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Incarto n. |
Lugano 4 novembre 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (procedimento esecutivo civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza del 21 aprile 2004 da
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AO 3, AO 5 e AO 4, AO 5 AO 6 AO 2 AO 7 e AO 8, e AO 10
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contro |
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AP 1 ;
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giudicando ora sul decreto del 21 settembre 2005 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata dal convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il 21 settembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 5 e AO 4, AO 6, AO 10, AO 3, AO 7 e AO 8, AO 1 e AO 2, comproprietari della particella n. 296 RFD di __________, sezione __________, situata in località __________ (Condominio “__________”), ed AP 1 con __________, comproprietari della confinante particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani, è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una causa di vicinato volta, segnatamente, ad accertare se una rampa d'accesso situata sulla particella n. 296 sia oggetto unicamente di un diritto di passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie (OA.2004.251);
che in esito a un'istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla rampa d'accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena posata per delimitare la citata rampa (DI.2003.462);
che il 29 marzo 2004 AO 5 e AO 4, AO 5, AO 6, AO 2, AO 7 e AO 8, AO 10 e AO 1 hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la rampa, situata sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta sulla particella n. 1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva;
che AP 1 non ha sollevato opposizione;
che il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti al Pretore per ottenere il decreto esecutivo;
che il 22 aprile successivo il Pretore ha accolto l’istanza e ha emesso il decreto esecutivo;
che un ricorso presentato da AP 1il 29 aprile 2004 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 2 giugno 2004 (inc. 11.2004.59);
che l'atto ricorsuale, contenendo un'istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini riferito alla mancata opposizione al precetto esecutivo del 29 marzo 2004, è stato rinviato al Pretore per essere trattato di conseguenza;
che alla discussione del 16 settembre 2005 AP 1 ha riaffermato la sua richiesta, alla quale le controparti si sono opposti;
che con decreto del 21 settembre 2005 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle controparti fr. 500.– per ripetibili;
che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto il 2 ottobre 2005 con un appello volto, in sintesi, a ottenere l'accoglimento della sua istanza;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la restituzione in intero per inosservanza dei termini è concessa, in particolare, se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine o perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'inosservanza (art. 137 lett. a CPC);
che la restituzione in intero è proposta e trattata in conformità degli art. 92 e 93 ed è decisa con decreto giusta l'art. 96 (art. 140 CPC);
che, in sintesi, il Pretore ha respinto l'istanza poiché quand'anche il precetto esecutivo fosse stato notificato irregolarmente, gli istanti non erano al corrente dell'avvenuta revoca del mandato al patrocinatore del convenuto, quest'ultimo ha preso conoscenza dell'atto indirizzatogli;
che l'appellante si duole, innanzitutto, di una violazione del suo diritto di essere sentito, il Segretario assessore non avendogli dato la possibilità di esprimersi sulle argomentazioni della controparte;
che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, alla discussione del 16 settembre 2005 egli, assistito da un legale, ha potuto compiutamente replicare alle argomentazioni della controparte sicché non è data di vedere alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'interessato (verbale pag. 2 in alto);
che, nel merito dell'istanza di restituzione, l'appellante rileva, in sintesi, di avere revocato il mandato all'avvocato __________ già il 16 marzo 2004, di avere avvertito il citato legale, il 1°aprile 2004, di non intraprendere alcuna attività per lui, in particolare di non accettare corrispondenza, e di averlo invitato a rinviare alPA 1 la lettera [il precetto esecutivo] del 29 marzo 2004;
che argomentazioni del genere non integrano gli estremi per una restituzione in intero;
che tale rimedio, di natura eccezionale, non è dato per sopperire alle eventuali negligenze dell'istante rispettivamente dei suoi rappresentanti o ausiliari ma può essere accordato solo quando il richiedente è stato impedito senza colpa di agire entro il termine fissato (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2005, n. 10 e 11 ad art. 137);
che, in concreto, per tacere che la revoca del mandato all'avv. __________ non risulta, né è preteso, essere stato comunicato alla controparte sicché la notificazione del precetto esecutivo non può dirsi irregolare, il ricorrente non spiega perché egli fosse in qualche modo impossibilitato a procedere;
che, anzi, chiedendo all'avv. __________ di rispedire al mittente il plico raccomandato inviatogli dai precettanti (allegato 3 all'istanza), egli ha deliberatamente rinunciato ad agire;
che, pertanto, nella misura in cui il precetto esecutivo è entrato nella sua sfera di conoscenza l'impedimento è ascrivibile all'istante medesimo;
che in circostanze del genere una restituzione in intero non entra in linea di conto sicché l'appello deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria