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Incarto n. |
Lugano 25 gennaio 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2003.80 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 aprile 2003 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ); |
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 12 maggio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su un'azione di mantenimento promossa il 10 aprile 2003 da AP 1 (1984) nei confronti del padre AO 1, ha fissato a favore della figlia maggiorenne, tenuto conto degli obblighi alimentari del convenuto verso la moglie e la figlia minorenne L__________ (1989), un contributo di mantenimento di fr. 336.– mensili dal 1° ottobre 2004;
che la tassa di giustizia (fr. 600.–) e le spese di quel pronunciato (fr. 60.–) sono state poste per un sesto al convenuto e per il resto all'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili ridotte, l'istante essendo stata ammessa per altro al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che contro la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 24 maggio 2004 per ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi riconoscere un contributo di fr. 700.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr. 1070.– mensili fino al 30 settembre 2004 e di fr. 1500.– dal 1° ottobre 2004, come pure l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili al convenuto;
che nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
che il 15 novembre 2004 AO 1 ha sottoscritto una proposta d'accordo formulata da AP 1, nella quale egli si impegna a garantire alla figlia “mensilmente fr. 1500.– che saranno dedicati unicamente alle spese mensili (assicurazioni, vitto,alloggio) e universitarie” per il periodo che riguarda il suo “studio (l'università dura minimo cinque anni)”;
che AP 1 ha invitato il 3 dicembre 2004 questa Camera a decidere l'appello “conformemente alle nuove pattuizioni tra le parti” e a riformare di conseguenza il giudizio pretorile;
che il 27 dicembre 2004, su richiesta del giudice delegato, AP 1 ha prodotto l'originale dell'accordo nuovamente sottoscritto anche dal padre il 21 dicembre 2004, precisando di non poter ritirare il ricorso, poiché ciò “equivarrebbe a far crescere in giudicato la sentenza pretorile che prevede un alimento di fr. 300.– mensili”;
che con lettera del 29 dicembre 2004 il giudice delegato ha impartito al convenuto un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni;
che il 30 dicembre 2004 AO 1 ha postulato lo stralcio della causa per intervenuta transazione, opponendosi nondimeno “alla presa a carico di spese e ripetibili”;
e considerando
in diritto: che la transazione, l'acquiescenza e la desistenza di una parte pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata, sicché il tribunale ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che in concreto AP 1 il 15 novembre 2004 ha sottoposto al padre una proposta di transazione per vedersi riconoscere un contributo di mantenimento di fr. 1500.– mensili, proposta che AO 1 ha controfirmato per accordo;
che le parti hanno riconfermato tale loro volontà il 21 dicembre 2004;
che la citata transazione ha posto essa medesima fine alla lite, sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata;
che infatti, contrariamente a quanto reputa l'appellante, nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha mera portata dichiarativa, il giudice limitandosi a prendere atto dell'intervenuta transazione e a togliere la causa dai ruoli (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo; I CCA, sentenza inc. 11.2004.134 del 15 novembre 2004);
che in simili circostanze la sentenza emessa dal Pretore non può più passare in giudicato né tanto meno essere riformata;
che la questione di sapere in che misura tale sentenza dovrà poi cedere il passo ai contributi alimentari dovuti dal convenuto alla moglie e alla figlia minorenne (le cui spettanze sono prioritarie rispetto al credito della figlia maggiorenne: Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 450 n. 08.35) non va definita nel quadro dell'attuale decreto;
che, ciò premesso, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo stralcio della causa dai ruoli;
che, giusta l'art. 151 CPC, se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite e suddivise a richiesta di parte, dal giudice adito;
che in caso di transazione il giudice si attiene al risultato dell'accordo, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato nell'intesa, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra parte (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III pag. 128, 1984 III pag. 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).
che, nella fattispecie, in esito alla transazione l'istante ha rinunciato al contributo di mantenimento di fr. 700.– mensili dal 1° aprile al 30 settembre 2003, di fr. 1070.– mensili dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 e di fr. 336.– mensili dal 1° ottobre 2004, ottenendo in cambio un contributo di fr. 1500.– verosimilmente dal 15 novembre 2004 e per tutto il periodo degli studi
universitari (al “minimo cinque anni”);
che in siffatte circostanze, per rapporto alle richieste di giudizio, l'istante esce vittoriosa dalla lite nella misura di quattro quinti, fermo restando che in appello la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta perché la causa non termina con un giudizio di merito (art. 24 lett. b LTG);
che per quanto riguarda gli oneri processuali e le ripetibili di appello conviene attenersi dunque a tale riparto;
che l'appello in esame non potendo dirsi sprovvisto di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag) e l'indigenza dell'appellante essendo manifesta (art. 3 cpv. 1 Lag), si giustifica di ammettere sin d'ora l'appellante al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che essa renda verosimile il difficile – o impossibile – incasso dell'indennità per ripetibili assegnatale nell'odierno decreto di stralcio;
che, ciò posto, rimane da statuire sulla sorte degli oneri processuali (fr. 660.–) e delle ripetibili di primo grado (fr. 500.–);
che la transazione nulla prevede al riguardo, onde la necessità per questa Camera di statuire essa medesima in proposito;
che, tenuto conto di quanto precede, non v'è ragione per scostarsi in prima sede dalla chiave di riparto adottata in appello;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri di primo grado, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 60.–
fr. 660.–
sono posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'attrice fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti per un quinto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte.
4. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. .
5. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria