costi in ragione di metà ciascuno. Il Pretore ha accolto la richiesta e l'indomani ha designato in qualità di perito l'arch. __________ di __________, che il 23 maggio 2003 ha consegnato il proprio referto dal quale si evince un valore immobiliare di fr. 780 000.–. L'esperimento di conciliazione non ha
avuto altro seguito. Il 4 luglio 2003 AP 1 ha presentato la sua risposta di merito, postulando il rigetto della petizione.
D. All'udienza preliminare del 29 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno così precisato le loro domande di giudizio:
1. In esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________ viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1.
2. Ai signori AO 2 e AO 1 viene corrisposto l'importo di fr. 195 000.–.
3. Detto importo viene depositato presso la Pretura di Locarno Campagna e formerà parte dell'asse ereditario oggetto della divisione dell'intera sostanza relitta dalla defunta __________.
La convenuta ha proposto nuovamente di respingere la petizione, salvo dichiarare in subordine di aderire alle richieste degli attori. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento finale, confermando le rispettive domande.
E. Sollecitati il 30 dicembre 2003 dal Pretore a precisare le richieste di giudizio, con lettera del 12 gennaio 2004 gli attori hanno riformulato le loro conclusioni come segue:
1. In esecuzione dello scioglimento della comproprietà, la particella n. 1366 RFD di __________ viene assegnata in assoluta ed esclusiva proprietà alla signora AP 1, ritenuto il valore della quota spettante ai signori __________ in fr. 195 000.–.
Pertanto la signora AP 1 provvederà:
In via principale:
2. A versare a libera disposizione dei signori AO 2 e AO 1 l'importo complessivo di fr. 195 000.– entro trenta giorni dalla decisione cresciuta in giudicato.
In via subordinata:
3. La signora AP 1 depositerà entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, presso la Pretura di Locarno Campagna, l'importo di complessivi fr. 390 000.– facente parte dell'asse ereditario oggetto della divisione della intera sostanza relitta dalla defunta __________.
4. Restano riservati tutti i diritti per la definizione dei rapporti dare/avere fra le parti in correlazione con l'azione di divisione, sia per la proprietà immobiliare di __________, che per altri rapporti divisionali.
Interpellata al riguardo, il 18 febbraio 2004 AP 1 ha dichiarato di opporsi alle domande così riformulate, chiedendo una volta ancora di respingere la petizione.
F. Statuendo con sentenza del 9 marzo 2004, il Pretore ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante attribuzione dell'intera proprietà immobiliare a AP 1, ha specificato che la sentenza passata in giudicato avrebbe costituito un valido titolo per ottenere l'iscrizione nel registro fondiario e ha obbligato AP 1 a versare ai membri della comunione ereditaria fu __________ la somma di fr. 390 000.–. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori un'indennità di fr. 18 000.– per ripetibili. I costi della perizia (fr. 2680.–) sono stati posti per metà a carico degli attori in solido e per l'altra metà a carico della convenuta.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 30 marzo 2004 nel quale ha chiesto che la petizione sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 13 maggio 2004 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
H. Con ordinanza del 9 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha citato i patrocinatori delle parti per un dibattimento orale, che si è tenuto il 12 luglio 2007. A tale udienza la Camera ha proposto una soluzione articolata per comporre la lite nelle vie amichevoli. Le nuove trattative fra le parti sono risultate infruttuose, sicché il 12 novembre 2007 gli attori hanno chiesto l'emanazione del giudizio. Con ordinanza del 13 febbraio 2008 il presidente della Camera ha disposto così l'esecuzione di una perizia per accertare se in virtù del diritto germanico gli attori potessero chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà immobiliare oppure dovessero agire insieme con AP 1. Con decreto del 18 aprile 2008 egli ha poi designato in qualità di perito l'Istituto svizzero di diritto comparato, __________, nella persona del funzionario delegato alla trattazione del caso. Il referto è stato consegnato alla Camera il 27 giugno 2008. Le parti hanno avuto modo di esprimersi al proposito e di presentare le loro conclusioni. Nel suo memoriale del 21 agosto 2008 AP 1 ha confermato le richieste di appello. AO 2 e AO 1 hanno proposto nuovamente, nel loro memoriale del 7 agosto 2008, di respingere l'impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza appellata il Pretore ha rammentato che in concreto si tratta di sciogliere una comproprietà ordinaria (art. 650 e 651 cpv. 2 CC), non una comunione ereditaria. Egli non ha trascurato che gli attori sono proprietari comuni – insieme con la convenuta – di una quota di comproprietà immobiliare (un mezzo), ma ha ritenuto che per chiedere lo scioglimento di tale comproprietà i due potessero agire da sé soli. A suo parere, essenziale ai fini del giudizio è che tutti gli eredi figurino come parti al processo in qualità di attori o convenuti, ciò che è il caso nella fattispecie. Nel merito il Pretore non ha ravvisato motivi che obblighino gli attori a rimanere in comproprietà con la convenuta, sicché ha ordinato la divisione. Quanto al modo di eseguirla, egli ha accertato che la convenuta era d'accordo di ritirare lei medesima l'intero fondo, come proponevano gli attori, e che il valore venale della particella risultava pacificamente di fr. 780 000.–. Ha assegnato quindi la proprietà assoluta dell'immobile a AP 1, tenuta a versare alla comunione ereditaria fu __________ un conguaglio di fr. 390 000.–, fermo restando che la spettanza dei singoli membri della comunione sarebbe stata definita nell'ambito della procedura di divisione ereditaria pendente dinanzi all'Amtsgericht di __________.
2. L'appellante contesta in primo luogo la legittimazione a procedere degli attori, facendo valere che solo agendo insieme i tre eredi fu __________ avrebbero potuto chiedere lo scioglimento della comproprietà. Dandosi disaccordo, occorreva designare se mai un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Per di più – essa soggiunge – lo scioglimento della comproprietà è chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC), visto che davanti all'Amtsgericht di __________ pende già una causa di divisione ereditaria in esito alla quale risulterà il conguaglio ch'essa dovrà versare ai coeredi per ottenere l'attribuzione del fondo a __________. Per la convenuta, poi, il Pretore non poteva far riformulare agli attori le conclusioni dopo il dibattimento finale, onde l'inammissibilità di tali modifiche. Condannandola a pagare un conguaglio di fr. 390 000.–, infine, il primo giudice si sarebbe sospinto oltre le richieste di giudizio, sia perché in via principale gli attori hanno sempre postulato la corresponsione di fr. 195 000.– (anche nelle domande riformulate), sia perché nelle domande riformulate essi hanno sollecitato sì lo stanziamento di fr. 390 000.–, da lasciare però depositati in Pretura.
3. La competenza per territorio del giudice svizzero è – a ragione – fuori dubbio. Per le azioni concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclusivamente competenti i tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP). La Convenzione di Lugano stabilisce anch'essa che in materia di diritti reali immobiliari “hanno competenza esclusiva” i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato (art. 16 n. 1 lett. a). Sul piano interno l'art. 19 cpv. 1 lett. a LForo riprende, per le azioni reali, identica soluzione (“il giudice del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario”). Quanto all'applicabilità del diritto svizzero, legge del luogo in cui è posto l'immobile, essa è a sua volta fuori discussione (art. 99 cpv. 1 LDIP).
4. Secondo il certificato ereditario agli atti, emesso il 9 settembre 1999 dall'Amtsgericht di __________, __________ (1905-1999), cittadina germanica, ha avuto il suo ultimo domicilio a __________ (doc. C). Nelle osservazioni finali del 21 agosto 2008 la convenuta sembra ora lasciare intendere che l'ultimo domicilio fosse a __________, affermando “che un'azione di divisione ereditaria era stata presentata dinnanzi alla Pretura di Locarno Campagna (ossia al foro dell'ultimo domicilio della defunta) dalla signora AP 1 già il 18 giugno 2003” (pag. 3, punto 3). A parte il fatto però che in sei anni di litispendenza essa non ha mai sostenuto che l'ultimo domicilio della defunta fosse in Svizzera, nulla conforta una tesi del genere, tanto meno il certificato ereditario. Del resto, se l'ultimo domicilio di __________ fosse stato davvero in Svizzera, mal si capirebbe come mai essa non abbia reagito all'assunzione di una perizia sul diritto tedesco. Solo la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero, invero, può essere regolata dal diritto estero (art. 91 cpv. 1 LDIP). La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP), a meno che i trattati internazionali ratificati dalla Svizzera dispongano altrimenti. E nel caso di cittadini tedeschi l'unico trattato era quello con il Granducato di Baden, risalente al 6 dicembre 1856 (cessato il 28 febbraio 1979), estraneo alla fattispecie.
5. Ciò posto, la successione di una persona con ultimo domicilio all'estero è disciplinata – giusta il citato art. 91 cpv. 1 LDIP – “dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio”. In Germania il diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato è, nel caso di cittadini tedeschi, il diritto tedesco (il § 25 cpv. 1 EGBGB prevede l'applicabilità della legge nazionale). Ora, il diritto tedesco stabilisce che ove un defunto lasci più eredi, la successione diventa – analogamente a quanto prescrive l'art. 602 cpv. 1 CC – patrimonio comune degli eredi (§ 2032 cpv. 1 BGB), il quale va distinto dal patrimonio personale appartenente ai singoli membri della comunione ereditaria. Come nel diritto svizzero (art. 602 cpv. 2 CC), inoltre, gli eredi possono disporre di un bene della successione solo in comune (§ 2040 cpv. 1 BGB). A parte gli atti di ordinaria amministrazione, che possono essere decisi a maggioranza, e le misure urgenti, che possono essere prese da ogni erede (§ 2038 cpv. 1 BGB), per essere valido un atto di disposizione compiuto da un singolo erede su un bene della successione dev'essere ratificato dagli altri eredi (§ 185 cpv. 2 BGB). Da sé solo, il singolo erede non può disporre di un bene della successione nemmeno per la frazione della proprietà comune che gli compete (§ 2033 cpv. 2 BGB). Può solo cedere tale frazione ad altri eredi.
6. Gli attori hanno promosso simultaneamente, con la petizione del 4 novembre 2002, due azioni reali: l'una di accertamento, fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far constatare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366, e l'altra costitutiva (con le caratteristiche di
un'actio duplex), fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo). Legittimato a promuovere simili azioni è ogni comproprietario che intenda porre termine a un rapporto di proprietà collettiva. Nella fattispecie la particella n. 1366 appartiene in comproprietà per un mezzo a AP 1 e per l'altro mezzo alla comunione ereditaria fu __________, formata per un mezzo dalla stessa AP 1 e per un quarto ciascuno dagli attori. Nell'appello AP 1 contesta anzitutto – come si è visto – la legittimazione degli attori a chiedere lo scioglimento della comproprietà immobiliare. Fa valere che, come occorre il consenso di tutti i membri di una comunione ereditaria per disdire un contratto d'affitto a un singolo erede (DTF 125 III 219), tranne ove la comunione ereditaria sia provvista di un rappresentante (art. 602 cpv. 3 CC), occorre il consenso di tutti gli eredi anche per sciogliere una comproprietà cui la comunione ereditaria sia parte. A suo avviso, di conseguenza, l'azione di divisione va respinta in concreto già per difetto di legittimazione attiva.
7. Sapere se più persone debbano agire o essere convenute simultaneamente, alla stregua di litisconsorti necessari, è una questione che dipende dal diritto sostanziale, anche nei rapporti internazionali (Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 655 in alto). Sapere se per chiedere lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 gli eredi fu __________ dovessero procedere insieme è dunque un problema legato allo statuto giuridico che disciplina la comunione ereditaria. Trattandosi di una comunione ereditaria del diritto tedesco, il quesito va risolto secondo la legge tedesca. Se poi si considera che, da sé solo, il singolo membro di una comunione ereditaria regolata dal diritto germanico non può disporre di un bene della successione nemmeno per la frazione della proprietà comune che gli spetta (consid. 5 in fine), la risposta al quesito non parrebbe lasciare spazio a grandi interrogativi.
8. A dispetto delle apparenze questa Camera ha rilevato nondimeno che, secondo il diritto tedesco, un singolo erede può far valere il diritto della comunione ereditaria alla liquidazione “di una comunione” cui la stessa comunione ereditaria sia parte (Stürner in: Jauernig/Schlechtriem/Stürner/Teichmann/Vollkommer, BGB, 5ª edizione, n. 1 al § 2039 con rinvio a una sentenza pubblicata in RG 108 pag. 422). La Camera ha considerato altresì che, contrariamente al diritto svizzero (DTF 121 III 121 in basso), in virtù della legge tedesca un singolo erede può far valere a proprio rischio e pericolo pretese della comunione ereditaria (§ 2039 seconda frase BGB), verosimilmente per il fatto che alla comunione ereditaria il diritto tedesco non consente di designare un rappresentante (Piotet, Erbrecht, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, Basilea 1981, pag. 667 in basso). A scanso di equivoci nell'applicazione della legge germanica, pertanto, la Camera ha fatto capo a un perito.
9. Nel proprio referto del 27 giugno 2008 il perito si è diffuso preliminarmente sulla distinzione tra comproprietà (Bruchteilseigentum: § 741 segg. e 1008 segg. BGB) e proprietà comune (Gesamthandseigentum), con particolare riferimento alla comunione ereditaria (§ 2032 BGB). Ha poi passato in rassegna le possibilità di sciogliere l'una e di liquidare l'altra. Tutto ciò premesso, il perito ha appurato che nel caso specifico non soccorre alcuna delle eccezioni per cui singoli eredi siano abilitati a procedere senza l'unanimità (atti di amministrazione, provvedimenti d'urgenza: sopra, consid. 5 in fine), giungendo alla conclusione che gli attori non potevano chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 (pag. 7, 14ª riga). Quanto al § 2039 BGB, il perito ha confermato che tale norma si riferisce unicamente all'ipotesi in cui un erede faccia valere pretese della comunione ereditaria come tale (pag. 8 a metà). In definitiva, a mente del perito, gli attori possono conseguire l'esito che si prefiggono – quello di ottenere il controvalore della loro spettanza nella proprietà dell'immobile – solo chiedendo la liquidazione della comunione ereditaria, ciò che possono senz'altro esigere a titolo individuale (§ 2042 BGB). Il perito si è domandato infine se la causa da loro promossa possa essere interpretata a tale stregua, eventualmente attraverso una mutazione dell'azione, ma ha rinunciato ad approfondire il tema, che sarebbe esulato nel campo della procedura civile applicabile davanti al tribunale ticinese.
10. Alla luce di quanto precede è manifesto, in definitiva, che gli attori non erano legittimati a chiedere da sé soli lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366, non essendo abilitati a procedere da sé soli in nome della comunione ereditaria fu __________. Anzi, quando essi credono di leggere nella perizia che “lo scioglimento di una comproprietà in funzione della divisione di una comunione ereditaria può essere richiesto da un solo erede anche contro il parere e la volontà degli altri” (osservazioni finali del 7 maggio 208, pag. 3 a metà), essi cadono manifestamente in errore. Quanto all'ipotesi prospettata dal perito, nel senso di interpretare l'azione di scioglimento della comproprietà come un'azione di divisione ereditaria, essa non può entrare in linea di conto già per la circostanza che gli attori non hanno mai chiesto la liquidazione dell'indivisa. Anzi, nelle osservazioni finali del 7 maggio 2008 essi confermano, dopo avere esaminato la perizia, che “non hanno chiesto e non chiedono” lo scioglimento della comunione ereditaria (pag. 3 in alto). Nelle condizioni descritte non soccorre dilungarsi al riguardo.
11. Giovi aggiungere invece, a titolo abbondanziale, che l'applicazione del diritto svizzero allo statuto della comunione ereditaria non avrebbe condotto ad altra soluzione. Si volesse anche presumere (come sembra adombrare AP 1 nelle osservazioni finali del 21 agosto 2008) che l'ultimo domicilio della defunta fosse a __________ (sopra, consid. 4), in effetti, l'esito del giudizio non muterebbe per ciò solo.
a) Come si è anticipato, in conformità all'art. 602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni di una successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto. Nella fattispecie non sussiste contratto di sorta. Quanto alle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione conferite per legge, esse pertengono al rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC), all'esecutore testamentario (art. 518 CC) o all'amministratore dell'eredità (art. 554 CC). Nessuna di tali figure è data nel caso in esame. Eccezioni al principio dell'unanimità sono possibili altresì per interventi d'urgenza (DTF 125 III 220 consid. 1a), ma nella fattispecie non si versa neppure in tale ipotesi.
b) La giurisprudenza ha stemperato i rigori legati alla regola dell'unanimità, invero, ove la comunione ereditaria intenda salvaguardare interessi giuridicamente protetti non verso terzi, bensì verso un erede. Secondo tale giurisprudenza, in effetti, non è necessaria l'unanimità ove singoli eredi promuovano un'azione di accertamento o di condanna nei confronti di un coerede relativamente alla validità di un negozio giuridico stipulato fra di loro. In tal caso è sufficiente che tutti gli eredi siano parti al processo, in veste di attori o di convenuti (DTF 125 III 220 consid. 1b). Trattandosi invece di litigi vertenti su negozi giuridici stipulati fra il de cuius (o la comunione ereditaria) e un coerede, la giurisprudenza non ammette deroghe al principio dell'unanimità. Se un erede non consente alla stipulazione di un negozio giuridico o a un atto di disposizione su un bene della successione, di conseguenza, occorre far designare alla comunione ereditaria un rappresentante giusta l'art. 602 cpv. 3 CC (DTF 125 III 221 consid. 1c), a meno che già esista un esecutore testamentario o di un amministratore (DTF 125 III 221 consid. 1d). A questi ultimi incomberà poi di decidere se rinunciare a procedere o se procedere senza il consenso dell'erede renitente.
c) È vero che la giurisprudenza testé riassunta – e già richiamata da questa Camera in RtiD II-2005 pag. 800 consid. 7 – ha dato adito a critiche. V'è chi la definisce un'inutile breccia nel sistema dell'unanimità e chi invece la ritiene troppo restrittiva (citazioni in: Schaufelsberger/Keller, Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 29 ad art. 602). Steinauer sembra
esplicitarla, spiegando che l'unanimità degli eredi è necessaria ove la comunione ereditaria intenda compiere un atto di disposizione nei confronti di un erede, come ad esempio disdire un contratto, mentre è sufficiente che tutti gli eredi siano parti in causa quali attori o convenuti ove la comunione ereditaria promuova contro un erede un'azione non successoria (Le droit des successions, Berna 2006, pag. 566 n. 1217 e pag. 572 n. 1228b con rimandi alla nota 86).
Comunque sia, si volesse anche rinunciare – per ipotesi – al principio dell'unanimità in tutte quante le controversie che oppongono eredi fra loro, in concreto gli attori non ne trarrebbero beneficio. La prassi appena evocata riguarda solo la questione di sapere, infatti, se una comunione ereditaria possa procedere “a ranghi incompleti” verso uno o più dei suoi membri, non verso terzi. E nella fattispecie gli attori hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore non in qualità di erede fu __________, bensì quale comproprietaria della particella n. 1366. Tant'è che hanno intentato un'azione di divisione della comproprietà, non un'azione di divisione ereditaria. Certo, AP 1 è anche erede fu __________, ma tale circostanza è puramente fortuita. Né avrebbe senso trattare diversamente un normale comproprietario e un comproprietario che sia anche proprietario comune di un'altra quota di comproprietà. Al contrario: una simile disuguaglianza non apparirebbe sorretta da alcuna ragione oggettiva.
12. Ne segue che, si argomenti in base al diritto germanico o a quello svizzero, nel caso specifico gli attori non erano legittimati a procedere da sé soli contro AP 1, ma dovevano agire insieme con lei alla stregua di litisconsorti necessari. Ora, sul seguito da dare in appello a una causa che si riveli promossa da un litisconsorzio necessario incompleto questa Camera si è già diffusa in giurisprudenza pubblicata: la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché inviti gli attori a completare la petizione, riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria e statuisca di nuovo (RtiD I-2005 pag. 801 consid. 9). Il fatto è che in concreto una simile possibilità di sanatoria non avrebbe alcun senso. AP 1 si è sempre opposta a che la comunione ereditaria fu __________ chieda lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1366 e non ha cambiato idea neppure in appello, tanto meno dopo avere esaminato le risultanze della perizia. Rinviare la causa al Pretore perché fissi un termine agli attori entro cui completare il litisconsorzio sarebbe dunque un mero esercizio di forma, la convenuta non essendo d'accordo che la comunione ereditaria promuova causa contro di lei. Nelle circostanze descritte non rimane, in ultima analisi, che respingere la petizione per carenza di legittimazione attiva e riformare in tal senso il giudizio del Pretore.
13. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili.
14. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.–. In una causa volta allo scioglimento di una comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC) il valore litigioso corrisponde a quello della quota chiesta dall'attore, mentre in una causa vertente sul modo della divisione (art. 651 cpv. 1 CC) esso corrisponde al valore dell'intera comproprietà (RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c). Ci si attenesse anche solo, nel caso precipuo, al valore della quota di comproprietà chiesta dalla comunione ereditaria fu __________, tale valore stimato peritalmente ammonterebbe a fr. 390 000.– (metà di fr. 780 000.–: sopra, lett. C). Onde l'ammissibilità, sotto tale profilo, di un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.– sono poste solidalmente a carico degli attori, i quali rifonderanno alla convenuta fr. 18 000.– complessivi per ripetibili. I costi della perizia, di fr. 2680.–, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 5000.—
b) costi peritali fr. 4854.50
c) spese fr. 100.—
fr. 9954.50
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico degli attori in solido, i quali rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 9000.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.