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Incarto n. |
Lugano 14 maggio 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2003.75 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 17 giugno 2003 da
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AP1
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contro |
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in sostituzione processuale della figlia __________ (1985); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2004 presentato da AP1contro la sentenza emanata il 19 aprile 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 agosto 1990 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto il matrimonio tra AP1 (1951) e AO1 (1954), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta il 19 luglio 1990. Tale accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento delle figlie __________ (11 settembre 1984) e __________ (29 novembre 1985) alla madre, riservato al padre un ampio diritto di visita; inoltre AP1si impegnava a versare un contributo alimentare mensile per ogni figlia, compresi gli assegni familiari, di fr. 550.– fino all'8° anno di età, di fr. 600.– fino al 12°, di fr. 650.– fino al 14°, di fr. 700.– fino al 18° e di fr. 750.– fino al 20° o all'indipendenza economica.
B. Il 17 giugno 2003 AP1ha convenuto AO1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di ridurre a fr. 300.– mensili dal 1° agosto 2002 il contributo alimentare per la figlia __________ e di sopprimerlo dal 1° agosto 2003, riducendo altresì quello per __________ a fr. 785.– mensili dal 1° agosto 2002, a fr. 585.– dal 1° agosto 2003 e a fr. 300.– dopo di allora, fino al 1° agosto 2005. All'udienza del 20 agosto 2003 AO1 ha contestato anzitutto la propria legittimazione passiva e ha proposto di respingere l'azione.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 9 marzo 2004 AO1 ha ribadito la propria posizione. Nel suo memoriale del 17 marzo 2004 AP1ha chiesto la completa soppressione del contributo alimentare per le figlie dal 1° agosto 2002, con obbligo per l'ex moglie di restituirgli fr. 9390.– e per la figlia S__________ di restituirgli, a sua volta, fr. 4900.–.
D. Statuendo il 19 aprile 2004, il Pretore ha respinto la petizione nei confronti di __________ per carente legittimazione passiva della madre AO1. Nei confronti di J__________ la petizione è stata respinta per mancanza dei presupposti che giustificassero la riduzione del contributo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a AO1 fr. 3700.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto con un appello del 30 aprile 2004 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la tassa di giustizia sia ridotta a fr. 200.– e le ripetibili siano compensate. L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC stabilisce che la modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura. La ripartizione degli oneri processuali e dell'indennità per ripetibili di primo grado – unici punti impugnati nella fattispecie – sarebbe pertanto disciplinata dal nuovo diritto (cfr. anche SJ 123/2001 I pag. 250 consid. 2b). Se non che, la nuova procedura cantonale in materia di divorzio ha lasciato immutati gli art. 148 segg. CPC sulle spese e le ripetibili (BU n. 4/2000 pag. 19 segg.). L'applicazione del nuovo diritto nel caso specifico non ha quindi portata pratica.
2. In concreto il Pretore ha posto a carico dell'attore la tassa di giustizia e le spese, con obbligo di versare alla convenuta un'indennità di fr. 3700.– per ripetibili. L'appellante contesta tale dispositivo, sostenendo di essere stato denunciato senza motivo dalle figlie per reati infamanti, di non avere più alcun contatto con loro da almeno cinque anni, di trovarsi in una situazione finanziaria disastrata, senza contare che al momento in cui erano stati fissati i contributi l'apprendistato delle figlie era un'eventualità esclusa. Egli rileva altresì che, essendo stata promossa una causa a procedura speciale (art. 425 segg. CPC), per la determinazione delle ripetibili occorre applicare l'art. 15 TOA. Visti i difficili rapporti con le figlie, poi, egli ritiene che soccorrano giusti motivi (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per compensare le ripetibili.
3. Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 CPC cpv. 1), ma può “ripartire parzialmente o per intero” queste ultime ove la soccombenza sia reciproca o concorrano “altri giusti motivi” (art. 148 cpv. 2). Giusti motivi possono indurre, segnatamente nelle cause di stato, a prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo). Comunque sia, nella determinazione e nella suddivisione delle tasse, delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere censurato in appello solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).
4. In concreto l'attore chiedeva la riduzione del contributo alimentare per le figlie ed è risultato del tutto soccombente, sia per la carente legittimazione passiva dell'ex moglie in merito ai contributi per la figlia S__________, già maggiorenne al momento in cui era stata introdotta l'azione, sia per la mancanza di presupposti che giustificassero una riduzione dei contributi per J__________r. A ragione il Pretore si è dipartito pertanto dal principio che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili andassero poste a carico di lui (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese, del resto, l'appellante non sollecita alcun riparto. Chiede di ridurre la prima a fr. 200.–, ma già a prima vista senza alcuna parvenza di fondamento. A norma dell'art. 22 n. 5 LTG la tassa di giustizia per le azioni di assistenza tra parenti (art. 425 segg. CPC) è la metà di quella per le cause ordinarie (art. 17 LTG). Quanto all'art. 17 cpv. 1 LTG, esso prevede, per le cause ordinarie, tasse di giustizia commisurate al valore litigioso, che in concreto il Pretore ha fissato in fr. 37 363.–. Ora, quand'anche il valore dell'azione promossa contro la figlia S__________ fosse di soli
fr. 9530.– (invece dei fr. 20 894.– stabiliti dal Pretore), nel caso specifico il valore litigioso complessivo avrebbe raggiunto nondimeno fr. 25 999.–. E per cause ordinarie aventi un valore litigioso da fr. 20 000.– a fr. 50 000.– la tassa di giustizia è compresa tra fr. 750.– e fr. 2000.–. Pur tenendo conto del fattore di moderazione dell'art. 22 n. 5 LTG, di conseguenza, l'importo di fr. 700.– fissato dal Pretore rientra agevolmente nel quadro del potere d'apprezzamento che competeva al primo giudice.
5. Né si ravvisano, in concreto, “giusti motivi” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per compensare le ripetibili, come chiede l'appellante. Si ricordi che in materia di ripetibili decisivo è, di regola, il comportamento dei contendenti. A prescindere dai casi di manifesta disparità finanziaria tra coniugi (che possono indurre a trascurare la parziale soccombenza di quello economicamente più debole), di massima chi esce vittorioso solo in parte da una causa può vedersi esonerare dalla quota di spese e ripetibili a suo carico – per “giusti motivi” – unicamente qualora il contegno dell'avversario faccia passare tale soccombenza in second'ordine. In effetti, l'art. 148 cpv. 2 CPC implica non solo una valutazione di diritto, ma anche un apprezzamento in termini di equità. Nella fattispecie la convenuta ha proposto di respingere la petizione, ottenendo causa vinta, e nulla nel suo comportamento processuale o preprocessuale giustifica una deroga al principio della soccombenza. È possibile che i rapporti tra l'attore e le figlie siano da tempo inesistenti, ma ciò poco importa. Per tacere del fatto che l'appellante medesimo non è estraneo a tale stato di cose (rapporto del servizio sociale di __________: doc. Q), la mancanza di relazioni personali con il genitore non influisce, di per sé, sull'obbligo di mantenimento (DTF 120 II 179 nel mezzo con riferimenti). Mal si comprende quindi come potrebbe costuire un “giusto motivo” per compensare le ripetibili.
6. Un'altra questione è sapere se, per avventura, si giustificasse nel caso in esame di moderare l'indennità per ripetibili decisa dal Pretore. Sta di fatto però che l'appellante non chiede riduzione di sorta. E quand'anche avesse inteso prospettare una moderazione delle ripetibili, gli sarebbe spettato di indicare l'entità della postulata riduzione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non allude ad alcuna somma, neppure per ordine di grandezza. L'ipotesi di una riduzione non entra quindi in linea di conto.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese di rilievo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria