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Incarto n. |
Lugano 13 luglio 2004/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser |
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segretario: |
I. Bernasconi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.7 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza (“petizione”) del 13 gennaio 2004 da
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APPE1 per sé e in sostituzione processuale delle figlie F__________ (1987), __________, e D__________ (1992), __________, con APPO2
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contro |
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(patrocinato RAPP2); |
giudicando ora sulla decisione del 14 giugno 2004 con cui il Pretore ha accolto parzialmente la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dagli attori e dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 25 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da APPO1 lo stesso 25 giugno 2004;
3. Se dev'essere accolto il ricorso del 28 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la medesima decisione;
4. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da APPE1 lo stesso 28 giugno 2004;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 25 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 12 agosto 1981 da APPO1 (1958) e APPE1 (1962), omologando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata dai coniugi. Tale accordo prevedeva, tra l'altro, affidamento dei figli C__________ (nato il 1° novembre 1983), F__________ (nata il 9 maggio 1987) e D__________ (nata il 26 gennaio 1992) alla madre e conferiva al padre “il più ampio diritto di visita” da esercitare – in mancanza di altro accordo – il primo e il terzo fine settimana del mese (dalle ore 9.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica), una settimana a Natale e Pasqua alternativamente e due settimane durante il periodo estivo. APPO1 si impegnava inoltre a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 200.-- mensili per la moglie, di fr. 300.-- mensili per C__________ e di fr. 250.-- mensili per le altre due figlie (compresi gli assegni familiari); oltre a partecipare alle spese straordinarie per i figli nella misura possibile, compatibilmente con la sua situazione finanziaria.
B. Il 13 gennaio 2004 APPE1 e il figlio maggiorenne C__________ hanno promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione per ottenere la modifica della sentenza di divorzio, chiedendo l'estensione del diritto di visita al padre da parte delle figlie minori e l'aumento dei contributi alimentari a fr. 800.– mensili dal 1° luglio 2004 per l'ex moglie e a fr. 600.– mensili, oltre agli assegni familiari, per ciascun figlio sino alla fine degli studi. Essi hanno instato altresì perché il padre sussidiasse nella misura di un mezzo tutte le spese straordinarie per i figli e versasse fr. 5000.– a titolo di contributi straordinari arretrati per F__________ e altrettanti per D__________, oltre alla tassa d'iscrizione al corso di karatè per quest'ultima. Quello stesso giorno gli istanti hanno postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Nella sua risposta del 16 febbraio 2004 APPO1 ha proposto di respingere l'azione, postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il 17 marzo 2004 APPO2 ha dichiarato di desistere dall'azione. Nei successivi allegati scritti APPE1 e il convenuto hanno ribadito le loro domande, l'istante riducendo nondimeno la sua richiesta di contributi alimentari a fr. 600.– mensili per lei, a fr. 400.– mensili per C__________ fino al 30 giugno 2004 e a fr. 450.– mensili per ciascuna delle due figlie. All'udienza preliminare del 19 maggio 2004 l'istante ha offerto quattro testimoni e l'interrogatorio formale della controparte, come pure una perizia sull'esercizio del diritto di visita e sull'attribuzione dell'autorità parentale. Il convenuto ha sollecitato l'interrogatorio formale dell'istante e l'escussione di due testimoni. Il 14 giugno 2004 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove, ammettendo unicamente gli interrogatori formali e l'audizione di un testimone proposto dal convenuto.
D. Con decisione del 14 giugno 2004 il Pretore ha statuito sulle domande di assistenza giudiziaria, limitando tale beneficio a cinque ore di patrocinio per entrambe le parti. Egli ha motivato la decisione con l'argomento che la causa presentava esito favorevole solo per quanto riguarda il versamento degli assegni familiari, mentre per quel che è della modifica relativa al contributo in favore del figlio C__________ essa non denotava buon diritto, vista la maggiore età di quest'ultimo.
E. Contro la limitazione dell'assistenza giudiziaria APPE1 ha introdotto un ricorso del 25 giugno 2004, chiedendo il conferimento integrale del beneficio e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Lo stesso 25 giugno 2004 egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Con ricorso del 28 giugno 2004 APPE1 ha formulato a sua volta le medesime domande. I ricorsi non hanno formato oggetto di intimazione, lo Stato non avendo qualità di parte in merito al conferimento o al mancato conferimento dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto – o la limitazione – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag). Tempestivi, sotto questo profilo i ricorsi in esame sono pertanto ricevibili.
2. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag); occorre altresì che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi. L'art. 13 cpv. 1 lett. c Lag soggiunge inoltre che il beneficio dell'assistenza giudiziaria può estendersi all'ammissione – totale o parziale – al gratuito patrocinio.
I. Sul ricorso di APPE1
3. La ricorrente contesta la limitazione dell'assistenza giudiziaria sostenendo che la decisione è tardiva (poiché emessa in procinto della fase istruttoria), che la parvenza di buon diritto sussiste anche per la questione del diritto di visita, che a tutt'oggi la pratica ha già impegnato il suo legale per almeno 12 ore, che la procedura comporterà ancora altre prestazioni e che il procedimento non coinvolge più il figlio C__________, il quale ha desistito dalla lite. Ora, contrariamente a quanto la ricorrente afferma, il Pretore ha statuito sulla domanda “a breve termine”, prima dell'inizio della fase istruttoria, proprio come stabilisce l'art. 5 cpv. 1 Lag. Che poi il patrocinatore dell'interessata abbia già dedicato 12 ore alla pratica poco importa, tanto meno ove si consideri che – come la stessa appellante rileva – in tale dispendio di tempo sono comprese anche le prestazioni destinate a due trattenute di stipendio, le quali sono procedimenti autonomi ed esulano quindi dalla presente causa. Per di più, dalla nota dettagliata del legale risulta che nelle 12 ore di lavoro sono pure comprese prestazioni in favore di APPO2, il quale non è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al riguardo l'operato del Pretore va dunque esente da critiche.
4. Quanto alla probabilità di esito favorevole, essa va esaminata con un giudizio sommario, fondato sulla verosimiglianza. Tale probabilità è data ove la parvenza di accoglimento e quella di rigetto dell'azione sembrino più o meno equivalersi, di modo che anche una persona ragionevole procederebbe in lite a proprie spese assumendo il rischio (DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3). Nella fattispecie la ricorrente non contesta che la causa da lei introdotta per ottenere l'aumento dei contributi alimentari sia sprovvista di buon esito, tant'è che su questo punto neppure si confronta con la motivazione del Pretore. Essa sostiene, per contro, che “il fumus boni juris non è da escludere a priori (…) per il diritto di visita” (memoriale, pag. 2 in alto).
a) La modifica della regolamentazione del diritto di visita è regolata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia alle norme sugli effetti della filiazione (art. 273 segg. CC). L'art. 273 cpv. 1 CC garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio fra i reciproci interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123 III 451 consid. 3b).
b) In concreto la ricorrente postula l'estensione del diritto di visita al padre da parte delle figlie minorenni asserendo che “per 7 anni la madre, in considerazione dei periodo di libero dell'ex marito, si è sacrificata durante le vacanze più lunghe trascorrendole sempre con i figli, dal momento che nei fine settimana il diritto di visita veniva esercitato ogni due settimane. È quindi lecito proporre l'esercizio settimanale (dal venerdì sera alla domenica sera). In quest'ottica si propone una settimana a Pasqua con la madre e due settimane a Natale con il padre; a sua volta la madre ha diritto a quattro settimane di vacanza all'anno” (petizione, pag. 4). Se non che, una recriminazione del genere non dà lontanamente a divedere in che modo la prospettata estensione del diritto di visita rientri nel bene delle figlie. Men che meno ove si pensi che “nell'esercizio del diritto su D__________, il padre va diffidato a un maggior rigore, nel senso che sorvegli maggiormente e da solo la figlia evitando di piazzarla davanti alla TV o alla Playstation, quando la porta al karatè dovrebbe astenersi dal lasciarla aspettare al bar in un ambiente fumoso, ma di aspettarla nei posteggi” (petizione, pag. 4). Ne discende che, a un sommario esame, la domanda litigiosa non sembra avere probabilità di successo e il giudizio del Pretore sfugge, ancora una volta, a censura.
c) Diversa è la situazione per quanto attiene al solo punto dell'azione non sprovvisto – secondo il Pretore – di esito favorevole, legato al versamento degli assegni familiari. A tale riguardo la decisione pretorile di limitare a cinque ore il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può essere condivisa. Pur considerando che sarà circoscritta alla sola questione degli assegni litigiosi, l'istruttoria comporterà nondimeno l'allestimento del questionario per l'interrogatorio formale e la partecipazione alla relativa udienza, durante la quale si sentirà anche un testimone (ordinanza del 14 giugno 2004). Inoltre la procedura, che ha già comportato un doppio scambio di allegati preliminari e la partecipazione all'udienza preliminare, implicherà verosimilmente la stesura di un memoriale conclusivo e fors'anche la presenza alla discussione finale. Senza dimenticare le necessarie prestazioni stragiudiziali che il legale ha diritto di vedersi riconoscere.
Nelle circostanze descritte non si può ragionevolmente esigere a priori che un patrocinatore competente al beneficio di una normale esperienza svolga diligentemente in 5 ore tutte le prestazioni necessarie. È vero che in regime di assistenza giudiziaria un legale deve imporsi una certa cautela nell'assolvimento del proprio compito, tant'è che ha diritto di vedersi riconoscere solo le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, esclusi gli interventi non indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale (v. anche l'art. 6 Lag). Ma ciò non toglie che la parte assistita debba poter far valere in giudizio i suoi mezzi di azione. In ultima analisi si giustifica quindi di ammettere l'interessata al beneficio dell'assistenza giudiziaria, per quel che è degli assegni familiari, senza limitazioni orarie. Spetterà poi al Pretore, al momento in cui tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, verificare se il legale abbia ecceduto lo stretto necessario all'adempimento del proprio incarico. Entro tali limiti il ricorso deve di conseguenza essere accolto.
II. Sul ricorso di APPO1
5. Il ricorrente contesta la decisione del Pretore, sottolineando di non essere in grado di remunerare un legale a causa della sua indigenza. Soggiunge che l'argomentazione del primo giudice non lo concerne poiché egli è parte convenuta e deve quindi potersi difendersi nel modo migliore. Rileva altresì che le 5 ore di gratuito patrocinio concesse dal Pretore coprono solo parzialmente le prestazioni già eseguite dal suo legale, mentre rimane da esperire il suo interrogatorio formale e occorre ancora redigere le conclusioni, sicché non si giustifica una limitazione del beneficio litigioso.
6. Quanto si è spiegato poc'anzi relativamente alla limitazione oraria del gratuito patrocinio per quel che è della parte attrice vale analogicamente per il convenuto. Intanto non è dato a divedere quale prognosi il Pretore possa formulare sulle possibilità di successo insite nella resistenza del convenuto (cfr. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 168; Favre, L'assistance judiciarie gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1989, pag. 63). Inoltre, per contestare le pretese avversarie il legale ha dovuto affrontare varie questioni giuridiche, come la modifica del diritto di visita, dei contributi alimentari per l'ex moglie e i figli e la richiesta di partecipazione alle spese straordinarie per i ragazzi. E il patrocinatore d'ufficio non dev'essere limitato a priori nelle facoltà di difendere l'assistito. Ciò non toglie che, come il legale della controparte, in sede di tassazione egli si vedrà riconoscere solo le prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, circoscritta al necessario. Ne discende che il ricorso, fondato, dev'essere accolto.
III. Sulle spese
7. Visto l'esito dei ricorsi, si rinuncia a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Né si assegnano ripetibili, le parti non essendo state chiamate a presentare osservazioni. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata da entrambi i ricorrenti, essa merita accoglimento, le parti risultando manifestamente indigenti (art. 3 cpv. 2 Lag) e i ricorsi rivelandosi provvisti di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso di APPE1 è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. APPE1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, limitatamente alla richiesta di versamento degli assegni familiari, con il gratuito patrocinio dell'
II. Il ricorso di APPO1 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1.1 APPO1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'
III. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
IV. APPE1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'
V. APPO1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'
VI. Intimazione a:
–;
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Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario