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Incarto n. |
Lugano, 12 gennaio 2005/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Locatelli, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa PC.2003.1076 (dichiarazione di scomparsa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 16 dicembre 2003 da
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AP 1
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per ottenere la dichiarazione di scomparsa riguardante il marito __________ già in ; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 dicembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 dicembre 2004 dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché fosse dichiarato scomparso il marito __________, cittadino polacco nato il 1° luglio 1958. Essa ha ricordato di averne denunciato la sparizione alla polizia cantonale il 10 marzo 1997, spiegando di avere avuto un ultimo colloquio telefonico con lui tra le ore 12 e le 13 del 22 febbraio 1997, che quel 22 febbraio 1997 __________ era partito da casa per recarsi a __________ (__________, __________), che l'indomani egli avrebbe dovuto raggiungere __________, che la BMW “850” nera della ditta “__________” __________, __________ (di cui egli era socio gerente) si trovava in effetti nel parcheggio dell'__________ a __________, che tra il 23 febbraio e la mattina del 24 febbraio 1997 alcuni colleghi di lavoro avevano tentato di raggiungere il marito telefonicamente sul cellulare, sentendosi dire però da una voce d'uomo che __________ non poteva rispondere perché era ubriaco, mentre a sua conoscenza il coniuge era praticamente astemio. Da __________ il marito avrebbe dovuto poi recarsi a __________ il 24 febbraio 1997 per affari, ma le sue tracce si sono perse nella capitale polacca.
B. In successivi complementi all'istanza AP 1 ha soggiunto che il 28 febbraio 1997 __________ ha denunciato la scomparsa del figlio alla polizia di __________, proprio luogo di residenza. Dopo di allora i suoceri avevano partecipato anche a tre emissioni dedicate a persone scomparse: l'una registrata dalla televisione polacca “__________” il 24 ottobre 1997 e mandata in onda il 17 novembre successivo, l'altra registrata dalla “__________” il 14 ottobre 1998 e mandata in onda il 15 ottobre 1998, l'ultima registrata ancora dalla “__________” il 10 marzo 2004 e mandata in onda il 16 marzo 2004. Inoltre essi avevano affidato indagini il 30 maggio 1997 all'agenzia investigativa “__________” di __________, avevano fatto apparire nel 1997 il ritratto del figlio su un sito Internet dedicato a persone scomparse, avevano pubblicato la fotografia di lui in una rubrica del quotidiano __________ del 20 novembre 1997, avevano chiesto consiglio nel 1998 all'avv. __________ a __________ e in seguito avevano interpellato due fondazioni di __________, l'una dedita alla lotta contro la criminalità (“__________”) e l'altra alla ricerca di persone scomparse (“__________”).
C. Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 250.–) e le spese (fr. 50.–) a carico di AP 1. Egli ha rilevato, in sintesi, che nulla di concreto era dato di sapere sull'inchiesta svolta dalla polizia ticinese o da quella polacca, né sull'esito delle ricerche compiute dalla nota agenzia investigativa, né su eventuali segnalazioni giunte alla televisione polacca, né su quanto avessero intrapreso il legale di __________ e le due fondazioni interpellate. Quanto alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________, esse non bastavano a rendere verosimile la morte dell'interessato, tanto meno pensando che tutto si ignorava sulla situazione personale di __________ e sulle circostanze esatte della scomparsa.
D. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorta il 30 dicembre 2004 con un appello nel quale chiede che il giudizio del Pretore supplente sia modificato nel senso di ordinare la procedura di scomparsa riguardante il marito e che il dispositivo sulle spese sia “riformato di conseguenza”. Non essendovi altre parti coinvolte, l'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Essendo una persona assai verosimilmente morta perché sparita in pericolo imminente di morte o perché da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie, il giudice può dichiararne la scomparsa a istanza di chiunque invochi un diritto desumibile dalla sua morte (art. 35 cpv. 1 CC). Nel Ticino la richiesta è trattata dal Pretore con la procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 1 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è poi impugnabile entro 10 giorni (art. 370 CPC) da ogni interessato (cfr. Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con richiami). Tempestivo, nel caso in esame l'appello è dunque ricevibile.
2. L'istanza di scomparsa “può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall'ultima notizia” (art. 36 cpv. 1 CC). Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita o assente ad annunciarsi entro un dato termine (art. 36 cpv. 2 CC). Come ha sottolineato il Pretore supplente, la decorrenza di un lustro dall'ultima notizia ricevuta non basta – da sé sola – per dichiarare una scomparsa. Il termine di cinque anni è unicamente il lasso di tempo minimo (par surcroît de précaution: Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 153 n. 496) perché una persona sia considerata “da lungo tempo assente senza che se ne abbiano notizie” (nel senso dell'art. 35 cpv. 1 CC). Per dichiarare la scomparsa di tale persona occorre ancora che nelle circostanze del caso specifico questa sia – secondo il chiaro testo dell'art. 35 cpv. 1 CC – “assai verosimilmente morta”. Nella fattispecie il periodo di cinque anni dall'ultima notizia (la telefonata del 22 febbraio 1997) è pacificamente decorso. La questione è di sapere se __________ debba essere ritenuto assai verosimilmente morto.
3. L'appellante ribadisce in sostanza, nel proprio memoriale, quanto ha fatto valere davanti al primo giudice, soggiungendo che il marito è stato visto allontanarsi quel 23 febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna. Essa rileva inoltre che la ditta “__________” __________ “è fallita nel 1997, lasciando con un importo ‘dimenticato’ di circa fr. 25 000.– sul conto”. Quanto alle emissioni televisive, alle pubblicazioni delle fotografie su Internet e sulla __________, come pure all'inchiesta dell'agenzia investigativa e del legale polacco, nessun risultato è documentabile – essa continua – poiché tali iniziative non hanno dato alcun esito. Ciò non lascerebbe spazio “ad altra conclusione se non a quella di una prematura e improvvisa scomparsa” del marito.
4. Già a un sommario esame l'interessata appare confrontarsi solo in parte con la motivazione del primo giudice. Non una parola essa spende, intanto, sul fatto che tutto si ignori sulle inchieste concretamente svolte dalle forze dell'ordine. Certo, la Polizia cantonale ticinese attesta che “le ricerche sono state ufficialmente estese in tutta l'__________ e nel nord __________” (doc. B), ma nulla si conosce di preciso né sulle segnalazioni di ricerca diramate, né sui Paesi in cui tali segnalazioni sono state diffuse. L'appellante non tenta nemmeno di accennare quali indagini abbia concretamente eseguito l'agenzia investigativa “__________” di __________, né quali passi abbia intrapreso l'avv. __________ di __________, né – tanto meno – quali informazioni avrebbero potuto possedere le due citate fondazioni di __________. Essa si limita ad affermare che il fallimento delle ricerche “non è evidentemente documentabile, in quanto nessuno si è annunciato”. Non pretende però che le sarebbe stato impossibile procurarsi una conferma delle reti televisive, secondo cui nessuna segnalazione del pubblico aveva fatto seguito ai tre programmi.
Del resto, anche la circostanza che il marito sia stato visto allontanarsi il 23 febbraio 1997 dall'__________ di __________ insieme con un uomo e una donna poggia sulle sue sole asserzioni, almeno per quanto si desume dall'inserto. Ora, non fa dubbio che – come detto – la procedura sommaria non contenziosa è governata dal principio inquisitorio, ma ciò non significa che la parte in causa sia esonerata dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Già sulla base di quanto precede l'appello in esame risulta, d'acchito, manifestamente destinato all'insuccesso.
5. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che l'appello si rivela inconsistente anche per quanto riguarda le circostanze della scomparsa. Nulla è dato di sapere in effetti sui motivi per cui __________ si è recato a __________, né perché ha raggiunto __________, né con chi avrebbe dovuto incontrarsi nella capitale e perché. Davanti alla polizia l'istante ha dichiarato soltanto che il marito avrebbe proseguito poi alla volta di __________ “per affari” (doc. B, secondo foglio a tergo). Ch'egli avesse problemi di qualsivoglia natura, ch'egli corresse un benché minimo pericolo, che qualche cosa di grave sia accaduto non è mai stato prospettato neppure dall'istante. Alla polizia essa ha dichiarato unicamente – per quanto risulta dagli atti – che il motivo della scomparsa le era “sconosciuto” e che l'ubriachezza del marito pretesa dalla voce d'uomo sentita da terzi al cellulare del coniuge il 23 e 24 febbraio 1997 le faceva “sorgere dei dubbi” (loc. cit.). Ritenere __________ “assai verosimilmente morto” (nel senso dell'art. 35 cpv. 1 CC) in simili condizioni è, nonostante il tempo trascorso, un'ipotesi come un'altra. Nelle circostanze descritte l'interessato potrebbe anche – con altrettante probabilità di verosimiglianza, per quel che si evince dagli atti – essersi deliberatamente reso irreperibile, ad esempio per sottrarsi al fallimento della “__________” __________, intervenuto di lì a pochi mesi. La prima congettura non appare più plausibile della seconda.
6. Se ne conclude che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello manca di fondatezza. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante.
3. Intimazione all'avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria