Incarto n.
11.2005.11

Lugano,

2 febbraio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 129.2001 – R.72/105.2004 (protezione del figlio: privazione della custodia parentale e disciplina delle relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

alla

 

 

 

 Commissione tutoria regionale 6, Agno

 

                                         in relazione alla figlia

 

                                         J__________ __________ (1990);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 18 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il dispositivo

                                              n. 4 della decisione 3 gennaio 2005 con cui la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha negato al ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione n. 234 dell'8 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 6 ha privato AP 1 della custodia parentale sulla figlia J__________ (nata il 15 dicembre 1990), affidatagli dopo il divorzio intervenuto il 17 settembre 1999 dalla moglie __________, ha collocato la ragazza – in apparente situazione “di grave disagio” – al Centro __________ di __________ “per un periodo di osservazione fino a un massimo di 3 mesi”, ha incaricato il Centro medesimo di svolgere un'indagine sulle condizioni della minorenne (con obbligo di trasmettere un primo rapporto alla Commissione tutoria entro 15 giorni), ha sospeso – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – ogni relazione personale della figlia con i genitori e ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una valutazione sullo stato personale di AP 1 (con obbligo di trasmettere un primo rapporto alla Commissione tutoria entro la fine di settembre). Non sono state prelevate tasse né spese. A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 20 settembre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di restituire al ricorso effetto sospensivo, di accordargli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e di annullare la decisione stessa, a mente sua sproporzionata e ingiustificata. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

 

                                  C.   In pendenza di ricorso, con decisione provvisionale n. 275 del

                                         5 ottobre 2004 – emanata senza contraddittorio – la Commissione tutoria regionale ha conferito a __________ un diritto di visita alla figlia di due ore ogni 15 giorni “in presenza di un

                                         operatore e all'interno della struttura di accoglienza”, ha abilitato i responsabili del Centro a estendere gli incontri di due ore (mantenendo però almeno un'ora sotto sorveglianza), ha invitato l'operatore di riferimento a presentare dopo ogni incontro un breve rapporto alla Commissione tutoria e ha rinnovato ai genitori – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il divieto di relazioni personali con la figlia (salvo il diritto di visita consentito alla madre) senza il permesso della Commissione. Non sono state prelevate tasse né spese. Contestualmente AP 1 è stato citato davanti alla Commissione per essere sentito il 20 ottobre 2004.

 

                                  D.   Ascoltato AP 1, con decisione n. 296 del 9 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha autorizzato __________ a ospitare la figlia presso di sé dalle ore 12.00 del 23 dicembre 2004 alle ore 20.00 del 28 dicembre successivo, ha invitato l'educatore di riferimento a redigere un breve rapporto sull'andamento della visita e ad avanzare eventuali suggerimenti, reiterando il divieto – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di ogni altro rapporto personale dei genitori con la figlia. Non sono state prelevate tasse né spese. A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo. Con decisione n. 311 di quello stesso

                                         9 dicembre 2004 la Commissione tutoria ha poi prorogato a __________ la scadenza del 28 dicembre 2004 alle ore 20.00 fino al 30 dicembre 2004 alle ore 18.00. Anche in tal caso non sono state riscosse tasse né spese e a un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.

 

                                  E.   Contro la decisione n. 296 AP 1 ha ricorso il 22 dicembre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per essere reintegrato nella custodia parentale sulla figlia. Con osservazioni del 29 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

 

                                  F.   Statuendo il 3 gennaio 2005 con giudizio unico, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso del 20 settembre 2004 (dispositivo

                                         n. 1) e ha dichiarato irricevibile quello del 22 dicembre 2004 siccome estraneo all'oggetto della decisione impugnata (dispositivo

                                         n. 2). Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.– sono stati posti a carico del ricorrente (dispositivo n. 3). La richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel primo ricorso è stata respinta (dispositivo n. 4).

 

                                  G.   AP 1 è insorto il 18 gennaio 2005 contro quest'ultimo dispositivo della decisione citata, postulandone la riforma nel senso di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti all'autorità di vigilanza con il gratuito patrocinio del suo avvocato. Analogo beneficio egli sollecita in sede di appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me (“appello”) è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella fattispecie __________ non è stata invitata a esprimersi davanti dall'autorità di vigilanza. Intimarle l'attuale ricorso per osservazioni non avrebbe dunque senso (e del resto l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia tale iniziativa alla discrezione dell'“autorità competente”: messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., com­mento all'art. 5 in principio). La Commissione tutoria regionale ha bensì formulato osservazioni al ricorso del 20 settembre 2004, ma sull'assistenza giudiziaria si era rimessa al giudizio dell'autorità di vigilanza (memoriale del 30 settembre 2004, pag. 1 in fondo). Anche in proposito, dunque, un'intimazione non gioverebbe. Quanto allo Stato, nel Ticino esso non può contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruo chiamarlo a pronunciarsi ora sulla richiesta di AP 1 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.86, consid. 2). Né la procedura di appello prevede – per avventura – di interpellare l'autorità che ha rifiutato l'assistenza. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

 

                                   3.   L'autorità di vigilanza ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria figurante nel ricorso del 20 settembre 2004 con l'argomento che, si ammettesse pure l'indigenza del richiedente, l'incapacità sua di difendersi senza avvocato e il presupposto che una persona dotata di mezzi finanziari idonei non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per il rischio economico dell'operazione, nel caso in esame il ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio di ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Le misure adottate dall'autorità tutoria risultando adeguate, il beneficio postulato dall'appellante non poteva così entrare in linea di conto (decisione impugnata, consid. 5).

 

                                   4.   Il ricorrente si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria non “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag), bensì con la decisione finale. La censura è inconcludente. Intanto, contrariamente a quel che asserisce l'interessato, il ricorso del 22 dicembre 2004 non conteneva alcuna richiesta di assistenza giudiziaria. Quanto al ricorso del 20 settembre 2004, nulla impediva al richiedente di sollecitare l'emanazione del giudizio sul beneficio richiesto, ove tale pronuncia gli fosse stata di qualche utilità. Comunque sia, i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base della situazione

                                         esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze del beneficiario (DTF 122 I 5). Il fatto che in concreto l'autorità di vigilanza abbia statuito sull'assistenza giudiziaria con la decisione finale, perciò, non ha arrecato al ricorrente alcuno scapito giuridico.

 

                                   5.   L'interessato lamenta anche il fatto che l'autorità di vigilanza non abbia esperito indagini sul suo stato di indigenza. La censura cade nel vuoto, per tacere della circostanza che spettava in primo luogo al ricorrente medesimo documentare la sua grave ristrettezza (art. 4 cpv. 1 Lag). L'autorità di vigilanza, in effetti, ha respinto il beneficio richiesto non perché il ricorrente avesse i mezzi finanziari per rimunerare il proprio avvocato, ma perché il ricorso del 20 settembre 2004 appariva destituito di buon diritto fin dall'inizio. Su questo punto il ricorso non merita quindi ulteriore disamina.

 

                                   6.   Per quanto riguarda la probabilità di esito favorevole, il ricorrente sostiene che nelle procedure relative alla protezione dei figli tale presupposto va apprezzato con minor rigore e che un padre provvisto di sufficienti mezzi finanziari non avrebbe rinunciato a introdurre ricorso in un caso del genere, vedendosi sopprimere ogni relazione con la figlia, oltre che “stravolgere gli equilibri e i legami familiari”. Così argomentando, il ricorrente confonde però due requisiti diversi che disciplinano il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Un conto è sapere infatti se “una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta” (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag), un altro è sapere se “la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole” (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nella fattispecie l'autorità di vigilanza non ha escluso che in un caso come quello precipuo un padre munito di risorse sufficienti avrebbe introdotto ricorso. Ha ritenuto però che, in

                                         ogni modo, il ricorso di AP 1 non aveva alcuna parvenza di successo. Tutto quanto obietta su questo punto l'interessato è che egli “non partiva (…) soggettivamente con il pensiero di trovarsi sin dall'inizio di fronte ad una causa persa”. Ai fini dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag poco importa nondimeno la persuasione soggettiva. Determinante è sapere se oggettivamente l'atto aveva qualche possibilità di riuscita. Ne segue, una volta ancora, l'inconsistenza del gravame.

 

                                   7.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che nella fattispecie non si vede quale concreta base potesse avere la personale convinzione del ricorrente. Egli non nega infatti che il 27 marzo 2001 già la figlia S__________ fosse stata ricoverata d'urgenza al Centro __________ di __________ perché oggetto di maltrattamenti fisici e psicologici a lui imputabili, né che prima del collocamento nel medesimo istituto la figlia J__________ versasse in grave disagio personale, né che su di lui pesi il sospetto di avere percosso a più riprese anche J__________, né che quest'ultima rifiuti di tornare a casa. Egli non contesta nemmeno di essersi comportato in modo aggressivo e minaccioso verso gli operatori del Centro __________, né di essere comparso in stato alterato davanti alla Commissione tutoria,

                                         ostacolando il libero ascolto della figlia. In condizioni del genere il buon esito di un ricorso inteso a vedersi reintegrare nella custodia parentale poteva essere solo illusorio.

 

                                   8.   Se ne conclude che, destituito di ogni fondamento, il ricorso in esame è destinato al rigetto. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria essendo gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 4 cpv. 2 Lag), non v'è ragione di scostarsi da tale regola. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria davanti a questa Camera, il beneficio non entra in considerazione. Come si è visto, non solo il ricorso denotava sin dall'inizio tutta la sua inconsistenza, ma – a essere rigorosi – esso rischiava addirittura un giudizio di irricevibilità per carenza di motivazione.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è confermato.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–    ;

– Commissione tutoria regionale 6, Agno.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria