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Incarto n. |
Lugano 14 settembre 2005/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.234 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 novembre 2004 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 2 ), |
giudicando ora sul decreto cautelare del 14 gennaio 2005 con cui il Pretore ha fissato i contributi di mantenimento per le figlie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 gennaio 2005 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 14 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 maggio 1995. Dal matrimonio sono nate S__________, il 18 maggio 1997, e Sh__________, il 29 ottobre 1998. Il marito, di professione montatore, dopo avere alternato periodi di disoccupazione con attività temporanee esercitate per il tramite di agenzie di collocamento, dal gennaio del 2002 lavora per la ditta __________ a __________. La moglie non svolge attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal 14 gennaio 2000, quando AO 1 si è trasferita con le figlie in un altro appartamento di __________, cominciando poi a vivere con __________. Nel giugno del 2000 anche il marito si è trasferito in un nuovo appartamento a __________. Dalla separazione di fatto AP 1 versa alla moglie fr. 500.– mensili per ogni figlia, più i relativi premi della cassa malati.
B. Il 4 novembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento delle figlie (riservato al padre il diritto di visita), un contributo di mantenimento indicizzato per ogni figlia di fr. 650.– mensili fino all'8° anno di età, di fr. 750.– fino al 14° e di fr. 850.– dopo di allora (escluso l'assegno familiare) e il riparto “a norma di legge” dell'avere di previdenza accumulato dal marito in costanza di matrimonio. In via provvisionale essa ha postulato l'affidamento delle figlie con regolamentazione del diritto di visita del padre, il versamento dei contributi alimentari citati e la consegna dei documenti d'identità delle figlie, come pure degli effetti personali suoi e delle bambine.
C. AP 1 ha instato a sua volta, il 9 novembre 2004, per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 12 novembre 2004 prima del contraddittorio, il Pretore ha posto a carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 650.– mensili per ogni figlia, oltre agli assegni familiari. AO 1 ha postulato il 19 novembre 2004 la trattenuta dei contributi dallo stipendio del marito, il quale – reiterata la domanda di assistenza giudiziaria – ha chiesto il 25 novembre 2004 la revoca del decreto o, in subordine, la riduzione del contributo a fr. 500.– mensili per ogni figlia, inclusi gli assegni familiari.
D. All'udienza del 14 dicembre 2004, indetta per il contraddittorio sulle domande cautelari e sull'istanza di revoca, il convenuto ha sollecitato la reiezione delle richieste provvisionali. In subordine egli ha consentito all'affidamento delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo mensile di fr. 500.– per ciascuna di esse, incluso l'assegno familiare. AO 1 ha dato atto che la questione dei documenti di legittimazione delle figlie era stata risolta, le bambine essendo iscritte nel passaporto di entrambi i genitori. Circa l'affidamento e il diritto di visita, i coniugi hanno dichiarato non sussistere contestazioni o particolari difficoltà. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 13 gennaio 2005 le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
E. Con decreto cautelare del 14 gennaio 2005 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre (riservato al padre il diritto di visita, da esercitare secondo accordi diretti) e ha posto a carico del convenuto contributi alimentari di fr. 650.– mensili per ogni figlia, oltre all'assegno familiare. Non sono state prelevate tasse di giustizia o spese; le ripetibili sono state compensate.
F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 28 gennaio 2005 nel quale chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – in riforma del giudizio impugnato il contributo in favore delle figlie sia ridotto a fr. 500.– mensili per ciascuna, compreso l'assegno familiare. La domanda di effetto sospensivo contestuale all'appello è stata dichiarata irricevibile il 7 febbraio 2005 dal presidente della Camera, che il
6 giugno 2005 ha avvertito l'appellante come, per finire, il contributo alimentare per le figlie si sarebbe potuto rivelare più alto di quello fissato dal Pretore. L'interessato ha comunicato il 17 giugno 2005 di mantenere l'appello, che è stato intimato così alla controparte. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2005 AO 1 propone di respingere il ricorso, postulando a sua volta l'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Le misure provvisionali in pendenza di una causa di stato (art. 137 CC) sono emanate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto generale di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto l'appellante ha prodotto il 17 giugno 2005 varie ricevute postali – in gran parte già figuranti agli atti – che attestano i suoi esborsi. Tale documentazione è volta tuttavia a rendere verosimile l'ammontare dei suoi oneri, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per le figlie. I nuovi documenti non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.
2. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”. A tal fine il giudice applica per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Quanto al fabbisogno dei figli minorenni, esso si valuta – per prassi costante di questa Camera – secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
3. Litigiosi sono, nella fattispecie, i contributi di mantenimento provvisionali per le figlie. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5194.– mensili netti e quello della moglie in fr. 1011.– (assegno di famiglia integrativo). Egli ha quindi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 3349.60 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20, imposta di circolazione fr. 44.15, pasti fuori domicilio fr. 120.–, trasferte fr. 250.–, imposte fr. 150.–) e quello della moglie in fr. 2212.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 362.60, costo dell'alloggio fr. 600.– senza le quote rientranti nel fabbisogno in denaro delle figlie e del convivente). Il fabbisogno in denaro delle figlie, dedotta la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre, è stato fissato in fr. 1220.– ciascuna. Sottratti i fabbisogni di tutta la famiglia dall'insieme dei redditi, è risultato un ammanco di fr. 1797.20 mensili. Considerato tuttavia che, una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo di fr. 3349.60 mensili, con il suo reddito di fr. 5194.– il convenuto dispone ancora di fr. 1844.40 mensili, il Pretore ha accolto la richiesta della moglie volta a ottenere un contributo di fr. 650.– mensili oltre all'assegno familiare di fr. 183.– per ciascuna figlia, per complessivi fr. 1666.– mensili.
4. L'appellante sostiene anzitutto che il suo reddito netto non eccede fr. 4694.90 mensili, compresi gli assegni per le figlie, come risulta dai conteggi prodotti, mentre le rimunerazioni per ore straordinarie e le altre indennità non costituiscono un'entrata regolare. Ora, trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità per lavoro notturno e domenicale, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD 2004-I pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. anche, in materia di ore straordinarie: sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809).
Nella fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del convenuto, sulla base del certificato di salario per la dichiarazione d'imposta dell'anno 2004, in fr. 62 330.– annui compresi gli assegni familiari, ovvero fr. 5194.15 mensili (doc. 20). Certo, i conteggi prodotti dall'interessato attestano un guadagno di soli fr. 4694.90 mensili (doc. 3), ma essi si limitano ad alcuni mesi del 2004 (aprile, maggio, luglio, settembre e ottobre). Nulla precisano, inoltre, sulla tredicesima mensilità, che è garantita all'interessato dalla Convenzione collettiva di lavoro nel ramo delle tecniche della costruzione (art. 40). Comunque sia, già nel 2003 il reddito netto di lui ammontava a fr. 62 426.– annui (doc. 19). In circostanze siffatte, a un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, non vi sono ragioni per ritenere che i supplementi in questione non costituiscano un'entrata regolare. A ragione pertanto il Pretore ha determinato il reddito netto del convenuto in fr. 5194.– mensili.
5. Quanto al fabbisogno minimo, il convenuto chiede che esso sia portato da fr. 3349.60 a fr. 4643.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1486.–, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione cose e RC privata fr. 36.65, assicurazione RC auto fr. 77.20, imposta di circolazione fr. 44.15, spese professionali fr. 1000.–, quota TCS fr. 14.85, protezione giuridica circolazione fr. 5.50, rimborso prestito bancario fr. 107.45, imposte fr. 400.– mensili). Le voci di spesa controverse vanno esaminate singolarmente.
a) Per quanto attiene al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha riconosciuto fino a concorrenza di fr. 1200.– mensili, non reputando giustificato che il marito occupi da sé solo un appartamento di quattro locali. L'appellante fa valere un esborso di fr. 1486.– mensili, sostenendo di avere dovuto trovare subito un nuovo appartamento dopo la separazione e di dover offrire alle figlie un'adeguata sistemazione durante i diritti di visita. In subordine egli postula che gli sia assegnato un congruo termine per trovare una sistemazione meno onerosa a __________, dove vive da più di trent'anni.
Dagli atti risulta che l'interessato ha appigionato il 1° maggio 2000 un appartamento di quattro vani per fr. 1250.– mensili, più un acconto sulle spese accessorie di fr. 200.– mensili (doc. 4), e che nel 2003 ha versato fr. 423.70 a saldo di queste ultime (doc. 4), per un costo complessivo di fr. 1485.30 mensili. Sta di fatto che nelle ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia egli non può seriamente permettersi di spendere una simile cifra per sé solo. D'altro canto, le eventuali spese per locali supplementari destinati all'esercizio del diritto di visita rientrano, se mai, nel fabbisogno in denaro dei figli, non in quello del genitore (RtiD 2004-II pag. 618 n. 39c). E in ogni caso, dato il mercato dell'alloggio nella regione, con una spesa di fr. 1200.– mensili egli potrà senz'altro appigionare un appartamento adeguato all'esercizio dei diritti di visita. Ne discende che all'interessato non può essere riconosciuto un onere d'alloggio superiore a quanto ammesso dal Pretore, che denota già nella situazione concreta tangibile benevolenza.
Resta il fatto che, dovendo una parte ridurre il proprio tenore di vita, il giudice deve concederle un lasso di tempo adeguato per conformarsi, salvo in caso di abuso di diritto (sentenza del Tribunale federale 5P.460/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 3.2). Nella fattispecie il convenuto ha locato l'appartamento in discussione da oltre quattro anni, dopo avere pattuito con la moglie un contributo di fr. 500.– mensili per ogni figlia (lettera 16 febbraio 2000 dell'avvocato PA 2 annessa alla dichiarazione d'imposta 2003B, richiamata). Non può pertanto dirsi che abbia agito in tal modo per sottrarsi agli obblighi di mantenimento. Occorre dunque concedergli un termine consono per trovare una sistemazione più economica. Dagli atti emerge che il contratto di locazione può essere disdetto per il 30 aprile di ogni anno, con preavviso di tre mesi (doc. 4). Gli va fissato di conseguenza un termine fino al 30 aprile 2006 per reperire, dal 1° maggio 2006, un alloggio che non costi più di fr. 1200.– mensili. Fino ad allora nel suo fabbisogno rimane computato un onere di fr. 1485.30 mensili.
b) Il convenuto si duole che il Pretore abbia ammesso a titolo di spese professionali solo fr. 250.– mensili per le trasferte e fr. 120.– per i pasti fuori casa, in luogo dei fr. 1000.– da lui esposti e afferma che, lavorando a __________, deve percorrere ogni giorno 60 km venti volte al mese, con una spesa di almeno fr. –.60/km. L'argomentazione poco sussidia. In situazioni di ristrettezza economica (come quella in esame) l'indennità per l'uso di un veicolo privato a scopi professionali si giustifica solo ove l'interessato non possa ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Il convenuto non pretende che l'automobile gli sia necessaria per i tempi di lavoro irregolari o incompatibili con quelli del treno o del bus oppure perché debba assicurare servizi fuori orario. Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella fattispecie, dunque, è un abbonamento “arcobaleno” per 5 zone, che costa fr. 152.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).
Quanto ai pranzi fuori casa, il convenuto rivendica fr. 220.– mensili. In effetti, già secondo il diritto esecutivo, i costi per pasti fuori domicilio rientrano fra le spese professionali ove non siano assunti del datore di lavoro (fr. 11.– per pasto: FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Non vi sono ragioni per scostarsi da tale principio. L'appellante fa valere inoltre spese accresciute di abbigliamento e di pulizia per fr. 60.– mensili. Il diritto esecutivo riconosce invero un supplemento fino a fr. 60.– mensili a tale titolo “ad esempio per gli addetti alla manutenzione, per il personale di servizio, per i viaggiatori e i rappresentanti di commercio” (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. c). Data la professione del convenuto, installatore di impianti di riscaldamento, tale supplemento va riconosciuto.
c) Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante include fr. 107.45 mensili per il rimborso di un prestito da lui contratto con la __________, allegando che tale debito è stato acceso per far fronte alle difficoltà finanziarie successive alla separazione e senza intenzione alcuna di peggiorare la sua situazione finanziaria. Se non che, secondo giurisprudenza, il sostentamento dei figli è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Nella fattispecie il fabbisogno delle figlie resterà ampiamente scoperto (consid. 8). Il debito verso l'istituto bancario non può dunque entrare in linea di conto.
d) In merito al carico fiscale l'appellante adduce che esso ammonta a fr. 400.– mensili, giacché nel 2005 egli dovrà pagare le imposte del 2003, oltre agli acconti per l'anno corrente. La stima del Pretore, riferita a un reddito imponibile di fr. 25 000.– annui, non sarebbe quindi pertinente. Ora, per tacere del fatto che le tassazioni prodotte attestano imposte di fr. 246.55 mensili (doc. 15 e 16), in caso di ristrettezze economiche l'aggravio fiscale non va considerato (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). Nel caso in esame nulla può dunque essere ammesso a tale titolo.
e) L'appellante fa valere infine di dover sopportare costi non indifferenti causati dalle frequenti (seppur gradite) visite delle figlie, ciò che finirà ben presto per causargli serie difficoltà finanziarie. Se non che, egli omette di indicare quale indennità rivendichi a tal fine, limitandosi a indicare, come esempio, che le spese per i pasti ammontano almeno a fr. 5.– per figlia. Non sufficientemente motivata, la rivendicazione si rivela dunque irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC). Per di più, le spese inerenti a un diritto di visita usuale, siano essi i costi di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
f) Tutto considerato, il fabbisogno dell'appellante risulta pertanto di fr. 3426.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, supplemento per spese accresciute di abbigliamento e pulizia fr. 60.–, pigione con spese accessorie fr. 1485.30, premio della cassa malati fr. 371.60, assicurazione cose e RC privata fr. 36.65, abbonamento “arcobaleno” fr. 152.– e indennità per pasti fuori casa fr. 220.–. Dopo il 1° maggio 2006, in seguito alla riduzione del costo dell'alloggio a fr. 1200.– mensili, il suo fabbisogno ammonterà a fr. 3140.– mensili (arrotondati).
6. Per quanto il riguarda il reddito della moglie, contrariamente a all'opinione del Pretore gli assegni integrativi non rientrano nella nozione di reddito per il calcolo del contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 781). Essi sono una prestazione sociale universale e selettiva versata a coloro che sono domiciliati nel Cantone Ticino, indipendentemente dalla qualifica professionale. I criteri per lo stanziamento di simili prestazioni ricalcano, per analogia, quelli applicabili in materia di prestazioni complementari AVS/AI (messaggio del Consiglio di Stato n. 4198 del 19 gennaio 1994, n. 6.1.3). E siccome secondo la giurisprudenza le prestazioni complementari AVS/AI non rientrano nella nozione di reddito (RtiD 2004-II pag. 592, RDAT 2003-I pag. 284 con rimandi), non si giustifica trattare tali prestazioni diversamente. Del resto per sapere se il reddito disponibile del genitore giustifichi l'erogazione degli assegni integrativi l'autorità deve conoscere anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia [LAF: RL 6.4.1.1] e art. 6 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps: RL 6.4.1.2 in vigore dal 1° febbraio 2003], che rinvia all'art. 22 LT). Prima, quindi, il giudice fissa il contributo di mantenimento per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se soccorrono i presupposti per erogare assegni integrativi (si veda anche il messaggio del Consiglio di Stato, n. 6.1.5 tabella 11).
Né l'appellante deve temere di essere chiamato a restituire tale prestazione (cfr. anche art. 30e LAF). È appena il caso di ricordare all'interessata, nondimeno, che il beneficiario di assegni integrativi o di prima infanzia è tenuto a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali (art. 30 Laps cui rinvia l'art. 41 LAF), e pertanto anche in caso di modifica dei contributi di mantenimento in favore suo o dei figli affidatigli, in modo che la prestazione in suo favore possa essere soggetta a revisione (art. 27 cpv. 2 lett. b Laps), pena la restituzione di prestazioni indebitamente percepite (art. 26 Laps).
7. Per quel che è infine del fabbisogno in denaro dei figli, giovi precisare che al momento in cui il Pretore ha statuito, era appena stata pubblicata l'edizione 2005 delle tabelle delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (in: ‹www.ajb.zh.ch›), di modo che il fabbisogno di un figlio fra il 7° e il 12° anno di età che vive insieme a un fratello o a una sorella dal 1° gennaio 2005 non ammonta più a fr. 1220.– bensì a fr. 1245.– mensili, esclusa la posta per cure e educazione che la madre può prestare in natura. Il fabbisogno in denaro di S__________ e Sh__________ deve pertanto essere adeguato di conseguenza in virtù del principio inquisitorio che presiede il diritto della filiazione (consid. 2).
8. Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, in ultima analisi, come segue:
Dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2006
reddito del marito (consid. 4) fr. 5194.–
reddito della moglie (consid. 6) fr. –.–
fr. 5194.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 3426.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2212.–
fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fabbisogno in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fr. 8128.– mensili
ammanco fr. 2934.– mensili
Dopo aver sopperito al suo fabbisogno minimo di fr. 3426.– con il proprio reddito di fr. 5194.– mensili, il marito dispone di soli fr. 1768.– per far fronte ai fabbisogni della moglie e delle figlie (di complessivi fr. 4702.– mensili). Egli ha il diritto di conservare, nondimeno, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo, che è intangibile (DTF 127 II 70 consid. 2c con rinvii). La moglie avendo rinunciato a contributi di mantenimento, la disponibilità del marito va ripartita così proporzionalmente fra le due figlie. Ne risulta quanto segue:
il marito ha diritto di conservare per sé fr. 3426.–
e deve versare per le figlie
fr. 5194.– (reddito) ./. fr. 3426.– (fabbisogno) = fr. 1768.–,
ossia per S__________ (arrotondati) fr. 885.–
e per Sh__________ (arrotondati) fr. 885.– mensili.
Dopo il 1° maggio 2006
reddito del marito (consid. 4) fr. 5194.–
reddito della moglie (consid. 6) fr. –.–
fr. 5194.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 3140.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2212.–
fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fabbisogno in denaro di Sh__________ (consid. 7) fr. 1245.–
fr. 7842.– mensili
ammanco fr. 2648.– mensili
il marito ha diritto di conservare per sé fr. 3140.–
e deve versare per le figlie:
fr. 5194.– (reddito) ./. fr. 3140.– (fabbisogno) = fr. 2054.–,
ossia per S__________ (arrotondati) fr. 1025.–
e per Sh__________ (arrotondati) fr. 1025.– mensili.
Ne discende che il giudizio di prima istanza era finanche favorevole all'appellante, il Pretore avendo stabilito contributi di complessivi fr. 1666.– mensili, ossia fr. 833.– per figlia (fr. 650.– oltre all'assegno familiare di fr. 183.–). Ora, in virtù del principio inquisitorio applicabile al diritto di filiazione il giudice non è vincolato alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto), occorre pertanto aumentare d'ufficio i contributi per le figlie a fr. 885.– mensili ciascuna fino all'aprile 2006, rispettivamente a fr. 1025.– dopo di allora (incluso l'assegno di famiglia di base).
9. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che vede finanche aumentare i contributi a suo carico in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto della filiazione. Egli quale rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non implica una riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, il Pretore avendo rinunciato al prelievo di tasse e spese e all'assegnazione di ripetibili. Le parti, del resto, non censurano su questo punto il giudizio pretorile, il cui pronunciato può dunque rimanere invariato.
Per quel che concerne le domande di assistenza giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag) è pacifico per entrambe le parti, il reddito coniugale non bastando neppure a coprire i fabbisogni minimi della famiglia. Vista l'integrale soccombenza dell'appellante, tuttavia, la sua domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, giacché il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della difficile situazione in cui l'appellante versa si terrà conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia. L'attribuzione di ripetibili in appello renderebbe senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dall'appellata. Considerata però la verosimile impossibilità d'incasso, stante la disagiata situazione economica dell'appellante, si giustifica di ammettere sin d'ora la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 322). Il requisito dell'indigenza è, come si è visto, pacifico, e la sua resistenza all'appello giustificata.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto. Il dispositivo n. 3 del giudizio impugnato è così riformato:
AP1 è tenuto a versare anticipatamente a AO 1 i seguenti contributi di mantenimento per le figlie S__________ e Sh__________:
fr. 885.– mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2006;
fr. 1025.– mensili ciascuna, inclusi gli assegni familiari di base, dal 1° maggio 2006.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
5. Intimazione:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria