Incarto n.
11.2004.83

Lugano

30 agosto 2004/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Walser

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2003.11 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 12 febbraio 2002 da

 

 

APPE1 ,

(patrocinata dall'avv. RAPP1)

 

 

contro

 

 

 

APPO1

(patrocinato dall'avv. dott. RAPP2);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 luglio 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 2 luglio 2004 dal Pretore del Distretto di Leventina;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   APPO1 (1939), vedovo, e APPE1 (1952), divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 maggio 2000. Lo sposo aveva già due figli di prime nozze, ora maggiorenni. Dalla nuova unione non è nata prole. Procuratore alle dipendenze della __________, il marito è stato posto in pensione anticipata il 1° novembre 2001. La moglie ha lavorato fino al 1° marzo 2000 come assistente di cure nella Casa per anziani di __________. I coniugi vivono separati dal novembre del 2001 quando la moglie è andata a vivere per conto proprio a __________, mentre il marito è rimasto a __________, nell'abitazione coniugale di sua proprietà (particella n. 1758).

 

                                  B.   Il 12 febbraio 2003 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 4140.– mensili dal 1° febbraio 2002, il versamento di fr. 26 480.– per i contributi alimentari arretrati, come pure il pagamento di fr. 3500.– in rate di fr. 500.– mensili a titolo di rifusione delle spese giudiziarie e di patrocinio o, in via subordinata, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 10 marzo 2003, indetta per discutere l'istanza, APPO1 ha offerto unicamente un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per due anni, opponendosi alle altre pretese.

 

                                  C.   Con istanza del 3 luglio 2003 APPE1 ha postulato l'immediato versamento di un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili. Statuendo senza contraddittorio il 17 luglio 2003, il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 3700.– mensili. Esperita l'istruttoria, durante la quale il dott. __________ ha rilasciato una perizia sullo stato di salute della moglie, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le rispettive posizioni, la moglie aumentando nondimeno la richiesta di contributo alimentare a fr. 4200.– mensili, previa deduzione degli importi nel frattempo ricevuti.

 

                                  D.   Con sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 3980.– mensili dal 13 febbraio 2002 per tre anni dall'emanazione del giudizio, come pure il versamento di fr. 526.25 per spese dentarie dalla moglie e di fr. 3500.– in rate mensili di fr. 500.– quale provvigione ad litem. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono stati posti a carico di lui. Con decisone di quello stesso giorno APPE1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 15 luglio 2004 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di alimentare le sia riconosciuto senza limiti di tempo. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2004 APPO1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Litigiosa rimane, in appello, la limitazione temporale del contribu­to alimentare posto a carico del marito. Al riguardo il Pretore, accertato che una riconciliazione dei coniugi appariva esclusa, ha determinato il contributo alimentare facendo capo ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio. E siccome l'unione era stata di breve durata, egli ha valutato la possibilità per la moglie di riprendere un'attività lucrativa al fine di ripristinare la situazione anteriore al matrimonio, anche perché l'unione non aveva compromesso la capacità delle parti di rendersi autosufficienti. Constatata l'esistenza di problemi di salute direttamente correlati al fallimento del matrimonio, egli ha ammesso la possibilità per la moglie di beneficiare di un contributo alimentare di “solidarietà tra coniugi”. Ciò posto, ha stabilito un contributo alimentare di fr. 3980.– mensili per tre anni dall'emanazione della sentenza.

 

                                   3.   L'appellante non contesta che, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la capacità lavorativa di un coniuge sia ap­prezzata secondo i criteri previsti in caso di divorzio. Rileva tutta­via che l'obbligo alimentare fra coniugi rimane soggetto all'art. 163 CC e che le misure a protezione dell'unione non intaccano il vincolo matrimoniale, sicché i doveri reciproci tra coniugi rimangono immutati. A suo avviso il marito deve pertanto continuare ad assicurare il mantenimento di lei senza limiti di tempo, tanto più che essa è inabile al lavoro senza prevedibili miglioramenti a medio termine. Inoltre la durata del matrimonio non può, a suo parere, essere presa in astratto come elemento determinate per valutare la capacità del mantenimento autonomo, fosse solo per il fatto che essa ha lasciato il lavoro per volontà del marito.

 

                                         a)   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce, in particolare, i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1). Il criterio per la definizione di tali contributi riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto delle eccedenze – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e quello dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 2 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 163 CC). L'obbligo di mutua assistenza previsto dall'art. 163 CC continua per tutta la durata del matrimonio, fino allo scioglimento del vincolo e non cessa né durante la sospensione della comunione domestica né durante una procedura di divorzio (DTF 123 III 3 consid. 3a, 114 II 30 consid. 6; Häsenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 2 ad art. 163; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 230, n. 502; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, n. 936 pag. 200, n. 964 pag. 205;  Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 59 ad art. 163 CC; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 6 e 53 ad art. 163 CC).

 

                                         b)   Durante una causa di stato il contributo in favore di un coniuge si determina, ciò premesso, secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale e non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio (FF 1996 pag. 150 con riferimenti; Leuenber­ger, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 e 29 ad art. 137 CC; Werro, op. cit., n. 842 pag. 184; Micheli/Nord­mann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 208 n. 976). A ragione il Pretore si è dipartito da tali premesse. Il Tribunale federale ha invero avuto modo di precisare che, ove non si possa contare su una riconciliazione dei coniugi, per decidere sull'eventuale contributo alimentare occorre far capo – già in costanza di matrimonio – ai criteri applicabili al mantenimento dopo il divorzio, segnatamente a quelli che disciplinano la ripresa o l'estensione dell'attività lucrativa (DTF 128 III 67 consid. 4a). Ciò significa che in proposito, oltre che ai parametri posti dall'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, il giudice si atterrà a quelli elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, valutando la situazione in base alla regola per cui ogni coniuge va incoraggiato, per quanto possibile, ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica (clean break: sentenza del Tribunale federale 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1, pubblicata in: FamPra.ch 2004 pag. 402).

 

                                   4.   In concreto non è litigioso che la ripresa della comunione domestica sia pressoché esclusa, di modo che a ragione il Pretore si è interrogato sulla possibilità di computare alla moglie un reddito da attività lucrativa a tempo pieno. Nondimeno, per tacere del fatto che le entrate ipotetiche devono essere alla concreta portata del lavoratore, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato dell'impiego (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc), il primo giudice ha fissato una scadenza temporale dell'obbligo contributivo non solo in funzione di ciò, ma anche “tenuto conto della durata del matrimonio, della difficile situazione personale nella quale la moglie si è venuta a trovare e delle disponibilità del marito” (sentenza pag. 5, consid. 14). Ora, la durata della vita in comune assume importanza nel quadro dell'art. 125 CC ove si tratti di stabilire se, trattandosi di un'unione di breve durata, il contributo debba limitarsi a garantire il mantenimento di un coniuge solo per il tempo necessario a raggiungere una propria indipendenza economica (potenziamen­to o reinserimento professionale). Non è di alcuna pertinenza invece ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, allorché il matrimonio ancora sussiste.

 

                                         Certo, il Tribunale cantonale di San Gallo ha già avuto modo di ritenere che, dandosi una comunione domestica di breve durata, il mantenimento di un coniuge in virtù dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è dovuto solo – di regola – per un periodo di transizione adegua­to o può addirittura essere negato (sentenza dell'8 marzo 2001 pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 776). Non consta tuttavia che tale orientamento sia stato avallato dal Tribunale federale, almeno per ora. Fino a un'eventuale precisazione della giurispru­denza conviene pertanto attenersi al principio secon­do cui la breve durata della vita in comune (nella fattispecie: un anno e mezzo) non basta per giustificare una limitazione temporale dei contributi fissati a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Tali contributi possono sempre essere modificati, del resto, in seguito a cambiamenti di circostanze, come pure dal giudice preposto all'emanazione di misure provvisionali in pendenza di divorzio o separazione (art. 137 cpv. 2 CC).

 

                                   5.   Quanto alla durata dei contributi alimentari fondati sull'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, la legge nulla prevede. Compete dunque al giudice fissarne l'eventuale scadenza, secondo le circostanze del caso (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 321, n. 779). Di norma, essi dovrebbero essere indeterminati, essendo difficile prevedere fin quando possa sussistere una situazione di “grave pericolo” nel senso dell'art. 175 CC (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 175 CC; Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 175 CC). Per altro, ove i coniugi tornino a vivere assieme, le misure protettrici dell'unione coniugale decadono (art. 179 cpv. 2 CC) e decadono altresì ove, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da provvedimenti cautelari (DTF 129 III 61 consid. 2; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 324, n. 788 e 789; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 6a ad art. 179 CC; Schwander, op. cit., n. 10 ad art. 175 CC; Hasen­böhler, op. cit., n. 11 ad art. 179 CC). Il giudice può, infine, limitare le misure nel tempo per favorire una riconciliazione o un accordo dei coniugi (Schwander, op. cit., n. 9 ad art. 175 CC), oppure per agevolare un riesame della situazione (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 175). Sta di fatto però che in concreto il Pretore non ha limitato il contributo alimentare in tali prospettive, ma – come detto – essenzialmente per la breve durata del matrimonio, ciò che non può essere condiviso.

                                        

                                   6.   Il diritto al contributo alimentare in costanza di matrimonio può invero essere negato per abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tale evenienza si riferisce tuttavia a casi eccezionali, da ravvisare con estrema cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo in abusi di carattere economico, ove il coniuge richiedente rifiuti informazioni sulle sue condizioni finanziarie oppure postuli un contributo alimentare dopo anni, pur essendo stato in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo o perché mantenuto da un concubino o perché al beneficio di redditi conseguiti in altro modo (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 13 segg. ad art. 163 CC; Hausheer/Reusser /Geiser, op. cit., n. 59b ad art. 163 CC). Per converso, un coniuge può opporsi al divorzio durante il periodo di quattro anni previsto dall'art. 114 CC (ridotto a due anni dal 1° giugno 2004: RU 2004 pag. 2161), sen­za incorrere in un abuso “manifesto” nell'accezione dell'art. 2 cpv. 2 CC (SJZ 98/2002 pag. 179 in basso; e in sede cautelare:

                                         I CCA, sentenza inc. 11.2002.16 del 27 marzo 2002, consid. 6).

 

                                         Dagli atti risulta che dal novembre del 2001 (separazione di fatto) al gennaio del 2002 il marito ha versato alla moglie un contributo fr. 3000.– mensili, in seguito viepiù ridotti sino ai fr. 1500.– versati nel febbraio del 2003 (istanza del 12 febbraio 2003, pag. 2 e 3; riassunto del 10 marzo 2003, pag. 4, n. 3). Nel frattempo i coniugi hanno avviato trattative per giungere a un accordo sull'assetto della vita separata (istanza del 12 febbraio 2003, pag. 2, n. 2; riassunto 10 marzo 2003, n. 2 a pag. 4). Fallite le discussioni, la moglie si è rivolta al giudice per ottenere il contributo di mantenimento. Non si vede in modo tale comportamento possa configurare abuso di sorta, tanto meno ove si pensi che l'interessata non risulta avere altri cespiti d'entrata. Ne segue che la limitazione temporale del contributo decisa dal primo giudice non si giustifica neppure sotto l'eventuale profilo dell'art. 2 cpv. 2 CC, onde la necessità di riformare la sentenza impugnata.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sulle spese e le ripetibili di prima sede, già interamente a carico del marito.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che APPO1 è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 3980.– dal 13 febbraio 2002.

                                         Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

Terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria