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Incarto n. |
Lugano, 19 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.64 (azione di nullità, subordinatamente di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 giugno 2000 da
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AP 2, già in
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contro |
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AO 1, (patrocinata dall'avv. PA 1,); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 agosto 2004 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il
27 maggio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1920) è deceduto al suo ultimo domicilio di
__________ il 4 marzo 1999, lasciando un testamento olografo del 17 luglio 1994 in cui istituiva sua erede universale la nipote AO 1 (1950) e dichiarava di diseredare tanto la moglie AP 2 (1921), dalla quale viveva separato giudizialmente, quanto il figlio AP 1 (1947), “che da almeno dieci anni non si sono più interessati della mia persona”. Il testamento è stato pubblicato il 14 giugno 1999 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dall'esecutore testamentario avv. __________.
B. Il 7 giugno 2000 AP 2 e AP 1 hanno convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore, chiedendo che il testamento fosse dichiarato nullo perché __________ non aveva la capacità di discernimento, in subordine che la disposizione per causa di morte fosse ridotta nella misura della loro porzione legittima (due ottavi in favore della prima, tre ottavi in favore del secondo), onde il loro diritto di ricevere fr. 32 613.20 e, rispettivamente, fr. 48 919.80. AP 2 ha postulato inoltre il versamento di fr. 62 100.– per contributi alimentari impagati dal defunto e AP 1 fr. 9142.20 per spese funerarie da lui anticipate. Nella sua risposta del 26 settembre 2000 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Gli attori hanno replicato il 27 ottobre 2000, confermando la petizione e instando altresì per il versamento di interessi al 5% sulle loro pretese dal 7 giugno 2000. I convenuti hanno duplicato il 28 dicembre 2000, postulando ulteriormente il rigetto della petizione.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 1° febbraio 2001 e l'istruttoria è giunta a termine nel novembre del 2003. Il 9 febbraio 2004 gli attori hanno presentato un memoriale conclusivo in cui hanno sollecitato una volta di più l'annullamento del testamento; in via subordinata AP 2 ha rivendicato la sua porzione legittima di fr. 31 977.10 (due ottavi) e AP 1 la propria di fr. 47 965.60 (tre ottavi), la prima postulando inoltre il versamento di fr. 62 100.– per contributi alimentari impagati dal defunto e il secondo fr. 9142.20 per spese funerarie da lui anticipate, in tutti i casi con interessi al 5% dalla morte del disponente. Nel suo memoriale conclusivo del 3 febbraio 2004 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.
D. Statuendo con sentenza del 27 maggio 2004, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha riconosciuto AP 2 e AP 1 quali eredi del defunto, ha condannato la successione a rimborsare a AP 1 fr. 9142.20 per le spese funerarie da lui anticipate, ha posto le spese relative all'esecuzione testamentaria (compresa la pubblicazione del testamento) di fr. 10 815.55 a carico della successione stessa e ha accertato che gli attori hanno diritto rispettivamente a una porzione legittima di tre ottavi e due ottavi dell'eredità. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono state addebitate per un terzo alla convenuta e per il resto agli attori in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 19 agosto 2004 per ottenere che il testamento sia annullato e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. In subordine essi chiedono di aggiungere alla sentenza impugnata due dispositivi: l'uno che inserisca tra i passivi della successione il credito di fr. 62 100.– fatto valere da AP 2 per contributi alimentari arretrati, l'altro che reintegri negli attivi della successione la somma di fr. 70 839.90 per liberalità ricevute fra vivi dalla convenuta. AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello. Il 21 settembre 2004 gli attori hanno trasmesso alla Camera un memoriale da loro redatto personalmente (“complemento di informazione”), che non ha formato oggetto di intimazione.
F. AP 2 è deceduta il 28 marzo 2006, in pendenza di appello. Il figlio AP 1 si è legittimato il 22 settembre 2006 come unico erede, inviando alla Camera il certificato ereditario della madre.
Considerando
in diritto: 1. In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale il successore subentra alla parte nel processo (art. 102 CPC). Unico erede di AP 2 è in concreto il figlio AP 1, che ha documentato tale sua qualità davanti alla Camera con un certificato ereditario emesso il 4 maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Egli subentra così alla madre nella causa, divenendo unico appellante.
2. Il “complemento di informazione” che AP 2 e AP 1 hanno fatto pervenire a questa Camera il 21 settembre 2004 non è ricevibile. Un appello può sì essere completato, ma solo entro il termine d'impugnazione (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308), che nella fattispecie è scaduto il 19 agosto 2004 (gli attori hanno ricevuto la sentenza del Pretore il 28 giugno 2004: appello, pag. 2 in alto). Irricevibili sono anche i documenti nuovi allegati al memoriale, in appello vigendo – tranne casi estranei alla fattispecie – il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
3. Contenziosa rimane anzitutto, nel caso specifico, la validità del testamento olografo, datato 17 luglio 1994 (doc. D). Il Pretore ha escluso che a quel momento __________ non avesse la capacità di disporre. Egli non ha trascurato che il testatore accusava “abitualmente di disturbi del tono dell'umore a sfondo prevalentemente depressivo” ed era stato ricoverato più volte alla __________, le sue fobie imponendogli cure particolari. Tuttavia – egli ha soggiunto – ciò non ha inficiato in modo significativo la sua capacità di intendere e di volere, l'uomo essendo sempre rimasto lucido e cosciente, come si evinceva dalle testimonianze del dott. __________, direttore della __________, del dott. __________, suo medico curante, di __________, infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________, assistente geriatrica in quell'istituto. Per di più – egli ha epilogato – quando è stato ricoverato in ospedale nel 1994 (anno del testamento) __________ soffriva di problemi fisici (postumi di un' operazione alla prostata), non psichici. In circostanze del genere, quindi, gli attori non risultavano avere dimostrato gli estremi dell'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC.
4. L'appellante ripete che nel caso in esame la capacità di discernimento del testatore non poteva più dirsi presunta, il compromesso stato di salute generale in cui versava __________ dimostrando se mai il contrario. Egli ricorda che il padre viveva ristretto sin dal 1986 in una camera medicalizzata della __________ di __________, era affetto dal morbo di Parkinson, soffriva di depressioni e aveva affrontato non meno di dodici ricoveri alla __________ tra il 1974 e il 1993. Al momento di redigere il testamento non aveva quindi – egli sostiene – la piena lucidità né consapevolezza dei suoi atti. A sostegno della propria tesi l'appellante invoca le dichiarazioni di __________, direttore amministrativo della __________ di __________, il contenuto di una lettera scritta il 13 febbraio 2001 dal dott. __________ al Pretore e, a un più attento esame, quanto ha affermato come testimone il dott. __________. Onde, a suo parere, i presupposti per annullare il testamento olografo del 17 luglio 1994.
a) La capacità di discernimento (art. 16 CC) è la regola ed è presunta secondo l'esperienza generale della vita, di modo che spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza. Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta, nondimeno, la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A tal fine la giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente quindi un cosiddetto livello di “verosimiglianza preponderante” (sentenza del Tribunale federale 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004, consid. 3.2.2, che precisa la giurisprudenza apparsa in DTF 124 III 5 consid. 1b e 117 II 231 consid. 2b con rinvii a seguito della sentenza pubblicata in DTF 130 III 321). Qualora l'esperienza generale della vita induca a sovvertire la presunzione, in particolare nel caso di persone senili, ovvero a supporre la mancanza di discernimento, incombe a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di lucidità (sentenza del Tribunale federale 5P.109/2005 del 25 luglio 2005, consid. 2.4 in: SJ 127/2005 I 513 in basso).
b) Le dichiarazioni di __________ testé accennate non sono di alcun sussidio per l'appellante. Il direttore amministrativo della __________ di __________ si è limitato a riferire che __________ era stato ammesso il 1° aprile 1985 in un appartamento protetto dell'istituto ed è stato spostato nel secondo semestre del 1986 in una camera medicalizzata, poiché avrebbe incontrato grandi difficoltà a vivere autonomamente (act. VIII: lettera del 7 febbraio 2001 al Pretore). Non consta però che il trasferimento si riconducesse a degrado mentale, tanto meno ove si consideri che lo stesso direttore ha precisato di non avere accesso, nella sua funzione, alle cartelle mediche dei pazienti (verbale del 24 aprile 2001, pag. 2 in alto).
c) Il direttore della __________ di __________, dott. __________, ha confermato che __________ è stato ricoverato dodici volte nel nosocomio (la prima nel 1974, l'ultima dal 5 dicembre al 3 febbraio 1993) per degenze generalmente brevi (“abitualmente volute anche dal diretto interessato in quanto consapevole della propria situazione di disagio”) ed è sempre stato dimesso in buone condizioni. Lo specialista ha specificato che “all'ammissione il paziente presentava abitualmente disturbi del tono dell'umore, a sfondo prevalentemente depressivo”, senza mai denotare tuttavia, “nemmeno al momento delle sue ammissioni in clinica, sintomi o problemi tali da inficiarne in modo significativo la capacità di intendere e di volere” (act. IX: lettera del 13 febbraio 2001 al Pretore). Per l'appellante ciò lascerebbe “supporre”, ovvero renderebbe “verosimile”, che nel 1994 il testatore non era pienamente capace di disporre. L'asserto non è solo ipotetico, ma anche poco serio, il direttore della __________ avendo espressamente dichiarato il contrario. E che questi abbia – per avventura – rilasciato dichiarazioni fallaci non è nemmeno adombrato dall'appellante.
d) La deposizione del dott. __________, medico curante del testatore, non è di migliore ausilio per l'appellante. Il testimone ha dichiarato invero che __________ è stato ricoverato più volte sin dal 1986 – talora per settimane, altre per mesi – nella __________ a causa di “problemi depressivi involutivi e all'insorgenza del morbo di Parkinson”, che nel 1994 egli l'ha visitato tre volte (in marzo, maggio e giugno) per disturbi alla prostata e che durante gli ultimi anni l'anziano era molto malato. Ha soggiunto però che questi era “sostanzialmente lucido e cosciente, anche se attraversava dei periodi in cui le sue fobie e sintomatologie che presentava imponevano delle cure particolari con i ricoveri in ospedali”. Chiamato a precisare se nel 1997 il paziente fosse – come figurava in un rapporto dell'__________ di __________ – affetto da “demenza senile”, il testimone ha dato atto che a quel momento l'uomo era ormai abulico e “stava fermo sulla sedia tutto il giorno”, ma ha ribadito che “fino in pratica alla fine” __________ “è sempre stato cosciente della sua situazione, presentando solamente alcuni momenti nei quali si acuivano i suoi disturbi e si rendeva necessario il suo ricovero in strutture ospedaliere”. Per di più, “anche in queste occasioni (…) lui partecipava sempre alle terapie che in genere avevano esiti positivi” (verbale del 6 marzo 2002, pag. 1). Tentare di dedurre da simili dichiarazioni che nel 1994 il testatore non aveva più la capacità di disporre è un esercizio tanto vano quanto superfluo.
e) L'appellante critica il Pretore per avere tenuto in considerazione le testimonianze di __________, infermiera e responsabile delle cure nella __________ di __________, e di __________, assistente geriatrica, le quali hanno sì dichiarato che __________ era “lucido e ragionava normalmente”, salvo riferirsi però al 1991 e ammettere, pur trincerandosi dietro il segreto professionale, che l'uomo aveva subìto numerosi ricoveri ospedalieri. L'argomentazione poco giova, ove appena si rilevi che, secondo __________, “anche se si trovava in una camera medicalizzata, __________ era lucido e ragionava normalmente”. Anzi, “fino alle ultime settimane (due o tre), il paziente è sempre stato lucido e percepiva e valutava normalmente tutto quello che succedeva attorno a lui” (verbale del 7 giugno 2001, pag. 1). __________ non è stata da meno: “__________è sempre stato lucido e cosciente fino alla fine. Anche al momento dell'estrema unzione egli capiva cosa stava succedendo” (loc. cit., pag. 3). Insistere, di fronte a simili testimonianze, nel sostenere che il testatore non aveva la capacità di discernimento sfiora la temerarietà.
f) L'appellante si duole che il Pretore abbia rifiutato di estendere l'edizione di documenti ammessa nei confronti della __________ – consistente negli atti che certificavano i ricoveri e lo stato di salute del paziente – alle cartelle cliniche con l'indicazione delle date di degenza e dei motivi dei ricoveri (ordinanza del 17 novembre 2003). Egli non chiede tuttavia che questa Camera rimedi essa medesima alla mancanza in virtù dell'art. 322 lett. b CPC, né si confronta con la motivazione del Pretore, il quale ha rinunciato ad ampliare l'edizione perché le cartelle cliniche non avrebbero verosimilmente portato elementi di rilievo dopo le dichiarazioni già rilasciate dal direttore del nosocomio, dott. __________. Men che meno l'appellante indica concretamente quali altri accertamenti importanti egli si prefiggesse di ricavare dalle cartelle cliniche. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
g) Ne segue, in ultima analisi, che l'appellante non ha recato – e da lungi – indizi idonei a confortare con “verosimiglianza preponderante” la mancata capacità di disporre ascritta al testatore. A torto egli reputa pertanto che incombesse alla convenuta provare l'intervallo di lucidità nell'ambito del quale __________ ha redatto la disposizione per causa di morte e a giusto titolo il Pretore ha respinto l'azione di nullità. Su questo punto la sentenza impugnata è ineccepibile.
5. Ciò posto, occorre esaminare l'azione di riduzione (art. 522 cpv. 1 CC) promossa da AP 2 e AP 1 in subordine, per il caso in cui __________ fosse stato riconosciuto capace di disporre. Che la diseredazione degli attori non possa essere validamente sorretta dall'art. 477 n. 2 CC, per vero, non è messo in dubbio nemmeno dalla convenuta. Litigioso è l'ammontare delle spettanze rivendicate dalla vedova e dal figlio. Il Pretore non ha fissato la cifra nel pronunciato della sentenza, limitandosi ad accertare nel dispositivo n. 2.3 che AP 2 ha diritto a due ottavi della successione e AP 1 a tre ottavi (art. 471 n. 1 e 3 CC), oltre a fr. 9142.20 per anticipazione delle spese funerarie (dispositivo n. 2.1), previa deduzione di fr. 10 815.55 destinati all'esecutore testamentario per spese e competenze (dispositivo n. 2.2). Dal consid. 4 della sentenza impugnata si desume nondimeno che la porzione legittima di AP 2 ascende a fr. 29 794.60 e quella di AP 1 a fr. 44 961.90, equivalenti alla porzione disponibile di tre ottavi che spetta a AO 1. Nell'appello si chiede, come detto:
– che tra i passivi della successione sia inserito un credito di fr. 62 100.– insinuato da AP 2 per contributi alimentari arretrati e
– che negli attivi della successione sia reintegrata la somma di fr. 70 839.90 per liberalità fra vivi di cui avrebbe beneficiato la convenuta.
a) Il Pretore si è dipartito dalla constatazione che in concreto
tre circostanze sono pacifiche: l'entità della successione alla morte del disponente (fr. 139 136.15), l'ammontare delle spese funerarie anticipato da AP 1 (fr. 9142.20) e il compenso spettante all'esecutore testamentario (fr. 10 815.55, inclusi i costi per la pubblicazione del testamento). Sulla base dell'asse ereditario netto (fr. 119 178.40) egli ha attribuito così fr. 29 794.60 alla vedova (due ottavi) e fr. 44 691.90 al figlio (tre ottavi), più il rimborso dei citati fr. 9142.20 (dispositivo n. 2.1). Il primo giudice non ha riconosciuto invece a AP 2 una pretesa di fr. 62 100.– per contributi alimentari arretrati (dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1999), i coniugi avendo concordato a suo parere di ridurre sin dal 1991 la somma fissata nella sentenza di separazione del 31 ottobre 1980 (fr. 1200.– mensili: doc. I). Non ha riconosciuto neppure le liberalità tra vivi che gli attori imputavano alla convenuta (fr. 70 839.80), i prelevamenti eseguiti da AO 1 dai conti di __________ in forza di due procure conferitele il 18 luglio 1994 e il 1° marzo 1999 riconducendosi – secondo il Pretore, che ha evocato al proposito la perizia giudiziaria – alle esigenze correnti del testatore (retta della casa per anziani, fabbisogno personale, imposte). La convenuta non ne aveva dunque beneficiato e l'art. 527 CC non entrava in linea di conto.
b) L'appellante ribadisce il credito per contributi arretrati che spettavano alla madre, facendo valere che in un primo tempo l'esecutore testamentario aveva riconosciuto addirittura l'intera pretesa di fr. 124 200.– a lui sottoposta, tranne ridurla a
fr. 62 100.– dopo averne verificato la prescrizione. Al Pretore egli rimprovera inoltre di avere creduto che tra i suoi genitori fosse intervenuto un accordo telefonico sulla riduzione del contributo alimentare fissato nella sentenza di separazione (fr. 1200.– mensili), mentre dagli atti risulta che in realtà sua madre si lamentava di ricevere solo fr. 990.– il semestre (pari a fr. 165.– mensili) ed era stata vittima di pesanti maltrattamenti. Per di più, __________ non ha mai intentato alcuna causa volta alla modifica del contributo alimentare, di cui per altro ammetteva il debito indicandolo regolarmente nelle dichiarazioni d'imposta, dal biennio 1987/1988 fino al biennio 1999/2000. Nelle condizioni descritte l'ammontare netto della successione va ricondotto perciò, conclude l'appellante, da fr. 119 178.40 a fr. 57 078.40.
c) Le scelte di un esecutore testamentario non vincolano in alcun modo il giudice civile. Se mai è quest'ultimo che esercita la vigilanza sull'esecutore testamentario e che funge da autorità di ricorso contro gli atti di lui (art. 518 cpv. 1 con rinvio all'art. 595 cpv. 3 CC). Quand'anche in concreto l'avv. __________ intendesse riconoscere la pretesa di AP 2 fino a concorrenza di fr. 62 100.–, dunque, l'appellante non potrebbe valersene davanti al Pretore. Contrariamente alle asserzioni dell'appellante, poi, non è vero che nelle sue dichiarazioni d'imposta __________ abbia indicato “il debito nei confronti della moglie”: tra il biennio 1987/ 1988 e 1999/2000 egli risulta avere dichiarato solo i contributi effettivamente pagati, di fr. 1980.– annui (doc. NN-SS1 e P), pari a fr. 165.– mensili.
Ciò premesso, si conviene con l'appellante che l'accertamento del Pretore circa un intervenuto accordo tra genitori sulla diminuzione del contributo alimentare ben poco convince. Quando, come e in che circostanze AP 2 avrebbe consentito infatti a una riduzione del contributo alimentare da fr. 1200.– a fr. 165.– mensili non è dato di sapere. Il Pretore cita la deposizione di __________, il quale ha dichiarato di avere versato dal 1992 in poi fr. 990.– ogni semestre a AP 2, su incarico del marito, poiché la somma “corrispondeva a quella richiesta dalla signora AP 2” (verbale del 20 settembre 2001, pag. 3 in alto). Il testimone non ha affermato tuttavia che la beneficiaria abbia mai dato a divedere in qualche modo di rinunciare all'incasso della differenza. Il Pretore evoca il lungo tempo trascorso (10 anni), “senza che l'interessata abbia intrapreso alcunché, permettendo che intervenisse la prescrizione per una gran parte del credito”, ma la semplice passività di un creditore non basta a dimostrare un condono di debito. Relativamente poi alle teorie giuridiche citate dal Pretore per giustificare il suo personale convincimento (consid. 3.5), esse dicono tutto e nulla.
Comunque sia, si volesse anche ammettere che nel caso in rassegna AP 2 abbia consentito telefonicamente a una riduzione definitiva del contributo alimentare per sé (ciò che l'attrice ha sempre negato), una simile intesa avrebbe richiesto l'omologazione del giudice. Il Pretore reputa sufficiente un accordo interno dei coniugi, ma la giurisprudenza da lui menzionata (consid. 3.6 in fine) riguardava le sentenze di divorzio, che potevano essere modificate alle condizioni dell'art. 153 cpv. 2 vCC. Le sentenze di separazione invece potevano essere modificate solo con l'approvazione del giudice (art. 158 n. 5 vCC), poiché il matrimonio continuava a sussistere (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 in fine ad art. 153 vCC e n. 4 in fine ad art. 155 vCC). Per ottenere una riduzione del contributo in favore della moglie, in altri termini, __________ avrebbe dovuto rivolgersi al Pretore (DTF 95 II 74 consid. 2c). Un mero accordo interno non bastava perché la moglie rinunciasse validamente, in tutto o in parte, al contributo alimentare. Nella misura in cui chiede di inserire la pretesa di fr. 62 100.– tra i passivi della successione (l'ammontare di per sé non è mai stato conteso: risposta, pag. 6 ad 8.4), l'appellante avanza così una rivendicazione fondata.
d) L'appellante insiste nell'affermare che AO 1 ha fruito di liberalità tra vivi per fr. 70 839.80 e che tale importo va reintegrato fra gli attivi della successione. Sottolinea che quando ha conferito la prima procura a AO 1, il 18 luglio 1994, __________ poteva ancora provvedere a sé stesso, tant'è che la vigilia aveva depositato il testamento olografo dal notaio __________. Quando invece ha rilasciato alla convenuta la seconda procura, del 1° marzo 1999 (per accedere alla sua cassetta di sicurezza nella __________ di __________), egli versava in condizioni precarie, tant'è che il giorno prima era stato trovato “in stato di coscienza ridotto” e tre giorni dopo è morto. L'appellante censura poi la perizia giudiziaria sui prelevamenti e l'uso del denaro da parte di AO 1, definendola errata, imprecisa e incompleta. Sostiene che il perito ha attribuito dapprima la paternità del “quaderno delle spese” (doc. 3) a AO 1 e poi a AP 2, ritenendolo munito dei debiti giustificativi, salvo poi attribuirlo a __________ e riconoscere che era privo di ricevute per fr. 34 018.10. Al perito egli rimprovera altresì di avere trascurato che la “distinta spese” del 22 settembre 1999 (doc. R), allestita da AO 1, era destituita anch'essa di giustificativi per fr. 12 496.80. Infine l'appellante si duole che il Pretore non abbia tenuto in debito conto la sua “perizia” di parte, dalla quale risultano finanche prelevamenti della convenuta per fr. 73 384.50.
e) Per quanto riguarda anzitutto le procure che __________ ha conferito a AO 1 nel luglio del 1994 e nel marzo del 1999, poco importa che il testatore potesse o non potesse provvedere da sé al disbrigo delle pratiche in banca. Egli era – come si è visto – capace di discernimento ed era libero di delegare l'incarico a terzi. Su questo punto non soccorre diffondersi. Per quel che è della perizia giudiziaria, l'appellante ripete le sue doglianze ancorate al “quaderno delle spese” (doc. 3), ma non si confronta nemmeno di scorcio con la spiegazione che il perito ha dato nella sua delucidazione scritta del 14 ottobre 2003 (referto pag. 3, risposta n. 1), confermando il risultato cui è giunto nel referto. Anche per quanto riguarda la “distinta spese” (doc. R), il perito ha fornito un suo chiarimento nella delucidazione (pag. 4, risposte n. 2 e 3), confermando il suo punto di vista. L'appellante si esaurisce in recriminazioni, ma con i ragguagli del perito evita di cimentarsi.
Si aggiunga che, a prescindere dalla mancanza di giustificativi su cui l'appellante continua a insistere, il perito ha definito i prelevamenti eseguiti da AO 1 “conformi per rapporto alle necessità finanziarie di __________, ad eccezione del rimborso dell'imposta preventiva, che nel periodo 1995–1999 ammonta a fr. 12 221.55. (…) Normalmente però l'importo dell'imposta preventiva recuperata è dedotta al momento dell'esazione dell'imposta cantonale” (referto, pag. 4 in basso). L'appellante passa anche tali accertamenti sotto silenzio. In merito alla “perizia di parte” (doc. O) egli dimentica poi che il perito giudiziario si è confrontato proprio con tale rapporto per confermare, dopo correzioni motivate, le sue conclusioni (referto, pag. 8, risposta n. 1). Perché quei correttivi sarebbero infondati l'appellante neppure accenna. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va finanche dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
f) Ne discende che, in definitiva, l'azione di riduzione si dimostra provvista di buon diritto nella misura in cui tende a far inserire tra i passivi della successione il credito insinuato da AP 2 (fr. 62 100.–), non invece nella misura in cui mira a far reintegrare negli attivi della successione liberalità fra vivi imputate a AO 1 (fr. 70 839.90). Il compendio ereditario si presenta di conseguenza come segue:
asse ereditario il giorno della morte fr. 139 136.15 (non contestati)
credito di AP 1 fr. 9 142.20 (non contestati)
credito dell'esecutore testamentario fr. 10 815.55 (non contestati)
credito di AP 2 fr. 62 100.— (sopra, consid. c)
fr. 57 078.40
L'appellante allude anche alla cassetta di sicurezza n. 336 nella __________ di __________ (pag. 4 a metà), ma non pretende che questa contenesse valori non inventariati, né ha mai prospettato una tesi del genere. Le entità delle porzioni legittime risultano pertanto, dopo quanto precede, quelle in appresso:
AP 2 (¼) fr. 14 269.60
AP 1 (⅜) fr. 21 404.40
La richiesta di interessi al 5% formulata nel memoriale conclusivo del 9 febbraio 2004 non è più ripresa nell'appello (richieste di giudizio, pag. 14 seg.) e deve reputarsi abbandonata. L'appellante soggiunge che la convenuta “deve (dovrà) procedere allo svincolo del pegno sul conto n. LD3461/04, siccome la società __________ è di proprietà del di lei marito, come confermato dalla stessa nel suo interrogatorio formale del 20 settembre 2001” (pag. 8 a metà). Da tale assunto egli non trae però alcuna deduzione, tant'è che non ha mai chiesto nemmeno davanti al Pretore di condannare AO 1 a svincolare alcunché. Al proposito l'appello si rivela dunque inconcludente.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto dall'azione di nullità, che in caso di accoglimento gli avrebbe dato diritto all'intera successione (la metà sua, più la metà spettante alla madre, di cui è unico erede), per complessivi fr. 128 320.60 (fr. 139 136.15, meno la retribuzione dell'esecutore testamentario). Deve quindi sopportare la tassa di giustizia e le spese relative a tale azione. Egli esce parzialmente vittorioso invece dall'azione di riduzione, che in caso di integrale accoglimento gli
avrebbe fruttato addirittura fr. 151 191.15, la convenuta essendo chiamata in tal caso a reintegrare fr. 70 839.90 negli attivi della successione (richiesta correlata solo all'azione di riduzione). E siccome in esito alla sentenza odierna egli si vede riconoscere fr. 106 916.20 complessivi, si può concludere per una vittoria nella proporzione di cinque settimi.
Ne deriva ch'egli deve assumere per intero gli oneri relativi all'azione di nullità e nella misura di due settimi quelli relativi all'azione di riduzione, il che dà equitativamente tre quinti della tassa di giustizia complessiva e delle spese. Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (nemmeno ridotte) alla convenuta, che non ha formulato osservazioni all'appello. Essendo costei rimasta silente, d'altro lato, non è il caso nemmeno – per le stesse ragioni – di addebitarle i due quinti degli oneri di seconda sede (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5).
Il sindacato attuale impone anche una riforma degli oneri e delle ripetibili di primo grado, che seguono identica sorte, le richieste di giudizio formulate dagli attori nel memoriale conclusivo corrispondendo sostanzialmente a quelle di appello. Davanti al Pretore, nondimeno, la convenuta si è difesa con il patrocinio di un avvocato. Ha diritto pertanto a un'indennità per ripetibili ridotte, calcolata sulla medesima base di quella fissata dal primo giudice (di per sé non contestata).
7. Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile anche considerando le due azioni separatamente e la posizione dei due attori originari singolarmente.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2.4 [nuovo] Le spettanze degli eredi fu __________ sono così definite:
a) in favore di AP 2:
fr. 14 269.60 a titolo di porzione legittima e
fr. 62 100.– a titolo di contributi alimentari arretrati;
b) in favore di AP 1:
fr. 21 404.40 a titolo di porzione legittima e
fr. 9142.20 a titolo di spese funerarie anticipate;
c) in favore di AO 1:
fr. 21 404.40 a titolo di porzione disponibile.
3. La tassa di giustizia di fr. 6000.– e le spese sono poste per tre quinti a carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta, alla quale gli attori rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2700.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 3000.–
sono posti per tre quinti a carico di AP 1. Non si riscuote la differenza né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.