Incarto n.
11.2005.134

Lugano

3 marzo 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 118.1975/R.51.2005 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1  

 

 

alla

 

 

 

 Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (¿ricorso¿) del 29 settembre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 settembre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 23 maggio 2005 L__________ ha segnalato alla Commissio­ne tutoria regionale 14 che la madre, AP 1 (1914), versava in precarie condizioni di salute e non era più in grado di curare i propri interessi. Ha quindi postulato l'emanazione di misure tutorie in favore di lei. Sentita nella sua abitazione il 14 giu­gno 2005, AP 1 ha dichiarato con lettera del 23 giugno 2005 di opporsi a ogni misura, salvo prospettare ¿ in subordine ¿ la designazione del figlio M__________ __________ quale curatore. Con risoluzione del 19 luglio 2005 la Commissione tutoria regionale 14 ha istituito in favore di AP 1 una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC), nominando CO 2 in qualità di curatore con il compito di amministrare i beni e i redditi della curatelata, di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali, di presentare un inventario dei beni con i rendiconti finanziari annui e di chiedere, se necessario, i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.

 

                                  B.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 4 agosto 2005 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere l'annullamento della misura. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2005 la Commissione tutoria regionale ha proposto di respingere il ricorso. La ricorrente è stata sentita dall'autorità l'8 settembre 2005, che il giorno stesso ha esperito un sopralluogo nell'abitazione di lei. Statuendo il 14 settembre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

 

                                  C.   Insorta il 29 settembre 2005 con un appello (¿ricorso¿) contro la predetta decisione, AP 1 contesta l'istituzione della curatela e la persona del curatore. Il 14 ottobre 2005 L__________, nipote della ricorrente, ha sollecitato una ¿rapida decisione¿, rispettivamente l'emanazione di eventuali misure provvisionali. La Commissione tutoria regionale e il curatore non hanno presentato osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Un appello deve contenere, in particolare, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme del­l'espo­sto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie l'interessata postula l'annullamento della curatela e respinge la persona del curatore (¿Contesto la curatela e il Sig. CO 2. Solo una persona di mia fiducia sarà accettata¿: appello, punto n. 11), facendo valere di essere in grado di gestire e di amministrare i propri beni da sé. Tempestivo, il ¿ricorso¿ è dunque ricevibile. Ammissibile in virtù del principio inquisitorio che gover­na le procedure di ricorso in materia di tutele (Geiser, op. cit., n. 42 ad art. 420 CC) è anche il certificato medico del dott. __________, psicoanalista e psichiatra, prodotto dall'appellante il 6 ottobre 2005.

 

                                   2.   Rammentati i presupposti che disciplinano una curatela combinata, l'autorità di vigilanza ha rilevato che al momento in cui è stata sentita a casa sua l'interessata appariva trasan­data nella persona, carente nella cura dell'alloggio e, sebbene a tratti lucida e consapevole della sua situazione, poco informata e confusa circa le sue condizioni patrimoniali. Inoltre ¿ ha soggiunto l'autorità di vigilanza ¿ il dott. __________ ha segnalato alla Com­missione tutoria gravi carenze igie­niche riguardo alla persona dell'anziana. Per di più ¿ essa ha sottolineato ¿ la ricorrente appariva sprovvista di ogni autocritica e, in definitiva, bisognosa di qualcuno che si curasse di lei, l'aiuto dei parenti risultando insufficiente. Dal profilo finanziario l'autorità di vigilanza ha accertato che l'interessata fa capo ai figli, ma che solo M__________ sembra bene informato sulla situazione patrimoniale di lei. Essa non è in grado tuttavia di sorvegliarne l'operato, dimostrandosi anzi influenzabile. Donde, in ultima analisi, la necessità di una curatela combinata e di un curatore neutro, esterno alla famiglia, non da ultimo anche per i disaccordi sorti nella divisione dell'eredità lasciata dal marito.

 

                                   3.   I presupposti per l'istituzione di una curatela combinata, ovvero di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e di gestione (art. 393 n. 2 CC), sono già stati ricordati dall'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 2). Non occorre pertanto ripetersi. Basti rammentare che l'autorità tutoria deve attenersi ai principi di proporzionalità e sussidiarità, attivandosi solo ove ciò sia indispensabile, segnatamente ove l'aiuto della famiglia appaia insufficiente (Langenegger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 7 a 9 delle osservazioni preliminari agli art. 360¿456). Tra provvedimenti atti a raggiungere lo scopo, deve prevalere quello che limita meno la libertà dell'individuo (Desche­naux/Stei­nauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 339 seg. n. 860 segg.). Dandosene le premesse, pertanto, l'intervento dell'autorità tutoria negli ¿affari di una cittadina svizzera che è stata sempre corretta¿ (appello, punto n. 2) può rivelarsi necessario. La curatela combinata, del resto, figura fra le misure meno incisive (Deschenaux/Stei­­nauer, op. cit., pag. 340 n. 862) ed è destina­ta, in particolare, a fornire assistenza alle persone anziane, senza limitarne la capacità civile con misure più incisive come l'inabilitazione o la tutela (Deschenaux/Stei­­nauer, op. cit., pag. 342 n. 871a con rinvii; Langenegger, op. cit., n. 13 ad art. 392 CC).

 

                                   4.   L'appellante definisce ¿quasi offensive¿ gli apprezzamenti dell'autorità di vigilanza sulla cura della sua persona e del suo alloggio, obiettando che a casa propria essa ¿ha la libertà di vestirsi come [le] piace¿ (appello, punto n. 3). Dagli atti essa sembrerebbe inoltre beneficiare dell'aiuto di due donne (act. 4, verbale di audizione dell'8 settembre 2005, pag. 1), mentre il figlio M__________ ha dichiarato che la madre può contare sulla sua presenza quotidiana e su visite settimanali della sorella D__________ (verbale del 14 giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). Sta di fatto però che durante il sopralluogo l'autorità di vigilanza ha accertato come l'interessata apparisse trascurata e l'abitazione maleodorante (act. 5), analogamente a quanto già aveva avuto modo di rilevare la Commissione tutoria regionale il 14 giugno 2005 (verbale di quel giorno, nel fascicolo della Commissione tutoria). Anche il dott. __________ ha segnalato alla Commissione tutoria che la sua paziente, priva di ¿visione autocritica¿, versava in condizioni igieniche ¿assolutamente insufficienti, indecorose e addirittura indegne, con rischio di gravi complicazioni di tipo infettivo¿ (lettera 4 luglio 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). L'interessata risulta pertanto incontrare serie difficoltà nel gestire in maniera autonoma la sua cura e igiene personale.

 

                                   5.   La curatela di rappresentanza (art. 392 n. 1 CC) e la curatela e di gestione (art. 393 n. 2 CC) non garantiscono invero una completa assistenza. Assicurano pur sempre al curatelato, tuttavia, un certo ausilio personale (Schnyder/Mu­rer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 44 ad art. 393 CC e n. 22 ad art. 392 CC). Istituite in maniera combinata, poi, si attagliano particolarmente ¿ come detto ¿ alle esigenze di persone anziane in difficoltà (sopra, consid. 3 in fine; Schnyder/Murer, op. cit., n. 40 e 46 ad art. 393 CC). Se nella fattispecie si considera che in qualche misura i familiari apportano già aiuto concreto all'appellante, l'istituzione di una curatela combinata può apparire sufficiente a organizzare un aiuto domiciliare efficace facendo capo alle strutture di assistenza e cure a domicilio che operano nella regione. L'incarico conferito al curatore, ossia la tutela degli ¿interessi morali e materiali della curatelata¿ (act. 1, pag. 2), deve pertanto essere inteso anche in questo senso.

 

                                   6.   L'appellante sostiene di essere lucida e di misurare le parole con le persone sconosciute, mentre la valutazione dell'autorità di vigilanza non si fonda su alcun riscontro peritale. Essa produce inoltre un certificato medico del 6 ottobre 2005 in cui il dott. __________, psicoanalista e psichiatra, la descrive come ¿ben orientata, consapevole, autocritica, desiderosa di continuare a mantenere l'esercizio della sua autonomia e libertà¿, lucida dal punto di vista psicologico-psichiatrico e in grado di intendere e volere. Ora, trattandosi di istituire una curatela, non occorre necessariamente far allestire una perizia, come quando si prospet­ta un'interdizione per infermità o debolezza di mente (Geiser, op. cit., n. 18 ad art. 374 CC con riferimento), tanto meno ove la capacità d'intendere e di volere non sia in discussione. E in concreto la stessa autorità di vigilanza è partita dal presupposto che l'interessata sia sostanzialmente lucida (decisione impugnata, pag. 5 a metà), quantunque non si renda conto dell'insufficiente cura della sua persona o dell'alloggio (loc. cit.) e non sia in grado di seguire gli aspetti finanziari né di sorvegliare l'operato del figlio (pag. 6). Lo specialista interpellato dall'appellante si è fondato sulla ¿raccolta dei dati anamnestici¿ e ¿eteroanamnesti­ci¿, sulla ¿documentazione fornita¿, come pure sull'¿esame clinico, psicologico, psicosociale, caratterologico e psicopatologico¿, ma non consta avere compiuto alcuna verifica sulle condizioni in cui si trova la casa della paziente o sulle capacità amministrative di lei. Il suo certificato medico non osta pertanto alla curatela combinata.

 

                                   7.   L'appellante fa valere che solo la figlia D__________ ha procura per eseguire pagamenti in sua vece, mentre il figlio M__________ non ne ha alcuna. Asserisce altresì di essere consapevole di quanto fa il figlio, il quale esegue unicamente i suoi desideri, tant'è che il ricor­so all'autorità di vigilanza è stato da lui redatto secondo la sua volontà. Tali argomenti saranno anche veritieri, ma ciò non toglie che durante la sua audizione la ricorrente è apparsa poco informata della propria situazione finanziaria. Essa ha affermato di ¿pagare tanta AVS¿ (act. 5, nel mezzo). Non ricordava però ¿ senza il suggerimento del figlio ¿ di avere un conto presso il __________, né ha saputo giustificare ¿ se non in modo vago ¿ un considerevole prelevamento avvenuto di recente (act. 4, pag. 1 verso il basso), salvo dichiarare che i figli le chiedono soldi e, sempre su suggerimento di M__________, di avere dato a una figlia fr. 30 000.¿ (act. 4, pag. 2 in alto). Ha preteso poi di incassare direttamente la rendita di vecchiaia e di pagare direttamente le fat­ture all'ufficio postale, dove si reca in taxi o in automobile con i figli M__________ o D__________ (act. 4, pag. 1 a metà), vedendosi smentire dallo stesso M__________, il quale ha spiegato che della gestione finanziaria si occupa lui o la sorella (verbale del 14 giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).

 

                                         Nulla impedisce, in sé, che l'interessata faccia sbrigare pratiche amministrative da terzi. Deve però essere in grado di vigilarne l'operato (Schnyder/Mu­rer, op. cit., n. 48 ad art. 392 CC e n. 41 ad art. 393 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 412 n. 1100 e pag. 416 n. 1109). Dall'audizione e dal successivo colloquio a domicilio la ricorrente è risultata scarsamente edot­ta della propria situazione finanziaria, pur alla costante presenza del figlio M__________, che è intervenuto a varie riprese con suggerimenti e obiezioni (act. 4 e 5). Addirittura l'anziana è ¿stata sgridata dallo stesso più volte, poiché non si ricordava le cose¿, per tacere del fatto che il figlio ¿ha sempre suggerito alla madre la risposta¿ (act. 5 in fondo). ¿Su ordine del figlio¿, poi, essa ha rifiutato di firmare il verbale (act. 4 in fondo). L'autorità di vigilanza ne ha dedotto ¿che la madre è totalmente soggiogata e dipendente dal volere del figlio¿ (act. 5), il quale del resto aveva steso il ricorso (act. 4) e si è commissionato in appello il certificato medico del 6 ottobre 2005 dal dott. __________. Per altro, mentre il figlio M__________ si occupa giornalmente della madre, le altre figlie sono meno assidue (verbale del 14 giugno 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria).

 

                                   8.   Nelle circostanze descritte poco rileva che il figlio non disponga di procura sui conti della madre, circostanza per altro contestata dalla sorella S__________ (lettera del 9 agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria). A dispetto di ciò, infatti, M__________

                                         esercita un forte ascendente sulla madre, la quale lasciandosi pesantemente influenzare denota l'incapacità di gestire da sé le proprie risorse finanziarie. L'istituzione di una curatela di gestione a norma dell'art. 393 n. 2 CC appare quindi necessaria (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 405 seg. n. 1107). A ciò si aggiunge che la divisione dell'eredità lasciata dal marito si prefigura particolarmente complessa e litigiosa (lettera 21 luglio 2005 dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria), il che giustifica un curatore di rappresentanza (Schyder/Murer, op. cit., n. 57 ad art. 392 CC), anche se per stare in causa o stipulare transazioni, concludere convenzioni di divisione d'eredità, accettare o rinunciare all'eredità, il curatore dovrà ottenere il consenso dell'autorità tutoria o dell'autorità di vigilanza (art. 421 n. 8 e 9 e 422 n. 5 CC).

 

                                   9.   L'appellante contesta infine la scelta del curatore, adducendo di accettare solo una persona di sua fiducia. Davanti alla Commissione tutoria regionale essa aveva proposto di designare il figlio M__________ (lettera 23 giugno 2005 dell'avv. __________ nel fascicolo della Commissione tutoria). L'autorità di vigilanza ha ritenuto che, visti i disaccordi tra i figli, era meglio designare una persona neutra, esterna alla famiglia. Con tale argomento l'interessata non si confronta, di modo che al proposito l'appello andrebbe dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, dandosi tensioni fra parenti, a ragione l'autorità tutoria ha privilegiato la nomina di un terzo (Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 380/ 381 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 362 nota 27). La designazione del figlio M__________ riesce invece inopportuna, sia per la forte influenza che egli esercita sulla madre, sia per i contrasti che lo oppongono alle sorelle e ad altri familiari (lettere del 23 maggio e del 9 agosto 2005 nel fascicolo della Commissione tutoria regionale), sia per il conflitto d'interessi in cui egli si troverebbe quanto alla divisione dell'ereditaria paterna (lettera 21 luglio 2005 dell'avv. __________ nel fascicolo allestito dalla commissione tutoria regionale). Per il resto, l'appellante nulla obietta alla persona di CO 2. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                10.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza di misure provvisionali formulata da L__________. Gli oneri del pronunciato seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso di attribuire ripetibili invece alla Commissione tutoria o al curatore, che non hanno presentato osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.¿   

                                         b) spese                         fr.   50.¿

                                                                                fr. 350.¿

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Intimazione:

 

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                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti lo-

                                         cali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           La segretaria