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Incarto n. |
Lugano, 28 giugno 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 421.2002 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2002 dalla
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Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
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nei confronti di |
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RICO1 studio legale RAPP1); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 giugno 2004 presentato da RICO1 contro la decisione emessa il 25 maggio 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 25 maggio 2004 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Commissione tutoria regionale 2 l'interdizione di RICO1 (1948) in virtù dell'art. 369 CC (infermità o debolezza di mente);
che tale decisione si fonda su un rapporto medico del 25 marzo 2004 in cui la dott. __________, del Servizio psico-sociale di __________, ha ravvisato in RICO1 un disturbo organico della personalità dovuto a disfunzione celebrale (ictus cerebri) “diagnosticato secondo la classificazione internazionale delle sindrome e dei disturbi psichici e comportamentali, 10ª revisione, ICD 10 F07.8”;
che, secondo la specialista, l'infermità riscontrata è tale da impedire al soggetto di provvedere ai propri interessi, sia dal punto di vista personale (necessità di cura e assistenza) sia da quello gestionale;
che l'8 giugno 2004 RICO1 ha comunicato a questa Camera di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiedendo “di essere ulteriormente sentito al proposito”;
che lo scritto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale per osservazioni;
che il __________ ha informato la Camera il 23 giugno 2004 di avere assunto il patrocinio di RICO1 il
18 giugno 2004, dopo la scadenza del termine per appellare, e si è annunciato come rappresentante legale del tutelando;
e considerando
in diritto: che lo scritto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);
che l'interdicendo è senz'altro legittimato ad appellare e, nella misura in cui è capace di discernimento, può anche farsi assistere da un legale (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC con rinvio ai n. 114, 115 e 169 ad art. 373 CC; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 9 e 11 ad art. 397 CC);
che un appello deve contenere – fra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele nondimeno tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, op. cit., n. 41 ad art. 420 CC);
che, ciò premesso, nella fattispecie l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare, nonostante la mancanza di un'esplicita richiesta, la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza di interdizione proposta dalla Commissione tutoria regionale;
che se la conclusione intesa alla revoca della tutela e alla conseguente modifica della decisione impugnata può ragionevolmente essere intuita, non è dato di capire invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che, in effetti, sul contenuto della sentenza impugnata o del referto specialistico l'appellante non spende una parola, limitandosi a chiedere “di essere ulteriormente sentito al proposito”;
che tuttavia la motivazione di un appello deve figurare nel memoriale stesso (v. Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 309), non potendo l'interessato pretendere di rinviare l'esposto delle proprie ragioni a una successiva arringa;
che, del resto, oralmente l'interessato è già stato sentito il 14 maggio 2004 dall'autorità di vigilanza (come prescrive il diritto federale: I CCA, sentenza inc. 11.1995.279 del 20 febbraio 1997, pag. 2 con richiamo a DTF 117 II 380 consid. 2; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 351 n. 902 segg.) al Centro socio-sanitario di __________ dove risiede;
che una seconda audizione dinanzi all'autorità di ricorso è di principio esclusa, quanto meno per rimediare informalmente alla mancanza di qualsiasi motivazione scritta;
che, ciò posto, l'appello dev'essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per l'eventuale stesura di osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria