|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
|
segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2000.478 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 agosto 2000 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (patrocinato dall' RA 2 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 gennaio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 dicembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1939) e AP 1 (1936) si sono sposati a __________ il 16 aprile 1970. Dal matrimonio sono nati M__________ (2 settembre 1971) e S__________ (13 febbraio 1973). L'11 agosto 2000 AP 1 ha promosso azione di divorzio per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando un contributo alimentare indicizzato di fr. 1250.– mensili, un contributo straordinario (art. 165 CC) di fr. 360 000.– con interessi e la “divisione a metà del valore venale attuale” dell'abitazione coniugale (particella n. 199 RFD di Iseo), salvo modifica in dipendenza delle risultanze istruttorie. Con la petizione essa ha instato altresì per una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Nella sua risposta del 19 settembre 2000 AO 1 ha proposto di respingere l'azione, chiedendo che nel caso in cui fosse stato pronunciato il divorzio gli fosse riconosciuto un contributo straordinario (art. 165 CC) di fr. 22 500.–, gli fosse attribuita la proprietà assoluta dell'abitazione coniugale (mobilio compreso) e gli fossero risarciti fr. 23 000.– asseritamente sottratti dalla moglie. Egli ha rifiutato inoltre qualsiasi provvigione ad litem. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Con decreto cautelare del 23 aprile 2001 il Pretore ha respinto l'istanza di provvigione ad litem, ma ha riconosciuto all'attrice un contributo provvisionale di fr. 850.– mensili (inc. DI.2000.559).
B. Al termine dell'istruttoria l'attrice ha ribadito interamente, nel suo memoriale conclusivo del 7 gennaio 2003, le domande di petizione. Nel proprio memoriale conclusivo, del 16 dicembre 2002, il convenuto ha avversato una volta ancora il divorzio, chiedendo che nel caso in cui il matrimonio fosse stato sciolto gli fosse versato un contributo straordinario di fr. 30 762.–, gli fosse assegnata la proprietà spotica dell'abitazione coniugale, oltre a quella delle particelle n. 25, 200, 201, 338, 653 e 654 RFD di __________, e gli fossero restituiti i fr. 23 000.– di cui si sarebbe impossessata la moglie. Al dibattimento finale del 13 gennaio 2003 le parti hanno riaffermato il contenuto dei loro memoriali conclusivi. Statuendo con sentenza del 30 dicembre 2003, il Pretore ha respinto la petizione, non ravvisando né gli estremi dell'art. 115 CC invocati dall'attrice né quelli – esaminati d'ufficio – dell'art. 114 vCC (separazione quadriennale dei coniugi). La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico dell'attrice tenuta a rifondere al convenuto fr. 2600.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 29 gennaio 2004 per ottenere la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1250.– mensili, un contributo straordinario di fr. 360 000.– con interessi e un'indennità di fr. 253 787.40 con interessi in liquidazione del regime matrimoniale. Essa postula altresì una provvigione ad litem di fr. 5000.– per la causa di primo grado e una di fr. 4000.– per la procedura di ricorso. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2004 AO 1 propone di respingere l'appello. In subordine, nell'ipotesi in cui il matrimonio fosse sciolto, egli chiede di condannare l'attrice a versargli un contributo straordinario di fr. 32 210.– e a rifondergli la nota somma di 23 000.–, riconoscendogli inoltre la proprietà assoluta delle particelle n. 25, 199, 200, 201, 338, 652 e 654 RFD di __________. In via cautelare egli postula la soppressione del contributo provvisionale in favore della moglie decretato dal Pretore il 23 aprile 2001.
D. Con decreto del 10 marzo 2004 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di provvedimenti cautelari irricevibile, spettando al Pretore disciplinare l'assetto provvisionale tra coniugi durante una causa di divorzio. AO 1 si è rivolto allora al primo giudice, che il 30 marzo 2005 ha annullato il contributo provvisionale per la moglie (inc. DI.2004.235). Sospesa per legge durante la litispendenza del procedimento cautelare (art. 423b cpv. 3 CPC), la causa in appello si è così riattivata e il 3 aprile 2007 il presidente della Camera ha illustrato per scritto ai patrocinatori delle parti i possibili sbocchi della lite, suggerendo una proposta di composizione amichevole. I legali hanno comunicato il 3 maggio 2007 di non avere trovato alcuna intesa, onde la necessità di un sindacato da parte della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Il convenuto acclude alle sue osservazioni all'appello una lettera del 19 febbraio 2004 scritta dal suo patrocinatore alla Cassa cantonale di compensazione AVS e una dichiarazione (senza data) rilasciata da __________, suo datore di lavoro. Benché nuovi, tali documenti sono ricevibili (art. 138 cpv. 1 CC, art. 423b cpv. 2 CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà, se necessario, in appresso.
2. L'appellante sostiene che in concreto è data separazione “da prima del 1991”, quando lei medesima si è ritirata nei vani al primo piano dell'abitazione coniugale e il marito è rimasto in quelli a pianterreno (appello, punto 4). Il termine quadriennale dell'art. 114 vCC essendosi compiuto già al momento della petizione, a suo avviso il marito non può legittimamente opporsi al divorzio. “A titolo meramente abbondanziale” essa afferma che nella fattispecie sussiste anche rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC), motivi gravi facendo sì che nel caso specifico non si possa più ragionevolmente esigere la continuazione del matrimonio (appello, punto 5). E siccome in concreto il divorzio deve – comunque sia – essere pronunciato, le conseguenze accessorie vanno regolate nel senso da lei prospettato (appello, punto 6).
3. Il Pretore ha accertato che un paio di mesi prima di intentare causa, nel giugno del 2000, l'attrice aveva lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________ (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo), mentre in precedenza essa era vissuta sotto lo stesso tetto del marito, seppure ritirata nei locali al piano superiore della casa (camera, bagno, soggiorno e ripostiglio). Ciò non bastava per integrare gli estremi dell'art. 114 vCC (separazione quadriennale dei coniugi).
L'appellante obietta – come si è visto – che in realtà la separazione di fatto risale a prima del 1991, quando lei si è ritirata al piano superiore della casa. Se non che, tale argomentazione è ormai senza interesse dal momento in cui è entrato in vigore, il 1° giugno 2004 (RU 2004 pag. 2161), il nuovo art. 114 CC, che ha ridotto il termine di separazione minimo da quattro a due anni. Di regola invero il periodo di separazione dev'essere decorso già dal momento in cui è promossa l'azione. Non basta, in altri termini, ch'esso si compia durante la litispendenza (Steck in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 13 ad art. 114). Nel caso in esame però la modifica legislativa è intervenuta pendente causa. In simili circostanze è sufficiente che i requisiti del nuovo diritto sussistano al momento in cui la legge nuova entra in vigore (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Poco importa che ciò intervenga nel corso del processo (DTF 131 III 249). Poco importa altresì che ciò si verifichi davanti a una giurisdizione cantonale di ricorso e che la nuova norma si applichi per la prima volta davanti a tale autorità (DTF 131 III 250 consid. 2.1). Quand'anche nel caso specifico la separazione dei coniugi sia intervenuta solo nel giugno del 2000 (come reputa il Pretore), di conseguenza, il periodo di due anni si è largamente compiuto. AO 1 non contesta che la moglie abbia effettivamente lasciato l'abitazione coniugale nel giugno del 2000. Non può più, quindi, opporsi al divorzio (v. anche RtiD II-2005 pag. 700 consid. 3). Su tal punto l'appello dell'attrice si rivela provvisto di buon diritto, seppure per motivi diversi da quelli invocati.
4. Rimane da statuire sulle conseguenze del divorzio, che il Pretore, avendo respinto l'azione, non ha esaminato. Ora, si trattasse di applicare per la prima volta una nuova norma di legge, questa Camera potrebbe procedere essa medesima alla stregua di un giudice naturale (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.1998.57 del 20 aprile 2000, citata in DTF 126 III 401 in fondo). Le disposizioni di cui si valgono le parti a sostegno delle vicendevoli richieste patrimoniali non sono state tuttavia oggetto di novella legislativa. Non v'è dunque ragione perché questa Camera si sostituisca al Pretore. La stessa attrice, del resto, postula il contributo alimentare indicizzato di fr. 1250.– mensili, il contributo straordinario di fr. 360 000.– con interessi e l'indennità di fr. 253 787.40 con interessi in liquidazione del regime matrimoniale solo nell'eventualità in cui questa Camera “non ritenesse di ritornare gli atti al Pretore per ulteriore decisione su questi punti conseguenti alla necessità di sciogliere il vincolo matrimoniale” (appello, punto 6). Giudicasse direttamente questa Camera, del resto, le parti si vedrebbero precludere ogni possibilità di ricorso sul piano cantonale e perderebbero un grado di giurisdizione provvisto di pieno potere cognitivo. Ciò non si giustifica nemmeno per particolari ragioni di urgenza. Nelle condizioni descritte giova quindi rinviare gli atti al Pretore perché statuisca sulle conseguenze patrimoniali del divorzio, ovvero sulle tre richieste dell'attrice e su quelle del convenuto, il quale postula (come noto) un contributo straordinario di fr. 32 210.–, la rifusione di 23 000.– e rivendica la proprietà assoluta sulle particelle n. 25, 199, 200, 201, 338, 652 e 654 di __________.
