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Incarto n. |
Lugano 30 agosto 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 396.2003/R.79.2003 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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alla |
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riguardo alla figlia E__________ __________ (2002); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 maggio 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 20 aprile 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) ha dato alla luce il 15 maggio 2002 la figlia E__________a, che è stata riconosciuta da AO 1 (1959). Il contributo alimentare per la piccola e il diritto di visita del padre sono stati disciplinati da un contratto di mantenimento firmato dai genitori il 5 dicembre 2002 e omologato dalla Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio. Tale accordo prevedeva – in particolare – un diritto di visita dalle ore 13.00 alle 16.00 presso lo studio medico della madre a __________, la prima volta il 19 dicembre 2002 e in seguito due martedì ogni mese fino al 27 maggio 2003. Il 15 maggio 2003 AO 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 2 perché fossero regolate le sue future relazioni personali con la figlia.
B. Con decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale ha così stabilito il diritto di visita alla bambina:
1. La domenica, ogni 15 giorni, per la durata di tre ore consecutive presso il punto di incontro __________, in forma accompagnata;
(…)
2. Entro il termine di tre mesi il punto di incontro trasmetterà alla scrivente autorità un rapporto sull'andamento dei diritti di visita, riferendo in particolare:
sulle capacità genitoriali del padre;
sull'eventuale estensione del diritto di visita per i mesi successivi;
sull'opportunità o meno del mantenimento del punto d'incontro.
§ Qualora dal rapporto del punto d'incontro non dovessero emergere elementi che possano imporre una limitazione delle relazioni personali, a AO 1 farà stato il seguente diritto di visita:
Tra il primo e il terzo anno di età:
– un giorno ogni due settimane;
– Natale o Pasqua alternativamente.
A partire dal quarto anno di età:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 18.00 alle a domenica sera alle ore 18.00;
– due settimane di vacanza in estate;
– Natale o Pasqua alternativamente.
Le spese della decisione sono state poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, ma la tassa di giustizia di fr. 200.– è stata addebitata al detentore dell'autorità parentale.
C. Il 25 luglio 2003 AP 1 è insorta alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullare la decisione appena citata e di confermare la disciplina del diritto di visita “concordata con l'accordo di data 5 dicembre 2002”AO 1 ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la Commissione tutoria regionale. Sentiti i genitori, l'autorità di vigilanza ha statuito il 20 aprile 2004 annullando il secondo paragrafo del dispositivo n. 2 e confermando per il resto la decisione impugnata. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. AP 1 ha impugnato la decisione predetta con un appello del 10 maggio 2004 per ottenerne l'annullamento e la conferma del diritto di visita regolamentato nell'accordo del 5 dicembre 2002. Nelle sue osservazioni del 29 giugno 2004 AO 1 postula il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante insta perché si esperisca una perizia psichiatrica sul padre. La richiesta è di per sé ammissibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). In linea di principio, poi, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo. Ciò non toglie che l'autorità possa rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b), a condizione di spiegarne i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Ora, nella fattispecie l'appellante medesima riconosce che già l'autorità di vigilanza si è riferita a un rapporto sul comportamento del padre, ma sostiene che la situazione caratteriale di lui merita un'attenta indagine, affidata a un medico specialista e non a un generico operatore del punto d'incontro, e che tale incarico andava specificato nel dispositivo della decisione.
In realtà l'appellante tenta di equivocare sulla decisione presa dall'autorità di vigilanza. Questa ha rilevato che, pur non sussistendo particolari dubbi al riguardo, il padre stesso aveva suggerito un periodo di osservazione neutra per stabilire la sua idoneità a occuparsi della figlia durante le visite. Al tal fine il punto d'incontro avrebbe trasmesso un rapporto sull'andamento degli incontri, riferendo sulle capacità genitoriali di lui, sull'estensione delle visite e sull'opportunità di mantenere una sorveglianza (decisione impugnata, pag. 7 e 8). Non si trattava pertanto di allestire una perizia, la quale sarebbe stata da assumere “in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile” (art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), tant'è che nessuno è stato incaricato di eseguirla, né sono stati richiamati gli obblighi che incombono a un perito o è stata prospettata la sanzione dell'art. 307 CP in caso di falso referto. Gli operatori del punto d'incontro __________ sono stati semplicemente incaricati di allestire un rapporto scritto (nel senso dell'art. 419b cpv. 2 CPC) sull'andamento dei diritti di visita e sull'idoneità del padre di occuparsi della figlia.
Quanto alla situazione personale del padre, per ordinare una perizia occorrono ragioni concrete e pertinenti. Nel caso in esame l'appellante accenna alla circostanza che l'interessato è in cura da parecchi anni, che ha rapporti problematici con il fratello, che è reduce da un'esperienza coniugale negativa e che il di lui padre è affetto da crisi maniaco-depressive (appello, pag. 10). Se non che, per tacere del fatto che tali allegazioni sono contestate, agli atti non vi è alcun indizio che lasci supporre – né tanto meno che renda verosimile – l'esistenza nella persona del padre di problemi psichici. Né l'appellante pretende, del resto, che costui soffra di affezioni suscettibili di costituire un pericolo per la figlia, tant'è che i rimproveri mossigli riguardano la capacità di potersi autonomamente occupare di lei (appello, pag. 8 e 9). Una perizia sulla questione del diritto di visita, per altro, si giustifica solo qualora il mantenimento delle relazioni personali nuoccia al figlio (DTF 122 III 409 consid. 3d), ciò che in concreto non è nemmeno prospettato. Sottoporre il padre, nelle condizioni descritte, a una perizia psichiatrica si rivelerebbe un'inutile vessazione. Ciò posto, giova procedere al vaglio dell'appello nel merito.
3. Nella fattispecie i genitori della bambina avevano concordemente fissato il 5 dicembre 2002, davanti alla Commissione tutoria regionale, un diritto di visita di tre ore per due martedì ogni mese nello studio medico della madre, stabilendo il calendario delle visite fino al 27 maggio 2003 (doc. 27). Dopo quella data il padre ha chiesto di ampliare progressivamente il suo diritto senza l'ininterrotta presenza della madre (doc. 29). La Commissione tutoria regionale “in assenza di circostanze che impongano un diverso assetto”, ha ritenuto legittima la richiesta e ha esteso il diritto di visita conformemente alla prassi cantonale (decisione del 15 luglio 2003, pag. 2 a metà).
L'autorità di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale apprezzamento. Ricordato che un diritto di visita sorvegliato deve fondarsi su chiari motivi, essa ha ritenuto che in concreto il padre medesimo aveva suggerito un periodo di osservazione neutra presso un punto d'incontro al fine di stabilire la propria idoneità a occuparsi in modo autonomo della figlia. La decisione dell'autorità tutoria andava letta così alla stregua di un mandato di valutazione sulla persona di lui, tant'è che il punto d'incontro avrebbe dovuto presentare un rapporto sulle capacità del genitore, sull'estensione dei diritti di visita e sull'opportunità di mantenere tale diritto in forma vigilata. E la sorveglianza riusciva giustificata anche per tenere conto delle perplessità espresse dalla madre. Di contro, vista l'enorme conflittualità tra le parti, la presenza della madre – o di una persona a lei legata – durante le visite risultava inopportuna, la supervisione da parte di specialisti essendo più appropriata. Quanto alla necessità della trasferta quindicinale dal domicilio di __________ a __________, essa non appare un soverchio aggravio per madre e figlia.
4. L'appellante afferma che l'autorità tutoria, tralasciando di indicare i motivi per cui le visite avrebbero dovuto svolgersi sotto sorveglianza, ha di fatto riconosciuto l'inidoneità del padre a un diritto di visita tradizionale. Essa reputa pertanto che, contrariamente a quanto adduce l'autorità di vigilanza, il provvedimento non si deve a un suggerimento del padre, tanto più che dopo il 5 dicembre 2002 questi ha cominciato ad assumere un comportamento irragionevole e provocatoriamente ostile nei suoi confronti. La tensione esistente fra i genitori – soggiunge l'appellante – è avvertita dalla figlia e si ripercuote in maniera nefasta sull'esercizio del diritto di visita. Al padre l'interessata rimprovera poi di essersi disinteressato di E__________ sin dalla nascita, di ostacolare qualsiasi rapporto e comunicazione tra lei e la figlia, al punto da non voler sapere nulla sulle abitudini della bambina, sui giochi, sull'esito delle visite pediatriche e sui pericoli che essa può correre. Giudica una mera ripicca la richiesta di incontrare la figlia in luogo neutro e sostiene che un diritto di visita sorvegliato non dev'essere considerato un'alternativa a quello ordinario, ma va ordinato solo ove ne sussistano gli estremi, ciò che in concreto non è il caso, avendo essa allestito un locale apposito nei pressi del suo studio medico. L'obbligo di concedere il diritto di vista alla figlia in un ambiente estraneo con persone estranee non sarebbe quindi giustificato, tanto meno se si pensa che la bambina non vede più il padre da oltre un anno, onde l'opportunità che la baby-sitter assista agli incontri, conoscendo lei le abitudini e le esigenze della piccola. In conclusione l'appellante ritiene che non vi siano motivi per scostarsi da quanto pattuito nella convenzione del 5 dicembre 2002 e che il diritto di visita vada esercitato perciò a __________, presso il suo studio e in presenza della baby-sitter.
5. I criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non detiene la custodia del figlio sono già stati riassunti dall'autorità di vigilanza e non occorre ripetersi (consid. 3). Basti rammentare che in concreto non è litigioso il diritto di visita come tale, bensì il suo esercizio, l'appellante chiedendo che le visite avvengano secondo le modalità previste nell'accordo del 5 dicembre 2002, sotto sorveglianza e presso il suo studio. Ora, l'unico elemento che è dato oggettivamente di conoscere nel caso in esame è l'età della figlia (poco più di 2 anni). Né la decisione impugnata né quella dell'autorità tutoria contengono accertamenti, invece, sullo sviluppo fisico e psichico della bambina, sul suo legame affettivo con il padre, sul carattere di questi, sulla di lui disponibilità di tempo, sulla situazione familiare e sulla condizione professionale del genitore. Del resto, proprio per appurare almeno le capacità genitoriali del padre, l'autorità tutoria ha disposto un diritto di visita di qualche ora, accompagnato, in un luogo neutro. L'incarico agli operatori del punto d'incontro di redigere un rapporto sull'andamento degli incontri e sull'idoneità del padre appare in tali condizioni pertinente e opportuno per il bene della figlia. Merita quindi senz'altro conferma.
6. Per quel che attiene alle modalità delle visite, contrariamente a quanto l'appellante sostiene, un diritto di visita sorvegliato non si giustifica solo qualora si abbia a temere per l'integrità del figlio, ma – almeno per un tempo determinato – anche in caso di conflitto fra i genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 26 ad art. 273; Bally in: RDT 1998 pag. 3; RDT 1999 pag. 23; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 138, n. 19.31; Meier/Stettler, Droit civil, VI/2, 2a edizione, pag. 131 n. 252). Esso può essere ordinato altresì nell'ipotesi in cui i contatti tra genitore e figlio riprendano dopo un lungo periodo (DTF 122 III 411 consid. 4a/bb; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 22 ad art. 274 CC). Ciò non toglie che la sorveglianza debba legittimarsi alla luce di indizi concreti che adombrino una minaccia per il bene del figlio, ad esempio nel caso in cui il diritto di visita andrebbe altrimenti negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; v. DTF 122 III 408 consid. 3c).
Nella fattispecie l'appellante non manca di contraddirsi, giacché da un lato chiede la conferma della disciplina del diritto di visita concordata il 5 dicembre 2002 (ove non vi è accenno a sorveglianza alcuna: doc. 27), e dall'altro si oppone a un diritto di visita in sua assenza, o quanto meno in assenza della baby-sitter (appello, pag. 13 in fine). Per di più, essa neppure prospetta comportamenti del padre oggettivamente pregiudizievoli per la figlia, limitandosi a paventare generici disagi della bambina. Il che però sembra ricondursi – già d'acchito – al conflitto personale tra i genitori, come l'interessata medesima ammette implicitamente quando allega che “dopo la convocazione dinanzi alla Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio del 5 dicembre 2002, il signor AO 1 ha iniziato ad assumere incomprensibilmente un comportamento irragionevole e provocatoriamente ostile nei confronti [di lei], ciò che si tradusse in una tensione intollerabile avvertita dalla figlia E__________ e nefasta per il diritto di visita” (appello, pag. 7 in fine). Oppure quando asserisce che “durante le visite il signor AO 1 ha dimostrato di ostacolare qualsiasi rapporto e tipo di comunicazione con la madre di E__________ al punto da rifiutare ogni genere di informazioni indispensabili alla figlia stessa” (appello pag. 8 a metà), che il “tentativo messo in atto dal signor AO 1 di ostacolare in modo grave (ed anche incivile) la comunicazione tra i genitori è ovviamente deleterio per il benessere della figlia E__________a” (appello, pag. 9 in alto). Ora, ci si può domandare se nel caso in esame il conflitto tra genitori sia tale da giustificare un diritto di visita sorvegliato. Sia come sia, il padre medesimo ha sollecitato in concreto un diritto di visita sotto sorveglianza “al fine di valutare la sua idoneità ad occuparsi in modo autonomo della figlia durante le visite” (decisione impugnata, pag. 8 in alto). E sarebbe stato per lo meno improvvido ignorare una richiesta del genere.
Che un diritto di visita sorvegliato non sia un'alternativa al diritto di visita ordinario è vero. Non bisogna dimenticare però che nel caso in rassegna esso si legittima non per prevenire atti pregiudizievoli per la figlia, ma per consentire ai responsabili del punto d'incontro di accertare il comportamento del padre, quello della figlia, i loro rapporti personali, le capacità educative del genitore, come pure tutto quanto può risultare utile per verificare in tempo reale l'esistenza di un rapporto vero e affettivo tra padre e figlia. Per raggiungere tale obiettivo la sorveglianza deve avvenire evidentemente da parte di un operatore del punto d'incontro e non dalla madre o dalla baby-sitter, di cui per altro tutto si ignora e che in ogni modo, salvo conoscere le abitudini della bambina, non consta disporre di cognizioni specifiche in materia. Destituito di buon diritto, su questo punto l'appello è destinato manifestamente all'insuccesso.
7. Per quanto riguarda il luogo delle visite, che la madre vorrebbe veder esercitare presso il suo studio a __________, l'appello non è destinato a miglior sorte. Trattandosi di bambini in tenera età, il diritto di visita deve svolgersi invero – e per principio – nell'ambiente dei piccoli, ma a tale regola è opportuno derogare ove la presenza del genitore che detiene l'autorità parentale sia problematica o conflittuale (Schwenzer, op. cit., n. 17 ad art. 273; Wirz, op. cit. n. 25 ad art. 273 CC). Per il resto, le visite possono avvenire sia al domicilio della madre, sia a quello dell'avente diritto, sia in un luogo neutro (Hegnauer, op. cit., pag. 130, n. 19.09; Meier/Stettler, op. cit., pag. 132 n. 254). In concreto l'appellante non nega che durante i diritti di visita nel locale da lei messo a disposizione sussistano tensioni tra i genitori e che tale nervosismo si ripercuota sul benessere della bambina (appello, pag. 8). Certo, al bene del figlio non giova il distacco – senza ragioni precipue – da parenti che con mezzi morali o materiali infondano al bambino sicurezza e protezione, ma in concreto non si tratta di allontanare la bambina dalla madre, bensì di consentire una valutazione delle relazioni tra padre e figlia in un clima scevro di potenziali conflittualità. Ne discende che, tutto sommato, l'esercizio del diritto di visita in un ambiente neutro come il punto d'incontro della __________, sotto la sorveglianza di un operatore, appare allo stato attuale una misura adeguata e sufficiente per salvaguardare la bambina da atteggiamenti inidonei da parte del padre. Tale modalità d'esercizio consente inoltre di organizzare una relazione personale accettabile tra il padre e la figlia, tanto più che stando all'appellante medesima il primo non ha più visto la figlia da oltre un anno.
8. Per quanto concerne le spese derivanti dall'esecuzione della decisione, che l'autorità tutoria ha posto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 3 della relativa decisione), l'appellante ribadisce che esse vanno addebitate della controparte, poiché la misura imposta dall'autorità tutoria è dovuta esclusivamente dal comportamento scorretto del padre. Ora, come ha rilevato l'autorità di vigilanza, di principio le spese connesse all'esercizio del diritto di visita sono a carico del genitore beneficiario (Schwenzer, op. cit., n. 20 ad art. 273; Meier/Stettler, op. cit., pag. 133 n. 257). Se non che, tali costi possono essere posti a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno se il diritto di visita è sorvegliato e ciò si riconduce al comportamento di entrambe le parti (Schwenzer, op. cit., n. 28 ad art. 273; Bally, op. cit., pag. 10 n. 4.6). In concreto è vero che la sorveglianza è stata proposta dal padre stesso, ma è anche vero che l'appellante sollecita tuttora una verifica del comportamento di lui, al punto che in questa sede postulava una perizia psichiatrica. Nel complesso pertanto la decisione di far sopportare le spese a entrambi appare equa e resiste alla critica.
9. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante dovrà rifondere alla controparte un equo indennizzo per le spese sopportate allo scopo di introdurre osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 150.–.
3. Intimazione:
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. Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio; – __________. |
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Terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria