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Incarto n. |
Lugano, 28 ottobre 2005/rgc |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2005.94 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 giugno 2005 da
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contro |
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AO 1 , |
giudicando ora sul decreto del 10 ottobre 2006 con cui il Segretario assessore ha fissato in luogo e vece del Pretore alla
AP 1
(rappresentata dal servizio giuridico di
in fatto: che AO 2 (1952) ha introdotto il 9 giugno 2005 un'istanza a protezione dell'unione coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere dal marito AO 1 (1950) un contributo di mantenimento imprecisato, un'indennità di fr. 2200.– per spese di trasloco e una provvigione ad litem non determinata, postulando in subordine il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che all'udienza del 30 giugno 2005, indetta per il contraddittorio, AO 2 ha presentato una domanda di edizione, chiedendo di obbligare la __________ di __________ a produrre gli “estratti di tutti i conti, con l'indicazione dei movimenti di accredito e di addebito, intestati o aventi quale beneficiario economico AO 1, dal 1° gennaio 2004 fino ad oggi, con il dettaglio dei redditi da capitale”;
che AO 1 non è comparso all'udienza;
che la AP 1, cui la domanda è stata intimata, ha comunicato il 19 luglio 2005 di opporsi parzialmente all'istanza, invitando il Pretore a limitare l'edizione dei documenti “ad eventuali conti di cui AO 1 sia l'intestatario”;
che AO 2 ha confermato il 27 luglio 2005 di mantenere la domanda di edizione anche per quanto riguarda i conti di cui il marito fosse l'avente diritto economico;
che nelle circostanze descritte il Pretore ha emanato il 18 agosto 2005 un'ordinanza con cui ha fissato “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per formulare osservazioni alla domanda di edizione;
che con lettera del 5 settembre 2005 la AP 1 ha reiterato al Pretore la richiesta di “emanare il decreto di edizione di documenti, limitando lo stesso all'edizione di documenti relativi ai conti presso __________ __________ di cui il signor AO 1 sia l'intestatario”;
che AO 2 ha riaffermato da parte sua, il 22 settembre 2005, la domanda di edizione nel suo intero;
che, statuendo il 10 ottobre 2005 con “decreto” in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha nuovamente fissato “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente diritto economico”, tramite la AP 1, un termine di 20 giorni per formulare osservazioni alla domanda di edizione;
che contro tale decreto la AP 1 è insorta con un appello del 21 ottobre 2005, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del termine fissato per il suo tramite dal Segretario assessore “all'/agli eventuale/i titolare/i dei conti di cui AO 1 è avente diritto economico”;
che il Segretario assessore ha conferito all'appello il 25 ottobre 2005 effetto sospensivo;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che nell'ambito di un processo civile la controparte o i terzi possono essere tenuti a produrre documenti in loro possesso rilevanti per l'accertamento dei fatti di causa (“obbligo di edizione di terzi”: art. 206 e 211 cpv. 1 CPC);
che nell'ambito di una protezione dell'unione coniugale – o di una causa di divorzio o di separazione – la richiesta d'informazione prevista dall'art. 170 CC si attua, appunto, per via di edizione (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2);
che, trattandosi di una domanda di edizione da terzi, il giudice assegna a quest'ultimo un termine “non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni” (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC);
che il terzo non può contestare i requisiti dell'edizione per quanto riguarda le parti, ma solo difendere i suoi propri interessi giuridicamente protetti, facendo valere ad esempio l'intervenuta prescrizione giusta l'art. 962 CO, il pericolo di esporsi a un danno, il rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di documenti o – a certe premesse, dandosi un istituto di credito – il segreto bancario tutelato dall'art. 47 LBCR (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4, 7 e 8 ad art. 211);
che nel caso in cui l'edizione tocchi sì gli interessi di un terzo, noto però al solo destinatario della domanda di edizione (in particolare il titolare di un conto di cui solo la banca conosca l'identità), dev'essere offerta la possibilità al destinatario della domanda di raccogliere le osservazioni del terzo (Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota 392);
che sulla domanda di edizione il giudice decide poi con decreto, “a meno che il terzo si dica disposto all'edizione, e fissa un termine per la produzione, se ammette la domanda” (art. 213a CPC);
che nella fattispecie il Pretore, accertato come la banca invocasse nelle osservazioni del 20 luglio 2005 il diritto di non rivelare i titolari di conti facenti capo al convenuto come avente diritto economico, ha conferito alla banca con ordinanza del 18 agosto 2005 la facoltà di raccogliere le osservazioni di quei terzi, da versare eventualmente agli atti in forma anonima (come auspicano Cocchi/Trezzini, appendice 2000/2004, loc. cit.);
che la banca ha ritenuto di non dar seguito all'invito, sollecitando il Pretore a respingere senz'altro la domanda di edizione nella misura in cui questa riguardava conti intestati a terzi (osservazioni del 5 settembre 2005);
che in simili condizioni il Pretore avrebbe dovuto statuire senza indugio sulla domanda di edizione mediante decreto giusta l'art. 213a CPC, la banca assumendo le proprie responsabilità;
che, invece di ciò, il Segretario assessore ha creduto di fissare alla banca un nuovo termine sotto forma di decreto (consid. 2 e 3 in principio);
che mal si comprende in virtù di quale norma il Segretario assessore pretenda di elevare una mera fissazione di termine al rango di decreto impugnabile, i “provvedimenti che disciplinano il procedimento” dovendo essere emanati per via di ordinanza (art. 94 prima frase CPC);
che né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (art. 101 CPC), sicché nel caso in esame il “decreto” emesso dal Segretario assessore il 10 ottobre 2005 è e rimane un'ordinanza, come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
che il giudice può bensì, d'ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio, modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), come ricorda il Segretario assessore (consid. 2);
che pure in tale evenienza, nondimeno, la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare l'ordinanza resta un'ordinanza e non diviene per ciò solo un decreto impugnabile;
che di conseguenza l'appello in rassegna, diretto contro un'ordinanza, va dichiarato d'acchito inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – ; – . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria