Incarto n.
11.2005.108

Lugano,

23 dicembre 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 466.2003/R.20.2005 (revoca di curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 3 febbraio 2005 da

 

 

 RI 1  

(ora patrocinata dall'avv.  PA 1 ) e

 RI 2

 

 

per ottenere la revoca della curatela istituita in favore di quest'ultima dalla

 

 

 

 Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco

 

 e la sostituzione della curatrice

 

 CO 2 ;

esaminati gli atti,

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 3 febbraio 2005 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 15 di revocare la curatela istituita il 6 agosto 2003 a norma degli art. 392 n. 1 e 393 n. 2 CC in favore della madre RI 2 (1923), la quale ha sottoscritto a sua volta la domanda di revoca. Con decisione del 5 aprile 2005 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza.

                                  B.   Su ricorso di RI 1 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha confermato il 4 agosto 2005 la de­cisione della Commissione tutoria. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 50.– sono state poste a carico della ricorrente.

 

                                  C.   RI 1 ha presentato il 24 agosto 2005 un appello contro la decisione dell'autorità di vigilanza, postulandone la riforma nel senso di revocare la curatela in questione o – subordinatamente – di designare lei medesima in veste di curatrice. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha contestato la legittimazione attiva dell'appellante, ma si è rimessa al giudizio della Camera. La curatrice CO 2 ha formulato il 9 settembre 2005 due brevi osservazioni al contenuto dell'appello, senza avanzare proposte di giudizio.

 

                                  D.   Lo stesso 24 agosto 2005 ha appellato la decisione dell'autorità di vigilanza anche RI 2, concludendo a suo turno per la revoca della curatela e chiedendo l'8 settembre 2005 di essere sentita personalmente dalla Camera. Tale appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

                                  E.   RI 2 è deceduta a __________ in pendenza di appello, il 9 dicembre 2005. RI 1 ha comunicato alla Camera il 16 dicembre 2005 di ritenere il proprio appello superato dagli eventi.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Con la morte di RI 2 è venuta meno la curatela istituita a suo tempo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 389 n. 1024, applicabile per il rinvio dell'art. 367 cpv. 3 CC). Nelle circostanze descritte la richiesta di revocare il provvedimento o di sostituire la persona della curatrice risulta ormai senza oggetto. Caduchi, entrambi gli appelli vanno di conseguenza stralciati dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

 

                                   2.   Rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili. Ora, in applicazione analogica dell'art. 72 PC tali costi andrebbero addebitati tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite, ovvero – in concreto – secondo il presumibile esito degli appelli nel caso in cui questi non fossero divenuti privi d'oggetto (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6). Giova vagliare in primo luogo l'appello di RI 1, la quale nel suo memoriale rivendicava esplicitamente spese e ripetibili.

 

                                   3.   Dal profilo formale l'appellante chiedeva anzitutto di poter consultare gli atti e invitava la Camera a sentire RI 2 personalmente. Per consultare gli atti bastava però che l'interessata si presentasse alla cancelleria del tribunale. Quanto all'audizione della madre, l'autorità di vigilanza aveva spiegato perché non era il caso di procedere in tal senso (decisione impugnata, consid. 1 in fine). Con tale motivazione l'interessata non si confrontava per nulla, di modo che al proposito l'appello sarebbe stato verosimilmente dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

 

                                   4.   Nel merito la legittimazione a ricorrere dell'appellante era verosi­milmente data, come ha rilevato l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 1). La Commissione tutoria regionale disconosce che in materia d'interdizione i terzi sono abilitati a ricorrere non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 386 n. 1014 con riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente, di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb).

 

                                   5.   A torto l'appellante sosteneva invece, nel suo memoriale, che la madre era sottoposta a tutela volontaria (art. 394 CC), sicché        l'istanza di revoca doveva essere accolta. È possibile che RI 2 avesse sollecitato a suo tempo una curatela volontaria, ma è indubbio che il 6 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale ha istituito una curatela di rappresentanza personale (art. 392 n. 1 CC) combinata con una curatela di amministrazione (art. 393 n. 2 CC), come si evince dall'inserto (act. 15). Che RI 2 desiderasse vedere tolta la curatela ancora non bastava, dunque, perché l'autorità tutoria pronunciasse la revoca. In proposito l'appello sarebbe caduto nel vuoto.

 

                                   6.   Ribadiva l'appellante che sua madre era perfettamente in grado di intendere e di volere. Se non che, essa fondava la propria

                                         opinione non su eventuali miglioramenti dello stato di salute della genitrice intervenuti dopo l'istituzione della curatela, bensì sul presupposto che, potendo lei medesima amministrare gratuitamente la sostanza della madre a titolo privato, la curatela fosse una misura inutilmente dispendiosa. Su questo punto l'autorità di vigilanza aveva rilevato nondimeno che, pur lamentandosi di      CO 2, RI 2 aveva espresso chiaramente di non volere la figlia in qualità di curatrice, onde l'opportunità di lasciare l'amministrazione gestita da una persona estranea alla famiglia” (decisione impugnata, consid. 4 in fine). L'appellante asserisce che la madre voleva proprio lei in qualità di curatrice, ma non si confronta minimamente con il rapporto

                                         11 luglio 2005 del dott. __________ (act. 8) né con la lettera

                                         23 marzo 2004 della curatelata (act. 21), citati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4, pag. 8 nel mezzo). Carente di motivazione, al riguardo l'appello sarebbe verosimilmente stato dichiarato una volta ancora irricevibile.

 

                                   7.   Infine l'appellante proponeva sé stessa – in subordine – come curatrice della madre, rimproverando ad CO 2 di non essere mai reperibile e di delegare a lei responsabilità che dovrebbe assumere personalmente. L'autorità di vigilanza aveva spiegato con chiarezza, tuttavia, che la procedura di ricorso verteva sulla postulata revoca della curatela, non sull'eventuale sostituzione della curatrice, provvedimento che andava chiesto anzitutto alla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, consid. 1 in fine e 2 in fine). Anche tale argomentazione era

                                         ignorata dall'appellante, la quale insisteva davanti a questa Camera per essere designata curatrice, ma non spendeva una parola per giustificare una richiesta formulata la prima volta davanti all'autorità di ricorso. Privo di idonea motivazione, sulla domanda subordinata l'appello si sarebbe rivelato ulteriormente irricevibile.

 

                                   8.   Se ne conclude che, nella limitata misura in cui sarebbe riuscito ammissibile, l'appello di RI 1 sarebbe verosimilmente stato respinto. Gli oneri processuali vanno pertanto a carico di lei (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta perché la procedura di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla curatrice né alla Commissione tutoria regionale, già per il fatto che entrambe si sono astenute dal formulare proposte di giudizio. Dato il presumibile esito dell'appello, inoltre, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata sulla tassa, le spese e le ripetibili di seconda sede può rimanere invariato.

 

                                   9.   Per quanto riguarda l'appello introdotto da RI 2 personalmente, ci si potrebbe interrogare sulla sua ricevibilità, la curatelata non avendo ricorso davanti all'autorità di vigilanza. Se si parte dal presupposto, tuttavia, che un ricorso presentato nell'interesse del pupillo dal coniuge o da un parente stretto va equi­parato a un ricorso del pupillo medesimo (sopra, consid. 4), l'appello sarebbe fors'anche stato ritenuto proponibile. Ora, nel memoriale l'interessata rivendicava la sua capacità di capire e di scegliere se mi necessita o meno un curatore”, faceva valere che della sua amministrazione avrebbe potuto occuparsi la figlia, e chiedeva la revoca della curatela “da me chiesta a suo tempo volontariamente”. Nessuna delle tre argomentazioni sarebbe verosimilmente risultata ammissibile per le ragioni in appresso.

 

                                10.   Intanto la ricorrente partiva – come la figlia – dall'equivoco che la sua fosse una curatela volontaria, mentre in realtà si trattava di una curatela coatta (sopra, consid. 5). Ciò premesso, nella misura in cui si riteneva capace di valutare se munirsi di un amministratore o no, l'appellante sorvolava del tutto su quanto il dott. __________ aveva scritto nel suo rapporto dell'11 luglio 2005 (act. 8), cui si richiamava l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4, pag. 7 a metà). Invano si sarebbe cercato di arguire, del resto, perché quel rapporto andasse ignorato. Quanto al fatto che la figlia avrebbe potuto curare la sua amministrazione, la curatelata non tentava nemmeno di spiegare perché al dott. __________ essa avesse riferito di non volere la figlia come curatrice (decisione impugnata, consid. 4 in fine). Nemmeno esaminando l'appello nel suo insieme si sarebbe capito, in altri termini, perché l'opinione dell'autorità di vigilanza non potesse essere condivisa. Onde la verosimile irricevibilità del rimedio già di primo acchito (tanto che la Camera aveva rinunciato a intimarlo: art. 313bis CPC).

 

                                11.   Ne segue che gli oneri processuali dell'appello presentato da RI 2 andrebbero a carico della medesima (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno che la curatelata ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore e che l'appello non ha formato oggetto di intimazione (sicché nemmeno si pone problema di ripetibili), si può equamente rinunciare a ogni prelievo.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

decreta:                   1.   L'appello di RI 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta    fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   L'appello di RI 2 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in relazione a tale appello.

 

                                   5.   Intimazione:

 

–    ;

–   ;

–  ;

–   .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria