|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini |
|
segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 11.1999 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza dell'11 marzo 2004 da
|
|
CO 2
|
|
|
contro |
|
|
AP 1
|
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2005 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 12 dicembre 2005;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1977) ha dato alla luce il 16 aprile 1996 una figlia, V__________, che è stata riconosciuta il 22 maggio successivo da CO 2 (1953). Dopo una breve convivenza, all'inizio del 1997 i genitori si sono separati e la figlia è rimasta con la madre. Sin dai primi mesi di separazione si sono verificati dissidi fra i genitori e problemi nell'esercizio del diritto di visita paterno. Nel gennaio del 1999 V__________ è stata vittima di abusi sessuali da parte di __________, marito di una sorella di AP 1, condannato a 7 anni di reclusione dalla Corte delle assise criminali di Mendrisio con sentenza del 16 novembre 1999, passata in giudicato. Anche la nonna materna di V__________, __________, è stata condannata il 9 luglio 2003 per favoreggiamento e falsa testimonianza per aver, in particolare, ostacolato l'identificazione del vero responsabile delle violenze subite dalla nipote.
B. Nel frattempo, il 28 gennaio 1999, CO 2 si è rivolto all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che AP 1 fosse privata dell'autorità parentale sulla figlia V__________. Con decisione del 5 novembre 1999 l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza ma ha privato AP 1 della custodia parentale e ha disposto il collocamento della bambina per sei mesi alla __________ di __________, ha prescritto un servizio di accompagnamento da parte dell'__________ del __________, ha istituito in favore di V__________ una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 e 2 CC) e ha disciplinato il diritto di visita del padre. Un appello di CO 2 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 12 luglio 2000 (inc. 11.1999.147).
C. Dopo aver prolungato di ulteriori sei mesi la permanenza di V__________ alla __________, con decisione del 10 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato la bambina nel nucleo famigliare di CO 2, nel frattempo sposatosi con __________ con cui ha avuto A__________ __________ il 9 febbraio 2000, ha affidato la custodia al padre lasciando l'autorità parentale alla madre e ha disciplinato il diritto di visita di quest'ultima. Un ricorso presentato il 4 dicembre 2000 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 16 ottobre 2001. Dal novembre del 2001 il diritto di visita materno è esercitato con cadenza quindicinale – fatti salvi alcuni brevi periodi di sospensione – al punto d'incontro della __________.
D. Con istanza dell'11 marzo 2004, precisata il 28 aprile, CO 2 si è nuovamente rivolto all'Autorità di vigilanza chiedendo che AP 1 fosse privata dell'autorità parentale sulla figlia e che la stessa – in via cautelare – fosse trasferita a lui medesimo. Nelle sue osservazioni del 17 marzo e 5 maggio 2004 la Commissione tutoria regionale si è rimessa al giudizio dell'Autorità di vigilanza. Nelle proprie dell'8 aprile 2004 AP 1 ha chiesto di respingere l'istanza. Il 4 febbraio 2005 quest'ultima si è sposata con __________.
E. Dopo aver sentito i genitori, la curatrice e il responsabile della sorveglianza sul collocamento, aver preso atto di una relazione della responsabile del punto d'incontro __________ sull'andamento del diritto di visita e di un rapporto del Servizio sociale di __________ sulla situazione famigliare della madre e sulle sue capacità genitoriali, con decisione del 10 ottobre 2005 l'Autorità di vigilanza ha levato a AP 1 l'autorità parentale sulla figlia, invitando la Commissione tutoria regionale a nominare a V__________ un tutore o a trasferire l'autorità parentale al padre. Non sono state prelevate tasse né spese.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta con un appello del 31 ottobre 2005 in cui chiede che il giudizio impugnato sia dichiarata nullo, rispettivamente annullato, e l'incarto rinviato all'Autorità di vigilanza per nuova istruttoria e nuovo giudizio o, subordinatamente, che le sia lasciata l'autorità parentale su V__________. Il 12 dicembre 2005 AP 1 ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2005 CO 2 propone di respingere l'appello. Invitata a esprimersi, la Commissione tutoria è rimasta silente.
G. In pendenza di appello constatate difficoltà nell'esercizio del diritto di visita materno, con decisione del 17 giugno 2008 la Commissione tutoria regionale ha designato come curatrice educativa __________ in sostituzione di __________, ha incaricato il Servizio medico-psicologico di valutare le condizioni psicodiagnostiche di V__________, garantendole adeguato sostegno e individuando le modalità più opportune per l'esercizio e l'evoluzione delle relazioni personali con la madre e ha fissato il diritto di visita di lei, in forma sorvegliata, alla __________ di __________. Il 23 ottobre 2008, su proposta della curatrice e raccolto il parere del Servizio medico-psicologico, la Commissione tutoria regionale ha esteso il diritto di visita per una durata decisa di volta in volta dalla curatrice, da esercitarsi in forma libera. Un ricorso presentato da CO 2 contro tale decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 16 febbraio 2009. Il 21 agosto 2009 questa Camera ha poi dichiarato senza oggetto un suo appello del 9 marzo 2009, stralciando la causa dai ruoli (inc. 11.2009.44).
Il 31 agosto 2009 la Commissione tutoria – preso atto che le precedenti misure adottate non avevano dato l'esito auspicato – ha incaricato l'__________ di __________ di svolgere un'inchiesta sul modo in cui V__________ veniva accudita e lo __________ di valutare la capacità genitoriale di CO 2 nei confronti della minore.
H. Accertato che V__________ non era stata sentita, il giudice delegato di questa Camera ha disposto, il 20 settembre 2010, l'audizione della ragazza. Il rapporto del 6 ottobre 2010 consegnato dal professionista delegato all'ascolto è stato comunicato alle parti. Su tale rapporto il convenuto ha dichiarato il 19 novembre 2010 di non avere particolari osservazioni da formulare, riconfermandosi nella propria posizione. AP 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). Ciò vale anche in materia di privazione dell'autorità parentale, al cui riguardo l'autorità di vigilanza statuisce come giurisdizione di primo grado (art. 11 lett. i del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). La decisione impugnata è stata intimata il 10 ottobre 2005 (doc. 28 nell'incarto dell'Autorità di vigilanza) e ricevuta dalla destinataria, al più presto, il giorno seguente. Tempestivo, sotto questo profilo il rimedio in esame è dunque ricevibile.
2. Ai rispettivi memoriali le parti hanno allegato svariati documenti che sono di per sé ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2 CPC. Ammissibile è altresì la sentenza emessa il 15 dicembre 2005 dalla Corte di cassazione e revisione penale prodotta da CO 2 il 10 gennaio 2006 anche se, come si vedrà in seguito (consid. 8), nulla giova ai fini del giudizio, mentre i documenti trasmessi dall'appellante il 3 novembre e il 25 novembre 2008 già figurano negli incarti dell'Autorità di vigilanza e della Commissione tutoria relativi all'appello di CO 2 del 9 marzo 2009 (inc. 11.2009.44) – procedimento notorio per la Camera (sopra, lett. G) – e gli stessi sono dunque noti alle parti.
3. Con l'appello, AP 1 propone l'assunzione di non precisati “testi”, l'ispezione degli uffici postali di __________ e __________, così come il richiamo di tutti gli incarti dell'Autorità di vigilanza e della Commissione tutoria regionale 1 relativi alla figlia, a sé medesima e ad CO 2. Essa chiede altresì l'assunzione di “una perizia indipendente, ovvero al di fuori dei servizi cantonali", volta ad appurare le capacità genitoriali sue e di CO 2, postulando inoltre l'interrogatorio formale di quest'ultimo e riservandosi, se del caso, di chiedere l'audizione di curatrice __________, di __________ della __________, di __________ del Servizio sociale di __________ e dell'estensore del rapporto allestito il 30 settembre 2005 dal __________ di __________. Richiama, infine, alcuni incarti della Pretura del Distretto di Lugano. Le richieste di prova vanno esaminate singolarmente.
a) Accertata la tempestività dell'appello (consid. 1), non vi è alcuna necessità di “ispezionare gli uffici postali”. Per quanto attiene ai richiami, già si è detto (consid. 2) che questa Camera è in possesso degli atti completi della Commissione tutoria regionale fino al più recente appello. Ciò consente di avere una visione esauriente della vertenza, tanto più che gli stessi contengono anche le decisioni delle autorità superiori, sicché non si ravvisa la necessità di richiamare incarti dall'Autorità di vigilanza. Quanto ai fascicoli della Pretura, l'esito del procedimento è noto, giacché la relativa decisione è stata prodotta con l'appello. Che i carteggi contengano altri documenti utili ai fini del presente giudizio non è preteso neppure dall'interessata.
b) In merito alle testimonianze che l'appellante si è riservata di assumere – senza del resto attuare tale proposito – basti rilevare ch'essa non spiega quale utilità avrebbe una nuova audizione in appello di __________ e di __________ o una deposizione della responsabile del punto d'incontro __________, o ancora una delucidazione orale del rapporto reso dal Servizio sociale di __________. Altrettanto vale per l'interrogatorio formale di CO 2, i cui scopi – una volta ancora – nemmeno sono stati accennati dall'appellante.
c) Sull'opportunità di una “perizia indipendente” volta ad appurare le capacità genitoriali degli interessati – infine – è possibile che CO 2 sia intervenuto insistentemente presso i servizi coinvolti in tale valutazione. Se non che, mal si comprende perché un professionista del settore privato sarebbe meglio tutelato di un collaboratore del servizio pubblico di fronte a eventuali pressioni. Né l'appellante spiega, concretamente, dove tragga i dubbi sulla parzialità di tali servizi e, in particolare, su cosa poggi la contestazione del rapporto reso dal Servizio sociale di __________. Per il resto essa dimentica che, allo stato attuale, la questione dell'idoneità di CO 2 ad assumere l'autorità parentale sulla figlia è prematura: la scelta fra la nomina di un tutore o il trasferimento dell'autorità parentale su V__________ al padre (art. 298 cpv. 2 CC) sarà oggetto, se del caso, di ulteriore decisione. Non è il caso pertanto di approfondire già in questa sede tale aspetto.
4. I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie (art. 301 cpv. 1 CC). L'autorità parentale è il potere dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica per l'educazione e la rappresentanza di lui, come pure per l'amministrazione dei suoi beni (Hegnauer, Grundriss del Kindesrechts, 5a edizione, pag. 180, n. 25.02). Se i genitori non sono sposati, l'autorità parentale pertiene, di regola, alla sola madre (art. 298 CC). Giusta l'art. 311 cpv. 1 CC “se altre misure di protezione del figlio [quelle degli art. 307 segg.] sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente” (n. 1), oppure “quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti” (n. 2).
5. In concreto l'Autorità di vigilanza, dopo aver ripreso le deposizioni della (precedente) curatrice __________ e di __________ del Servizio sociale di __________ che si esprimevano in favore del conferimento al padre dell'autorità parentale, ha rammentato i passati rapporti di V__________ con la madre, privata della custodia parentale perché – soprattutto – anteponeva i suoi bisogni personali a quelli della bambina, non rispettando quasi mai gli orari del diritto di visita e infrangendo più volte il divieto di farla incontrare con la nonna. Essa ha soggiunto che in seguito la situazione non era cambiata, perdurando espressioni di un limitato interesse e di grave trascuratezza educativa della madre nei confronti di V__________, oltre a una incapacità di riconoscere difficoltà e limiti nell'affrontare realisticamente i problemi e le necessità della figlia, tanto da portarla a dire con leggerezza e immaturità – dopo anni di collocamento dal padre – che con lei la ragazza starebbe meglio e che “anche se la vedo poco mi sembra sia abbastanza attaccata a me, perciò non ritengo sia un problema se venisse ad abitare con me”. Ben difficilmente – ha concluso l'Autorità di vigilanza – appariva possibile intervenire con misure meno incisive della privazione dell'autorità parentale.
6. L'appellante sostiene anzitutto che la decisione impugnata deve essere dichiarata nulla, rispettivamente annullata, l'Autorità di vigilanza avendo violato l'obbligo posto dall'art. 15 LPAmm di nominarle un patrocinatore d'ufficio. Essa spiega che dopo l'8 aprile 2004 non era più assistita da un legale e che, malgrado la rilevanza del procedimento, non è stata invitata a munirsi di un nuovo patrocinatore né gliene è stato nominato uno d'ufficio, benché fosse palesemente incapace di discutere la propria causa. Evidenzia che tutti gli atti istruttori, compresa la propria audizione, sono avvenuti senza che fosse patrocinata e debbono pertanto essere annullati e la causa ritornata all'Autorità di vigilanza per nuova istruttoria. In subordine, chiede che l'istruttoria venga esperita in appello.
a) Per l'art. 15 cpv. 3 prima frase LPAmm – applicabile davanti all'Autorità di vigilanza per il rinvio dell'art. 21 LTC – se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. Ancorché l'incapacità di discutere la propria causa debba essere ravvisata con minor rigore in campo amministrativo dato il carattere meno formale del procedimento, la complessità della vertenza e il diritto di essere sentito, in particolare il principio della parità delle armi, possono imporre la nomina di un patrocinatore d'ufficio anche nelle procedure – come in concreto (consid. 1) – non ricorsuali, conformemente ai suddetti principi costituzionali (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5 ad art. 15). Giova pertanto ispirarsi alla giurisprudenza sviluppata in ambito civile che si attiene ai medesimi precetti.
b) Ora questa Camera ha già avuto modo di ricordare che ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC ; v. per il procedimento amministrativo l'art. 15 cpv. 1 LPAmm). La capacità processuale comprende invero la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono tenute a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili. Solo quando ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice – o l'autorità – la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC, applicabile per analogia in sede amministrativa Borghi/Corti, loc. cit.).
Rimane il fatto che tale provvedimento configura una restrizione della capacità processuale e deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive. Che una parte rimanga sprovvista di un avvocato ancora non significa, quindi, che essa debba essere diffidata a dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Una parte può apparire incapace di difendersi – ad esempio – per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, incapacità di provvedere a sé medesima o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo. La situazione va apprezzata di caso in caso (per il procedimento civile: RtiD II-2005, pag. 669 n. 6c).
c) Dagli atti risulta che l'istanza di privazione dell'autorità parentale presentata da CO 2 l'11 marzo 2004 è stata intimata all'appellante per il tramite dell'avv. __________, allora sua patrocinatrice (doc. 1 a tergo). Il 30 marzo 2004 quest'ultima ha postulato, e ottenuto, una proroga del termine per inoltrare l'allegato di risposta motivata dall'“impossibilità di conferire tempestivamente” con la sua assistita (doc. 7). L'8 aprile successivo la legale ha ribadito all'Autorità di vigilanza di non aver potuto raggiungere la cliente, contestando nondimeno l'istanza di CO 2 (doc. 4). Lo stesso giorno essa ha poi rinunciato al mandato, spiegando di non aver potuto conferire con la cliente “nonostante vari tentativi di rintracciarla sia per telefono che tramite posta raccomandata”, sicché non le era possibile tutelarne gli interessi (allegato al doc. 4). La stessa AP 1, in occasione della sua audizione del 12 luglio 2004, ha confermato di essere al corrente della procedura nei suoi confronti ma di non “aver avuto tempo né di scrivere personalmente e nemmeno di andare da un avvocato” perché impegnata con la scuola di assistente di cure (doc. 22 all'inizio).
d) Ora, a prescindere dalla capacità della parte di difendersi da sola, l'autorità giudicante non è tenuta a nominare un patrocinatore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia che ha rinunciato al mandato perché il cliente rifiuta di collaborare alla difesa (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 16 e nota 172 ad art. 39 con rimandi). Il patrocinio d'ufficio, infatti, non si giustifica se per libera scelta la parte si disinteressa manifestamente del processo e non vuole difendersi (Cocchi/ Trezzini, op. cit., appendice 2000/ 2004, n. 36 e nota 63 ad art. 39 con rimandi; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2006.69 del 18 luglio 2006). E nella fattispecie l'appellante non ha palesato particolare interesse per la procedura avviata nei suoi confronti, evitando ogni contatto, foss'anche telefonico, con la sua patrocinatrice di fiducia che per quasi un mese ha tentato invano di raggiungerla. In circostanze siffatte, pertanto, l'Autorità di vigilanza poteva legittimamente ritenere che l'interessata si fosse disinteressata del procedimento e non volesse più difendersi attivamente. Già per tale motivo la nomina di un patrocinatore d'ufficio non s'imponeva.
e) L'appellante sostiene poi che l'autorità di vigilanza non poteva non considerarla come persona incapace di discutere la propria causa. Ora, che l'interessata fosse in grado di compiere personalmente i necessari atti del procedimento poteva – invero – apparire dubbio. Ma l'Autorità di vigilanza non aveva ragioni di ritenere che la stessa fosse finanche incapace di cercarsi, volendo, un nuovo patrocinatore di fiducia. Né l'appellante potrebbe sostenere il contrario, se solo si considera che sia in precedenza sia nel quadro del presente appello essa ha conferito autonomamente mandato ai suoi legali (doc. C-F, K prodotti con l'appello). Inoltre l'interessata era al corrente del procedimento e del suo scopo (doc. 22 all'inizio), illustratole anche dalla curatrice della figlia (doc. 6). Non potevano pertanto esserci fraintendimenti sulle conseguenze del suo disinteresse. E, in effetti, l'appellante neppure contesta, né tenta di spiegare, la sua passività. Ciò posto, rimproverare all'Autorità di vigilanza di non aver fatto capo a una norma d'eccezione come l'art. 15 cpv. 3 LPAmm nelle circostanze descritte non è serio.
f) L'appellante evidenzia altresì che la gravità stessa della domanda di giudizio imponeva l'assistenza di un legale. CO 2 ritiene – per contro – che la presenza di un legale non avrebbe mutato nulla, già per il fatto che l'Autorità di vigilanza applica il principio inquisitorio. Invero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico per diniego del beneficio del gratuito patrocinio, che la circostanza che l'autorità applichi il principio inquisitorio non è determinante quando in gioco sono interessi primari della parte (nel caso concreto la revoca della privazione della custodia parentale: DTF 130 I 180). E che la privazione dell'autorità parentale sia una questione di interesse primario è indiscutibile. Ciò non toglie, tuttavia, che l'interessata si sia disinteressata del procedimento già quando era assistita da una legale di fiducia, al punto da indurre quest'ultima a recedere dal mandato. Non è dato di vedere come un patrocinatore d'ufficio avrebbe potuto adempiere al proprio incarico in siffatte circostanze.
g) L'interessata si duole di non aver beneficiato dell'assistenza di un legale nella fase istruttoria. Al riguardo basterebbe ribadire che, visto il suo manifesto disimpegno, un patrocinatore d'ufficio con ogni verosimiglianza non avrebbe potuto essere di aiuto. Volendo da ciò prescindere, va evidenziato che l'Autorità di vigilanza ha proceduto all'audizione dei genitori di V__________, della curatrice e del responsabile del collocamento senza la presenza della legale di CO 2, e ha assunto i rapporti del Servizio sociale di __________ e del punto d'incontro d'ufficio, senza intervento del legale di controparte (doc. 22-27). Dal profilo della parità delle armi, pertanto, non si può dire che CO 2 abbia tratto vantaggi dal fatto che l'appellante non fosse assistita da un legale durante l'istruttoria. Per di più, neppure l'appellante medesima indica in che modo un patrocinatore avrebbe potuto intervenire ed esserle di ausilio. Come si è visto sopra (consid. 3), infatti, essa non spiega concretamente quali ulteriori mezzi di prova utili ai fini del giudizio il suo patrocinatore avrebbe potuto indicare, o quali altre domande avrebbe potuto porre alle persone già sentite dall'autorità di vigilanza, o quali chiarimenti avrebbe potuto ottenere dai responsabili che hanno allestito il rapporto del punto di incontro o del Servizio sociale. Anche da tale profilo la sua doglianza si rivela fine a sé stessa.
h) In definitiva, nella misura in cui l'appellante si duole della mancata nomina di un patrocinatore d'ufficio da parte dell'Autorità di vigilanza, chiede l'accertamento della nullità rispettivamente la pronuncia dell'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla medesima autorità per nuova istruttoria e nuova decisione, il suo appello è destinato all'insuccesso. Quanto alla richiesta di esperire l'istruttoria in appello, già si è detto sopra (consid. 3).
7. L'appellante lamenta altresì che “la presente procedura si inserisce in una serie impressionante di iniziative poste in atto” dal padre di V__________, dettate da risentimento per il grave reato di cui è stata vittima la figlia, ma per il quale essa non ha responsabilità alcuna. Ribadisce che, patrocinata da un legale, ha sempre ottenuto decisioni a lei favorevoli, menziona al proposito quelle dell'Autorità di vigilanza del 19 febbraio 1999, 5 novembre 1999 e 16 ottobre 2001 e la sentenza di questa Camera del 12 luglio 2000 (doc. C, D, E, F), stigmatizza l'insistenza di CO 2 a volerla privare, ciò malgrado, dell'autorità parentale, e imputa l'esito della procedura in esame – una volta ancora – all'assenza di un patrocinatore. Per vero, non risulta che l'Autorità di vigilanza abbia fondato la propria decisione su motivazioni soggettive di CO 2 o che abbia accollato alla madre una qualche responsabilità per i fatti incresciosi di cui la bambina è stata vittima. Del resto la privazione dell'autorità parentale non dipende da eventuali colpe del genitore ma da un'incapacità obiettiva e durevole (Hegnauer, op. cit., pag. 217 n. 27.46). Quanto alle decisioni precedenti, l'Autorità di vigilanza ha evidenziato – giustamente – che da allora le circostanze sono mutate, sia per il fatto che all'epoca la bambina era collocata in un istituto e seguita da numerosi specialisti sicché l'esercizio dell'autorità parentale da parte della madre non pareva poter arrecare un danno alla minore, sia perché le relazioni fra madre e figlia sono in seguito ulteriormente peggiorate. Non giova quindi all'appellante insistere nel sostenere che l'esito a lei sfavorevole della decisione impugnata sia dovuto, almeno in parte, all'assenza di un patrocinatore.
8. L'interessata afferma che i riferimenti fatti dall'Autorità di vigilanza agli abusi subiti da V__________ gettano inutili ombre e discredito su di lei e i suoi familiari, allorquando l'unico responsabile, condannato per quei gravi episodi, è il cognato, la condanna nei confronti della nonna materna per favoreggiamento e falsa testimonianza non essendo ancora passata in giudicato. Si duole inoltre che l'Autorità di vigilanza abbia sposato esclusivamente le tesi di CO 2 allorquando avrebbe dovuto maggiormente tutelare lei, preoccupandosi di nominarle un patrocinatore. Ora, la privazione della custodia parentale non poggia né su quanto patito dalla figlia né su comportamenti tenuti dalla madre o da altri parenti in quelle tragiche circostanze. L'Autorità di vigilanza ha rimproverato invece alla madre di aver portato la bambina dalla nonna materna durante l'esercizio del diritto di visita malgrado il divieto della Commissione tutoria regionale e di aver inopportunamente discusso con V__________ del processo penale alla nonna.
Avesse inteso censurare tale imposizione, l'interessata avrebbe dovuto contestarla a suo tempo. Peraltro essa non nega di aver trasgredito al divieto, né contesta che con i suoi discorsi possa aver seriamente turbato la figlia. Che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della nonna materna non fosse ancora passata in giudicato al momento della decisione dell'Autorità di vigilanza, nulla sussidia pertanto ai fini del giudizio (sopra, consid. 2).
9. L'appellante rievoca poi gli inizi della sua relazione con il padre di V__________, la sua giovane età al momento della nascita della figlia e le difficoltà incontrate per ottenere la sottoscrizione di una convenzione di mantenimento, ben un anno dopo. Sostiene che la capacità genitoriale di CO 2 non è mai stata giudicata in modo positivo, tant'è che la stessa Autorità di vigilanza ha previsto, in alternativa al trasferimento dell'autorità parentale al padre, la designazione di un tutore. CO 2 obietta che V__________ vive nel suo nucleo famigliare ormai da quattro anni, dove ha trovato un suo nuovo equilibrio, per cui il mantenimento dell'autorità parentale all'appellante è del tutto ingiustificato. Contesta di non aver prontamente assunto le proprie responsabilità di mantenimento nei confronti della figlia e sottolinea – viceversa – che la madre non ha versato nulla fino al maggio del 2005.
a) In realtà l'Autorità di vigilanza non si è affatto pronunciata sulle capacità di CO 2, bensì si è limitata a ricordare quanto prescritto dall'art. 298 CC. È pertanto la legge stessa che impone alle autorità tutorie di valutare preventivamente se il trasferimento dell'autorità parentale al padre corrisponde al bene del figlio (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 298). Come sottolineato anche da CO 2, tale decisione compete alla Commissione tutoria regionale e non all'Autorità di vigilanza che è invece competente per pronunciare la privazione dell'autorità parentale (art. 7 lett. q e art. 11 lett. i del Regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
b) In concreto si tratta pertanto unicamente di accertare se vi siano gli estremi per privare l'appellante dell'autorità parentale sulla figlia. La questione delle capacità genitoriali di CO 2 è, come detto, prematura e andrà se del caso approfondita in un'ulteriore procedura, nel quadro della quale si potranno valutare le difficoltà e le preoccupazioni sollevate più recentemente dalla curatrice e dal responsabile del punto d'incontro in merito al collocamento di V__________ nel nucleo familiare paterno (allegato 2 al doc. 4 e doc. 5 nell'inc. 11.1999/ R.129.2008 dell'Autorità di vigilanza, relativo all'inc. 11.2009.44). In quella sede andranno pure esaminate e valutate le risultanze dell'inchiesta commissionata all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ sul modo in cui V__________ viene accudita, così come il rapporto richiesto allo __________ appunto sulle capacità genitoriali del padre nei confronti di V__________ (sopra, lett. G in fondo). Quanto alle vicissitudini che l'appellante ha dovuto affrontare al momento della nascita di V__________, possono certo suscitare comprensione, ma nulla mutano al fatto che criterio determinante resta – in ogni caso – il bene del figlio.
10. L'appellante nega, infine, che rispetto a quanto accertato nelle precedenti decisioni la sua situazione sia peggiorata a tal punto da giustificare la privazione dell'autorità parentale sulla figlia o imporre la sorveglianza dei diritti di visita. Si duole che da un'iniziale privazione della custodia per un periodo limitato a sei mesi la misura sia stata protratta per oltre tre anni. Evidenzia – per contro – che negli ultimi tempi la sua situazione è migliorata, giacché ha conseguito un diploma di assistente di cura (settembre 2004), ha trovato lavoro per il __________ di __________ (novembre 2004), si è sposata (febbraio 2005) e vive in un appartamento confortevole, tanto che CO 2 ha immediatamente avanzato pretese per il mantenimento di V__________. Quest' ultimo obietta che fin dalla nascita di V__________ l'appellante ha dimostrato carenze nel suo ruolo di madre, afferma che la totale incapacità genitoriale di lei permane, e contesta di aver richiesto una partecipazione finanziaria al mantenimento della bambina a fini puramente vessatori.
a) Che al momento dell'emanazione della decisione impugnata la situazione professionale e famigliare dell'appellante fosse in via di miglioramento è senz'altro possibile. Sennonché, rispetto al 2000, la relazione della madre con V__________ si era ulteriormente deteriorata, tant'è che il diritto di visita era stato ridotto a due sole ore ogni quindici giorni, in forma sorvegliata. Inoltre, secondo il referto del Servizio sociale di __________, l'interessata presentava chiari “limiti nell'essere consapevole, comprendere e rispondere ai bisogni della figlia” (doc. 26 pag. 2). Anche la curatrice aveva espresso l'opinione che V__________ “nel futuro o diverrà la mamma di sua mamma o la rifiuterà completamente” (doc. 23, pag. 1), mentre il responsabile del collocamento aveva affermato che AP 1 realizzava i propri desideri prima di quelli della figlia, a suo parere trascurandola (doc. 23 pag. 2 a metà). In generale sia la curatrice, sia le responsabili del punto d'incontro, sia il Servizio sociale sottolineavano la necessità di sostenere la figlia nella relazione con la madre (doc. 23, pag. 1 in basso; doc. 25 pag. 2; doc. 26 pag. 2 in basso).
b) Da parte sua l'appellante non sembrava essere consapevole di tali difficoltà, tant'è che non si spiegava il motivo della riduzione dei diritti di visita e non riteneva che contatti così sporadici con la figlia potessero essere d'ostacolo a un rientro della stessa presso il suo nucleo familiare, riconducendo a mere questioni finanziarie le ragioni che, a suo tempo, avevano portato alla decisione di privarla della custodia (doc. 22 pag. 1 verso il basso). Né essa dimostrava di curarsi seriamente della sorte della figlia, se si considera che aveva anteposto le proprie – ancorché legittime – esigenze di formazione, al procedimento che l'avrebbe privata dell'autorità parentale. In circostanze siffatte, a ragione l'Autorità di vigilanza ha concluso che, rispetto al momento in cui aveva statuito la prima volta, la situazione era ulteriormente peggiorata, giacché i vari servizi coinvolti concordavano sul fatto che l'idoneità dell'appellante ad assolvere il suo ruolo genitoriale era più che dubbia e tale situazione, che si era incancrenita con il passare degli anni, appariva ormai consolidata.
c) È vero che dalle risultanze della procedura sfociata poi nel decreto di stralcio del 21 agosto 2009 (inc. 11.2009.44) risulta un'evoluzione positiva della situazione professionale e familiare dell'appellante, con il suo reinserimento nel mondo del lavoro in qualità di assistente di cura diplomata, il matrimonio nel febbraio del 2005 e la nascita di un'altra figlia, A__________, nel settembre del 2007. E anche lo svolgimento del diritto di visita a V__________ ha fatto registrare un miglioramento, tant'è che dall'ottobre del 2008 è stato esteso ed esercitato in forma libera (sopra, consid. G). Se non che ad essere determinanti nell'esame degli elementi oggettivi atti a comprovare l'incapacità del detentore dell'autorità parentale di esercitarla in modo corretto, sono le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 217 n. 27.46). Le misure di protezione del figlio, poi, devono essere adeguate alla nuova situazione ogni qualvolta le condizioni siano mutate ed essa necessiti, in una certa misura, di un pronostico in merito all'evoluzione delle circostanze determinanti (art. 313 CC; DTF 120 II 386 consid. 4d).
d) In concreto, dal rapporto d'ascolto della minore allestito da __________ il 6 ottobre 2010 su incarico del giudice delegato l'evoluzione positiva non si può dire che sia continuata anche successivamente. Il professionista incaricato dell'ascolto, nella sua valutazione conclusiva, ha affermato che "per V__________ la situazione è chiara. La mamma non è degna di fiducia, non è mai riuscita ad avere una relazione con lei, continua a parlare male del padre, vorrebbe addirittura che fosse collocata in un centro educativo per minorenni (…). V__________ esprime completa fiducia nel padre (e nella moglie __________) e sarebbe quindi lieta se il papà fosse nelle condizioni di decidere tutto lui (oltre ad avere l'affido)". In definitiva, quelle che possono anche essere state delle circostanze suscettive di propiziare un rapporto più costruttivo e improntato alla positività fra madre e figlia – indicative sotto certi aspetti dell'inizio di una migliore consapevolezza e maggior coinvolgimento della madre nei rapporti con V__________ – non hanno avuto il seguito atteso. Il citato rapporto sull'ascolto evidenzia proprio come per la figlia la relazione con la madre sia stata vissuta, anche ultimamente, con negatività, diffidenza e fastidio.
e) Ciò posto, allo stato attuale delle cose, non ci sono elementi che possano portare a ritenere il provvedimento adottato dall'Autorità di vigilanza come inadeguato e non più proporzionato. Il forte risentimento che AP 1 continua a nutrire verso CO 2 e la moglie di lui, come pure la perdurante limitata capacità della madre di cogliere i vissuti e i bisogni della figlia, non consentono di concludere ch'essa possa ora esercitare con successo e nell'interesse di V__________ le prerogative connesse con l'autorità parentale (art. 301 cpv. 1 CC). I sentimenti di estraneità che continuano ad essere presenti nel rapporto tra madre e figlia mal si conciliano infatti con la necessità di discutere con V__________ le scelte importanti per la sua formazione scolastica e professionale o la sua salute, rispettivamente con l'assolvimento di compiti in materia di collaborazione con i docenti, le istituzioni pubbliche o di aiuto alla gioventù, e più in generale con la promozione di relazioni con terzi, prendendo le decisioni più opportune. In definitiva l'appello si rivela infondato ed è quindi destinato all'insuccesso.
11. La sentenza odierna impone una chiosa di natura giuridica. Come si è detto, con decisione del 10 ottobre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato la bambina nel nucleo famigliare di CO 2, ha affidato la custodia al padre lasciando l'autorità parentale alla madre (consid. C). Sennonché, la custodia parentale può unicamente essere trasferita a un terzo nell'ambito dell'istituzione di una tutela con l'insieme dei poteri decisionali concernenti il figlio. Quando, come nella fattispecie, il genitore conserva l'autorità parentale, ma si vede privato della custodia parentale, questa può unicamente essere assegnata all'autorità tutoria (DTF 128 III 9). Nel'ambito dell'accertamento dell'idoneità genitoriale di CO 2 la Commissione tutoria regionale avrà cura di considerare la questione.
12. Gli oneri processuali, comprese le spese dovute all'ascolto della minorenne, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha introdotto osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 12 dicembre 2005, nella misura in cui essa ha provveduto a versare, il 23 novembre 2005, l'anticipo richiesto per tasse e spese, la sua domanda è finanche priva d'oggetto. Quanto al gratuito patrocinio, giova ricordare che per l'art. 15 cpv. 1 Lag la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e, fatti salvi i necessari accertamenti preliminari, può riferirsi solo agli atti compiuti dal legale dopo la presentazione della medesima. E dopo il 12 dicembre 2005 il patrocinatore dell'appellante non ha più svolto alcuna prestazione apprezzabile, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione del giudizio. Per tacere del fatto poi che l'appello non denotava, sin dall'inizio, alcuna concreta possibilità di accoglimento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nelle circostanze descritte il beneficio dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.
13. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio il ricorso in materia civile è ammissibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) costi di ascolto fr. 700.–
c) spese fr. 50.–
fr. 1100.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è respinta.
4. Intimazione a:
|
|
–; –.,.
|
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
–;
–,.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.