5. Nell'appello l'attrice sollecita altresì una provvigione ad litem di fr. 5000.– per la procedura davanti al Pretore e di fr. 4000.– per la procedura d'appello, quasi si trattasse di un'ulteriore conseguenza del divorzio (memoriale, punto 6 in fine). Così argomentando essa dimentica in realtà che l'obbligo impartito a un coniuge, pendente causa di divorzio o di separazione, di corrispondere una provvigione all'altro coniuge privo di mezzi sufficienti per sostenere le spese del processo è una misura meramente provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 13 ad art. 137). Essa garantisce, per sua indole, la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c). L'attrice non può quindi chiedere ora una provvigione per costi legali e processuali cagionati dalla causa di primo grado. Quanto al decreto cautelare del 23 aprile 2001 con cui il Pretore ha respinto un'identica richiesta di provvigione avanzata a suo tempo dall'attrice, esso non è stato appellato e ha assunto carattere definitivo.
Per quel che è della richiesta di provvigione ad litem in appello, essa andava sottoposta tempestivamente al Pretore (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6). Si volesse da ciò prescindere, è appena il caso di rilevare che la stessa è priva di qualsiasi motivazione. L'attrice non pretende che quando ha formulato la domanda a lei mancassero i mezzi per sostenere la causa in appello (anzi, essa ha corrisposto senz'altro l'anticipo di fr. 800.– a lei chiesto in garanzia delle spese giudiziarie presunte), né asseriva che il marito avesse disponibilità sufficienti per erogarle la somma di fr. 4000.–. Il che appare tanto meno comprensibile ove si consideri che in prima sede il Pretore aveva respinto l'analoga richiesta di provvigione, nel decreto cautelare del 23 aprile 2001, proprio perché facevano difetto i due presupposti (pag. 4 in fondo e pag. 5 in alto). Ne segue che, foss'anche stata proponibile davanti a questa Camera, la richiesta sarebbe stata respinta, la richiedente non avendo minimamente giustificato gli estremi della domanda.
6. Gli oneri del pronunciato attuale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'attrice esce vittoriosa sul principio del divorzio (seppure per ragioni diverse da quelle addotte), mentre non è dato di prevedere quale sarà il risultato finale della contesa che oppone i coniugi sulle conseguenze patrimoniali del divorzio. Conviene quindi addebitare una tassa di giustizia ridotta al convenuto, sconfitto nella sua resistenza al divorzio, e rinunciare a prelievi per il resto. Analogo criterio informa l'attribuzione delle ripetibili: l'appellante ha diritto a un'indennità nella misura in cui con il suo memoriale rivendicava il divorzio, mentre non si assegnano ripetibili per il resto, non potendosi pronosticare quale sarà l'esito delle reciproche pretese patrimoniali. In definitiva, pertanto, va attribuita all'appellante un'indennità per ripetibili ridotta. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà nuovamente, al momento in cui emanerà il nuovo giudizio.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale. Il ricorso in materia civile è dato quindi senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51). Relativamente invece alla provvigione ad litem, il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
8. La presente sentenza va comunicata infine, dopo il passaggio in giudicato, all'Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (art. 40 cpv. 1 lett. d combinato con l'art. 43 cpv. 1 e 5 OSC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
Il matrimonio contratto da AO 1 (25 marzo 1939) e AP 1 (17 agosto 1936) il 16 aprile 1970 davanti all'ufficiale dello stato civile di __________ è sciolto per divorzio.
Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sugli effetti patrimoniali del divorzio, giudicando di nuovo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado.
2. La richiesta di provvigione ad litem è respinta nella misura in cui è ricevibile.
3. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione:
|
|
– ; – . |
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sullo stato civile (dopo il passaggio in giudicato).
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.