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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 327.1997 (protezione del figlio: privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1(patrocinata dall'avv. PA 1)
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alla |
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riguardo al figlio S__________ (1997); |
premesso che il 22 luglio 1997 AP 1 (1971) ha dato alla luce un figlio, S__________;
rilevato che __________ __________ (1966) ha riconosciuto il 16 marzo 1998 la paternità su S__________;
ricordato che __________ __________ e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999;
rammentato che la Commissione tutoria regionale 14 ha instato il 19 luglio 2005 davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, perché __________ e AP 1 fossero privati dell'autorità parentale;
posto che, statuendo il 24 ottobre 2005, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza, ha privato entrambi i genitori dell'autorità parentale e ha invitato la Commissione tutoria regionale a istituire una tutela in favore del bambino;
constatato che contro tale decisione AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello) del 14 novembre 2005 per ottenere la revoca del provvedimento;
precisato che nel memoriale AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1;
considerato che all'appello non ha presentato osservazioni né __________ __________ né la Commissione tutoria regionale;
esaminata ora la lettera del 7 luglio 2006 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello;
ribadito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
osservato nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili, all'appello non essendo state formulate osservazioni;
appurato che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale diritto è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richiamo alla sentenza 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005, consid. 3.1, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in alto e commentata da Arroyo in: Jusletter del 25 aprile 2005);
ritenuto che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.54 del 3 aprile 2006, pag. 2 in fondo);
richimato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.
4. Intimazione:
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– ; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona. |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria