|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 10 aprile 2007/rgc
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
|
segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2005.162 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 giugno 2005 da
|
|
AO 1 ,
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 dicembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22 novembre 2005 dal Pretore supplente del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 30 dicembre 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1948) e AA 1 (1955) si sono sposati a __________ il 14 agosto 1985. Dal matrimonio sono nati V__________, il 20 settembre1986, e A__________, l'8 febbraio 1991. Il marito, già dipendente della __________, è al beneficio di rendite d'invalidità. La moglie lavora a tempo parziale per la __________ del __________. I coniugi si sono separati di fatto nel maggio del 2004, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 879 RFD di __________, comproprietà dei coniugi) per trasferirsi con i figli in un appartamento a __________.
B. Il 10 giugno 2005 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento del figlio A__________ e un contributo alimentare per sé di fr. 1207.05 mensili dal giugno del 2004, oltre a uno di fr. 1535.40 mensili per il figlio. All'udienza del 27 luglio 2005, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla proposta di vivere separati, ha chiesto di verificare che l'affidamento di A__________ alla madre fosse nell'interesse del figlio e si è opposto al versamento di qualsiasi contributo alimentare.
Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 26 settembre 2005 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
C. Statuendo con sentenza del 22 novembre 2005, il Pretore supplente ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato A__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1345.– mensili (inclusa la rendita completiva) per la moglie dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005, rispettivamente di fr. 1512.– mensili (inclusa la rendita completiva) dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per il figlio (inclusa la rendita completiva) dal 1° giugno 2004. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante, alla quale il convenuto è stato tenuto a rifondere un'indennità di fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 dicembre 2005 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per la moglie sia ridotto a fr. 715.– mensili dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005 (fr. 880.– mensili in seguito) e quello per il figlio a fr. 1767.– mensili. Nelle sue osservazioni del 30 dicembre 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta perché il suo contributo alimentare sia portato a fr. 1558.– mensili dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005 e a fr. 1724.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2006 AP 1conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. Riassunti i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, in concreto il Pretore ha accertato le entrate mensili del marito in fr. 7043.85 netti fino al 30 giugno 2005 (rendita __________ fr. 2110.–, rendita __________ fr. 2765.45, rendita completiva per coniuge fr. 633.–, rendita completiva per il figlio A__________ fr. 1535.40) e in fr. 7376.– dopo di allora (adeguamento delle varie rendite). Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha stabilito in fr. 2985.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari sulla casa fr. 525.–, spese di riscaldamento fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 266.20, assicurazione stabili fr. 82.20, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 40.65, tassa rifiuti fr. 16.25, tassa canalizzazioni fr. 4.20, spese d'automobile fr. 100.–, imposte stimate fr. 450.–).
Per quel che è della moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 2476.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2651.95 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 866.65 [già dedotta la quota di fr. 433.35 compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 233.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 33.90, tassa rifiuti fr. 18.–, spese di automobile fr. 250.–, imposte stimate fr. 250.–). Il fabbisogno in denaro di A__________ è stato valutato in fr. 2002.35 mensili. Constatata un'eccedenza di fr. 1839.– mensili fino al 30 giugno 2005 e di fr. 2171.20 dopo di allora, il Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di fr. 1345.– mensili fino al 30 giugno 2005, rispettivamente di fr. 1512.– in seguito, e al figlio un contributo di fr. 2000.– mensili.
I. Sull'appello principale
3. Secondo l'appellante il Pretore avrebbe dovuto fissare il fabbisogno in denaro di A__________ basandosi su quello previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per due fratelli, e non per un figlio unico, giacché la V__________, seppure maggiorenne, continua a vivere insieme con la madre e il fratello minore. Il fabbisogno in denaro del figlio minorenne, con i debiti adattamenti della locazione e della posta per cura e educazione, ammonterebbe quindi a fr. 1757.– mensili fino al 31 dicembre 2004 e a fr. 1567.– mensili in seguito.
a) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale è abilitato a occuparsi unicamente di figli minorenni (art. 176 cpv. 3 CC). Di figli divenuti maggiorenni può occuparsi solo il giudice del mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC). Nondimeno, se le parti sono d'accordo su quanto ancora spetta a un eventuale maggiorenne, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale tiene conto nel bilancio familiare anche di tale cifra. In simile eventualità, se il maggiorenne vive nella stessa economia domestica del minorenne, il fabbisogno in denaro di quest'ultimo non è determinato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo come quello di un figlio unico, bensì come quello di un fratello (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con richiami).
b) In concreto l'appellante continua a erogare alla figlia maggiorenne un contributo pari alle rendite completive da lui riscosse dall'Assicurazione Invalidità e dalla __________, ciò che non è litigioso né sul principio né sul relativo ammontare. La moglie osserva che alla figlia l'appellante potrebbe versare di più, ma non contesta che le rendite in oggetto spettino a V__________. Di tale circostanza il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale deve dunque tenere conto. Ciò posto, vivendo i due figli nella stessa economia domestica, A__________ va trattato alla stregua di un fratello. AO 1 non può dare atto, in altri termini, che V__________ sia ancora legittimamente a carico della famiglia – per lo meno in parte – e pretendere d'altro lato che A__________ vada considerato come un figlio unico. Su questo punto l'appello del marito è provvisto di buon diritto.
c) A torto l'appellante reputa invece che il Pretore dovesse applicare l'edizione 2003 della tabella sui fabbisogni in denaro correlata alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Nelle questioni relative al mantenimento di minorenni il giudice ticinese fissa i contributi alimentari (art. 285 cpv. 1 CC) facendo capo alle raccomandazioni in vigore al momento del giudizio. Nel caso in cui occorra statuire anche sui contributi pregressi, poco muta in genere applicare le raccomandazioni degli anni precedenti. Dal 2000 in poi i criteri in base ai quali l'Ufficio predetto definisce il fabbisogno medio in denaro di figli minorenni sono rimasti invariati. Cambiano le tabelle di riferimento, adeguate periodicamente al rincaro e adattate sull'uno o sull'altro punto, ma gli aggiornamenti rimangono contenuti. La tabella del 2000, ad esempio, è stata sostituita solo nel 2003 e quella del 2003 è continuata a valere anche per il 2004.
Ora, secondo la tabella del 2005 il fabbisogno medio in denaro di un figlio tra il 13° e il 18° anno di età che vive insieme con un fratello o una sorella ammonta a fr. 1790.– mensili. Il coniuge affidatario che lavora al 60% può fornire in natura unicamente il 40% della cura e dell'educazione (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), di modo che nella fattispecie il fabbisogno in denaro del figlio va ricondotto a fr. 1688.– mensili. Oltre a ciò, va adattato il costo dell'alloggio, che non ammonta a fr. 300.– mensili (valore medio stimato dalle raccomandazioni), bensì a fr. 433.– (un terzo di fr. 1300.–: doc. G). Il fabbisogno in denaro di A__________ si attesta, di conseguenza, a fr. 1821.– mensili.
4. Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 4119.55 mensili e non solo a fr. 2776.50, come ha accertato il primo giudice. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) In merito ai costi di riscaldamento, il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 192.70 documentata da una fattura del settembre 2004 (doc. 5). L'appellante sottolinea che da allora il gasolio per uso domestico è rincarato di almeno il 50%, sicché si giustifica di riconoscergli un esborso di fr. 289.05 mensili. Che l'olio da riscaldamento sia rincarato in misura massiccia negli ultimi anni è senz'altro notorio (art. 184 cpv. 3 CPC). Verosimile è inoltre che esso non torni più ai livelli del 2004. D'altro lato non si può escludere in prospettiva un certo assestamento. Equitativamente si può riconoscere all'attore dunque una spesa di fr. 250.– mensili.
b) Quanto ai costi d'automobile, il Pretore li ha valutati in fr. 100.– mensili. L'appellante chiede di ammettere anche l'assicurazione RC e l'imposta di circolazione, oltre a fr. 120.– mensili per il carburante. Secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo egli non ne avrebbe diritto, non necessitando di un veicolo privato per ragioni professionali né per esercitare il diritto di visita. La fine della vita in comune non preclude però a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). In concreto è pacifico che durante la vita in comune il marito si spostava in automobile, sicché non sarebbe equo precludergli ora tale mezzo di trasporto, tanto più che le risorse a disposizione della famiglia sono sufficienti. Il costo dell'assicurazione RC e l'imposta di circolazione di complessivi fr. 76.60 possono dunque essere ammessi. Non invece l'aumento di fr. 20.– per il carburante, l'appellante non spiegando perché l'importo di fr. 100.– stimato dal primo giudice non basterebbe.
c) L'appellante chiede di aumentare le imposte stimate da fr. 450.– mensili (riconosciute dal primo giudice) a fr. 1250.–. La pretesa tuttavia è nuova e come tale irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), davanti al Pretore l'interessato essendosi limitato a indicare un carico fiscale di fr. 500.– mensili. Per il resto, in caso di separazione di fatto i coniugi possono chiedere la scissione delle loro partite fiscali con effetto retroattivo al momento della separazione (art. 8 cpv. 1 e 53 cpv. 2 LT a contrario). Identico principio vige in materia di imposta federale diretta (art. 9 e 45 lett. a LIFD). Già per tale ragione le cifre prospettate nell'appello non appaiono dunque attendibili.
d) Per quel che concerne la manutenzione dello stabile (fr. 365.55 mensili), si tratta di un'altra pretesa nuova, e perciò irricevibile, senza dimenticare che il giudice civile non è vincolato a deduzioni fiscali che non risultino corrispondere a spese verosimili. Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo dell'interessato ammonta a fr. 2910.40 mensili.
5. L'appellante contesta altresì il fabbisogno minimo della moglie, che chiede di ridurre da fr. 2901.95 a fr. 2746.95 mensili per tenere conto della partecipazione di Vania alle spese d'alloggio. La pretesa è infondata. Questa Camera ha già avuto modo di ribadire che eventuali partecipazioni di figli maggiorenni conviventi sono destinate a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla loro coabitazione ed equivalgono a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore. D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (I CCA, sentenza inc. 11.1998.54 del 12 febbraio 1999, pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004 consid. 14a). Al riguardo l'appello non merita pertanto altra disamina.
II. Sull'appello adesivo
6. L'appellante adesiva chiede che al reddito del marito si aggiungano fr. 300.– mensili per la locazione di un piccolo appartamento nell'abitazione coniugale a __________. Il Pretore non ne ha tenuto conto, poiché __________, che occupa l'appartamento, ha dichiarato di non versare pigione alcuna. Il che è vero, __________ avendo effettivamente dichiarato di offrire solo al convenuto, quale corrispettivo per la messa a disposizione dell'alloggio, il suo aiuto a determinate attività o la cena gratuita nell'esercizio pubblico da lui gestito a __________ (deposizione del 12 settembre 2005: verbali, pag. 9). Certo, a rigore il marito potrebbe essere tenuto a riscuotere una pigione. Nemmeno la moglie pretende tuttavia che, nelle condizioni in cui versa, la famiglia necessiti per forza di tale introito.
7. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante adesiva chiede di aumentarlo da fr. 2901.95 a fr. 3025.95 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta, esaminate singolarmente.
a) Relativamente alle spese accessorie, dal conteggio prodotto (doc. H) non è possibile distinguere tra il costo dell'elettricità, compreso nel minimo esecutivo, e quello del riscaldamento, che va considerato in aggiunta. Resta il fatto che davanti al Pretore il convenuto non aveva mosso contestazioni al proposito (riassunto scritto del 27 luglio 2005, pag. 2), sicché nel fabbisogno minimo dell'interessata vanno inseriti i fr. 24.– mensili supplementari chiesti con l'appello adesivo.
b) Quanto all'onere fiscale, l'interessata chiede di aumentare il proprio da fr. 250.– mensili (riconosciuti dal primo giudice) a fr. 350.–. Se non che, essa omette qualsiasi motivazione al proposito, limitandosi a evocare il fatto che dal 2004 in poi il carico tributario sarebbe aumentato. Certo, il marito le ha riconosciuto imposte per fr. 420.– mensili (appello, pag. 9), in base però allo stesso calcolo inattendibile sulla scorta del quale egli pretendeva di pagare imposte per fr. 1250.– mensili (sopra, consid. 4c). Su questo punto l'appello va dunque dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Il fabbisogno minimo della moglie ascende in ultima analisi, dopo quanto si è detto, a fr. 2925.95 mensili.
8. Nelle circostanze illustrate si presenta il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005
reddito del marito (non contestato) fr. 7043.85
reddito della moglie (non contestato) fr. 2476.—
fr. 9519.85 mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 4d) fr. 2910.40
fabbisogno minimo della moglie (consid. 7b) fr. 2925.95
fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 3c) fr. 1821.—
fr. 7657.35 mensili
eccedenza fr. 1862.50
metà eccedenza fr. 931.25 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2910.40 + fr. 931.25 fr. 3841.65 mensili,
deve versare alla moglie fr. 1380.— mensili
e destinare ad A__________ fr. 1820.— mensili (arrotondati).
Dal 1° luglio 2005 in poi
reddito del marito fr. 7376.—
reddito della moglie fr. 2476.—
fr. 9852.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2910.40
fabbisogno minimo della moglie fr. 2925.85
fabbisogno in denaro di A__________ fr. 1821.—
fr. 7657.25 mensili
eccedenza fr. 2194.75
metà eccedenza fr. 1097.—
Il marito può conservare per sé:
fr. 2910.40 + fr. 1097.– fr. 4007.40 mensili
deve versare alla moglie fr. 1545.— mensili (arrotondati)
e deve destinare ad A__________ fr. 1820.— mensili (arrotondati).
Ciò posto, entrambi i rimedi giuridici vanno accolti, seppure in proporzione diversa, entro tali limiti.
III. Sulle spese e le ripetibili
9. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene una certa riduzione del contributo per il figlio, ma non di quello per la moglie, sicché appare equo porre a suo carico due terzi dei costi, con obbligo di versare alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello adesivo, la moglie si vede riconoscere un lieve aumento del contributo. Data l'esigua differenza tra l'importo fissato dal Pretore e quello risultante dal calcolo (fr. 35.– mensili), si giustifica di rinunciare a riscuotere la trascurabile quota che andrebbe a carico del marito, il quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni (una pagina). Il giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
10. Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa in appello sui contributi alimentari dovuti dal convenuto in virtù della sentenza originaria (da fr. 1345.– a fr. 715.– mensili), fermo restando che il contributo in favore del figlio si estinguerà alla maggiore età, mentre in difetto di scadenze prevedibili quello per la moglie va – nel dubbio – calcolato a vita.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è tenuto a versare entro il 5 di ogni mese a AO 1, a titolo di contributo alimentare, i seguenti importi:
dal 1° giugno 2004 al 30 giugno 2005:
fr. 1380.– per la moglie stessa e
fr. 1820.– per il figlio A__________.
dal 1° luglio 2005 in poi:
fr. 1545.– per la moglie stessa e
fr. 1820.– per il figlio A__________.
Le somme che precedono includono già la rendita completiva e gli eventuali assegni familiari.
Per il resto gli appelli sono respinti nella misura in cui sono ricevibili e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 340.–
b) spese fr. 50.–
fr. 390.–
sono posti per due terzi a carico di AP 1 e per un terzo a carico AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1250.– per ripetibili ridotte.
3. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione a:
|
|
– ; – , . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
|
terzi implicati |
|
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.