|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 3 ottobre 2006/rgc
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.1 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 4 novembre 2003 da
|
|
AO 1
|
|
|
e |
|
|
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 luglio 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961), cittadino italiano, e AO 1 (1966), cittadina __________, si sono sposati a __________ il 27 marzo 1997. Dal matrimonio è nato S__________, il 3 aprile 1997. Titolare di un diploma italiano in chirurgia vascolare, il marito ha lavorato in qualità di medico assistente per l'__________ a __________. La moglie, infermiera diplomata, è occupata al 60% per la __________. Il 9 agosto 1999 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 settembre 1999. Alla fine di settembre 1999 il marito ha cessato l'attività all'ospedale di __________ per trasferirsi a __________ e ultimare la propria formazione. La moglie è rimasta a __________ con il figlio.
B. In esito a un'istanza di misure provvisionali coeva all'istanza per il tentativo di conciliazione, con decreto del 18 novembre 1999 il Pretore ha affidato il figlio alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo di fr. 2170.– mensili per la moglie e di fr. 883.– mensili per il figlio dal 15 agosto al 31 ottobre 1999, ridotti successivamente a fr. 105.– per la moglie e a fr. 700.– per il figlio, revocando un blocco di conti bancari decretato senza contraddittorio (inc. SP.125/99). Entrambi i coniugi sono insorti a questa Camera, che con sentenza del 24 febbraio 2000 ha parzialmente accolto gli appelli, ha fissato il contributo provvisionale per il figlio S__________ in fr. 900.– mensili, ha ordinato a due banche di bloccare tutti gli averi, nominali o cifrati, di cui il marito era titolare o avente diritto economico e ha ordinato alla __________ di liberare mensilmente da un conto del marito fr. 2885.– in favore del medesimo e fr. 900.– in favore della moglie a titolo di contributo alimentare per il figlio S__________ (inc. 11.1999.144). Ultimata la formazione professionale, dal settembre 2002 AP 1 lavora al 70% per gli Istituti clinici __________ di __________ e al 30% per l'Istituto ortopedico __________ di __________.
C. Il 4 novembre 2003 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore una richiesta di divorzio comune con accordo parziale, producendo una convenzione che prevede l'affidamento del figlio alla madre, riservato il diritto di visita del padre. Il Pretore ha poi invitato i coniugi a esprimersi sulle questioni controverse. AO 1 ha rinunciato il 10 febbraio 2004 a contributi alimentari per sé, ma ha postulato un contributo per S__________ di fr. 1638.– mensili (da adeguare progressivamente all'età) e il riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti in costanza di matrimonio. AP 1 ha offerto il 10 febbraio 2004 un contributo indeterminato per il figlio, ha sollecitato lo sblocco dei suoi conti bancari e ha proposto imprecisati importi in liquidazione del regime dei beni, oltre che a tacitazione del “secondo pilastro”.
D. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 9 marzo 2005, AP 1 ha offerto un contributo di fr. 673.– mensili per il figlio (senza l'assegno familiare), ha chiesto lo sblocco dei suoi conti bancari e ha proposto una somma imprecisata a conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate dai coniugi in costanza di matrimonio. Nelle sue conclusioni del 14 marzo 2005 la moglie ha aumentato a fr. 1674.– mensili la richiesta di contributo alimentare per il figlio, opponendosi al riparto delle prestazioni d'uscita. Il 22 marzo 2005 il marito ha precisato in fr. 5403.80 la sua pretesa di trasferimento a saldo dalle rispettive casse pensioni.
E. Statuendo con sentenza del 4 luglio 2005, il Pretore supplente ha sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, affidando S__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), accertando l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1470.– mensili fino al compimento del 12° anno di età (aumentato a fr. 1554.30 mensili in seguito) e revocando il blocco degli averi bancari di lui. Egli non ha disposto invece alcun riparto delle prestazioni di libero passaggio relative al “secondo pilastro”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico del parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 luglio 2005 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, sia ordinato alla cassa pensione della moglie di trasferire alla propria cassa pensione fr. 5493.80 e che il contributo alimentare per il figlio sia ridotto a fr. 1082.70 mensili fissi, indicizzati nella sola misura in cui sarà adeguato al rincaro anche il suo reddito. Con osservazioni del 2 settembre 2005
AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore supplente.
Considerando
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento del figlio, il diritto di visita e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigiosi rimangono, in appello, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti presso i rispettivi istituti di previdenza professionale e l'ammontare del contributo di mantenimento per S__________.
2. Al suo memoriale l'appellante acclude la sua dichiarazione d'imposta ticinese 2004 e il “modello unico” italiano persone fisiche 2005 relativo al periodo d'imposta 2004. Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b cpv. 2 CPC). I documenti in rassegna vanno pertanto versati agli atti.
3. Il riparto delle prestazioni d'uscita in materia pensionistica – come la liquidazione del regime dei beni – dev'essere esaminato prima delle controversie legate ai contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2 pag. 9; v. anche RtiD II-2004, pag. 557 consid. 4). Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto iniquo suddividere gli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio poiché durante il periodo di specializzazione del marito la moglie ha continuato ad alimentare la propria previdenza professionale e ha sostenuto economicamente la famiglia. Inoltre, secondo il Pretore, la formazione acquisita permetterà ancora al marito di costituirsi un adeguato avere di vecchiaia. L'appellante contesta che durante la specializzazione la moglie abbia sopperito alle necessità della famiglia, rilevando che sin dalla nascita del figlio (aprile 1997) il nucleo familiare è stato sostentato dalle sue entrate e che solo in seguito la moglie ha finanziato il proprio mantenimento, ma non quello di S__________. Egli afferma altresì di non potersi costituire una previdenza adeguata, giacché il suo attuale reddito non gli permette di accantonare nulla.
a) A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC se un coniuge è affiliato – o se entrambi i coniugi sono affiliati – a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio. Dandosi crediti reciproci, si divide la differenza tra i rispettivi crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione, in tutto o in parte, ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). La questione è governata dal principio inquisitorio (DTF 129 III 487 consid. 3.3).
b) In concreto la prestazione d'uscita della moglie, affiliata alla Fondazione per la previdenza del personale dell'__________, ammontava al momento del matrimonio a fr. 22 228.80 (fr. 29 601.75 con gli interessi maturati fino al 31 marzo 2005) e il 31 marzo 2005 era ascesa a fr. 77 328.– (doc. V della moglie). Quanto al marito, durante il matrimonio egli ha acquisito una prestazione d'uscita di fr. 36 739.15 (lettera 12 marzo 2004 del Fondo di previdenza per il personale dell'__________: doc. P del marito). Non essendo sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha dunque diritto alla metà del capitale di previdenza professionale accumulato dall'altro, a meno che simile riparto appaia – come detto – manifestamente iniquo “dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”.
c) Ciò premesso, i motivi che hanno condotto al divorzio o il comportamento tenuto dai coniugi durante il matrimonio non hanno rilevanza; dal riparto a metà il giudice può scostarsi solo nella prospettiva di conseguenze manifestamente inique che in seguito a tale riparto si verifichino dopo il divorzio (FF 1996 I pag. 114; Geiser, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 58), e per di più seguendo criteri restrittivi (Baumann/Lauterburg in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 123 CC). La prima possibilità evocata dall'art. 123 cpv. 2 CC permette, in particolare, di correggere gli effetti che possono risultare dalla mancata coordinazione tra le norme sui regimi dei beni e quelle sul riparto degli averi previdenziali, ad esempio nel caso in cui i coniugi siano assicurati l'uno a un “secondo pilastro” e l'altro a un “terzo pilastro” (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 239). La seconda possibilità consente di escludere il riparto – ad esempio – qualora un coniuge possegga già un'ingente sostanza e non ne abbisogni o qualora un coniuge abbia finanziato con il reddito del proprio lavoro la formazione dell'altro, dando modo a quest'ultimo di costituirsi, per il futuro, una previdenza migliore della sua (FF 1996 I pag. 114 seg.; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 12 e 13 ad art. 123 CC).
d) In concreto risulta dagli atti che durante il matrimonio la moglie ha sempre esercitato un'attività lucrativa al 60%. Quanto al marito, dal 1994 al 1996 egli ha lavorato per l'__________ a __________ e, dopo un'esperienza lavorativa a __________, nel 1997 è tornato a __________, dove è rimasto sino alla fine di settembre 1999, guadagnando almeno fr. 8885.– mensili (doc. 1 e 2 nell'inc. SP.125/99 richiamato). Per completare la formazione, nel novembre del 1999 egli è poi passato al servizio di chirurgia cardiovascolare della __________ di __________, beneficiando di una borsa di studio per l'equivalente di fr. 800.– mensili (verbale di discussione davanti a questa Camera, del 17 dicembre 1999, nell'inc. 11.1999.144). Dal settembre del 2002 egli lavora al 70% per gli Istituti clinici __________ di __________ e al 30% per l'Istituto ortopedico __________ di __________.
e) Non consta quindi – né è preteso – che in concreto la moglie abbia finanziato la formazione del marito. Al contrario: durante il periodo di specializzazione il marito ha provveduto a sé stesso con la propria sostanza, oltre che con la borsa di studio, e ha partecipato al mantenimento del figlio versando un contributo alimentare di fr. 900.– mensili (sentenza di questa Camera del 24 febbraio 2000, consid. 9). Certo, in quel periodo egli non ha sussidiato il mantenimento della moglie (il bilancio familiare era in ammanco), tuttavia questa Camera ha già avuto modo di accertare che egli poteva legittimamente aspirare a concludere la propria formazione medica (sentenza citata, consid. 3b). È vero che dal 2000 in poi il fabbisogno in denaro di S__________ è passato da fr. 900.– ad almeno fr. 1600.– mensili, essendo state pubblicate le nuove raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si riferisce per prassi costante. Resta il fatto che, comunque sia, durante il periodo di specializzazione il marito ha concorso al sostentamento della famiglia “nella misura delle sue forze” (art. 163 cpv. 1 CC).
f) D'altro canto non va trascurato nemmeno che, dal momento in cui ha smesso di lavorare per l'__________, al “secondo pilastro” il marito non ha più versato nulla. Non ha più contribuito alla previdenza – nemmeno su base volontaria – né durante la specializzazione in Francia né dal momento in cui ha cominciato a lavorare in Italia (interrogatorio formale del 25 novembre 2005, risposta n. 4). Con ciò non si vuol dire che egli dovesse rimanere in Svizzera. Non risulta in effetti che, andando a lavorare per gli Istituti clinici __________ di __________ e per l'Istituto ortopedico __________ di __________, egli intendesse sottrarsi ai propri obblighi familiari. Rimane il fatto però che la moglie ha alimentato il proprio “secondo pilastro” per tutta la durata del matrimonio, mentre il marito per soli due anni e mezzo. Sul periodo di formazione professionale (apparentemente di tre anni) si può transigere. Dal momento in cui ha ripreso l'attività lucrativa in Italia, il marito avrebbe potuto crearsi nondimeno un “secondo pilastro” facoltativo. I mezzi non gli mancavano: come si vedrà in seguito, dopo avere versato il contributo alimentare per il figlio, egli conserva una disponibilità mensile di oltre fr. 2000.– mensili.
g) Si conviene che nemmeno in Svizzera ogni lavoratore è tenuto ad affiliarsi a un istituto di previdenza professionale. Chi esercita un'attività a titolo indipendente, per esempio, non è sottoposto alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In tal caso però il risparmio sul reddito entra nella massa degli acquisti (art. 197 cpv. 2 n. 1 CC) e va poi diviso a metà – salvo in caso di separazione dei beni – allo scioglimento del regime matrimoniale (art. 215 cpv. 1 CC; DTF 129 III 579 consid. 4.3). Nella fattispecie la moglie non riceve nulla in liquidazione del regime. Per di più, al momento del divorzio la situazione previdenziale del marito era già migliore di quella della moglie (doc. P del marito e doc. V della moglie). Senza dimenticare che, dopo il divorzio, la moglie dovrà ancora occuparsi per anni del figlio minorenne e avrà una capacità lucrativa ridotta (DTF 129 III 579 consid. 4.3).
h) Nelle circostanze descritte una vicendevole ripartizione a metà del “secondo pilastro” apparirebbe manifestamente iniqua, il marito conservando la possibilità – da parte sua – di ricuperare un'adeguata previdenza. Se nulla osta perciò a che la moglie si veda riconoscere la metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito, al marito non può riconoscersi complessivamente più di tre ottavi di quella maturata dalla moglie. Poco importa che la moglie non abbia avanzato pretese sulla spettanza accumulata dal coniuge. Tale rinuncia era infatti vincolata alla condizione che essa non fosse tenuta a dividere la propria. Il marito avendo respinto la condizione, sussiste disaccordo e il giudice deve statuire sulla chiave di riparto (Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 30 ad art. 122 CC e n. ad art. 142).
i) Per quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC), l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). Nel quadro del sindacato odierno si indicherà dunque la suddivisione delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005 (giorno in cui la sentenza di divorzio, non appellata, ha acquisito forza di giudicato: appello, pag. 3 e copia ricevuta postale 5 luglio 2005, agli atti, riferita al ritiro della sentenza pretorile da parte del patrocinatore dell'attrice). Al momento in cui avrà acquisito carattere definitivo anche l'odierna sentenza, il fascicolo processuale andrà poi trasmesso “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per ogni istituto di previdenza.
4. Relativamente al contributo per il figlio, il Pretore ha accertato il reddito del padre in fr. 6560.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2345.10 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 450.–, premio della cassa malati fr. 245.10, spese d'automobile fr. 150.–, imposte fr. 400.–), il reddito della madre in fr. 4161.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lei in fr. 2898.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 834.– già dedotta la quota inserita nel fabbisogno del figlio, premio della cassa malati fr. 201.50, spese d'automobile fr. 363.–, imposte fr. 250.–). Ispirandosi alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il primo giudice ha valutato in seguito il fabbisogno in denaro di S__________ in fr. 1911.– mensili. Sulla base di ciò egli ha quindi fissato il contributo di mantenimento per il ragazzo in fr. 1470.40 mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1554.35 mensili dopo di allora, non compresi gli assegni familiari.
a) L'appellante contesta l'importo di fr. 363.– mensili riconosciuto dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie per le spese d'automobile, sostenendo che queste ammontano a soli fr. 167.75. Dalla documentazione prodotta l'imposta di circolazione e l'assicurazione del veicolo risultano invero di fr. 167.75 mensili (doc. I e L della moglie), ma le spese d'automobile non si limitano a queste due voci. L'interessata ha indicato il costo complessivo del mezzo in fr. 300.– mensili (conclusioni, pag. 4), che corrispondono notoriamente a quello di un'utilitaria in caso di percorrenze relativamente ridotte. E che durante la comunione la moglie fruisse di un veicolo è fuori discussione. La relativa spesa rientra dunque nel tenore di vita di lei. Il fabbisogno minimo dell'interessata va così rettificato in fr. 2835.50 mensili, senza che occorra modificare il costo della locazione, giacché per prassi ventennale di questa Camera la quota di locazione di un figlio minorenne va inserita nel fabbisogno di quest'ultimo, non in quello del genitore (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Ciò posto, la disponibilità della moglie risulta in concreto di fr. 1326.– mensili.
b) Per quel che riguarda il proprio reddito, l'appellante sostiene che il calcolo del Pretore è erroneo, giacché fondato su dati meramente parziali del 2004. Egli asserisce che, considerata l'irregolarità delle sue entrate dovuta al suo particolare statuto di lavoratore, il primo giudice non poteva presumere il guadagno dei mesi mancanti fondandosi sui guadagni conseguiti negli altri mesi e doveva tenere conto – d'altro lato – che la trattenuta alla fonte destinata al fisco italiano è soltanto una parte di quanto effettivamente dovuto a titolo d'imposta. Ora, gli atti documentano quanto l'appellante ha guadagnato lavorando per gli Istituti clinici __________ di __________ e per l'Istituto ortopedico __________ di __________ con lo statuto di “autonomo libero professionista” (doc. B e C) dall'autunno del 2002 all'autunno del 2004 (doc. Z e AA). In questa sede egli produce inoltre la sua dichiarazione d'imposta ticinese 2004 e il “modello unico” italiano persone fisiche 2005 relativo al periodo d'imposta 2004 (sopra, consid. 2).
L'evoluzione del reddito figurante in questi ultimi documenti, completi, appare in linea con quanto l'appellante ha percepito fino all'autunno del 2004. Nella dichiarazione fiscale italiana, poi ripresa in quella svizzera, l'appellante ha esposto compensi da attività professionale per € 66 553 annui, spese per € 13 137 e contributi previdenziali per € 6075. La deduzione dei contributi previdenziali è senz'altro legittima. Nulla rende verosimili invece le spese esposte, né il giudice del divorzio è vincolato a deduzioni schematiche applicate da autorità fiscali. Considerata la quota del 20% trattenuta dal datore di lavoro in favore del fisco italiano, il reddito dell'interessato risulta così di € 47 167 annui (€ 66 553 ./. 20% ./. € 6075), pari a fr. 74 523.– (al cambio medio di fr. 1.58), ovvero fr. 6210.– mensili, cui vanno aggiunti fr. 119.– da reddito della sostanza, per complessivi fr. 6329.– mensili.
c) La moglie assevera che l'appellante guadagna “in nero” quanto gli manca nominalmente per raggiungere il livello salariale avuto in Svizzera nel 1999. L'assunto si esaurisce però in una mera illazione. L'Italia potrà anche avere forti quote di economia sommersa e soffrire di un marcato fenomeno di evasione fiscale, ma ciò non basta per sospettare l'appellante di conseguire redditi non dichiarati. Quanto all'eventualità di imputare al marito un reddito ipotetico, giovi rammentare che un tale guadagno non va determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). La moglie reputa che il marito avrebbe potuto lavorare in un nosocomio svizzero, ma concretamente non dice quale possibilità lucrativa egli avrebbe avuto né presso chi. Per di più, nulla induce a ritenere che l'appellante si sia trasferito in Italia per nuocere agli interessi del figlio, che abbia omesso deliberatamente di conseguire un maggior reddito in funzione della causa o che abbia rinunciato a un lavoro più redditizio senza valida giustificazione per sottrarsi ai propri obblighi di famiglia (sopra, consid. 3f).
d) In merito al proprio fabbisogno minimo l'appellante sostiene che il suo onere fiscale non ammonta a soli fr. 400.– mensili, bensì a € 16 942 annui. Dalla dichiarazione italiana relativa al 2004 si evince invero che l'interessato ha esposto € 14 375 di IRPEF, € 616 di addizionale regionale all'IRPEF e € 1951 di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Tali importi appaiono plausibili, l'imposta IRPEF ammontando effettivamente, per un reddito tra € 32 600 e 70 000, a € 8626 + 39% sulla parte oltre € 32 600 (‹www.taxelex.it›) e l'addizionale regionale a € 616 (‹www.irperfinfo.it›). Tenuto conto che il datore di lavoro trattiene già una quota del 20% per l'IRPEF, l'onere effettivo ammonta per l'interessato a € 4317 (1750 + 616 + 1951), corrispondenti a fr. 570.– mensili. Quanto all'imposta svizzera sulla sostanza, il contribuente ne è esente (tassazione 2003, nell'incarto fiscale richiamato). Circa le spese di trasferta, si giustifica infine di riconoscere anche al marito, per i motivi già enunciati a proposito del fabbisogno minimo della moglie (sopra, consid. a), le spese del carburante di fr. 150.–. Ne discende che il fabbisogno minimo dell'appellante va stabilito in fr. 2665.– mensili, onde una disponibilità mensile di fr. 3664.–.
e) L'appellante contesta l'aumento del fabbisogno in denaro del figlio dal 13° (recte: 12°) anno di età in poi con l'argomento che egli non può far fronte a tale maggiorazione. A torto. Se è vero infatti che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ciò non significa che un giusto fabbisogno, calcolato sulla base delle note raccomandazioni, vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado di assicurarlo. L'ammontare va riconosciuto per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato). I principi testé riassunti sono ormai invalsi (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). Nelle circostanze descritte nulla induce a scostarsi dal fabbisogno in denaro fissato dal Pretore (fr. 1911.– mensili fino al 12° compleanno, fr. 2111.– mensili dopo di allora).
5. In definitiva, tenuto conto dei margini di disponibilità mensili dei genitori, il contributo alimentare a carico dell'appellante risulta il seguente:
Fino al 3 aprile 2009
disponibilità del padre fr. 3664.– mensili
disponibilità della madre fr. 1326.– mensili
disponibilità complessiva fr. 4990.– mensili
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1911.– mensili
contributo a carico del padre
(1911 x 3664 : 4990) fr. 1400.– mensili (arrotondati)
Dal 4 aprile 2009 in poi
disponibilità del padre fr. 3664.– mensili
disponibilità della madre fr. 1326.– mensili
disponibilità complessiva fr. 4990.– mensili
fabbisogno in denaro di S__________ fr. 2111.– mensili
contributo a carico del padre
(2111 x 3664 : 4990) fr. 1550.– mensili (arrotondati)
L'appello dev'essere accolto entro tali limiti.
6. L'appellante insorge anche contro l'indicizzazione del contributo per il figlio, sostenendo di non usufruire di adattamenti del rincaro. La legge non prevede in effetti un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Il principio dell'adeguamento al rincaro, nondimeno, si impone a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b), il quale non può sapere se, quando e in che misura lo stipendio del genitore benefici di adeguamenti. Per prassi costante questa Camera mantiene quindi, in linea di principio, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all'obbligato la facoltà di documentare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo in parte – di simili indennità (Rep. 1996 pag. 126, cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). La sentenza del Pretore va emendata di conseguenza.
7. Gli oneri processuali, commisurati all'impegno e al tempo profuso da questa Camera nell'esame dell'appello, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittorioso sul riparto delle prestazioni previdenziali e ottiene una leggera riduzione del contributo alimentare per il figlio. Equitativamente si giustifica pertanto che sopporti quattro quinti delle spese e che rifonda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
4. AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante il matrimonio, dal 27 febbraio 1997 al 27 agosto 2005. AP 1 ha diritto a tre ottavi dell'avere di vecchiaia maturato da AP 1 durante lo stesso periodo.
Passato in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti per i rispettivi istituti di previdenza.
6. AP 1 è tenuto a versare per il figlio S__________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari (non compreso l'assegno familiare):
fr. 1400.– mensili fino al 3 aprile 2009 e
fr. 1550.– mensili dal 4 aprile 2009 alla maggiore età.
Il contributo sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2006, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente, ritenuto l'indice di base dell'aprile 2005 (punti 111.4). Il debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
da anticipare dall'appellante, sono posti sono posti per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione a:
|
|
; . |
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza);
– (in estratto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza).
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria