Incarto n.
11.2005.153

Lugano

13 dicembre 2010/rs

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.152 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 ottobre 2002 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 1),

 

 

 

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 2 novembre 2005 con cui il Pretore supplente ha respinto l'istanza 29 ottobre 2004 dell'attore volta a sopprimere o, in subordine, a ridurre il contributo alimentare per la convenuta;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 novembre 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 2 novembre 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 marzo 1996 la prima Camera civile del Tribunale d'appello ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 6 giugno 1965 da AP 1 ed AO 1 (entrambi del 1947), rinviando gli atti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché statuisse sugli effetti accessori del divorzio (inc. 11.1995.72: Rep. 1996 pag. 111 n. 33). Statuendo il 26 agosto 1997, il primo giudice ha condannato il marito versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili (art. 151 cpv. 1 vCC). Un appello presentato da AP 1 il 1° settembre 1997 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 10 febbraio 1999 (inc. 11.1997.146). Il contributo alimentare ha subìto una riduzio­ne l'11 giugno 2001 quando, in esito a un'azione di modifica pro­mossa il 13 gennaio 2000 da AP 1, il Pretore l'ha ricon­dotto a fr. 1264.– mensili dal 1° febbraio 2000 (inc. OA.2000.7).

 

                                  B.   Il 21 ottobre 2002 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere che il contributo alimentare in favore dell'ex moglie fosse soppresso o, in subordine, ridotto a fr. 200.– mensili. Identica richiesta egli ha formulato in via cautelare. Alla discussione provvisionale del 12 novembre 2002 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Ultimata l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le loro richieste. Con sentenza del 20 gennaio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1200.– per ripetibili (inc. OA.2002.152).

 

                                  C.   Con una nuova istanza cautelare del 29 ottobre 2004 AP 1 ha riproposto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la soppressione o, in subordine, la riduzione a fr. 200.– mensili del contributo alimentare, incontrando una volta ancora l'opposizione della convenuta. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, presentando memoriali conclusivi. Con decreto cautelare del 2 novembre 2005 il Pretore supplente ha respinto una volta ancora l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.

 

                                  D.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello dell'11 novembre 2005 per ottenere che, conferitogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la propria istanza cautelare sia accolta e il giudizio del Pretore supplente riformato di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio emanata prima del 31 dicembre 1999 continua a essere disciplinata dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni sui figli e sulla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o sull'art. 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC).

 

                                   2.   Le misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio e – per analogia – in una causa di modifica di una sentenza di divorzio sono regolate dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Schei­dungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso) e trattate con la procedura sommaria dell'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto cautelare impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). Consegnato all'ufficio postale di Bellinzona l'11 novembre 2005, l'appello in esame risulta di conseguenza tempestivo.

 

                                   3.   Il 15 novembre 2005 l'interessato ha fatto pervenire alla Camera due certificati medici di quello stesso giorno, l'uno rilasciato dal dott. __________ e l'altro dal dott. __________, entrambi in __________. In appello tuttavia non sono ammessi fatti, domande né prove nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l'art. 138 CC applicandosi solo ai ricorsi contro le sentenze di merito (DTF 133 III 114 consid. 3.2; v. anche FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2). I certificati in questione non possono pertanto essere acquisiti agli atti.

 

                                   4.   Nell'ambito di misure provvisionali durante un'azione di modifica di una sentenza di divorzio il giudice può, se sono date necessità e urgenza, ridurre o sopprimere il contributo alimentare già in via provvisionale (Leuenberger, op. cit., n. 3 ad art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, in particolare, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere che l'obbligato continui a corrispondere la rendita neppure per la durata del processo (DTF 118 II 228; Rep. 1989 pag. 130). La soppressione o la riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è quindi possibile, ma solo in condizioni straordinarie, a titolo eccezionale e con grande cautela. Nel dubbio, la disciplina adottata dal giudice del divorzio va mantenuta (Spühler, op. cit., pag. 87 in alto).

 

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore supplente ha accertato anzitutto che la situazione economica dell'istante aveva subìto un drastico peggioramento da quando, il 4 febbraio 2003, AP 1 era stato coinvolto in un incidente della circolazione. Il suo reddito da attività lucrativa di fr. 4500.– mensili (inc. OA.2000.7: sentenza dell'11 giugno 2001) si era ridotto invero al solo provento di

                                         un'indennità giornaliera percepita dalla cassa malati, di circa fr. 1500.– mensili. Se non che – ha continuato il primo giudice – dopo l'infortunio l'interessato è stato riconosciuto inabile al lavoro per due sole settimane. Si poteva ragionevolmente esigere perciò che, invece di rimanere inoperoso, per finire riprendesse l'attività lucrativa precedente. Onde il rigetto della richiesta volta a sopprimere in via cautelare il contributo di mantenimento per la convenuta.

 

                                   6.   L'appellante sostiene che il suo precario stato di salute non gli consente di svolgere alcuna attività lucrativa e gli preclude ogni possibilità di guadagno. Rileva che di fronte a un fabbisogno minimo di fr. 2541.40 mensili l'unico suo cespite d'entrata è costituita dall'indennità giornaliera erogatagli dalla cassa malati __________, di circa fr. 1500.– mensili. Nelle condizioni descritte

                                         egli reputa evidente di non poter corrispondere alla convenuta il benché minimo contributo alimentare.

 

                                   7.   Argomentando nel modo testé riassunto, tuttavia, AP 1 non si confronta neppure di scorcio con le ragioni addotte dal Pretore supplente. Egli si limita a contestare l'imputazione di un reddito ipotetico, ma per sostanziare una censura di appello non basta ribadire la propria opinione. Occorre spiegare perché quella del primo giudice non resista alla critica. Privo di sufficiente motivazione, l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per tale ragione (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Senza dimenticare che l'istante nulla dice sulla necessità di procedere con urgenza alla soppressione o alla modifica del contributo. E ove non sia data urgenza – fosse pure a livello di verosimiglianza – un provvedimento cautelare non entra nemmeno in linea di conto.

 

                                   8.   Si aggiunga che la soppressione o la riduzione del contributo ali­mentare per l'ex moglie in virtù dell'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva una modifica ragguardevole, duratura e non prevedibile della situazione economica relativa all'uno o all'altro coniuge rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconduca a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

 

                                         a)   Per quel che attiene alle entrate dell'appellante, nel decreto impugnato il Pretore supplente ha rimproverato all'istante di non avere intrapreso alcunché per riprendere l'attività lavorativa esercitata dianzi, ricuperando il guadagno fr. 4500.– mensili, che gli andava quindi imputato come reddito potenziale. Ora, in linea di principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).

 

                                         b)   Come si è accennato (consid. 7), l'appellante non spiega perché non potesse riprendere l'attività lucrativa, non invoca condizioni occupazionali sfavorevoli nel settore che lo concerne e neppure pretende di avere messo in atto senza risultato quanto poteva per ricuperare la sua capacità di guadagno. Si limita ad affermare di essere inabile al lavoro per pro­blemi di salute riconducibili al noto infortunio e di non avere alcun reddito da attività lucrativa, ma i certificati medici che invoca sono lungi dal confortare un'incapacità di guadagno duratura. Quello rilasciato il 10 febbraio 2003 dal dott. __________ attesta un'inabilità lavorativa di due settimane e quello del dott. __________ un'incapacità lavorativa limitata al settembre del 2004 (doc. D). Inoltre il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato, in una sentenza del 4 febbraio 2004 sottaciuta dall'appellante, che AP 1, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta dell'aprile 2003, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 4 febbraio 2003” (pag. 13; sentenza contenuta nel fascicolo richiamato dall'INSAI).

 

                                         c)   È vero che dagli atti si evince anche un'inabilità lavorativa dell'interessato dall'aprile all'agosto del 2004 per malattia (depressione reattiva) e dal settembre al dicembre successivi (doc. M: indicazioni del dott. __________ per l'assicurazione __________; conteggi mensili indennità giornaliere per malattia). Se non che, una malattia di qualche mese non basta per configurare una modifica duratura della situazione, tanto meno da considerare con urgenza. Nulla poi è dato di sapere sul seguito che ha avuto la richiesta di prestazioni AI presentata da AP 1 il 27 luglio 2004 (doc. V). Se ne conclude che l'appellante non ha reso lontanamente verosimile l'incapacità di conseguire il reddito imputatogli dal Pretore. Certo, la situazione di lui sul fronte delle entrate si è modificata, ma a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari ciò appare ricondursi sostanzialmente al comportamento dell'istante medesimo.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'appello non è stato notificato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Quand'anche il richiedente fosse indigente, per vero, l'appello appariva senza possibilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto di intimazione. Delle possibili ristrettezze in cui versa l'appellante si tiene calcolo contenendo volutamente la tassa di giustizia.

 

                                10.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile, ove si pensi al carattere vitalizio del contributo litigioso. La decisione sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.