Incarto n.
11.2004.57

Lugano

28 novembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2003.571 (misure provvisionali in pendenza di divor­zio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 lu­glio 2003 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

                                         premesso che con decreto cautelare del 22 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato in luogo e vece del Pretore AP 1 (1968), pendente causa di divorzio, a versare in via provvisionale alla moglie AO 1 (1972) un contributo alimentare di fr. 2911.85 mensili dal luglio 2003 al giugno 2004, di fr. 2751.60 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2681.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

                                         accertato che contro tale decreto è insorto AP 1 con appello del 3 maggio 2004 per ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 2311.85 mensili dal luglio 2003 a giugno 2004, di fr. 2490.40 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2151.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;

                                         rammentato che AO 1 ha comunicato il 9 giugno 2004 di rinunciare a osservazioni;

                                         preso atto che il 16 novembre 2005 l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune con accordo completo e di instare per lo stralcio dell'appello senza riscossione di oneri processuali;

 

                                         considerato che tale dichiarazione può essere interpretata solo come ritiro dell'appello;

 

                                         appurato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         stabilito che una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);

 

                                         ritenuto che in ogni modo non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello;

 

                                                                                                                          

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia               fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria