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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2002.77 (adempimento di onere testamentario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 29 maggio 2002 da
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AP 1
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contro |
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__________ di AO 1 (rappresentato dal __________ e |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 24 febbraio 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 luglio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'ing. __________ (1918), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 1991. Celibe, egli ha lasciato tre testamenti olografi (del 4 maggio 1987, dell'8 maggio 1987 e del 6 maggio 1990) in cui ha istituito suo erede universale il AO 1, ponendogli i seguenti oneri:
– costituire una fondazione in ricordo della sua famiglia denominata “Famiglia ing. __________” avente per scopo la riedificazione di uno stabile d'appartamenti sui sedimi di via __________ e __________, amministrandone oculatamente i beni;
– partecipare con una cospicua parte di capitale all'edificazione dello stabile.
A esecutori testamentari __________ ha designato l'avv. __________, AP 1 e lo zio __________, che è deceduto poco più di un mese dopo, l'8 aprile 1991.
B. Il 21 giugno 1993 AP 1 ha convenuto il AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere l'esecuzione degli oneri successori. Simultaneamente egli ha presentato un'istanza di intervento allo stesso Pretore perché rimuovesse – come autorità di vigilanza sugli esecutori testamentari – l'avvocato __________ dalla carica, rimproverando a quest'ultimo di assecondare il Comune e di trascurare la volontà del defunto. Con sentenza del 22 agosto 1994 il Pretore ha respinto la richiesta. Adita da AP 1, il 10 giugno 1996 questa Camera ha invece parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha invitato l'avvocato __________ a ratificare l'operato di AP 1 nella causa intentata contro il Comune (inc. 11.1995.82). L'avvocato __________ ha ottemperato l'11 settembre 1996. Statuendo in quella causa, l'8 giugno 1999 il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato il Comune a costituire la fondazione “con gli scopi dedotti dal testamento”. La tassa di giustizia (fr. 3000.–) e le spese sono state poste a carico del Comune, tenuto a rifondere a AP 1 fr. 6000.– per ripetibili.
C. Il Municipio di __________ ha sottoposto il 6 agosto 2001 a AP 1 un disegno di statuto della fondazione, che prevedeva tra l'altro:
Art. 3
Il patrimonio
della fondazione al luglio 2001 ammonta a fr. 1 927 972.58 e più precisamente:
– conti correnti __________ e __________ __________ fr. 45 753.55
– conti risparmio e deposito __________ __________, __________ __________ fr.
293 338.03
– conti vincolati __________ e __________ __________ fr. 552 171.—
– deposito titoli __________ e __________ __________ fr. 1 036 730.—
Esso potrà essere aumentato mediante elargizioni da altre fonti, come donazioni di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, o mediante qualsiasi altro lecito modo.
Per il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso ed il reddito dei beni della fondazione.
Art. 4
Gli organi della fondazione sono:
a) il consiglio di fondazione, composto di 5 membri, designati dal Municipio di __________, di cui almeno uno deve essere Municipale;
b) l'organo di revisione, composto di 3 membri designati dal Consiglio comunale di __________.
Art. 5
La durata della carica per gli organi della Fondazione è di 4 anni, e corrisponde al periodo amministrativo. Il Municipio ed il Consiglio Comunale di __________ provvedono alle nomine entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
I componenti degli organi della fondazione sono sempre rieleggibili.
Art. 6
La fondazione è diretta dal consiglio di fondazione.
Al suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente, che dovrà essere Municipale di __________, ed un segretario.
Al consiglio di fondazione spetta la direzione e l'amministrazione della fondazione.
Art. 11
Il presente statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione in ogni momento, con la preventiva autorizzazione del Municipio di __________ e dell'autorità di vigilanza competente.
AP 1 ha avversato il progetto, affermando che esso poneva la fondazione sotto il totale controllo del Municipio, che non gli conferiva la facoltà di nominare – come esecutore testamentario – i primi membri del consiglio di fondazione e non garantiva in alcun modo l'effettivo perseguimento delle finalità per cui la fondazione veniva costituita. Un esperimento di conciliazione da lui chiesto, cominciato davanti al Pretore il 26 novembre 2001 e continuato il 21 febbraio 2002, è decaduto infruttuoso.
D. Il 29 maggio 2002 AP 1 ha convenuto nuovamente davanti al Pretore il AO 1 perché fosse condannato a erigere la “Fondazione ing. __________” entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza con lo statuto proposto il 6 agosto 2001, così modificato:
Art. 3 cpv. 3
Per il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso ed il reddito dei beni della fondazione, così come i beni messi a disposizione dal AO 1.
Art. 4 lett. a
Gli organi della fondazione sono:
a) il consiglio di fondazione, composto di 5 membri. Gli stessi vengono inizialmente designati in ragione di tre da parte dell'esecutore testamentario AP 1 ed in ragione di due da parte dell'erede.
Art. 5
La carica di membro del consiglio di fondazione ha durata illimitata. È istituito un limite di età: con il raggiungimento dei settant'anni i membri del consiglio scadono automaticamente. La sostituzione dei membri dimissionari o scaduti si effettua per cooptazione da parte dei membri rimanenti.
L'organo di revisione è nominato ogni quattro anni entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
Art. 6 cpv. 2
Al suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente ed un segretario.
Art. 11
Il presente statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione in ogni momento con la preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente.
E. Con risposta del 10 dicembre 2003 il Comune ha postulato il rigetto della petizione, sostenendo che come esecutore testamentario l'attore aveva esaurito il proprio compito, che in ogni modo un esecutore testamentario non era legittimato a interloquire nell'organizzazione interna della fondazione e che la causa era identica a quella già decisa dal Pretore l'8 giugno 1999; quanto allo statuto della fondazione, il Comune si è confermato nella versione proposta. L'attore ha replicato il 14 gennaio 2004, ribadendo le richieste di petizione. Il Comune ha duplicato il 13 febbraio 2004, riprendendo il contenuto della risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 25 marzo 2004. Non essendovi prove da assumere oltre ai documenti già prodotti, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 19 aprile 2004, AP 1 ha mantenuto invariata la richiesta di giudizio. Nel suo allegato del 7 maggio 2004 il Comune ha chiesto una volta ancora di respingere la petizione in ordine, subordinatamente nel merito. Statuendo il 21 luglio 2006, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha obbligato il Comune a modificare il progetto di statuto come segue:
Art. 3 cpv. 3
Per il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso, il reddito dei beni della fondazione e i beni messi a disposizione dal AO 1.
Art. 5
La durata in carica dei membri del consiglio di fondazione è a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del 70° anno di età, che comporta la decadenza della carica.
La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste per due quinti a carico del Comune e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere al Comune fr. 600.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2005 per vedere lo statuto della fondazione modificato, oltre quanto disposto dal Pretore, come segue:
Art. 4 lett. a
Il consiglio di fondazione è composto di cinque membri. Gli stessi vengono inizialmente designati in ragione di tre da parte dell'esecutore testamentario AP 1 ed in ragione di due da parte dell'erede.
Art. 5 (aggiunta)
La sostituzione dei membri dimissionari o scaduti si effettua per cooptazione da parte dei membri rimanenti. L'organo di revisione è nominato ogni quattro anni entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.
Art. 6 cpv. 2
Al suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente e un segretario.
Art. 11
Il presente statuto può essere modificato dal consiglio di fondazione in ogni momento con preventiva autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente.
L'appellante rivendica altresì un indennizzo di fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Invitato a esprimersi, nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2005 il AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha respinto anzitutto la contestazione d'ordine mossa del Comune, non riscontrando identità fra l'azione pendente e quella giudicata l'8 giugno 1999 (consid. 1). Ha accertato inoltre la legittimazione dell'attore, la circostanza che l'avvocato __________ reputasse esaurito il proprio compito dovendosi interpretare come rinuncia alla carica di esecutore testamentario (consid. 2). Quanto alla propria giurisdizione, il Pretore l'ha ravvisata poiché la vigilanza amministrativa della Divisione della giustizia (art. 84 cpv. 2 CC e 14 LAC) sorveglia unicamente il conseguimento dello scopo e il funzionamento di una fondazione, mentre nella fattispecie si tratta di verificare il rispetto di una volontà testamentaria (consid. 3 e 4). Ciò posto, il Pretore ha indagato tale volontà, giungendo alla conclusione che il testatore aveva inteso costituire la fondazione “come mezzo per garantire l'indipendenza della gestione dei beni lasciati al Comune” (consid. 5 e 6), finalità su cui avrebbe vegliato in seguito l'autorità di vigilanza (consid. 7).
Passando in rassegna le disposizioni litigiose del disegno di statuto, il Pretore ha ritenuto in primo luogo che l'art. 5 non garantisse a sufficienza la “separazione della gestione” voluta dal testatore fra Comune e fondazione. Ne ha quindi modificato il tenore, lasciando che i membri del consiglio di fondazione rimanessero in carica non solo quattro anni (corrispondenti al periodo amministrativo per il quale sono elette le autorità politiche comunali), ma a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 70 anni (consid. 8). Il Pretore ha accolto l'azione anche per quanto si riferiva all'art. 3 cpv. 3, rilevando che l'aggiunta prospettata dall'esecutore testamentario (“così come i beni messi a disposizione dal AO 1”) era conforme alla volontà del defunto (consid. 9). Egli ha respinto invece la divisata modifica dell'art. 11 con l'argomento che, trattandosi di una disposizione organizzativa, soltanto l'autorità di vigilanza sulle fondazioni sarebbe potuta intervenire (consid. 10). Sulle postulate modifiche degli art. 4 lett. a e 6 cpv. 2 il primo giudice è rimasto silente, limitandosi in definitiva a riformare gli art. 3 cpv. 3 e 5 del disegno di statuto.
2. L'appellante insorge contro la mancata modifica degli art. 4 lett. a, 6 cpv. 2 e 11, come pure contro la riforma meramente parziale dell'art. 5, affermando che la sentenza del Pretore non basta per conformare il disegno di statuto all'onere voluto dal testatore. Egli sottolinea, circa l'art. 4 lett. a, che i membri iniziali del consiglio di fondazione rimarranno in carica – dopo quanto ha deciso il Pretore – fino a 70 anni e che l'indipendenza della fondazione non sarà garantita se il Comune li nominerà tutti, onde la richiesta di poterne designare lui medesimo, come esecutore testamentario, almeno tre su cinque. Relativamente all'art. 5, egli rimprovera al Pretore di non avere disposto una sostituzione per cooptazione dei membri dimissionari o a fine mandato, di modo che il Comune avrà facoltà di designare questi ultimi alla stessa stregua dei membri iniziali, assoggettando in tal modo la fondazione a una sorta di tutela. Per quanto riguarda l'art. 6 cpv. 2, l'attore assevera che non era sicuramente nelle intenzioni del testatore riservare la presidenza del consiglio di fondazione a un membro del Municipio, unione personale che comporterà sicuri conflitti d'interesse. Per quel che è infine dell'art. 11, l'appellante si duole che ogni futura modifica dello statuto debba essere autorizzata dal Municipio, dimostrazione evidente – a suo avviso – “della tutela che il Comune intenderebbe imporre alla fondazione”.
3. La modifica che l'appellante propone all'art. 4 lett. a del disegno di statuto conferirebbe a lui medesimo, come esecutore testamentario, il diritto di nominare tre (dei cinque) membri iniziali del consiglio di fondazione. Ora, che ponendo l'onere di costituire una fondazione il testatore mirasse a “garantire l'indipendenza della gestione dei beni da lui lasciati al Comune” (sentenza impugnata, consid. 6.3) è fuori dubbio, ove appena si consideri che in caso contrario non avrebbe optato per una fondazione vera e propria, dotata di personalità giuridica (sulla fondazione “fiduciaria” o “dipendente” v. Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 14 ad art. 482 e Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 80 CC). D'altro lato non si deve trascurare che, avesse inteso erigere una fondazione in totale autonomia dal AO 1, seppure mortis causa e destinata alla riedificazione del noto stabile d'intesa con il Comune, egli avrebbe potuto costituire lui medesimo la fondazione per testamento (art. 493 cpv. 1 CC). Sarebbe poi spettato agli esecutori testamentari, di concerto con l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, attuare tale volontà (Grüninger, op. cit., n. 2 in fine ad art. 493 CC). Delegando invece l'onere (come nel precedente pubblicato in DTF 108 II 285 consid. 4c), il testatore non poteva disconoscere che l'erede universale avrebbe designato anche il consiglio di fondazione. In mancanza di qualsiasi indicazione contraria da parte sua, l'esecutore testamentario non può quindi, nella fattispecie, sostituirsi all'apprezzamento dell'erede universale. Su questo punto l'appello si rivela destituito di buon diritto.
4. Il Pretore ha modificato l'art. 5 – come detto – lasciando che i membri del consiglio di fondazione rimangano in carica non solo quattro anni (corrispondenti al periodo amministrativo durante il quale rimangono in carica le autorità politiche comunali), ma a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 70 anni d'età. Il Comune non contesta la modifica. L'appellante sostiene invece che per garantire sufficiente indipendenza alla fondazione occorre concedere ai membri del consiglio il diritto di cooptare i loro successori. La proposta non è del tutto fuori luogo. La prassi vuole in effetti che, limitandosi un fondatore a designare il consiglio iniziale di una fondazione da lui creata senza disporre norme per il seguito, nel caso in cui un seggio divenga vacante i membri di quel consiglio si completeranno per cooptazione (Grüninger, loc. cit., n. 6 ad art. 83 vCC). Non si può dire tuttavia che, riservandosi in concreto il diritto di eleggere i successori, il Comune abbia offeso la volontà del defunto. Ove i membri del consiglio di fondazione fossero rimasti in carica solo quattro anni (come prevedeva il disegno di statuto originario), si sarebbe anche potuto dubitare circa il loro margine di indipendenza. Designati una tantum fino a 70 anni, costoro possono assicurare alla fondazione lunghi periodi di continuità. Avesse inteso lasciare disposizioni specifiche sulla composizione del consiglio di fondazione, del resto, __________ avrebbe potuto esporle nel testamento. In difetto di ciò, l'appello risulta una volta ancora destinato all'insuccesso.
5. Riguardo all'art. 6 cpv. 2 l'appellante adduce che non era sicuramente nelle intenzioni del testatore riservare la presidenza del consiglio di fondazione a un membro del Municipio, ciò che comporterà sicuri conflitti d'interesse. Che conflitti d'interessi non possano essere del tutto esclusi a priori si deve tuttavia – come già si è rilevato – alla scelta del testatore, il quale ha delegato il compito di costituire la fondazione all'erede universale. Ciò premesso, si conviene che il requisito previsto dall'art. 6 cpv. 2, secondo cui il presidente del consiglio di fondazione “dovrà essere municipale di Chiasso”, mal si concilia con la modifica apportata dal Pretore all'art. 5. Poteva rispondere in qualche modo alla logica del primitivo art. 5, che prevedeva la rielezione dei membri del consiglio di fondazione ogni quadriennio (in concomitanza con la scadenza del periodo amministrativo), ma non è compatibile con quella del nuovo art. 5, che mira all'indipendenza e alla continuità dei membri del consiglio, prevedendone l'elezione una sola volta fino ai 70 anni d'età. Contro tendenza, l'art. 6 cpv. 2 rende precaria invece la posizione del presidente del consiglio, il quale può rimanere in carica solo ove sia anche membro del Municipio, salvo che si interpreti l'art. 6 cpv. 2 in senso restrittivo e se ne limiti la portata al momento della nomina. Sta di fatto che la disposizione rimane ambigua. Per di più, proprio nella misura in cui garantisce per il solo quadriennio amministrativo la funzione di chi è chiamato a dirigere il consiglio, essa mina l'indipendenza della fondazione. Sotto questo profilo la norma non può dunque ritenersi consona alla volontà del testatore. In proposito l'appello merita accoglimento e l'art. 6 cpv. 2 va modificato di conseguenza.
6. L'art. 11 vincola ogni futura modifica dello statuto della fondazione all'approvazione del Municipio, oltre che a quella dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni. L'appellante censura “la tutela che il Comune intenderebbe imporre alla fondazione”. In realtà v'è da domandarsi se la fondazione non sia sottoposta già di per sé alla vigilanza del Municipio, cui incombe di sorvegliare “le fondazioni che per il loro carattere appartengono al Comune” (art. 12 n. 1 LAC), la Divisione della giustizia essendo in tali casi autorità superiore di vigilanza (art. 14 cpv. 1 LAC). A prescindere da ciò, si può ragionevolmente comprendere che il Comune non intenda accettare eo ipso modifiche allo statuto decise unilateralmente da una fondazione con la quale è tenuto a condividere uno scopo comune (la riedificazione di uno stabile d'appartamenti), partecipando “con una cospicua parte di capitale”. Né il testatore poteva in buona fede pretendere tanto. Se un'eventuale modifica statutaria si dimostrerà necessaria (o anche solo opportuna) per il conseguimento della finalità e il buon funzionamento della fondazione, del resto, il Comune non potrà opporvisi a beneplacito, ma solo ove i suoi propri interessi risultassero minacciati o pregiudicati. E la risoluzione comunale potrà, ad ogni modo, essere impugnata seguendo le ordinarie vie di ricorso. L'art. 11 del disegno di statuto non può quindi definirsi lesivo di una volontà testamentaria correttamente intesa. Su quest'ultimo punto l'appello manca di consistenza.
7. Ne segue che, dei quattro articoli statutari messi in discussione dell'appellante, uno soltanto non può presumersi conforme alla volontà del testatore. Si giustifica perciò che l'appellante sopporti tre quarti degli oneri e delle ripetibili relativi al giudizio odierno, con obbligo di versare al Comune un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno impone anche una lieve modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, l'attore non potendosi più definire – nel complesso – prevalentemente sconfitto. Onde un equo riparto a metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili.
8. Quanto ai rimedi dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non è quantificabile un importo supplementare che ridonderebbe a una parte o all'altra in seguito all'accoglimento dell'azione, né tanto meno dell'appello. La causa può reputarsi pertanto senza carattere pecuniario, con la possibilità di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore litigioso (art. 74 cpv. 1 a contrario LTF).
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che al AO 1 è fatto obbligo di modificare il progetto di statuto sottoposto a AP 1 il 17 luglio 2001 in vista di costituire la Fondazione ing. __________, riformulando come segue le norme in appresso:
Art. 3 cpv. 3
Per il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso, il reddito dei beni della fondazione e i beni messi a disposizione dal AO 1.
Art. 5
La durata in carica dei membri del consiglio di fondazione è a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del 70° anno di età, che comporta la decadenza della carica.
Art. 6 cpv. 2
Al suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente e un segretario.
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il rimanente a carico del AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.