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Incarto n. |
2 giugno 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Walser ed Epiney-Colombo |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di sezione 1, promossa con istanza del 21 aprile 2004 da
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AO1 AO3 AO5 AO6 AO7 AO8 (D) e AO10
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contro |
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AP1;
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“Einspruch”) del 29 aprile 2004 presentato da AP1contro il decreto esecutivo emesso il 22 aprile 2004 dal Pretore del Distretto di sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che AO3 sono contitolari della proprietà per piani n. 17 322 della particella n. 296 RFD di sezione __________, situata in località __________ (Condominio “__________ ”), AO5 è titolare delle proprietà per piani n. 17 323 e 17 325, AO6 della proprietà per piani n. 17 324, AO7 delle proprietà per piani n. 17 326, 17 327 e 17 328, AO8 della proprietà per piani n. 17 329, AO10 della proprietà per piani n. 17 330 e AO1 della proprietà per piani n. 17 331 del medesimo fondo;
che il fondo confina con la particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, appartenente a AP1 titolare delle proprietà per piani n. 14 002 e 14 004, con __________, titolare della proprietà per piani n. 14 003;
che a favore della particella n. 1519 sono iscritti, tra l’altro, un diritto di superficie (autorimessa) a carico della particella n. 296 e un diritto di passo veicolare e pedonale sempre a carico della n. 296;
che in esito a un’istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore del Distretto di sezione 1, ha provvisoriamente ordinato a AP1 – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d’accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa d’acces-so (DI.2003.462);
che il 29 marzo 2004 AO3AO3 AO5 AO6 AO7 AO8 AO10 e AO1 hanno intimato a --------- un precetto esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva;
che AP1 non ha sollevato opposizione;
che il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il decreto esecutivo;
che il 22 aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 0.– a carico dell’escusso, tenuto a rifondere alle controparti fr. 150.– per ripetibili;
che AP1è insorto il 29 aprile 2004 con un ricorso presentato in tedesco volto, in sintesi, ad ottenere l’annullamento del decreto esecutivo;
che il ricorso non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto: che giusta l’art. 497 cpv. 1 CPC trascorso il termine indicato dalla sentenza o dal precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la parte che vuol proseguire nell’esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il decreto esecutivo;
che contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC);
che, per altro, durante il procedimento di esecuzione effettiva, non è più consentito al Pretore di esaminare la validità e il contenuto dell’obbligazione alla base del precetto esecutivo (Coc-chi/Trezzini, CPC massimato e commentato, 2000, n. 3 ad art. 497);
che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare al ricorrente un termine per la traduzione in italiano del ricorso (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);
che, nondimeno, il ricorso contiene anche un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo del 29 marzo 2004;
che in tali circostanze l'atto va rinviato alla Pretura affinché assegni all'istante un adeguato termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC) e tratti poi l'istanza conformemente all'art. 140 CPC;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, nondimeno, il ricorrente si è rivolto a questa Camera senza alcuna nozione giuridica, sicché si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese;
che non si assegnano ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, il “ricorso” è irricevibile.
2. Trattato come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini, il “ricorso” è rinviato alla Pretura perché sia trattato di conseguenza.
3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di sezione 1.
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Terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria