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Incarto n. |
Lugano, 13 marzo 2006/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa CN.2005.82 (volontaria giurisdizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 26 luglio 2005 da
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AO 1 () |
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per ottenere il certificato ereditario fu , nata (22 aprile 1913 ¿ 7 aprile 2005), già in , |
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premesso che il Pretore del Distretto di Leventina ha emanato il 19 agosto 2005 un certificato ereditario nella successione fu __________ dal quale risulta come unico erede legittimo l'abiatico AO 1 (1962) e come unico erede istituito il nipote AP 1 (1937);
ritenuto che con appello del 24 agosto 2005 AP 1 ha chiesto ¿ previa concessione dell'effetto sospensivo ¿ di annullare tale atto e di invitare il Pretore a rilasciare un nuovo certificato ereditario in cui egli figuri come unico erede della testatrice;
ricordato che con decreto del 29 agosto 2005 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo;
preso atto che nelle sue osservazioni del 19 settembre 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
accertato che il 24 febbraio 2006 l'appellante ha trasmesso alla Camera una lettera del giorno prima in cui le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo, regolando come segue la questione delle spese e delle ripetibili:
¿ tutte le spese e la tassa di giustizia (parzialmente già anticipate dal dott. AP 1 il 31 agosto 2005 con bolletta fattura n. 2005di1884 di fr. 350.¿) sono a carico in via esclusiva del dott. AP 1;
¿ le ripetibili sono compensate, nel senso che le parti sopporteranno personalmente le competenze e gli onorari dei rispettivi legali-patrocinatori svizzeri;
rammentato che il presidente della Camera ha scritto il 28 febbraio 2006 all'appellante, facendogli notare come la semplice archiviazione del caso ¿ senza che si riproducesse il testo della transazione nel decreto di stralcio ¿ avrebbe lasciato sussistere il certificato ereditario impugnato;
esaminata la risposta dell'appellante, il quale ha confermato con lettera del 3 marzo 2006 la rinuncia deliberata delle parti alla riproduzione dell'accordo nel decreto di stralcio, salvo per quanto riguarda le spese e le ripetibili;
rilevato che nelle circostanze descritte nulla osta allo stralcio dell'appello dai ruoli;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto dell'intervenuto accordo. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 150.¿
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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¿ ; ¿ . |
Comunicazione al Pretore del Distretto di Leventina.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria